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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/05/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 481 del ruolo ge¬nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3229/2020, pubblicata in data 07-7-2020.
T R A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Passanti Flocco n.52, C.F. rappresentata e C.F._1 difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv.to Loredana Tortora (c.f. ) presso il cui studio CodiceFiscale_2 elettivamente domicilia in Battipaglia (SA) alla Via Francesco Baracca, 6;
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona del l.r.p.t., p. Iva , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in via Corte di Appello n. 11 – 10122 Torino, rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti, rilasciata a mezzo del notaio di Persona_1 Torino il 27.04.2017 (rep. 81955 - racc. 38076), dall'Avv. Enrico Bisogno (C.F.:
), ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Nocera C.F._3
Superiore (SA) alla Via G. Matteotti n. 16;
-APPELLATO –
E
, residente in [...] 20/A ;
- APPELLATO CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza n° 3229/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 07-7-2020.
Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di e della Controparte_2 [...]
, finalizzata al risarcimento dei danni derivanti da un Controparte_3 sinistro stradale avvenuto in data 01-12-2017, in Boscoreale alla via Passanti Flocco n. 50.
La , infatti, veniva investita dl veicolo tg. EP053GP, di proprietà di Pt_1
e condotto da il quale nell'effettuare una Controparte_2 Parte_2 manovra di retromarcia, non si avvedeva dell'attrice e la faceva rovinare a terra.
A seguito dell'impatto, la riportava lesioni, come da referto del P.O.. Pt_1
Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale ammessa e disposto l'interrogatorio formale deferito a il quale non si presentava, Parte_2 rigettava la domanda ritenendo non provata la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, né in fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria.
Con l'atto di appello, impugnava la summenzionata Parte_1 sentenza per falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, sulla valutazione delle prove, per aver ritenuto non provata la domanda sulla base della mancata titolarità del rapporto dedotto in giudizio, alla luce del rilievo d'ufficio e in assenza di espressa eccezione della parte convenuta in tal senso.
Insisteva, pertanto, previa sospensione dell'efficiacia esecutiva della sentenza di primo grado, per la totale riforma del provvedimento impugnato, con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto ed in diritto.
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art.342 c.p.c, nonché insistendo per la conferma della sentenza gravata, non essendo stata fornita la prova nè della legittimazione passiva, né dei fatti a fondamento della domanda.
Non si costituiva, invece, , che pertanto veniva dichiarata Controparte_2 contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza e fatte precisare le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione. Pertanto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ancora, in via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
pag. 2/6 Venendo, quindi, al merito del proposto gravame, ha Parte_1 sostanzialmente denunciato l'erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace di Torre Annunziata, circa l'insussistenza della legittimazione passiva della convenuta e il conseguente rigetto della domanda. CP_2
Sennonché, ritiene questo Giudice che l'appello sia infondato e, dunque, che esso debba essere rigettato per quanto di ragione, con conferma della sentenza impugnata, sebbene con alcune precisazioni.
Invero, nonostante il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto non sussistente la legittimazione passiva della elemento che è rilevabile CP_2 d'ufficio sulla scorta della mancata prova, in capo al convenuto della proprietà del veicolo investitore, ad avviso del Tribunale, nel caso di specie, sarebbe stato più corretto discorrere di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Quest'ultimo profilo, però, è valutabile solo su eccezione di parte, eccezione che nel caso in esame, allla luce degli scritti difensivi in atti, non è stata espressamente sollevata dalla compagnia assicurativa.
In proposito, occorre tenere distinta la nozione di legittimazione (passiva o attiva) da quella della titolarità (attiva o passiva).
Ebbene, legittimato ad agire in giudizio è colui che agisce per la tutela di un diritto di cui afferma di essere titolare, mentre legittimato a resistere in giudizio è colui nei cui confronti è proposta l'azione, poiché è indicato come il titolare della posizione giuridica contrapposta a quella invocata dall'attore.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione circa la sussistenza della legittimazione ad agire è la prospettazione della titolarità del diritto contenuta nella domanda. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva. Tale carenza, può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, poiché integra le condizioni dell'azione, cioè i presupposti che devono essere necessariamente sussistenti affinché la causa possa essere decisa nel merito.
Diversamente, la titolarità del diritto concerne il merito della causa, la fondatezza della domanda, pertanto, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. e può essere valutata dal giudice solo su eccezione di parte.
Nel caso di specie, ha effettivamente errato il Giudice di prime cure, laddove in mancanza di espressa eccezione, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, laddove, facendo rifeirmento in motivazione alla mancata prova della proprietà del veicolo in favore della avrebbe dovuto più CP_2
pag. 3/6 correttamente concludere per il difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta.
Ciononostante, nel merito, si ritiene del tutto fondato e condivisibile il rigetto della domanda, sulla scorta della mancata prova dei fatti costitutivi a fondamento della pretesa.
Invero, va rilevato che il giudizio di primo grado, proprio sulla base delle dichiarazioni rese dal teste attoreo, , escussa in data 09- Testimone_1
10-2019, si è concluso con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla
, dal momento che le circostanze da questa riferite sono apparse Pt_1 vaghe e inattendibili, nonchè contrastanti con le dichiarazioni rese dalla parte stessa e dal conducente in sede stragiudiziale e, pertanto, non Parte_2 idonee a fondare un giudizio di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore.
Infatti, mentre la riferiva di aver subito lesioni al braccio sinistro e al Pt_1 viso a seguito di una caduta con il viso in terra, parlava di Parte_2 lesioni alla mano destra a seguito di una caduta sul fianco destro.
Inoltre, sebbene la difesa dell'odierna appellante insisteva nell'attribuire valore confessorio all'assenza ingiustificata del responsabile civile, a Parte_2 rendere l'interrogatorio formale lui deferito all'udienza del 11-12-2019, va evidenziato che l'art. 232, I comma, del codice di procedura civile dispone che:
“se la parte non si presenta, o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Nell'ipotesi di mancata risposta all'interrogatorio il codice di rito ha, pertanto, inteso escludere categoricamente “efficacia automatica” di prova piena ad un comportamento processuale “equiparabile alla confessione”.
La mancata risposta all'interrogatorio costituisce, invero, un comportamento processuale qualificato che può fornire elementi indiziari di valutazione idonei ad integrare il convincimento del Giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli.
L'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, alla mancata risposta un effetto automatico di ficta confessio, così come invece avveniva nel regime dell'art. 218, II comma, del codice di rito abrogato, riconnettendo ad essa soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari di prova a favore della avversa tesi processuale, non aventi di per sé alcuna portata decisiva: la circostanza deve essere valutata alla luce del più ampio quadro degli elementi probatori emergenti dagli atti, il cui concorso è necessario per la formazione del convincimento.
In altre parole, la mancata comparizione dell'interrogato costituisce un comportamento valutabile non come prova legale, bensì come “argomento indiziario”, rappresentando un fatto qualificato riconducibile al più vasto pag. 4/6 ambito del comportamento delle parti nel processo, cui il Giudice di primo grado può, ex art. 116 c.p.c., desumere argomenti di prova, e può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti, e così di prova, restando comunque soggetta alla sua prudente valutazione.
Tanto, premesso, alla luce del materiale istruttorio acquisito, ritiene la scrivente che le contraddizioni delle dichiarazioni testimoniali rispetto alle ulteriori prove documentali (dichiarazioni stragiudiziali rese dalla e Pt_1 dal ) sono tali da rendere non attendibile il teste escusso e non Pt_2 sufficientemente assolto l'onere probatorio da parte dell'appellante.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto i fatti dedotti dall'attrice non provati, rigettando di conseguenza la richiesta risarcitoria avanzata.
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, seppur con le precisazioni innnanzi evidenziate circa il difetto di titolarità passiva, vada confermata con rigetto della spiegata impugnazione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa che, in assenza di nota, si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (con esclusione della fase istruttoria) di cui al D.M. 147/2022 come in dispositivo, nonché la condanna dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Nulla per le spese, invece, in favore di , attesa la sua Controparte_2 contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3229/2020, depositata il 07-7-2020, proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del l.r.p.t., e , così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si
[...] liquidano in complessivi euro 1.701,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese in favore di , rimasta contumace;
Controparte_2
- condanna a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai pag. 5/6 sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 481 del ruolo ge¬nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3229/2020, pubblicata in data 07-7-2020.
T R A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Passanti Flocco n.52, C.F. rappresentata e C.F._1 difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv.to Loredana Tortora (c.f. ) presso il cui studio CodiceFiscale_2 elettivamente domicilia in Battipaglia (SA) alla Via Francesco Baracca, 6;
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona del l.r.p.t., p. Iva , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in via Corte di Appello n. 11 – 10122 Torino, rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti, rilasciata a mezzo del notaio di Persona_1 Torino il 27.04.2017 (rep. 81955 - racc. 38076), dall'Avv. Enrico Bisogno (C.F.:
), ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Nocera C.F._3
Superiore (SA) alla Via G. Matteotti n. 16;
-APPELLATO –
E
, residente in [...] 20/A ;
- APPELLATO CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza n° 3229/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 07-7-2020.
Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di e della Controparte_2 [...]
, finalizzata al risarcimento dei danni derivanti da un Controparte_3 sinistro stradale avvenuto in data 01-12-2017, in Boscoreale alla via Passanti Flocco n. 50.
La , infatti, veniva investita dl veicolo tg. EP053GP, di proprietà di Pt_1
e condotto da il quale nell'effettuare una Controparte_2 Parte_2 manovra di retromarcia, non si avvedeva dell'attrice e la faceva rovinare a terra.
A seguito dell'impatto, la riportava lesioni, come da referto del P.O.. Pt_1
Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale ammessa e disposto l'interrogatorio formale deferito a il quale non si presentava, Parte_2 rigettava la domanda ritenendo non provata la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, né in fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria.
Con l'atto di appello, impugnava la summenzionata Parte_1 sentenza per falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, sulla valutazione delle prove, per aver ritenuto non provata la domanda sulla base della mancata titolarità del rapporto dedotto in giudizio, alla luce del rilievo d'ufficio e in assenza di espressa eccezione della parte convenuta in tal senso.
Insisteva, pertanto, previa sospensione dell'efficiacia esecutiva della sentenza di primo grado, per la totale riforma del provvedimento impugnato, con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto ed in diritto.
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art.342 c.p.c, nonché insistendo per la conferma della sentenza gravata, non essendo stata fornita la prova nè della legittimazione passiva, né dei fatti a fondamento della domanda.
Non si costituiva, invece, , che pertanto veniva dichiarata Controparte_2 contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza e fatte precisare le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione. Pertanto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ancora, in via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
pag. 2/6 Venendo, quindi, al merito del proposto gravame, ha Parte_1 sostanzialmente denunciato l'erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace di Torre Annunziata, circa l'insussistenza della legittimazione passiva della convenuta e il conseguente rigetto della domanda. CP_2
Sennonché, ritiene questo Giudice che l'appello sia infondato e, dunque, che esso debba essere rigettato per quanto di ragione, con conferma della sentenza impugnata, sebbene con alcune precisazioni.
Invero, nonostante il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto non sussistente la legittimazione passiva della elemento che è rilevabile CP_2 d'ufficio sulla scorta della mancata prova, in capo al convenuto della proprietà del veicolo investitore, ad avviso del Tribunale, nel caso di specie, sarebbe stato più corretto discorrere di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Quest'ultimo profilo, però, è valutabile solo su eccezione di parte, eccezione che nel caso in esame, allla luce degli scritti difensivi in atti, non è stata espressamente sollevata dalla compagnia assicurativa.
In proposito, occorre tenere distinta la nozione di legittimazione (passiva o attiva) da quella della titolarità (attiva o passiva).
Ebbene, legittimato ad agire in giudizio è colui che agisce per la tutela di un diritto di cui afferma di essere titolare, mentre legittimato a resistere in giudizio è colui nei cui confronti è proposta l'azione, poiché è indicato come il titolare della posizione giuridica contrapposta a quella invocata dall'attore.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione circa la sussistenza della legittimazione ad agire è la prospettazione della titolarità del diritto contenuta nella domanda. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva. Tale carenza, può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, poiché integra le condizioni dell'azione, cioè i presupposti che devono essere necessariamente sussistenti affinché la causa possa essere decisa nel merito.
Diversamente, la titolarità del diritto concerne il merito della causa, la fondatezza della domanda, pertanto, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. e può essere valutata dal giudice solo su eccezione di parte.
Nel caso di specie, ha effettivamente errato il Giudice di prime cure, laddove in mancanza di espressa eccezione, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, laddove, facendo rifeirmento in motivazione alla mancata prova della proprietà del veicolo in favore della avrebbe dovuto più CP_2
pag. 3/6 correttamente concludere per il difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta.
Ciononostante, nel merito, si ritiene del tutto fondato e condivisibile il rigetto della domanda, sulla scorta della mancata prova dei fatti costitutivi a fondamento della pretesa.
Invero, va rilevato che il giudizio di primo grado, proprio sulla base delle dichiarazioni rese dal teste attoreo, , escussa in data 09- Testimone_1
10-2019, si è concluso con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla
, dal momento che le circostanze da questa riferite sono apparse Pt_1 vaghe e inattendibili, nonchè contrastanti con le dichiarazioni rese dalla parte stessa e dal conducente in sede stragiudiziale e, pertanto, non Parte_2 idonee a fondare un giudizio di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore.
Infatti, mentre la riferiva di aver subito lesioni al braccio sinistro e al Pt_1 viso a seguito di una caduta con il viso in terra, parlava di Parte_2 lesioni alla mano destra a seguito di una caduta sul fianco destro.
Inoltre, sebbene la difesa dell'odierna appellante insisteva nell'attribuire valore confessorio all'assenza ingiustificata del responsabile civile, a Parte_2 rendere l'interrogatorio formale lui deferito all'udienza del 11-12-2019, va evidenziato che l'art. 232, I comma, del codice di procedura civile dispone che:
“se la parte non si presenta, o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Nell'ipotesi di mancata risposta all'interrogatorio il codice di rito ha, pertanto, inteso escludere categoricamente “efficacia automatica” di prova piena ad un comportamento processuale “equiparabile alla confessione”.
La mancata risposta all'interrogatorio costituisce, invero, un comportamento processuale qualificato che può fornire elementi indiziari di valutazione idonei ad integrare il convincimento del Giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli.
L'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, alla mancata risposta un effetto automatico di ficta confessio, così come invece avveniva nel regime dell'art. 218, II comma, del codice di rito abrogato, riconnettendo ad essa soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari di prova a favore della avversa tesi processuale, non aventi di per sé alcuna portata decisiva: la circostanza deve essere valutata alla luce del più ampio quadro degli elementi probatori emergenti dagli atti, il cui concorso è necessario per la formazione del convincimento.
In altre parole, la mancata comparizione dell'interrogato costituisce un comportamento valutabile non come prova legale, bensì come “argomento indiziario”, rappresentando un fatto qualificato riconducibile al più vasto pag. 4/6 ambito del comportamento delle parti nel processo, cui il Giudice di primo grado può, ex art. 116 c.p.c., desumere argomenti di prova, e può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti, e così di prova, restando comunque soggetta alla sua prudente valutazione.
Tanto, premesso, alla luce del materiale istruttorio acquisito, ritiene la scrivente che le contraddizioni delle dichiarazioni testimoniali rispetto alle ulteriori prove documentali (dichiarazioni stragiudiziali rese dalla e Pt_1 dal ) sono tali da rendere non attendibile il teste escusso e non Pt_2 sufficientemente assolto l'onere probatorio da parte dell'appellante.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto i fatti dedotti dall'attrice non provati, rigettando di conseguenza la richiesta risarcitoria avanzata.
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, seppur con le precisazioni innnanzi evidenziate circa il difetto di titolarità passiva, vada confermata con rigetto della spiegata impugnazione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa che, in assenza di nota, si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (con esclusione della fase istruttoria) di cui al D.M. 147/2022 come in dispositivo, nonché la condanna dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Nulla per le spese, invece, in favore di , attesa la sua Controparte_2 contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3229/2020, depositata il 07-7-2020, proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del l.r.p.t., e , così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si
[...] liquidano in complessivi euro 1.701,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese in favore di , rimasta contumace;
Controparte_2
- condanna a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai pag. 5/6 sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 6/6