Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00505/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2024, proposto da TI NZ, GA ER, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 28 del 11/01/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Bergamo, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, TI NZ e GA ER hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 28/2024, pubblicata in data 11.1.2024, con la quale il Tribunale Ordinario di Bergamo, ha così statuito “ dichiara il diritto di ER GA e NZ TI al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici oggetto di riconoscimento in motivazione e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione dei medesimi la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
2.- Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo, ai sensi degli artt. 70 c.p.a., 40 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., di riunire il presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo T.A.R. ed indicati in apposito elenco depositato in giudizio il 23.5.2025, evidenziando altresì ragioni di connessione soggettiva con il ricorso n. 453/2025, avente ad oggetto l’ottemperanza alla sentenza di condanna del Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente in favore della prof.ssa GA ER, la cui trattazione è fissata davanti a questo Tribunale il 21.1.2026.
3.- L’istanza di riunione va rigettata, non sussistendone i presupposti, anche considerata la data di deposito della stessa, prossima all’udienza camerale fissata, già da tempo, per la trattazione della causa, per la cui decisione la riunione non avrebbe, comunque, alcuna utilità, pregiudicando, al contrario, le esigenze di speditezza del procedimento.
4.- Tanto premesso, occorre in primo luogo rilevare che la sentenza n. 28/2024 del Tribunale Ordinario di Bergamo - della quale si chiede l’ottemperanza - è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
5.1.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 16.1.2024), previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
5.2.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.
5.3.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all’originale è avvenuta il 16.1.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 16.12.2024.
6.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790 – 791 e 792 dell’11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del 17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025.
7.1. - A fronte dell’allegato inadempimento della parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore dei ricorrenti, della Carta elettronica del docente per l’importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa dei ricorrenti, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
7.2. - Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore delle ricorrenti, come indicato nella menzionata sentenza.
7.3. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad CT , con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio 2021, n. 8), per cui il commissario ad CT può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l’ordine alla struttura tecnica responsabile d’includere il nominativo dei ricorrenti tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Il commissario ad CT così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalle parti ricorrenti - decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all’Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
8.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l’emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore delle parti ricorrenti, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad CT , con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalle parti nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, darà corso all’esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alle parti ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite e al commissario ad CT .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente FF
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Alessandro Fede |
IL SEGRETARIO