Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 02/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai SIg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.792/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COPPOLETTA ANNA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
separazione personale da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 21.06.2003 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Piazza Armerina Anno 2003 N. 17 P. II Serie A Ufficio 1 ) da cui erano nati i figli il 16.08.2004 e il 25.01.2012 , entrato in crisi a causa della sopravvenuta Persona_1 Pt_2
incompatibilità caratteriale che aveva infine reso intollerabile la prosecuzione della convivenza ,
Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione dei coniugi, affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori , con collocamento presso la madre e porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli compreso il maggiorenne ancora studente.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi compariva personalmente il resistente che dichiarava di aderire alla domanda così come formulata da parte resistente .
Le parti chiedevano pertanto emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole al ricorso in data 22.1.2025.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle statuizioni conseguenti , va ribadito che comparso personalmente all'udienza il resistente ha dichiarato di aderire pienamente , oltre che alla domanda di separazione, anche alle altre domande accessorie formulate dalla ricorrente.
In particolare con il proprio ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto:
Nulla disporre per il figlio in quanto maggiorenne, mentre la figlia sarà Persona_1 Pt_2
affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa di via Nazario Sauro 70 Raddusa che di conseguenza le viene attribuita;
il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo per il mantenimento dei figli, la CP_1 Parte_1
somma mensile di euro 520,00 (260,00 x 2) con adeguamento ISTAT. Le spese mediche, scolastiche, gite scolastiche per fini culturali, di impegno in attività sportive e ricreative dovranno essere ripartite, tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno. Le predette spese extra dovranno concordarsi preventivamente fra entrambi i coniugi nell'interesse prioritario dei minori salvo necessità improvvise che non permettono di essere preventivate ed in tal caso il coniuge che ha sborsato la somma potrà chiedere la restituzione all'altro coniuge del 50% dietro esibizione della relativa ricevuta.
Il SI. autorizza la SI.ra , quale genitore collocatario, a chiedere e percepire CP_1 Parte_1 per intero l'assegno unico per i due figli;
Quanto al diritto di visita del SI. , la SI.ra si impegna a consentire e favorire CP_1 Parte_1
gli incontri tra il padre e i figli senza limiti e comunque non meno di due pomeriggi a settimana dalle ore 16:00 alle ore 22:00 e i fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera, tenendo conto degli impegni e della volontà della figlia Per quanto riguarda Pt_2
le festività natalizie per almeno sette giorni consecutivi, (comprensivi della festività del Natale o del
Capodanno), tre giorni consecutivi durante le festività Pasquale e 30 giorni consecutivi o anche frazionati durante i mesi estivi. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. I superiori accordi potranno essere modificati liberamente dalle
Parti, su richiesta della figlia e/o secondo gli impegni di ciascuno.
Tali condizioni, di fatto concordate tra le parti, appaiono conformi ai principi regolatori della materia della famiglia e possono, dunque, essere fatte proprie dal Collegio.
Le spese del giudizio, in ragione della natura del procedimento e dell'esito della lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando della controversia in epigrafe, dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 21.06.2003 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Piazza
Armerina Anno 2003 N. 17 P. II Serie A Ufficio 1) alle condizioni di cui alla parte motiva;
compensa tra le parti le spese di lite MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piazza Armerina perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Caltagirone il 30/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo