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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 291/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 291 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1
Coroneo, giusta procura in calce al ricorso in appello;
appellante
e
, in persona del le- Controparte_1 gale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Barbara Daprile;
appellato – appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11 gennaio 2018 ha pro- Parte_1 posto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 314 2017
0006377956000 e n. 314 2017 0006378057000, entrambi formati il 24 no- vembre 2017 e notificati l'11 dicembre 2017, aventi ad oggetto i contributi
I.V.S. sul reddito eccedente il minimale, oltre accessori, da versare presso la CP_ Gestione Commercianti dell' in relazione agli anni 2012 e 2013.
I crediti azionati derivavano da due distinti accertamenti unificati operati dall'Agenzia delle Entrate e notificati a – rispettivamente Pt_1 il 19 settembre e 5 ottobre 2016 – in qualità di socio della Controparte_2
(già ). In particolare: Controparte_3
- 1 - a) l'avviso di addebito n. 314 2017 0006377956000 della somma complessiva di 16.471,05 euro, relativo al periodo dal 01/2012 al 12/2012, era derivato dall'accertamento unificato n. TVF010403040 dell'Agenzia delle Entrate sul maggior reddito prodotto;
b) l'avviso di addebito n. 314 2017 0006378057000 della somma complessiva di 15.821,12 euro, relativo al periodo dal 01/2013 al 12/2013, era derivato dall'accertamento unificato n. TVF010403048 dell'Agenzia delle Entrate sul maggior reddito prodotto.
L'opponente ha rappresentato che:
- relativamente all'annualità 2012, a seguito di istanza di accerta- mento con adesione il reddito complessivo di partecipazione era stato ride- finito da 58.652,00 euro (reddito accertato dall'ufficio) a 8.202,00 euro
(reddito determinato in sede di adesione); conseguentemente, le somme ri- chieste con l'avviso di addebito n. 314 2017 0006377956000, calcolate sull'originario reddito di partecipazione, dovevano essere rideterminate in ragione del minor reddito accertato in sede di adesione;
- relativamente all'annualità 2013, l'avviso di accertamento
TVF010403048 era stato impugnato dinanzi alla Controparte_4 in data 31 marzo 2017; in attesa della definizione del
[...] procedimento tributario, ha contestato l'illegittimità del citato ac- Pt_1 certamento dell'Agenzia delle Entrate – presupposto dell'avviso di addebito n. 314 2017 0006378057000 – giacché il reddito era stato calcolato sulla scorta di un'erronea rilevazione delle percentuali di sconto e di ricarico sulla merce venduta. CP_ L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
2. In corso di causa l'opponente ha depositato l'accordo conciliativo n. 500021/2019, con cui era stato definito il giudizio pendente dinanzi alla
Tributaria Provinciale di Bari. CP_4
Con sentenza del 26 ottobre 2022 il Tribunale di Bari ha: I) accolto parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annullato l'avviso di addebito n.
314 2017 0006378057000; II) rigettato per il resto l'opposizione; III) con- dannato parte opponente al versamento contributivo in relazione al maggior CP_ reddito accertato dell'anno 2013 in favore dell' IV) compensato le spe- se di lite.
3. Avverso detta sentenza ha interposto appello. Pt_1 CP_ L' ha resistito depositando memoria con cui ha spiegato appello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al CP_ primo grado di giudizio, in data 13 maggio 2025 l' ha depositato una
- 2 - nota con allegati i provvedimenti di sgravio dei due avvisi di addebito og- getto di causa. All'esito dell'udienza di discussione tenutasi in pari data, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Lo sgravio in via amministrativa dei due avvisi di addebito oggetto di opposizione in questo giudizio, infatti, determina il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860;
Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Per costante giurisprudenza, la cessazione della materia del conten- dere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale. Essa si verifica quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragio- ne del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e con- traddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da ac- certare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenu- to, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004,
n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto
2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, da- re atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritual- mente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n.
5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situa- zione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettiva- mente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre le spese di lite relative a en- trambi i gradi vanno regolate – in assenza di accordo fra le parti – secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 30251 del 2023: «La cessa- zione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta ca- renza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che
- 3 - siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fon- datezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese»).
5. Nella specie, considerato virtualmente l'esito complessivo della li- te si reputa congruo disporre una compensazione delle spese di 2/3, ponendo CP_ la restante quota di 1/3 a carico dell' dal momento che:
A) quanto all'avviso di addebito n. 314 2017 0006377956000 con- cernente la contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012, già prima dell'introduzione della lite (per l'esattezza, il 23 gennaio 2017) il contri- buente aveva definito la sua posizione con l'Agenzia delle Entrate presen- tando istanza di accertamento con adesione, in esito alla quale il reddito era stato sensibilmente ridotto;
B) di conseguenza, anche la contribuzione avrebbe dovuto essere ri- determinata ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, il quale, dopo aver sancito in via generale l'irrilevanza dell'adesione ai fini extratri- butari, individua un'eccezione proprio per i contributi previdenziali e assi- stenziali calcolati sulla scorta dei redditi prodotti («L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modifi- cabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base im- ponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi»; sul punto, si ve- CP_ da altresì la circolare n. 140 del 2 agosto 2016, secondo cui «La defini- zione … incide sui contributi previdenziali che avranno la stessa base im- ponibile di quella delle imposte sui redditi rideterminata in sede di accer- tamento con adesione»);
C) quanto all'avviso di addebito n. 314 2017 0006378057000 relati- vo all'annualità 2013, nel corso del processo dinanzi alla competente Com- missione Tributaria (precisamente il 9 luglio 2019), e quindi anche nel corso del primo grado del giudizio, è intervenuta tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente una conciliazione giudiziale, la quale ha carattere novativo del- la pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 4807 del 2017, nonché Cass. n. 9019 del
- 4 - 2015 e Cass. n. 14300 del 2009; in questo senso, cfr. altresì App. Bari, sent.
466/2023 pubblicata il 14 marzo 2023, est. ; Persona_1 CP_ D) pertanto, anche in questo caso l' avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione dei contributi richiesti sulla scorta dell'accordo nova- tivo intercorso con l'Agenzia delle Entrate e di cui ha avuto contezza per lo meno dalla data del deposito nel corso del giudizio svoltosi in primo grado
(l'accordo conciliativo con effetti novativi, difatti, risulta depositato nel pre- sente processo in allegato alla nota del 10 marzo 2021);
E) in definitiva, pur sussistendo il presupposto da cui è scaturita la pretesa contributiva fatta valere dall'Istituto, essa avrebbe dovuta essere ri- determinata in misura sensibilmente ridotta sulla scorta di elementi cono- sciuti dall'Ente fin dall'instaurazione del giudizio (accertamento con ade- sione) ovvero nel corso del giudizio di primo grado (accordo conciliativo in- tervenuto con l'Agenzia delle Entrate depositato il 10 marzo 2021). CP_ È chiaro, quindi, che con il suo comportamento l' ha oggettiva- mente causato la prosecuzione del giudizio ben più del dovuto sulla scorta delle vicende relative agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate da cui è derivato il maggior imponibile contributivo.
A ciò si aggiunga l'infondatezza dell'appello proposto in via inci- CP_ dentale dall' con il quale l' impugna la sentenza gravata per aver CP_1 il Tribunale omesso di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa cre- ditoria dell' , nonostante avesse dichiarato la nullità del procedimento CP_1 di iscrizione a ruolo della stessa. Ed infatti, la statuizione adottata dal Tribu- nale è stata di annullamento dell'avviso di addebito n. 314 2017
0006378057000 (relativo all'anno 2013), cui però si è affiancata la declara- toria di debenza dei contributi concernenti l'anno cui si riferisce l'avviso annullato («… altresì, per l'effetto, dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento contributivo in relazione al maggior reddito accertato dell'anno CP_ 2013, con condanna al pagamento del dovuto in favore dell' oltre ad accessori come per legge»). Tale decisione è conforme al costante indirizzo interpretativo secondo cui, in tema di opposizione a cartella (o, come nella specie, ad avviso di addebito), la non iscrivibilità a ruolo del credito previ- denziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qua- lora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato da- vanti all'autorità giudiziaria non esonera il giudice dell'opposizione avverso la cartella dall'esaminare il merito della pretesa creditoria (così tra le tante
Cass. n. 8959 del 2018, non a caso citata sia nella sentenza appellata sia nell'atto di appello incidentale).
- 5 - La liquidazione delle spese, affidata al dispositivo che segue, è effet- tuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del
2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del
2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata. Va infine disposta la distra- zione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale da con ricorso deposi- Parte_1 CP_ tato il 30.3.2023 ed in via incidentale dall' con memoria depositata l'11.1.2024 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavo- ro, in data 26.10.2022, così provvede: in riforma della sentenza appellata, dichiara la cessazione della ma- teria del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida complessivamente in € 5.000 per il primo grado ed €
5.000 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misu- ra del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del di- fensore dichiaratosi antistatario, compensando la restante quota di 2/3.
Così deciso in Bari, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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CORTE DI APPELLO DI BARI
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- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 291 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1
Coroneo, giusta procura in calce al ricorso in appello;
appellante
e
, in persona del le- Controparte_1 gale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Barbara Daprile;
appellato – appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11 gennaio 2018 ha pro- Parte_1 posto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 314 2017
0006377956000 e n. 314 2017 0006378057000, entrambi formati il 24 no- vembre 2017 e notificati l'11 dicembre 2017, aventi ad oggetto i contributi
I.V.S. sul reddito eccedente il minimale, oltre accessori, da versare presso la CP_ Gestione Commercianti dell' in relazione agli anni 2012 e 2013.
I crediti azionati derivavano da due distinti accertamenti unificati operati dall'Agenzia delle Entrate e notificati a – rispettivamente Pt_1 il 19 settembre e 5 ottobre 2016 – in qualità di socio della Controparte_2
(già ). In particolare: Controparte_3
- 1 - a) l'avviso di addebito n. 314 2017 0006377956000 della somma complessiva di 16.471,05 euro, relativo al periodo dal 01/2012 al 12/2012, era derivato dall'accertamento unificato n. TVF010403040 dell'Agenzia delle Entrate sul maggior reddito prodotto;
b) l'avviso di addebito n. 314 2017 0006378057000 della somma complessiva di 15.821,12 euro, relativo al periodo dal 01/2013 al 12/2013, era derivato dall'accertamento unificato n. TVF010403048 dell'Agenzia delle Entrate sul maggior reddito prodotto.
L'opponente ha rappresentato che:
- relativamente all'annualità 2012, a seguito di istanza di accerta- mento con adesione il reddito complessivo di partecipazione era stato ride- finito da 58.652,00 euro (reddito accertato dall'ufficio) a 8.202,00 euro
(reddito determinato in sede di adesione); conseguentemente, le somme ri- chieste con l'avviso di addebito n. 314 2017 0006377956000, calcolate sull'originario reddito di partecipazione, dovevano essere rideterminate in ragione del minor reddito accertato in sede di adesione;
- relativamente all'annualità 2013, l'avviso di accertamento
TVF010403048 era stato impugnato dinanzi alla Controparte_4 in data 31 marzo 2017; in attesa della definizione del
[...] procedimento tributario, ha contestato l'illegittimità del citato ac- Pt_1 certamento dell'Agenzia delle Entrate – presupposto dell'avviso di addebito n. 314 2017 0006378057000 – giacché il reddito era stato calcolato sulla scorta di un'erronea rilevazione delle percentuali di sconto e di ricarico sulla merce venduta. CP_ L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
2. In corso di causa l'opponente ha depositato l'accordo conciliativo n. 500021/2019, con cui era stato definito il giudizio pendente dinanzi alla
Tributaria Provinciale di Bari. CP_4
Con sentenza del 26 ottobre 2022 il Tribunale di Bari ha: I) accolto parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annullato l'avviso di addebito n.
314 2017 0006378057000; II) rigettato per il resto l'opposizione; III) con- dannato parte opponente al versamento contributivo in relazione al maggior CP_ reddito accertato dell'anno 2013 in favore dell' IV) compensato le spe- se di lite.
3. Avverso detta sentenza ha interposto appello. Pt_1 CP_ L' ha resistito depositando memoria con cui ha spiegato appello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al CP_ primo grado di giudizio, in data 13 maggio 2025 l' ha depositato una
- 2 - nota con allegati i provvedimenti di sgravio dei due avvisi di addebito og- getto di causa. All'esito dell'udienza di discussione tenutasi in pari data, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Lo sgravio in via amministrativa dei due avvisi di addebito oggetto di opposizione in questo giudizio, infatti, determina il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860;
Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Per costante giurisprudenza, la cessazione della materia del conten- dere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale. Essa si verifica quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragio- ne del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e con- traddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da ac- certare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenu- to, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004,
n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto
2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, da- re atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritual- mente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n.
5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situa- zione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettiva- mente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre le spese di lite relative a en- trambi i gradi vanno regolate – in assenza di accordo fra le parti – secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 30251 del 2023: «La cessa- zione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta ca- renza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che
- 3 - siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fon- datezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese»).
5. Nella specie, considerato virtualmente l'esito complessivo della li- te si reputa congruo disporre una compensazione delle spese di 2/3, ponendo CP_ la restante quota di 1/3 a carico dell' dal momento che:
A) quanto all'avviso di addebito n. 314 2017 0006377956000 con- cernente la contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012, già prima dell'introduzione della lite (per l'esattezza, il 23 gennaio 2017) il contri- buente aveva definito la sua posizione con l'Agenzia delle Entrate presen- tando istanza di accertamento con adesione, in esito alla quale il reddito era stato sensibilmente ridotto;
B) di conseguenza, anche la contribuzione avrebbe dovuto essere ri- determinata ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, il quale, dopo aver sancito in via generale l'irrilevanza dell'adesione ai fini extratri- butari, individua un'eccezione proprio per i contributi previdenziali e assi- stenziali calcolati sulla scorta dei redditi prodotti («L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modifi- cabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base im- ponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi»; sul punto, si ve- CP_ da altresì la circolare n. 140 del 2 agosto 2016, secondo cui «La defini- zione … incide sui contributi previdenziali che avranno la stessa base im- ponibile di quella delle imposte sui redditi rideterminata in sede di accer- tamento con adesione»);
C) quanto all'avviso di addebito n. 314 2017 0006378057000 relati- vo all'annualità 2013, nel corso del processo dinanzi alla competente Com- missione Tributaria (precisamente il 9 luglio 2019), e quindi anche nel corso del primo grado del giudizio, è intervenuta tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente una conciliazione giudiziale, la quale ha carattere novativo del- la pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 4807 del 2017, nonché Cass. n. 9019 del
- 4 - 2015 e Cass. n. 14300 del 2009; in questo senso, cfr. altresì App. Bari, sent.
466/2023 pubblicata il 14 marzo 2023, est. ; Persona_1 CP_ D) pertanto, anche in questo caso l' avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione dei contributi richiesti sulla scorta dell'accordo nova- tivo intercorso con l'Agenzia delle Entrate e di cui ha avuto contezza per lo meno dalla data del deposito nel corso del giudizio svoltosi in primo grado
(l'accordo conciliativo con effetti novativi, difatti, risulta depositato nel pre- sente processo in allegato alla nota del 10 marzo 2021);
E) in definitiva, pur sussistendo il presupposto da cui è scaturita la pretesa contributiva fatta valere dall'Istituto, essa avrebbe dovuta essere ri- determinata in misura sensibilmente ridotta sulla scorta di elementi cono- sciuti dall'Ente fin dall'instaurazione del giudizio (accertamento con ade- sione) ovvero nel corso del giudizio di primo grado (accordo conciliativo in- tervenuto con l'Agenzia delle Entrate depositato il 10 marzo 2021). CP_ È chiaro, quindi, che con il suo comportamento l' ha oggettiva- mente causato la prosecuzione del giudizio ben più del dovuto sulla scorta delle vicende relative agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate da cui è derivato il maggior imponibile contributivo.
A ciò si aggiunga l'infondatezza dell'appello proposto in via inci- CP_ dentale dall' con il quale l' impugna la sentenza gravata per aver CP_1 il Tribunale omesso di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa cre- ditoria dell' , nonostante avesse dichiarato la nullità del procedimento CP_1 di iscrizione a ruolo della stessa. Ed infatti, la statuizione adottata dal Tribu- nale è stata di annullamento dell'avviso di addebito n. 314 2017
0006378057000 (relativo all'anno 2013), cui però si è affiancata la declara- toria di debenza dei contributi concernenti l'anno cui si riferisce l'avviso annullato («… altresì, per l'effetto, dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento contributivo in relazione al maggior reddito accertato dell'anno CP_ 2013, con condanna al pagamento del dovuto in favore dell' oltre ad accessori come per legge»). Tale decisione è conforme al costante indirizzo interpretativo secondo cui, in tema di opposizione a cartella (o, come nella specie, ad avviso di addebito), la non iscrivibilità a ruolo del credito previ- denziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qua- lora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato da- vanti all'autorità giudiziaria non esonera il giudice dell'opposizione avverso la cartella dall'esaminare il merito della pretesa creditoria (così tra le tante
Cass. n. 8959 del 2018, non a caso citata sia nella sentenza appellata sia nell'atto di appello incidentale).
- 5 - La liquidazione delle spese, affidata al dispositivo che segue, è effet- tuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del
2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del
2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata. Va infine disposta la distra- zione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale da con ricorso deposi- Parte_1 CP_ tato il 30.3.2023 ed in via incidentale dall' con memoria depositata l'11.1.2024 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavo- ro, in data 26.10.2022, così provvede: in riforma della sentenza appellata, dichiara la cessazione della ma- teria del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida complessivamente in € 5.000 per il primo grado ed €
5.000 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misu- ra del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del di- fensore dichiaratosi antistatario, compensando la restante quota di 2/3.
Così deciso in Bari, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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