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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 8466/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8466/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Pt_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv. Rosario SANTESE (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._1
Macchia di Montecorvino LL (Sa), alla Via D'Aiutolo n. 1 attrice-opponente contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Vincenzo SANSONE (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio del difensore in Salerno alla via A. Barone n.12 convenuta-opposta nonché (P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., sig. CP_2 P.IVA_2 [...]
CP_3
convenuta-opposta/contumace
OGGETTO: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha introdotto la presente fase di Pt_1
merito, ai sensi dell'art. 616 cpc, dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta nella procedura esecutiva mobiliare n.7053/2019 R.G.E. – promossa da Controparte_1
(creditrice procedente) nei confronti di (debitrice esecutata) – sospesa con CP_4
ordinanza del 27.08.2021, sulla scorta della valutata certezza della data di registrazione della fattura, prodotta a sostegno della titolarità del bene in capo alla terza opponente.
L'opponente ha in questa sede instato affinché venisse accertata l'esclusiva proprietà del bene mobile (segnatamente cappa aspirante da cucina in acciaio) oggetto di pignoramento in data 18.11.2019, con consequenziale declaratoria di nullità di questo, vinte le spese con attribuzione al legale antistatario. A tal fine, ha rimarcato di aver acquistato lo stesso dalla unitamente ad altre varie attrezzature ed arredi, come da fattura n. 12/E del CP_4
12.07.2019 - antecedente al pignoramento de quo - a fronte del rilascio di n. 19 pagherò cambiari con scadenza dal 31.08.2019 al 28.02.2021.
Mentre la ha scelto la contumacia, si è costituita nella presente fase l'opposta CP_2
evidenziando l'inidoneità della fattura in questione a dimostrare Controparte_1
l'effettiva proprietà del bene che, nonostante fosse stato oggetto di vendita, si trovava di fatto allocato presso la sede della nonché la mancata prova dei pagamenti come CP_2
pattuiti. Ha, per detto motivo, eccepito la simulazione del contratto di compravendita, considerato che “dalla visura storica della viene indicata quale unità locale quella sita in CP_2
Salerno alla via Delle Calabrie n. 40, che a sua volta è la sede legale della . Ha concluso, Parte_1
quindi, per il rigetto della richiesta di annullamento del verbale di pignoramento ex adverso formulata, con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.
Autorizzato il deposito e lo scambio delle richieste memorie ex art. 183 VI comma cpc, che nulla hanno aggiunto agli introduttivi libelli di parte, la causa, di natura squisitamente documentale, è pervenuta all'udienza del 05.03.2025, all'esito della quale è stata assunta in decisione, con concessione di termini alle parti per lo scambio di conclusionali e repliche.
***
Il Tribunale ritiene di poter direttamente rilevare l'infondatezza dell'opposizione svolta dalla per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre. Pt_1 Invero, la presente controversia ha ad oggetto un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. alla esecuzione mobiliare di cui al n. RGE 7053/2019, azionata su impulso di CP_1
avente ad oggetto il pignoramento mobiliare effettuato in data 18.11.2019 presso
[...]
la sede dell'attività della sita in Pontecagnano Faiano alla Via Tevere n. 34; tale CP_2
pignoramento mobiliare inerisce alla pretesa creditoria riconosciuta dal decreto ingiuntivo n. 1520/2019, reso dal Tribunale di Salerno in favore dell'odierna convenuta e nei confronti della detta società esecutata. Il vincolo di indisponibilità, effetto automatico dell'effettuazione del pignoramento sul bene cui esso inerisce, nello specifico involge una cappa aspirante da cucina in acciaio rinvenuta all'interno dei locali della alla CP_2
presenza di legale rappresentante della società terza, Parte_2 Pt_1
che qui assume di essere proprietaria del bene staggito.
Prima di procedere a verificare la fondatezza o meno della presente opposizione, sono utili brevi cenni in ordine all'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e, in particolare, all'onere probatorio particolarmente rigoroso imposto dall'art. 621 c.p.c. per la dimostrazione della proprietà di beni mobili (non registrati), da porsi direttamente in collegamento con l'art. 513 c.p.c.
L'art. 619 c.p.c. è stato previsto quale rimedio contro pignoramenti effettuati su beni di proprietà di un terzo e non del debitore, in quanto può accadere che l'esecuzione, instaurata nei confronti di questi, colpisca per errore anche (o solo) beni sui quali un terzo estraneo al processo esecutivo pretenda di avere dei diritti. L'opposizione di terzo all'esecuzione, pertanto, dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, volto ad accertare la proprietà o altro diritto reale dell'opponente sui beni pignorati (Cass. Civ. n.
1627/1998); trattasi di un'azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell'azienda dello stesso, mediante la prova della proprietà dell'opponente e la correlativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 621 c.p.c.. Precisa la giurisprudenza che in tale giudizio il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa (Cass. Civ. n. 8397/2009; Cass. Civ. n. 15030/2008). Inoltre, la dottrina maggioritaria afferma che il giudice procederà all'accertamento del diritto del terzo in via incidentale, essendo tale attività volta unicamente a impedire l'aggressione esecutiva sul bene, restando così impregiudicata la questione della sua titolarità, che potrà essere riproposta al di fuori del processo esecutivo. Siffatta impostazione restrittiva dell'oggetto dell'opposizione di terzo
è condivisa anche dalla giurisprudenza, la quale infatti afferma che la decisione sulla sussistenza del diritto vantato dal terzo, diversamente dall'azione di rivendicazione, ha efficacia soltanto incidentale operante all'interno del processo esecutivo e non di cosa giudicata (Cass. Civ. n. 15278/2003; Cass. Civ. n. 3256/2001).
Per quanto riguarda il concetto di terzo, invece, non sembra dubbio che possa esperire opposizione di terzo all'esecuzione il terzo acquirente del bene mobile pignorato che ne abbia ricevuto in buona fede il possesso.
Come anzi accennato, la prova della titolarità in capo al terzo subisce rigide delimitazioni così come previsto dall'art. 621 c.p.c., norma che limita l'uso della prova testimoniale: il terzo opponente, quando i beni mobili sono stati pignorati nella casa o nell'azienda del debitore ai sensi dell'art. 513 c.p.c. (come avvenuto nel caso de quo), deve dimostrare non solo la titolarità del suo diritto sul bene, ma deve anche fornire la prova di avere affidato il bene al debitore per un titolo diverso dalla proprietà. Difatti, allo scopo di evitare collusioni tra il terzo opponente e il debitore esecutato, volte a sottrarre i beni all'azione del creditore procedente, l'art. 513 c.p.c. fissa a favore del debitore una presunzione di appartenenza dei beni che l'ufficiale giudiziario rinviene nella sua casa o nella sua azienda: si afferma perciò che è proprio la presunzione di appartenenza al debitore che deve essere superata, ed è presunzione invincibile con la sola prova della proprietà da parte del terzo.
Sotto quest'aspetto, l'ubicazione della cosa funziona proprio come una presunzione iuris et de iure. Ciò che può vincerla è la prova che le cose stiano là per un affidamento, a qualunque titolo, al debitore, e quest'affidamento non può essere provato per testimoni (i soli soggetti conviventi con il debitore medesimo sono esonerati, in ragione del rapporto di coabitazione, dalla dimostrazione dell'affidamento di quei beni all'esecutato per un titolo diverso dalla proprietà benché restino gravati, a norma dell'art. 621 c.p.c., ed al pari di ogni altro terzo opponente, dall'onere di provare documentalmente, con scrittura di data certa anteriore al pignoramento, l'acquisto del diritto dominicale sui beni stessi).
L'esistenza di tale presunzione, pertanto, costringe l'opponente non solo a provare il suo diritto di proprietà dal punto di vista storico ma anche a provarlo nella sua esistenza attuale, così vincendo la suddetta presunzione contraria di appartenenza del bene al debitore, espressione del più generale principio possesso vale titolo;
la limitazione probatoria di cui all'art. 621, allora, concernerebbe soprattutto l'affidamento del bene al debitore, cioè il rapporto giuridico che giustifica la presenza dei beni nella casa o nell'azienda del debitore, per un titolo diverso dalla proprietà.
Per la dottrina prevalente, la limitazione probatoria contenuta nell'articolo in commento va interpretata ancor più estensivamente, osservandosi che esso deve intendersi come riferito non solo alla prova dell'affidamento, ma anche a quella della proprietà, giacché se il terzo fosse onerato solo della dimostrazione dell'affidamento del bene al debitore, si dimostrerebbe solo l'esistenza dell'atto (del contratto) che ha consentito al debitore di detenere quel bene, ma non si proverebbe anche il potere in forza del quale l'atto è stato posto in essere. L'esistenza di un duplice tema di prova è condivisa anche dalla giurisprudenza prevalente, nella quale è ricorrente l'affermazione che, poiché dall'art. 621
c.p.c. si evince implicitamente una presunzione di appartenenza del bene pignorato al debitore escusso, tale presunzione potrà essere vinta dimostrando documentalmente non solo il diritto del terzo sul bene, ma anche l'affidamento del bene al debitore (nella cui casa o azienda viene pignorato) da parte del proprietario effettivo. In altre parole, secondo la giurisprudenza, dall'art. 621 c.p.c. si ricaverebbe che le limitazioni probatorie cui è sottoposto il terzo riguardano non solo la prova dei fatti costitutivi del suo diritto di proprietà (o reale) sul bene pignorato, ma anche la prova del titolo per cui si trovano presso il debitore (Cass. Civ. n. 6097/2003; Cass. Civ. n. 14873/2000).
Anche nel caso di beni mobili non registrati, la dimostrazione del diritto di proprietà è più complessa, perché nel corrispondente giudizio di opposizione è rilevante il fatto che il debitore sia proprietario dei beni pignorati ed è necessario dimostrarne l'appartenenza, la quale completa la valutazione sulla proprietà stante la presunzione - indicata negli artt. 513
e 621 c.p.c. - in favore del creditore procedente che i beni mobili rinvenuti nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore sono di proprietà del medesimo (Cass. Civ. n.
2909/2007; Cass. Civ. n. 2010, n. 20173).
A questo scopo, i beni mobili si possono classificare in due categorie: nella prima stanno quelli che, secondo l'art. 513 c.p.c. sono stati pignorati nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti e le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli come indicato dal comma 4 della norma ora richiamata;
per questi beni l'opponente non solo deve dimostrare la titolarità del suo diritto di proprietà, ma deve dare anche provare il loro affidamento nel senso prima chiarito. Il debitore, in altre parole, deve provare il titolo per il quale i beni pignorati si trovano presso il terzo;
prova questa soggetta alle limitazioni indicate nell'art. 621 c.p.c.
Nella seconda categoria si trovano i beni mobili per i quali si può procedere con le forme del pignoramento diretto, anche al di fuori dei luoghi individuati dal comma 1 del citato art. 513. Si tratta dei beni che sono sotto la diretta disponibilità del debitore, ancorché detenuti dal terzo e che, esemplificativamente, la dottrina ha individuato nelle automobili ricoverate in autorimesse, nei valori contenuti in cassette di sicurezza, nei bagagli presso i depositi delle stazioni, nei quadri esposti in galleria d'arte. Per questi beni il terzo può limitarsi a dimostrare il suo possesso e spetterà al creditore procedente dimostrare che essi erano di proprietà del debitore esecutato (Cass. Civ. n. 2012, n. 23625).
Effettuato tale excursus normativo e giurisprudenziale, occorre calare i principi esposti al caso di specie, onde verificare se il terzo opponente abbia dato prova dell'acquisto del diritto di proprietà della cappa da cucina pignorata per cui vi è il presente giudizio.
Per addivenire a ciò, vanno fissate le seguenti coordinate fattuali: il pignoramento avveniva nei locali della società debitrice;
il bene mobile pignorato ex art. 513 c.p.c. rientra tra quelli di cui nel comma 1 del suddetto articolo e, quindi, nella prima categoria di beni mobili non registrati di cui sopra. Già detta circostanza vale a fondare la presunzione stabilita dall'art. 621 cod. proc. civ. che i suddetti beni appartengano alla debitrice, in quanto rinvenuti dall'Ufficiale Giudiziario nell'attività della (“La presunzione, valevole in sede esecutiva CP_2
a norma dell'art. 621 cod. proc. civ., per cui tutti i mobili che si trovano nell'azienda o nell'abitazione del debitore sono di sua proprietà, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. A tal fine è azienda del debitore anche quella ubicata in un immobile preso in locazione, non diversamente da come è casa del debitore quella da lui condotta in locazione”, cfr. Cass.2909/2007).
A ciò si aggiunga che nessun persuasivo valore probatorio risulta avere la fattura prodotta in atti. Ed infatti, tra i documenti ritenuti non idonei a provare il diritto di proprietà del terzo, la giurisprudenza non annovera le fatture e gli scontrini fiscali i quali, non avendo data certa anteriore al pignoramento, non sono prove idonee a dimostrare la proprietà del terzo dei beni pignorati ed a vincere la presunzione di cui all'art. 621 c.p.c. (Trib. Genova
2.11.2000), occorrendo a tal fine una vidimazione straordinaria del libro inventari o del libro IVA, nonché la sottoscrizione del venditore sulle fatture e l'accettazione dell'acquirente (Trib. Milano 10.7.2000). Più nello specifico, la fattura di acquisto può costituire prova valida della proprietà solo se essa è sottoscritta dal venditore, accettata dall'acquirente ed ha data certa anteriore al pignoramento (Cass. Civ. n. 3999/2006).
Peraltro (sebbene nella fattispecie superata dalla mancata titolarità del bene) non è stata fornita nemmeno prova delle ragioni di affidamento del bene pignorato alla società debitrice, secondo l'invalso principio che “incomba all'opponente l'onere della prova dell'acquisto dei beni pignorati con atto avente data certa anteriore al pignoramento, nonché dell'affidamento degli stessi al debitore a titolo diverso dalla proprietà” (cfr. Cass. n.14873/2000; id. 352/1999; id.
n.4222/1998).
Opportunamente, il GE riportava nell'ordinanza sospensiva quanto enunciato da
Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3999 del 23/2/2006, ovvero che “In tema di opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., la dimostrazione della proprietà da parte del terzo rivendicante può essere fornita anche con le fatture relative all'acquisto dei beni successivamente pignorati”; senza tuttavia tenere in debito conto che le medesime vantino valore probatorio “purché,
a termini degli artt. 2702 e 2704 cod. civ., risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento”. La pronuncia in parola prosegue anche enunciando che “sia compito del giudice di merito stabilire a quali fatti possa legittimamente attribuirsi efficacia probatoria analoga a quella riservata, dalla norma di cui all'art. 2704, primo comma, cod. civ., ai fatti ivi espressamente elencati, la enunciazione dei quali non ha carattere tassativo, e il relativo accertamento, se adeguatamente motivato sotto il profilo della assenza di vizi logico - giuridici, si sottrae al controllo di legittimità della corte di cassazione”.
Ciò posto, nel caso di specie, si rileva l'insussistenza di alcuno dei fatti di cui al citato articolo che possano conferire data certa alla fattura prodotta dall'opponente, oltre (per quanto innanzi detto) la mancata sottoscrizione del venditore e la mancata accettazione dall'apparente acquirente (invero, si rinvengono timbro e stampiglia delle parti solo nell'allegato elenco che, peraltro, non individua in maniera assoluta i beni se non per dimensioni). A ciò si aggiunga anche la genericità dell'indicazione dei beni contenuta nell'elenco allegato alla predetta e versata in atti, che non consente neppure di affermare la piena corrispondenza tra i beni asseritamente trasferiti ed il bene staggito.
La domanda di opposizione non può, in conclusione, trovare accoglimento non essendo stata raggiunta la prova della proprietà in capo all'opponente del bene per cui vi è procedura esecutiva n. 7053/2019, allo stato sospesa.
Quanto, infine alla richiesta di annullamento del verbale di pignoramento, mette conto precisare che eventuali vicende del procedimento esecutivo quali nullità e/o improcedibilità dello stesso non hanno rilevanza in tale sede, in quanto il presente giudizio ha, quale unico scopo, l'accertamento incidentale del diritto di proprietà in capo all'odierna opponente.
In ordine al regime delle spese, esse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. Quanto alla liquidazione di esse, anche se il valore della domanda - €, 5.200,00 - è stato dall'attrice individuato nell'ambito del medesimo scaglione che verrà applicato, mette conto precisare che, a mente dell'art. 17 Codice di procedura civile, il valore delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'art. 619, si determina dal valore dei beni controversi che, nel caso in esame, è portato dal verbale di pignoramento (€. 10.500,00).
Per cui, tenuto conto del valore del bene per cui si è agito, come determinato dall'Ufficiale
Giudiziario, nonché della bassa complessità del giudizio, si applicano i valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, previste per i giudizi di valore ricompreso tra euro 5.001,00 e 26.000,00, tenuto conto delle fasi espletate le stesse si liquidano come in dispositivo (studio €. 460,00, introduttiva €.
389,00, e decisionale €. 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 8466 /2021, promossa da in persona del legale rapp.te Pt_1
p.t., contro e in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 CP_2
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia della società in persona del legale rapp.te p.t.; CP_2
- respinge l'opposizione proposta ex art. 619 cpc dalla società Pt_1
- pone a carico di in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite in Pt_1 favore di , che si liquidano in complessivi €. 1.700,00 Controparte_1 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.
Così deciso in Salerno, 17.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8466/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Pt_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv. Rosario SANTESE (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._1
Macchia di Montecorvino LL (Sa), alla Via D'Aiutolo n. 1 attrice-opponente contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Vincenzo SANSONE (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio del difensore in Salerno alla via A. Barone n.12 convenuta-opposta nonché (P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., sig. CP_2 P.IVA_2 [...]
CP_3
convenuta-opposta/contumace
OGGETTO: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha introdotto la presente fase di Pt_1
merito, ai sensi dell'art. 616 cpc, dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta nella procedura esecutiva mobiliare n.7053/2019 R.G.E. – promossa da Controparte_1
(creditrice procedente) nei confronti di (debitrice esecutata) – sospesa con CP_4
ordinanza del 27.08.2021, sulla scorta della valutata certezza della data di registrazione della fattura, prodotta a sostegno della titolarità del bene in capo alla terza opponente.
L'opponente ha in questa sede instato affinché venisse accertata l'esclusiva proprietà del bene mobile (segnatamente cappa aspirante da cucina in acciaio) oggetto di pignoramento in data 18.11.2019, con consequenziale declaratoria di nullità di questo, vinte le spese con attribuzione al legale antistatario. A tal fine, ha rimarcato di aver acquistato lo stesso dalla unitamente ad altre varie attrezzature ed arredi, come da fattura n. 12/E del CP_4
12.07.2019 - antecedente al pignoramento de quo - a fronte del rilascio di n. 19 pagherò cambiari con scadenza dal 31.08.2019 al 28.02.2021.
Mentre la ha scelto la contumacia, si è costituita nella presente fase l'opposta CP_2
evidenziando l'inidoneità della fattura in questione a dimostrare Controparte_1
l'effettiva proprietà del bene che, nonostante fosse stato oggetto di vendita, si trovava di fatto allocato presso la sede della nonché la mancata prova dei pagamenti come CP_2
pattuiti. Ha, per detto motivo, eccepito la simulazione del contratto di compravendita, considerato che “dalla visura storica della viene indicata quale unità locale quella sita in CP_2
Salerno alla via Delle Calabrie n. 40, che a sua volta è la sede legale della . Ha concluso, Parte_1
quindi, per il rigetto della richiesta di annullamento del verbale di pignoramento ex adverso formulata, con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.
Autorizzato il deposito e lo scambio delle richieste memorie ex art. 183 VI comma cpc, che nulla hanno aggiunto agli introduttivi libelli di parte, la causa, di natura squisitamente documentale, è pervenuta all'udienza del 05.03.2025, all'esito della quale è stata assunta in decisione, con concessione di termini alle parti per lo scambio di conclusionali e repliche.
***
Il Tribunale ritiene di poter direttamente rilevare l'infondatezza dell'opposizione svolta dalla per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre. Pt_1 Invero, la presente controversia ha ad oggetto un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. alla esecuzione mobiliare di cui al n. RGE 7053/2019, azionata su impulso di CP_1
avente ad oggetto il pignoramento mobiliare effettuato in data 18.11.2019 presso
[...]
la sede dell'attività della sita in Pontecagnano Faiano alla Via Tevere n. 34; tale CP_2
pignoramento mobiliare inerisce alla pretesa creditoria riconosciuta dal decreto ingiuntivo n. 1520/2019, reso dal Tribunale di Salerno in favore dell'odierna convenuta e nei confronti della detta società esecutata. Il vincolo di indisponibilità, effetto automatico dell'effettuazione del pignoramento sul bene cui esso inerisce, nello specifico involge una cappa aspirante da cucina in acciaio rinvenuta all'interno dei locali della alla CP_2
presenza di legale rappresentante della società terza, Parte_2 Pt_1
che qui assume di essere proprietaria del bene staggito.
Prima di procedere a verificare la fondatezza o meno della presente opposizione, sono utili brevi cenni in ordine all'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e, in particolare, all'onere probatorio particolarmente rigoroso imposto dall'art. 621 c.p.c. per la dimostrazione della proprietà di beni mobili (non registrati), da porsi direttamente in collegamento con l'art. 513 c.p.c.
L'art. 619 c.p.c. è stato previsto quale rimedio contro pignoramenti effettuati su beni di proprietà di un terzo e non del debitore, in quanto può accadere che l'esecuzione, instaurata nei confronti di questi, colpisca per errore anche (o solo) beni sui quali un terzo estraneo al processo esecutivo pretenda di avere dei diritti. L'opposizione di terzo all'esecuzione, pertanto, dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, volto ad accertare la proprietà o altro diritto reale dell'opponente sui beni pignorati (Cass. Civ. n.
1627/1998); trattasi di un'azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell'azienda dello stesso, mediante la prova della proprietà dell'opponente e la correlativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 621 c.p.c.. Precisa la giurisprudenza che in tale giudizio il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa (Cass. Civ. n. 8397/2009; Cass. Civ. n. 15030/2008). Inoltre, la dottrina maggioritaria afferma che il giudice procederà all'accertamento del diritto del terzo in via incidentale, essendo tale attività volta unicamente a impedire l'aggressione esecutiva sul bene, restando così impregiudicata la questione della sua titolarità, che potrà essere riproposta al di fuori del processo esecutivo. Siffatta impostazione restrittiva dell'oggetto dell'opposizione di terzo
è condivisa anche dalla giurisprudenza, la quale infatti afferma che la decisione sulla sussistenza del diritto vantato dal terzo, diversamente dall'azione di rivendicazione, ha efficacia soltanto incidentale operante all'interno del processo esecutivo e non di cosa giudicata (Cass. Civ. n. 15278/2003; Cass. Civ. n. 3256/2001).
Per quanto riguarda il concetto di terzo, invece, non sembra dubbio che possa esperire opposizione di terzo all'esecuzione il terzo acquirente del bene mobile pignorato che ne abbia ricevuto in buona fede il possesso.
Come anzi accennato, la prova della titolarità in capo al terzo subisce rigide delimitazioni così come previsto dall'art. 621 c.p.c., norma che limita l'uso della prova testimoniale: il terzo opponente, quando i beni mobili sono stati pignorati nella casa o nell'azienda del debitore ai sensi dell'art. 513 c.p.c. (come avvenuto nel caso de quo), deve dimostrare non solo la titolarità del suo diritto sul bene, ma deve anche fornire la prova di avere affidato il bene al debitore per un titolo diverso dalla proprietà. Difatti, allo scopo di evitare collusioni tra il terzo opponente e il debitore esecutato, volte a sottrarre i beni all'azione del creditore procedente, l'art. 513 c.p.c. fissa a favore del debitore una presunzione di appartenenza dei beni che l'ufficiale giudiziario rinviene nella sua casa o nella sua azienda: si afferma perciò che è proprio la presunzione di appartenenza al debitore che deve essere superata, ed è presunzione invincibile con la sola prova della proprietà da parte del terzo.
Sotto quest'aspetto, l'ubicazione della cosa funziona proprio come una presunzione iuris et de iure. Ciò che può vincerla è la prova che le cose stiano là per un affidamento, a qualunque titolo, al debitore, e quest'affidamento non può essere provato per testimoni (i soli soggetti conviventi con il debitore medesimo sono esonerati, in ragione del rapporto di coabitazione, dalla dimostrazione dell'affidamento di quei beni all'esecutato per un titolo diverso dalla proprietà benché restino gravati, a norma dell'art. 621 c.p.c., ed al pari di ogni altro terzo opponente, dall'onere di provare documentalmente, con scrittura di data certa anteriore al pignoramento, l'acquisto del diritto dominicale sui beni stessi).
L'esistenza di tale presunzione, pertanto, costringe l'opponente non solo a provare il suo diritto di proprietà dal punto di vista storico ma anche a provarlo nella sua esistenza attuale, così vincendo la suddetta presunzione contraria di appartenenza del bene al debitore, espressione del più generale principio possesso vale titolo;
la limitazione probatoria di cui all'art. 621, allora, concernerebbe soprattutto l'affidamento del bene al debitore, cioè il rapporto giuridico che giustifica la presenza dei beni nella casa o nell'azienda del debitore, per un titolo diverso dalla proprietà.
Per la dottrina prevalente, la limitazione probatoria contenuta nell'articolo in commento va interpretata ancor più estensivamente, osservandosi che esso deve intendersi come riferito non solo alla prova dell'affidamento, ma anche a quella della proprietà, giacché se il terzo fosse onerato solo della dimostrazione dell'affidamento del bene al debitore, si dimostrerebbe solo l'esistenza dell'atto (del contratto) che ha consentito al debitore di detenere quel bene, ma non si proverebbe anche il potere in forza del quale l'atto è stato posto in essere. L'esistenza di un duplice tema di prova è condivisa anche dalla giurisprudenza prevalente, nella quale è ricorrente l'affermazione che, poiché dall'art. 621
c.p.c. si evince implicitamente una presunzione di appartenenza del bene pignorato al debitore escusso, tale presunzione potrà essere vinta dimostrando documentalmente non solo il diritto del terzo sul bene, ma anche l'affidamento del bene al debitore (nella cui casa o azienda viene pignorato) da parte del proprietario effettivo. In altre parole, secondo la giurisprudenza, dall'art. 621 c.p.c. si ricaverebbe che le limitazioni probatorie cui è sottoposto il terzo riguardano non solo la prova dei fatti costitutivi del suo diritto di proprietà (o reale) sul bene pignorato, ma anche la prova del titolo per cui si trovano presso il debitore (Cass. Civ. n. 6097/2003; Cass. Civ. n. 14873/2000).
Anche nel caso di beni mobili non registrati, la dimostrazione del diritto di proprietà è più complessa, perché nel corrispondente giudizio di opposizione è rilevante il fatto che il debitore sia proprietario dei beni pignorati ed è necessario dimostrarne l'appartenenza, la quale completa la valutazione sulla proprietà stante la presunzione - indicata negli artt. 513
e 621 c.p.c. - in favore del creditore procedente che i beni mobili rinvenuti nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore sono di proprietà del medesimo (Cass. Civ. n.
2909/2007; Cass. Civ. n. 2010, n. 20173).
A questo scopo, i beni mobili si possono classificare in due categorie: nella prima stanno quelli che, secondo l'art. 513 c.p.c. sono stati pignorati nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti e le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli come indicato dal comma 4 della norma ora richiamata;
per questi beni l'opponente non solo deve dimostrare la titolarità del suo diritto di proprietà, ma deve dare anche provare il loro affidamento nel senso prima chiarito. Il debitore, in altre parole, deve provare il titolo per il quale i beni pignorati si trovano presso il terzo;
prova questa soggetta alle limitazioni indicate nell'art. 621 c.p.c.
Nella seconda categoria si trovano i beni mobili per i quali si può procedere con le forme del pignoramento diretto, anche al di fuori dei luoghi individuati dal comma 1 del citato art. 513. Si tratta dei beni che sono sotto la diretta disponibilità del debitore, ancorché detenuti dal terzo e che, esemplificativamente, la dottrina ha individuato nelle automobili ricoverate in autorimesse, nei valori contenuti in cassette di sicurezza, nei bagagli presso i depositi delle stazioni, nei quadri esposti in galleria d'arte. Per questi beni il terzo può limitarsi a dimostrare il suo possesso e spetterà al creditore procedente dimostrare che essi erano di proprietà del debitore esecutato (Cass. Civ. n. 2012, n. 23625).
Effettuato tale excursus normativo e giurisprudenziale, occorre calare i principi esposti al caso di specie, onde verificare se il terzo opponente abbia dato prova dell'acquisto del diritto di proprietà della cappa da cucina pignorata per cui vi è il presente giudizio.
Per addivenire a ciò, vanno fissate le seguenti coordinate fattuali: il pignoramento avveniva nei locali della società debitrice;
il bene mobile pignorato ex art. 513 c.p.c. rientra tra quelli di cui nel comma 1 del suddetto articolo e, quindi, nella prima categoria di beni mobili non registrati di cui sopra. Già detta circostanza vale a fondare la presunzione stabilita dall'art. 621 cod. proc. civ. che i suddetti beni appartengano alla debitrice, in quanto rinvenuti dall'Ufficiale Giudiziario nell'attività della (“La presunzione, valevole in sede esecutiva CP_2
a norma dell'art. 621 cod. proc. civ., per cui tutti i mobili che si trovano nell'azienda o nell'abitazione del debitore sono di sua proprietà, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. A tal fine è azienda del debitore anche quella ubicata in un immobile preso in locazione, non diversamente da come è casa del debitore quella da lui condotta in locazione”, cfr. Cass.2909/2007).
A ciò si aggiunga che nessun persuasivo valore probatorio risulta avere la fattura prodotta in atti. Ed infatti, tra i documenti ritenuti non idonei a provare il diritto di proprietà del terzo, la giurisprudenza non annovera le fatture e gli scontrini fiscali i quali, non avendo data certa anteriore al pignoramento, non sono prove idonee a dimostrare la proprietà del terzo dei beni pignorati ed a vincere la presunzione di cui all'art. 621 c.p.c. (Trib. Genova
2.11.2000), occorrendo a tal fine una vidimazione straordinaria del libro inventari o del libro IVA, nonché la sottoscrizione del venditore sulle fatture e l'accettazione dell'acquirente (Trib. Milano 10.7.2000). Più nello specifico, la fattura di acquisto può costituire prova valida della proprietà solo se essa è sottoscritta dal venditore, accettata dall'acquirente ed ha data certa anteriore al pignoramento (Cass. Civ. n. 3999/2006).
Peraltro (sebbene nella fattispecie superata dalla mancata titolarità del bene) non è stata fornita nemmeno prova delle ragioni di affidamento del bene pignorato alla società debitrice, secondo l'invalso principio che “incomba all'opponente l'onere della prova dell'acquisto dei beni pignorati con atto avente data certa anteriore al pignoramento, nonché dell'affidamento degli stessi al debitore a titolo diverso dalla proprietà” (cfr. Cass. n.14873/2000; id. 352/1999; id.
n.4222/1998).
Opportunamente, il GE riportava nell'ordinanza sospensiva quanto enunciato da
Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3999 del 23/2/2006, ovvero che “In tema di opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., la dimostrazione della proprietà da parte del terzo rivendicante può essere fornita anche con le fatture relative all'acquisto dei beni successivamente pignorati”; senza tuttavia tenere in debito conto che le medesime vantino valore probatorio “purché,
a termini degli artt. 2702 e 2704 cod. civ., risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento”. La pronuncia in parola prosegue anche enunciando che “sia compito del giudice di merito stabilire a quali fatti possa legittimamente attribuirsi efficacia probatoria analoga a quella riservata, dalla norma di cui all'art. 2704, primo comma, cod. civ., ai fatti ivi espressamente elencati, la enunciazione dei quali non ha carattere tassativo, e il relativo accertamento, se adeguatamente motivato sotto il profilo della assenza di vizi logico - giuridici, si sottrae al controllo di legittimità della corte di cassazione”.
Ciò posto, nel caso di specie, si rileva l'insussistenza di alcuno dei fatti di cui al citato articolo che possano conferire data certa alla fattura prodotta dall'opponente, oltre (per quanto innanzi detto) la mancata sottoscrizione del venditore e la mancata accettazione dall'apparente acquirente (invero, si rinvengono timbro e stampiglia delle parti solo nell'allegato elenco che, peraltro, non individua in maniera assoluta i beni se non per dimensioni). A ciò si aggiunga anche la genericità dell'indicazione dei beni contenuta nell'elenco allegato alla predetta e versata in atti, che non consente neppure di affermare la piena corrispondenza tra i beni asseritamente trasferiti ed il bene staggito.
La domanda di opposizione non può, in conclusione, trovare accoglimento non essendo stata raggiunta la prova della proprietà in capo all'opponente del bene per cui vi è procedura esecutiva n. 7053/2019, allo stato sospesa.
Quanto, infine alla richiesta di annullamento del verbale di pignoramento, mette conto precisare che eventuali vicende del procedimento esecutivo quali nullità e/o improcedibilità dello stesso non hanno rilevanza in tale sede, in quanto il presente giudizio ha, quale unico scopo, l'accertamento incidentale del diritto di proprietà in capo all'odierna opponente.
In ordine al regime delle spese, esse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. Quanto alla liquidazione di esse, anche se il valore della domanda - €, 5.200,00 - è stato dall'attrice individuato nell'ambito del medesimo scaglione che verrà applicato, mette conto precisare che, a mente dell'art. 17 Codice di procedura civile, il valore delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'art. 619, si determina dal valore dei beni controversi che, nel caso in esame, è portato dal verbale di pignoramento (€. 10.500,00).
Per cui, tenuto conto del valore del bene per cui si è agito, come determinato dall'Ufficiale
Giudiziario, nonché della bassa complessità del giudizio, si applicano i valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, previste per i giudizi di valore ricompreso tra euro 5.001,00 e 26.000,00, tenuto conto delle fasi espletate le stesse si liquidano come in dispositivo (studio €. 460,00, introduttiva €.
389,00, e decisionale €. 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 8466 /2021, promossa da in persona del legale rapp.te Pt_1
p.t., contro e in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 CP_2
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia della società in persona del legale rapp.te p.t.; CP_2
- respinge l'opposizione proposta ex art. 619 cpc dalla società Pt_1
- pone a carico di in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite in Pt_1 favore di , che si liquidano in complessivi €. 1.700,00 Controparte_1 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.
Così deciso in Salerno, 17.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO