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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/09/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del giorno 10.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. R.G. 5749/24, promossa da:
c.f. residente a[...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Bosso de Cardona ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Rovereto (TN), Via Bezzi n. 30;
- appellante - contro c.f. quale titolare della ditta individuale CO C.F._2 [...]
p.iva , con sede legale in Villafranca di Verona (VR), Via Volpare di Controparte_3 P.IVA_1 sotto n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Marai ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Pescantina (VR), Via Siedlce n. 1/f.
- appellato -
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello, con condanna di controparte alla restituzione dell'importo di €
6.513,66 corrisposto in data 5.6.2025, oltre alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio e del procedimento cautelare.
Per l'appellato: come da verbale di udienza del 10.9.2025, e quindi con rinuncia al decreto ingiuntivo e riserva di agire con separata azione di merito.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con sentenza n. 616/24 del 10.5.2024 il Giudice di Pace di Verona ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1267/23 del 18.4.2023, con cui gli era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento in favore di titolare della ditta individuale , CO CP_3 della somma di € 2.000,00 in base alla fattura 1/22 del 17.1.2022, relativa a lavori di impiantistica eseguiti presso la sua abitazione;
- in particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il credito azionato in base alla motivazione che l'opponente avrebbe riconosciuto l'esecuzione da parte di dei lavori di cui CP_3 alla fattura n. 1/22, mentre non avrebbe fornito la prova del fatto estintivo dedotto, consistente nel pagamento eseguito ancora nell'anno 2018, per la maggior somma di € 2.500,00;
- ha proposto appello avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'integrale riforma, con Controparte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo, lamentando il travisamento dei fatti di causa (e del tenore delle difese svolte dal sig. , nella misura in cui il primo giudice ha erroneamente ritenuto che i CP_1 lavori eseguiti nel 2018 fossero gli stessi lavori a cui si riferiva la fattura n. 1/22 di € 2.000,00 posta a fondamento del ricorso monitorio, quando invece il sig. ha sempre contestato l'esistenza di un CP_1 rapporto contrattuale che giustificasse l'emissione di tale fattura, evidenziando che tra le parti vi era stato bensì un rapporto contrattuale pregresso nell'anno 2018, ma che lo stesso si era già interamente esaurito con il pagamento di € 2.500,00 e che nessuna attività ulteriore era stata svolta in seguito da
, alla quale pertanto nulla era più dovuto;
CP_3
- si è costituito per chiedere il rigetto dell'appello, evidenziando il corretto iter Controparte_4 motivazionale della sentenza di primo grado, che ha analizzato le prove prodotte e le difese delle parti giungendo ad una corretta conclusione fondata su un duplice assunto: da un lato, la presunzione di esistenza del credito costituita dall'emissione della fattura e, dall'altro lato, il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dell'opponente, tenuto a dimostrare l'inesistenza del rapporto contrattuale e/o la mancata esecuzione dei lavori a cui la fattura si riferisce;
al contrario,
l'odierno appellante ha ammesso l'esistenza del vincolo contrattuale (riconoscendo di aver commissionato i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico del bagno) e non ha fornito prova dell'asserito pagamento;
- con ordinanza del 16.6.2025, pronunciata in esito alla prima udienza del 29.5.2025, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 616/2024 ai sensi degli art. 351 e
283 c.p.c. e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
- con ricorso depositato in data 30.6.2025, ha chiesto la concessione di un sequestro Controparte_1 conservativo in corso di causa nei confronti di , dando atto di aver subito, nelle more della CP_3 pronuncia dell'ordinanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., il pignoramento del conto corrente e di aver quindi pagato spontaneamente le somme dovute in base alla sentenza, somme che, stante la successiva sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sarebbero ora indebitamente trattenute da
; CP_3
- l'udienza per la decisione della causa è stata anticipata al 10.9.2025, al fine di coordinare la trattazione del merito con quella del ricorso cautelare;
* * *
- La rinuncia al decreto ingiuntivo (rectius, 'rinuncia al ricorso per decreto ingiuntivo') operata da all'udienza di discussione rimane priva di effetti processuali nella misura in cui rappresenta CP_3 una rinuncia agli atti del giudizio che, diversamente da quanto prescritto dall'art. 306 c.p.c., non è stata accettata dal parte ritualmente costituita (in termini, cfr. Cass. n. 110 del 7.1.2016); deve CP_1 peraltro escludersi che tale rinuncia possa qualificarsi come 'rinuncia all'azione', con le diverse conseguenze sostanziali che una siffatta rinuncia implicherebbe, stante l'espressa riserva formulata da parte appellata circa la volontà di agire con separato giudizio;
- nel merito, l'appello è fondato, poiché il Giudice di Pace, pur avendo affermato in linea generale un principio corretto circa il funzionamento dell'onere della prova, ne ha fatto un'applicazione non coerente rispetto ai dati della fattispecie;
- in particolare, è corretta l'affermazione preliminare secondo cui, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto è il creditore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a provare l'esistenza del credito;
diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, tuttavia, gli elementi probatori acquisiti al giudizio non sono sufficienti per ritenere assolto positivamente tale onere da parte di;
CP_3
- l'odierna appellata ha prodotto a riprova del proprio credito soltanto la fattura n. 1/22 del 17.1.2022
(in allegato al ricorso monitorio, v. pagg. 12-16 dell'Allegato A), senza svolgere – né con il ricorso monitorio né con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo – alcuna descrizione, neppure sommaria, della tipologia ed entità dei lavori a cui tale fattura farebbe riferimento;
- è ben vero che la fattura costituisce titolo sufficiente per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo,
e tuttavia, essendo documento di formazione unilaterale e non vertendosi nell'ipotesi di un rapporto tra imprenditori in cui potrebbe semmai invocarsi l'efficacia probatoria privilegiata ex art. 2710 c.c., essa non è - di per sé sola - prova sufficiente del credito nell'ambito del giudizio a cognizione piena introdotto con l'opposizione (Cass. n. 19944 del 12.7.2023, in linea con la giurisprudenza consolidata);
- fermo quanto precede, ha errato il Giudice di Pace ritenendo che la prova del credito fosse stata acquisita per effetto del principio di contestazione ex art. 115 c.p.c.: a ben vedere, infatti,
l'opponente-debitore ha chiaramente contestato, sin dall'atto di citazione in opposizione, che vi siano lavori svolti in suo favore da e ancora impagati. Precisamente, il sig. ha CP_5 CP_1 affermato che non ha svolto alcun lavoro ulteriore rispetto a quelli risalenti al 2018 relativi CP_3 all'impianto elettrico del bagno, che egli afferma di aver già pagato per € 2.500 (“si contesta sia
l'esistenza del credito in capo al resistente sia l'esistenza di alcun rapporto contrattuale in essere tra le parti, ribadendo come effettivamente il resistente ha eseguito dei lavori di ristrutturazione nell'anno 2018 circa quattro anni prima dell'emissione della fattura n. 1/2022 i quali, seppur eseguiti solo parzialmente sono stati integralmente pagati dal ricorrente. Pertanto, è evidente come null'altro è dovuto dal sig. alla , Controparte_1 Controparte_3 pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione);
- ne consegue che non soltanto non ha provato (si è detto che non basta la fattura) ma, a CP_5 monte, non ha nemmeno compiuto una precisa allegazione di quali sarebbero i lavori di cui chiede il pagamento e del momento in cui li avrebbe svolti, prima o dopo il 2018: in altre parole, a fronte di una puntuale contestazione sollevata dal debitore, la pretesa creditoria è rimasta del tutto indeterminata nel suo oggetto e quindi non può dirsi provato il fatto costitutivo del diritto azionato
(peraltro, qualora intendesse affermare che gli unici lavori eseguiti furono proprio quelli del CP_3
2018, sarebbe un indice di incongruenza il fatto che la fattura sia stata emessa quattro anni dopo la loro esecuzione);
- in mancanza di prova del fatto costitutivo del credito, non rileva che non abbia provato il CP_6 fatto estintivo del pagamento: l'eccezione, infatti, opera logicamente in una fase successiva del ragionamento giuridico, perché presuppone che la prova del credito sia stata data. Si aggiunga che, a ben vedere, è proprio rispetto al fatto estintivo che può richiamarsi il principio di non contestazione, in quanto non si rinviene in atti una chiara contestazione di di aver ricevuto da la CP_5 CP_1 somma di € 2.500,00 nel 2018;
- è quindi privo di fondamento l'assunto del Giudice di Pace secondo cui vi sarebbe stato un riconoscimento del debitore, da cui sarebbe sorta un'inversione dell'onere probatorio, con l'effetto di porre a carico di quest'ultimo la prova dell'inesistenza del credito;
- l'appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata va riformata, disponendosi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme medio tempore ricevute in forza della sentenza riformata nonché alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, così come liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, ad esclusione della fase di istruttoria/trattazione;
- sempre in virtù del principio di soccombenza, vanno invece poste a carico dell'appellante le spese relative al sub-procedimento cautelare, di cui con separata ordinanza in data odierna è stata dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e, comunque, l'infondatezza nel merito per carenza del requisito del periculum in mora;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 616/24 del
10.5.2024 e pertanto, accogliendo l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di
Verona n. 1267/23 del 18.4.2023 e condanna quale titolare della ditta individuale CO , a restituire a la somma da quest'ultimo pagata in esecuzione della sentenza CP_3 Controparte_1 riformata, pari ad € 6.513,66 oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo effettivo;
- condanna quale titolare della ditta individuale SI a rifondere a CO CP_1 le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado nell'importo di €
[...]
1.100,00 e per il presente grado di impugnazione nell'importo di € 1.701,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
- condanna a rifondere a le spese relative al sub-procedimento Controparte_1 CO cautelare relativo all'istanza di concessione del sequestro conservativo, che si liquidano nell'importo di € 1.308,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Verona, 11.9.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del giorno 10.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. R.G. 5749/24, promossa da:
c.f. residente a[...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Bosso de Cardona ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Rovereto (TN), Via Bezzi n. 30;
- appellante - contro c.f. quale titolare della ditta individuale CO C.F._2 [...]
p.iva , con sede legale in Villafranca di Verona (VR), Via Volpare di Controparte_3 P.IVA_1 sotto n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Marai ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Pescantina (VR), Via Siedlce n. 1/f.
- appellato -
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello, con condanna di controparte alla restituzione dell'importo di €
6.513,66 corrisposto in data 5.6.2025, oltre alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio e del procedimento cautelare.
Per l'appellato: come da verbale di udienza del 10.9.2025, e quindi con rinuncia al decreto ingiuntivo e riserva di agire con separata azione di merito.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con sentenza n. 616/24 del 10.5.2024 il Giudice di Pace di Verona ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1267/23 del 18.4.2023, con cui gli era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento in favore di titolare della ditta individuale , CO CP_3 della somma di € 2.000,00 in base alla fattura 1/22 del 17.1.2022, relativa a lavori di impiantistica eseguiti presso la sua abitazione;
- in particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il credito azionato in base alla motivazione che l'opponente avrebbe riconosciuto l'esecuzione da parte di dei lavori di cui CP_3 alla fattura n. 1/22, mentre non avrebbe fornito la prova del fatto estintivo dedotto, consistente nel pagamento eseguito ancora nell'anno 2018, per la maggior somma di € 2.500,00;
- ha proposto appello avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'integrale riforma, con Controparte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo, lamentando il travisamento dei fatti di causa (e del tenore delle difese svolte dal sig. , nella misura in cui il primo giudice ha erroneamente ritenuto che i CP_1 lavori eseguiti nel 2018 fossero gli stessi lavori a cui si riferiva la fattura n. 1/22 di € 2.000,00 posta a fondamento del ricorso monitorio, quando invece il sig. ha sempre contestato l'esistenza di un CP_1 rapporto contrattuale che giustificasse l'emissione di tale fattura, evidenziando che tra le parti vi era stato bensì un rapporto contrattuale pregresso nell'anno 2018, ma che lo stesso si era già interamente esaurito con il pagamento di € 2.500,00 e che nessuna attività ulteriore era stata svolta in seguito da
, alla quale pertanto nulla era più dovuto;
CP_3
- si è costituito per chiedere il rigetto dell'appello, evidenziando il corretto iter Controparte_4 motivazionale della sentenza di primo grado, che ha analizzato le prove prodotte e le difese delle parti giungendo ad una corretta conclusione fondata su un duplice assunto: da un lato, la presunzione di esistenza del credito costituita dall'emissione della fattura e, dall'altro lato, il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dell'opponente, tenuto a dimostrare l'inesistenza del rapporto contrattuale e/o la mancata esecuzione dei lavori a cui la fattura si riferisce;
al contrario,
l'odierno appellante ha ammesso l'esistenza del vincolo contrattuale (riconoscendo di aver commissionato i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico del bagno) e non ha fornito prova dell'asserito pagamento;
- con ordinanza del 16.6.2025, pronunciata in esito alla prima udienza del 29.5.2025, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 616/2024 ai sensi degli art. 351 e
283 c.p.c. e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
- con ricorso depositato in data 30.6.2025, ha chiesto la concessione di un sequestro Controparte_1 conservativo in corso di causa nei confronti di , dando atto di aver subito, nelle more della CP_3 pronuncia dell'ordinanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., il pignoramento del conto corrente e di aver quindi pagato spontaneamente le somme dovute in base alla sentenza, somme che, stante la successiva sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sarebbero ora indebitamente trattenute da
; CP_3
- l'udienza per la decisione della causa è stata anticipata al 10.9.2025, al fine di coordinare la trattazione del merito con quella del ricorso cautelare;
* * *
- La rinuncia al decreto ingiuntivo (rectius, 'rinuncia al ricorso per decreto ingiuntivo') operata da all'udienza di discussione rimane priva di effetti processuali nella misura in cui rappresenta CP_3 una rinuncia agli atti del giudizio che, diversamente da quanto prescritto dall'art. 306 c.p.c., non è stata accettata dal parte ritualmente costituita (in termini, cfr. Cass. n. 110 del 7.1.2016); deve CP_1 peraltro escludersi che tale rinuncia possa qualificarsi come 'rinuncia all'azione', con le diverse conseguenze sostanziali che una siffatta rinuncia implicherebbe, stante l'espressa riserva formulata da parte appellata circa la volontà di agire con separato giudizio;
- nel merito, l'appello è fondato, poiché il Giudice di Pace, pur avendo affermato in linea generale un principio corretto circa il funzionamento dell'onere della prova, ne ha fatto un'applicazione non coerente rispetto ai dati della fattispecie;
- in particolare, è corretta l'affermazione preliminare secondo cui, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto è il creditore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a provare l'esistenza del credito;
diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, tuttavia, gli elementi probatori acquisiti al giudizio non sono sufficienti per ritenere assolto positivamente tale onere da parte di;
CP_3
- l'odierna appellata ha prodotto a riprova del proprio credito soltanto la fattura n. 1/22 del 17.1.2022
(in allegato al ricorso monitorio, v. pagg. 12-16 dell'Allegato A), senza svolgere – né con il ricorso monitorio né con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo – alcuna descrizione, neppure sommaria, della tipologia ed entità dei lavori a cui tale fattura farebbe riferimento;
- è ben vero che la fattura costituisce titolo sufficiente per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo,
e tuttavia, essendo documento di formazione unilaterale e non vertendosi nell'ipotesi di un rapporto tra imprenditori in cui potrebbe semmai invocarsi l'efficacia probatoria privilegiata ex art. 2710 c.c., essa non è - di per sé sola - prova sufficiente del credito nell'ambito del giudizio a cognizione piena introdotto con l'opposizione (Cass. n. 19944 del 12.7.2023, in linea con la giurisprudenza consolidata);
- fermo quanto precede, ha errato il Giudice di Pace ritenendo che la prova del credito fosse stata acquisita per effetto del principio di contestazione ex art. 115 c.p.c.: a ben vedere, infatti,
l'opponente-debitore ha chiaramente contestato, sin dall'atto di citazione in opposizione, che vi siano lavori svolti in suo favore da e ancora impagati. Precisamente, il sig. ha CP_5 CP_1 affermato che non ha svolto alcun lavoro ulteriore rispetto a quelli risalenti al 2018 relativi CP_3 all'impianto elettrico del bagno, che egli afferma di aver già pagato per € 2.500 (“si contesta sia
l'esistenza del credito in capo al resistente sia l'esistenza di alcun rapporto contrattuale in essere tra le parti, ribadendo come effettivamente il resistente ha eseguito dei lavori di ristrutturazione nell'anno 2018 circa quattro anni prima dell'emissione della fattura n. 1/2022 i quali, seppur eseguiti solo parzialmente sono stati integralmente pagati dal ricorrente. Pertanto, è evidente come null'altro è dovuto dal sig. alla , Controparte_1 Controparte_3 pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione);
- ne consegue che non soltanto non ha provato (si è detto che non basta la fattura) ma, a CP_5 monte, non ha nemmeno compiuto una precisa allegazione di quali sarebbero i lavori di cui chiede il pagamento e del momento in cui li avrebbe svolti, prima o dopo il 2018: in altre parole, a fronte di una puntuale contestazione sollevata dal debitore, la pretesa creditoria è rimasta del tutto indeterminata nel suo oggetto e quindi non può dirsi provato il fatto costitutivo del diritto azionato
(peraltro, qualora intendesse affermare che gli unici lavori eseguiti furono proprio quelli del CP_3
2018, sarebbe un indice di incongruenza il fatto che la fattura sia stata emessa quattro anni dopo la loro esecuzione);
- in mancanza di prova del fatto costitutivo del credito, non rileva che non abbia provato il CP_6 fatto estintivo del pagamento: l'eccezione, infatti, opera logicamente in una fase successiva del ragionamento giuridico, perché presuppone che la prova del credito sia stata data. Si aggiunga che, a ben vedere, è proprio rispetto al fatto estintivo che può richiamarsi il principio di non contestazione, in quanto non si rinviene in atti una chiara contestazione di di aver ricevuto da la CP_5 CP_1 somma di € 2.500,00 nel 2018;
- è quindi privo di fondamento l'assunto del Giudice di Pace secondo cui vi sarebbe stato un riconoscimento del debitore, da cui sarebbe sorta un'inversione dell'onere probatorio, con l'effetto di porre a carico di quest'ultimo la prova dell'inesistenza del credito;
- l'appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata va riformata, disponendosi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme medio tempore ricevute in forza della sentenza riformata nonché alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, così come liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, ad esclusione della fase di istruttoria/trattazione;
- sempre in virtù del principio di soccombenza, vanno invece poste a carico dell'appellante le spese relative al sub-procedimento cautelare, di cui con separata ordinanza in data odierna è stata dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e, comunque, l'infondatezza nel merito per carenza del requisito del periculum in mora;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 616/24 del
10.5.2024 e pertanto, accogliendo l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di
Verona n. 1267/23 del 18.4.2023 e condanna quale titolare della ditta individuale CO , a restituire a la somma da quest'ultimo pagata in esecuzione della sentenza CP_3 Controparte_1 riformata, pari ad € 6.513,66 oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo effettivo;
- condanna quale titolare della ditta individuale SI a rifondere a CO CP_1 le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado nell'importo di €
[...]
1.100,00 e per il presente grado di impugnazione nell'importo di € 1.701,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
- condanna a rifondere a le spese relative al sub-procedimento Controparte_1 CO cautelare relativo all'istanza di concessione del sequestro conservativo, che si liquidano nell'importo di € 1.308,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Verona, 11.9.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi