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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 13/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DINI FABRIZIO CP_1 C.F._1
e dell'avv. DINI SERGIO Indirizzo Telematico;
ROSELLA. C.F._2 CP_2
) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._3
Telematicopresso il difensore avv. DINI FABRIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DINI Parte_1 C.F._4
FABRIZIO e dell'avv. DINI SERGIO Indirizzo Telematico;
GOSTOLI. C.F._2
ROSELLA. ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._3
Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DINI FABRIZIO
APPELLANTE/I
pagina 1 di 11 contro
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. BERTI LUDOVICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO
GARIBALDI, 119 60121 ANCONApresso il difensore avv. BERTI LUDOVICO
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 773/2022 del 28 novembre 2022 resa dal
Tribunale di Pesaro in materia di responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 luglio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER GLI APPELLANTI, E , in proprio e quali eredi CP_1 Parte_1
di : Persona_1
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis rejectis, in accoglimento dell'atto di appello promosso da e avverso la sentenza CP_1 Parte_1
del Tribunale di Pesaro, nella persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Melucci, n.
773/2022 emessa in data 23/11/2022, pubblicata il 28/11/2022 e notificata il
06/12/22, ed in riforma della sentenza appellata:
1) dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., dell' convenuta, in relazione ai danni tutti subiti dagli attori, sia in Controparte_4
proprio, sia quali eredi del defunto , a causa della condotta colposa, Persona_1
carente ed inadeguata dei Sanitari dell' di , ed Controparte_5 CP_3
in particolare degli specifici profili di censura accertati dai CC.TT.UU. prof. dott.
[...]
e dott.ssa nel loro elaborato depositato il 04/02/2022, Per_2 Controparte_6
pagina 2 di 11 per aver proposto un arruolamento ad un paziente con più di 70 anni in uno studio clinico sperimentale ad alte dosi terapeutiche, ovvero per aver superato con imprudenza i limiti d'età per i trattamenti intensivi antimieloma dell'epoca;
2) conseguentemente condannare l' Controparte_7
in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, al
[...]
risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni dagli stessi subiti, che si indicano come segue:
danni spettanti a e jure proprio: CP_1 Parte_1
a) rimborso spese funerarie;
b) danno non patrimoniale da lesione parentale subito dal coniuge e dal figlio, nella loro qualità di prossimi congiunti del defunto;
Persona_1
danni già spettanti a , ed ora jure successionis agli eredi Persona_1 CP_1
e , nella quota di 1/2 ciascuno ex art. 581 c.c.:
[...] Parte_1
c) danno da perdita di chances di sopravvivenza quantitativa, stimato dai CC.TT.UU. nel periodo di 32 mesi, con l'aumento personalizzato;
d) danno morale catastrofale;
e) danno patrimoniale subito dagli eredi derivante dal mancato apporto della pensione del defunto ai bisogni della famiglia;
rimborso spese per copia cartella clinica e per l'espletata CTP;
rimborso spese ed onorario dei CC.TT.UU.
3) condannare altresì la convenuta, ove l'Ecc.ma Corte adita ritenga, in tutto o in parte, di fare riferimento, nella determinazione quantitativa dei danni, al momento
pagina 3 di 11 dell'evento, al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento alla data del deposito della sentenza;
4) condannare in ogni caso l' convenuta al pagamento degli Controparte_4
interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme complessivamente liquidate agli attori dalla data di deposito della sentenza al saldo effettivo;
5) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di non dover applicare in via principale la disciplina della responsabilità contrattuale, ritenere sussistente per i medesimi fatti la responsabilità extracontrattuale dell'
[...]
convenuta, in base agli artt. 2043 e/o 2049 c.c., e condannarla comunque CP_4
al risarcimento dei danni sopra indicati alla conclusione 2);
6) respingere l'appello condizionato proposto in via incidentale da controparte con propria comparsa di costituzione e risposta in data 31/05/2023, riguardante il solo tema della prescrizione, per tutte le ragioni ampiamente illustrate da questa difesa nei propri atti durante il giudizio di primo grado, nonché in atto di appello, sia in ordine al termine, sia in ordine all'exordium preaescriptionis;
7) con vittoria di spese e compensi di causa e consequenziali del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano antistatari”.
PER L'APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE, Controparte_3
:
[...]
“Piaccia all'ill.ma intestata Corte d'appello, ogni contraria istanza disattesa,
in via principale respingere il gravame avversario perchè infondato in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare la sentenza n. 773/2022 del Tribunale id Pesaro;
pagina 4 di 11 in via condizionata ed in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso da e , accogliere CP_1 Parte_1
l'appello incidentale condizionato della e per l'effetto dichiarare Controparte_8
prescritto il diritto al risarcimento iure proprio e iure hereditario di e CP_1
. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 24 gennaio 2018 e , CP_1 Parte_1
rispettivamente moglie e figlio di , in proprio e quali eredi di Persona_1
quest'ultimo, deceduto a il 13 gennaio 2006, convenivano in giudizio innanzi al CP_3
Tribunale di Pesaro concludendo Controparte_7
perché, ritenuta la responsabilità dei sanitari dipendenti dell'UO di Ematologia dell'Ospedale di Pesaro, fosse condannata al risarcimento dei danni subiti, in proprio e quali eredi, a seguito del decesso del congiunto.
A tal fine gli attori e , in proprio e nella qualità, CP_1 Parte_1
esponevano che, come risultante dalla consulenza di parte predisposta dal Prof.
avevano chiesto al consulente di accertare se il decesso del congiunto Per_3 ER
(marito e padre degli attori), già affetto da mieloma multiplo, fosse
[...]
direttamente o indirettamente da ricondurre alla caduta con trauma cranico di cui questi fu vittima il 04.12.2005, nel corso dello stesso ricovero nel quale venne sottoposto alla chemioterapia, trauma in conseguenza del quale non fu poi possibile dar corso al programmato trapianto delle cellule staminali;
che il consulente aveva accertato la responsabilità dei sanitari sia per la sottoposizione del paziente ad un pagina 5 di 11 programma terapeutico controindicato per la sua età, sia per l'assenza di vigilanza in occasione della caduta;
che con lettere racc. ar, a firma dei propri Legali, in data
22/12/2015, spedita il 23/12/2015 e ricevuta il 24/12/2015 e in data 25/10/2016, spedita il 07/11/2016 e ricevuta l'08/11/2016, invitavano e diffidavano l
[...]
a provvedere all'integrale risarcimento di Controparte_7
tutti i danni patiti e patendi, morali e materiali, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti ai fatti descritti nella succitata relazione del loro
CTP prof. con riserva di successiva quantificazione;
che con racc. ar in data Per_3
22/11/2016, avente ad oggetto il sinistro n. 155/2006/50002-Ag. Pesaro, la
[...]
comunicava che “non è possibile dare alcun seguito alla richiesta risarcitoria CP_9
avanzata, stante l'intervenuta prescrizione di ogni diritto spettante ai Vostri assistiti”.
Si costituiva con comparsa in data 3 maggio 2018 Controparte_7
che concludeva eccependo la prescrizione del diritto e per il
[...]
rigetto delle domande.
Con la sentenza n. 773/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale di Pesaro rigettava le domande di parte attrice e regolava le spese.
e , in proprio e quali eredi di , CP_1 Parte_1 Persona_1
impugnavano la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellata Controparte_10
, che formulava anche appello incidentale condizionato.
[...]
All'udienza del 16 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata. pagina 6 di 11 Con la sentenza n. 773/2022 del 28 novembre 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• ai fini dell'eccezione di prescrizione, l'evento di danno, costituito dal decesso o anticipato decesso del congiunto, era divenuto apprezzabile solo dal suo concretarsi, in data 13.1.2006, risultando così tempestiva l'interruzione del termine avvenuta con atto di messa in mora del 24.12.2015;
• in base ai rilievi dei consulenti d'ufficio, in relazione al primo ciclo causale, quello tra caduta ed interruzione dell'autotrapianto, doveva ritenersi che l'evento traumatico conseguente alla caduta accidentale non fosse imputabile a colpa del personale medico, non necessitando il paziente, al momento dell'infortunio, di un accompagnatore per gli spostamenti, per cui il relativo addebito di responsabilità, per aver causato l'interruzione della terapia, era insussistente;
• sul secondo ciclo causale su cui si fondava l'addebito di responsabilità, ossia quello tra la scelta terapeutica del trapianto ed il decesso (o anticipato decesso) del i consulenti d'ufficio avevano ravvisato “una colpa lieve dei sanitari Pt_1
nell'aver proposto un arruolamento ad un paziente con più di 70 anni in uno studio clinico sperimentale ad alte dosi terapeutiche, ovvero per aver superato con imprudenza i limiti d'età per i trattamenti intensivi antimieloma dell'epoca”
(v. relazione pg. 11);
• l'addebito di colpa era di dubbia sussistenza giacché le conoscenze scientifiche all'epoca non escludevano, come riportato in relazione, il ricorso al trattamento terapeutico in questione per pazienti di età superiore a 65 anni, essendone ammessa la pratica anche per pazienti sino a 75 anni, purché in buone condizioni generali e senza patologie concomitanti, cioè “non fragili”, come era il il Pt_1
fattore dell'età, in difetto di concomitanti ragioni ostative, non era, dunque, pagina 7 di 11 ragione sufficiente per qualificare come imprudente l'indicazione terapeutica dei medici;
• sul piano causale, occorreva, poi, considerare che sulla sequenza che determinò
l'anticipato decesso del - dovuto a “polmonite (opportunistica) di tipo Pt_1
interstiziale da Cytomegalovirus in corso di immunodepressione indotta dalla chemioterapia di mobilizzazione” - si inseriva l'evento traumatico occorso il
4.12.2005, il quale ebbe una duplice efficacia causale: a) da un lato, determinò un grave e repentino decadimento delle condizioni di salute del NN, il cui decesso sopraggiunse appena un mese dopo il medesimo evento traumatico;
b) dall'altro, fu l'unica causa determinante l'interruzione del trattamento, con la conseguenza che, sempre a causa del medesimo trauma accidentale, la
“chemioterapia eseguita in precedenza”, con i “pesanti postumi dell'effetto mielotossico”, non venne “compensata” dal trapianto di cellule staminali;
• in tale contesto, la relazione tra la condotta dei sanitari, ossia l'inserimento del nel programma terapeutico, e l'anticipato decesso appariva non Pt_1
probabile agli effetti del prescritto nesso di causalità, e tale comunque da non soddisfare il relativo onere di prova, la cui incertezza osta all'affermazione di responsabilità (cfr. Cass. 2017 n. 29315).
I motivi di appello
1)Sull'erroneità della sentenza appellata in punto alla “dubbia sussistenza” dell'addebito di colpa mosso dal collegio dei CC.TT.UU. all'operato dei CP_3
Omessa e/o errata valutazione della consulenza tecnica espletata .
2) Sulla sufficienza della colpa lieve quale presupposto della declaratoria della responsabilità dei CP_3
pagina 8 di 11 I due motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando dei due argomenti fondanti la motivazione dal primo giudice.
Sostengono gli appellanti che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui, pur avendo dato atto delle risultanze della CTU che ravvisavano una responsabilità dei sanitari (per “aver proposto un arruolamento ad un paziente con più di 70 anni in uno studio clinico sperimentale ad alte dosi terapeutiche, ovvero per aver superato con imprudenza i limiti d'età per i trattamenti intensivi antimieloma dell'epoca”), ha poi ritenuto che l'addebito fosse formulato in termini dubitativi, escludendo che il solo fattore dell'età (superiore a 65 anni) valesse a rendere incongrua l'arruolamento di ello studio clinico per il trapianto autologo di cellule staminali. Persona_1
Le argomentazioni del giudice non possono essere condivise – secondo gli appellanti – sia perché la colpa lieve è sufficiente a giustificare la responsabilità, sia perché era infondato sostenere che fosse marginale il fattore dell'età.
I motivi sono infondati e devono essere respinti.
Invero, il primo giudice – pur dubitando della sua configurabilità - non ha inteso escludere il requisito soggettivo riscontrato dai CTU nella condotta dei sanitari, ancorchè reputato lieve.
Infatti, il rigetto della domanda si fonda sull'esclusione non della colpa, ma nesso causale tra la condotta e l'evento, essendo stato ritenuto improbabile che il decesso del paziente sia dipeso in termini ragionevoli dalla sua inclusione in un protocollo terapeutico raccomandato in genere per gli infrasessantacinquenni Persona_1
aveva 72 anni al momento dell'inclusione).
Il fatto che la colpa sia stata reputata lieve serve proprio a sottolineare che anche ai
CTU è apparsa di livello tale da non poter sostenere alcun altro addebito pagina 9 di 11 consequenziale, tanto che detta condotta non è contemplata tra gli antecedenti causali del decesso.
Gli stessi CTU, infatti, evidenziano come sia stato l'evento traumatico a far peggiorare le condizioni del paziente, nonché ad impedire il completamento del trapianto autologo di midollo osseo (“il tutto è dipeso da un evento traumatico accidentale, non a carico dei sanitari. . .in aggiunta non vi è alcuna perdita di chance di guarigione essendo la malattia maligna di cui era affetto il paziente notoriamente ad esito infausto”).
Poiché è il danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento, il primo giudice l'ha correttamente escluso, visto che l'inclusione in un protocollo sanitario a seguito di un giudizio di idoneità allo stesso del paziente, espresso da medici a ciò deputati e non in frontale contrasto con i requisiti previsti dal protocollo stesso, non è di per sé un antecedente né logico né causale di quanto oggetto del presente giudizio.
I restanti motivi sono assorbiti.
Le spese del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza, come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
13/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
• condanna e , in solido tra loro, al pagamento CP_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio in favore di
[...]
che liquida in complessivi euro 6.500,00 per Controparte_11
pagina 10 di 11 compenso (di cui euro 2.500,00 per fase studio, euro 2.000,00 per fase introduttiva ed il resto per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 13/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DINI FABRIZIO CP_1 C.F._1
e dell'avv. DINI SERGIO Indirizzo Telematico;
ROSELLA. C.F._2 CP_2
) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._3
Telematicopresso il difensore avv. DINI FABRIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DINI Parte_1 C.F._4
FABRIZIO e dell'avv. DINI SERGIO Indirizzo Telematico;
GOSTOLI. C.F._2
ROSELLA. ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._3
Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DINI FABRIZIO
APPELLANTE/I
pagina 1 di 11 contro
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. BERTI LUDOVICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO
GARIBALDI, 119 60121 ANCONApresso il difensore avv. BERTI LUDOVICO
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 773/2022 del 28 novembre 2022 resa dal
Tribunale di Pesaro in materia di responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 luglio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER GLI APPELLANTI, E , in proprio e quali eredi CP_1 Parte_1
di : Persona_1
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis rejectis, in accoglimento dell'atto di appello promosso da e avverso la sentenza CP_1 Parte_1
del Tribunale di Pesaro, nella persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Melucci, n.
773/2022 emessa in data 23/11/2022, pubblicata il 28/11/2022 e notificata il
06/12/22, ed in riforma della sentenza appellata:
1) dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., dell' convenuta, in relazione ai danni tutti subiti dagli attori, sia in Controparte_4
proprio, sia quali eredi del defunto , a causa della condotta colposa, Persona_1
carente ed inadeguata dei Sanitari dell' di , ed Controparte_5 CP_3
in particolare degli specifici profili di censura accertati dai CC.TT.UU. prof. dott.
[...]
e dott.ssa nel loro elaborato depositato il 04/02/2022, Per_2 Controparte_6
pagina 2 di 11 per aver proposto un arruolamento ad un paziente con più di 70 anni in uno studio clinico sperimentale ad alte dosi terapeutiche, ovvero per aver superato con imprudenza i limiti d'età per i trattamenti intensivi antimieloma dell'epoca;
2) conseguentemente condannare l' Controparte_7
in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, al
[...]
risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni dagli stessi subiti, che si indicano come segue:
danni spettanti a e jure proprio: CP_1 Parte_1
a) rimborso spese funerarie;
b) danno non patrimoniale da lesione parentale subito dal coniuge e dal figlio, nella loro qualità di prossimi congiunti del defunto;
Persona_1
danni già spettanti a , ed ora jure successionis agli eredi Persona_1 CP_1
e , nella quota di 1/2 ciascuno ex art. 581 c.c.:
[...] Parte_1
c) danno da perdita di chances di sopravvivenza quantitativa, stimato dai CC.TT.UU. nel periodo di 32 mesi, con l'aumento personalizzato;
d) danno morale catastrofale;
e) danno patrimoniale subito dagli eredi derivante dal mancato apporto della pensione del defunto ai bisogni della famiglia;
rimborso spese per copia cartella clinica e per l'espletata CTP;
rimborso spese ed onorario dei CC.TT.UU.
3) condannare altresì la convenuta, ove l'Ecc.ma Corte adita ritenga, in tutto o in parte, di fare riferimento, nella determinazione quantitativa dei danni, al momento
pagina 3 di 11 dell'evento, al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento alla data del deposito della sentenza;
4) condannare in ogni caso l' convenuta al pagamento degli Controparte_4
interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme complessivamente liquidate agli attori dalla data di deposito della sentenza al saldo effettivo;
5) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di non dover applicare in via principale la disciplina della responsabilità contrattuale, ritenere sussistente per i medesimi fatti la responsabilità extracontrattuale dell'
[...]
convenuta, in base agli artt. 2043 e/o 2049 c.c., e condannarla comunque CP_4
al risarcimento dei danni sopra indicati alla conclusione 2);
6) respingere l'appello condizionato proposto in via incidentale da controparte con propria comparsa di costituzione e risposta in data 31/05/2023, riguardante il solo tema della prescrizione, per tutte le ragioni ampiamente illustrate da questa difesa nei propri atti durante il giudizio di primo grado, nonché in atto di appello, sia in ordine al termine, sia in ordine all'exordium preaescriptionis;
7) con vittoria di spese e compensi di causa e consequenziali del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano antistatari”.
PER L'APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE, Controparte_3
:
[...]
“Piaccia all'ill.ma intestata Corte d'appello, ogni contraria istanza disattesa,
in via principale respingere il gravame avversario perchè infondato in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare la sentenza n. 773/2022 del Tribunale id Pesaro;
pagina 4 di 11 in via condizionata ed in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso da e , accogliere CP_1 Parte_1
l'appello incidentale condizionato della e per l'effetto dichiarare Controparte_8
prescritto il diritto al risarcimento iure proprio e iure hereditario di e CP_1
. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 24 gennaio 2018 e , CP_1 Parte_1
rispettivamente moglie e figlio di , in proprio e quali eredi di Persona_1
quest'ultimo, deceduto a il 13 gennaio 2006, convenivano in giudizio innanzi al CP_3
Tribunale di Pesaro concludendo Controparte_7
perché, ritenuta la responsabilità dei sanitari dipendenti dell'UO di Ematologia dell'Ospedale di Pesaro, fosse condannata al risarcimento dei danni subiti, in proprio e quali eredi, a seguito del decesso del congiunto.
A tal fine gli attori e , in proprio e nella qualità, CP_1 Parte_1
esponevano che, come risultante dalla consulenza di parte predisposta dal Prof.
avevano chiesto al consulente di accertare se il decesso del congiunto Per_3 ER
(marito e padre degli attori), già affetto da mieloma multiplo, fosse
[...]
direttamente o indirettamente da ricondurre alla caduta con trauma cranico di cui questi fu vittima il 04.12.2005, nel corso dello stesso ricovero nel quale venne sottoposto alla chemioterapia, trauma in conseguenza del quale non fu poi possibile dar corso al programmato trapianto delle cellule staminali;
che il consulente aveva accertato la responsabilità dei sanitari sia per la sottoposizione del paziente ad un pagina 5 di 11 programma terapeutico controindicato per la sua età, sia per l'assenza di vigilanza in occasione della caduta;
che con lettere racc. ar, a firma dei propri Legali, in data
22/12/2015, spedita il 23/12/2015 e ricevuta il 24/12/2015 e in data 25/10/2016, spedita il 07/11/2016 e ricevuta l'08/11/2016, invitavano e diffidavano l
[...]
a provvedere all'integrale risarcimento di Controparte_7
tutti i danni patiti e patendi, morali e materiali, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti ai fatti descritti nella succitata relazione del loro
CTP prof. con riserva di successiva quantificazione;
che con racc. ar in data Per_3
22/11/2016, avente ad oggetto il sinistro n. 155/2006/50002-Ag. Pesaro, la
[...]
comunicava che “non è possibile dare alcun seguito alla richiesta risarcitoria CP_9
avanzata, stante l'intervenuta prescrizione di ogni diritto spettante ai Vostri assistiti”.
Si costituiva con comparsa in data 3 maggio 2018 Controparte_7
che concludeva eccependo la prescrizione del diritto e per il
[...]
rigetto delle domande.
Con la sentenza n. 773/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale di Pesaro rigettava le domande di parte attrice e regolava le spese.
e , in proprio e quali eredi di , CP_1 Parte_1 Persona_1
impugnavano la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellata Controparte_10
, che formulava anche appello incidentale condizionato.
[...]
All'udienza del 16 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata. pagina 6 di 11 Con la sentenza n. 773/2022 del 28 novembre 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• ai fini dell'eccezione di prescrizione, l'evento di danno, costituito dal decesso o anticipato decesso del congiunto, era divenuto apprezzabile solo dal suo concretarsi, in data 13.1.2006, risultando così tempestiva l'interruzione del termine avvenuta con atto di messa in mora del 24.12.2015;
• in base ai rilievi dei consulenti d'ufficio, in relazione al primo ciclo causale, quello tra caduta ed interruzione dell'autotrapianto, doveva ritenersi che l'evento traumatico conseguente alla caduta accidentale non fosse imputabile a colpa del personale medico, non necessitando il paziente, al momento dell'infortunio, di un accompagnatore per gli spostamenti, per cui il relativo addebito di responsabilità, per aver causato l'interruzione della terapia, era insussistente;
• sul secondo ciclo causale su cui si fondava l'addebito di responsabilità, ossia quello tra la scelta terapeutica del trapianto ed il decesso (o anticipato decesso) del i consulenti d'ufficio avevano ravvisato “una colpa lieve dei sanitari Pt_1
nell'aver proposto un arruolamento ad un paziente con più di 70 anni in uno studio clinico sperimentale ad alte dosi terapeutiche, ovvero per aver superato con imprudenza i limiti d'età per i trattamenti intensivi antimieloma dell'epoca”
(v. relazione pg. 11);
• l'addebito di colpa era di dubbia sussistenza giacché le conoscenze scientifiche all'epoca non escludevano, come riportato in relazione, il ricorso al trattamento terapeutico in questione per pazienti di età superiore a 65 anni, essendone ammessa la pratica anche per pazienti sino a 75 anni, purché in buone condizioni generali e senza patologie concomitanti, cioè “non fragili”, come era il il Pt_1
fattore dell'età, in difetto di concomitanti ragioni ostative, non era, dunque, pagina 7 di 11 ragione sufficiente per qualificare come imprudente l'indicazione terapeutica dei medici;
• sul piano causale, occorreva, poi, considerare che sulla sequenza che determinò
l'anticipato decesso del - dovuto a “polmonite (opportunistica) di tipo Pt_1
interstiziale da Cytomegalovirus in corso di immunodepressione indotta dalla chemioterapia di mobilizzazione” - si inseriva l'evento traumatico occorso il
4.12.2005, il quale ebbe una duplice efficacia causale: a) da un lato, determinò un grave e repentino decadimento delle condizioni di salute del NN, il cui decesso sopraggiunse appena un mese dopo il medesimo evento traumatico;
b) dall'altro, fu l'unica causa determinante l'interruzione del trattamento, con la conseguenza che, sempre a causa del medesimo trauma accidentale, la
“chemioterapia eseguita in precedenza”, con i “pesanti postumi dell'effetto mielotossico”, non venne “compensata” dal trapianto di cellule staminali;
• in tale contesto, la relazione tra la condotta dei sanitari, ossia l'inserimento del nel programma terapeutico, e l'anticipato decesso appariva non Pt_1
probabile agli effetti del prescritto nesso di causalità, e tale comunque da non soddisfare il relativo onere di prova, la cui incertezza osta all'affermazione di responsabilità (cfr. Cass. 2017 n. 29315).
I motivi di appello
1)Sull'erroneità della sentenza appellata in punto alla “dubbia sussistenza” dell'addebito di colpa mosso dal collegio dei CC.TT.UU. all'operato dei CP_3
Omessa e/o errata valutazione della consulenza tecnica espletata .
2) Sulla sufficienza della colpa lieve quale presupposto della declaratoria della responsabilità dei CP_3
pagina 8 di 11 I due motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando dei due argomenti fondanti la motivazione dal primo giudice.
Sostengono gli appellanti che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui, pur avendo dato atto delle risultanze della CTU che ravvisavano una responsabilità dei sanitari (per “aver proposto un arruolamento ad un paziente con più di 70 anni in uno studio clinico sperimentale ad alte dosi terapeutiche, ovvero per aver superato con imprudenza i limiti d'età per i trattamenti intensivi antimieloma dell'epoca”), ha poi ritenuto che l'addebito fosse formulato in termini dubitativi, escludendo che il solo fattore dell'età (superiore a 65 anni) valesse a rendere incongrua l'arruolamento di ello studio clinico per il trapianto autologo di cellule staminali. Persona_1
Le argomentazioni del giudice non possono essere condivise – secondo gli appellanti – sia perché la colpa lieve è sufficiente a giustificare la responsabilità, sia perché era infondato sostenere che fosse marginale il fattore dell'età.
I motivi sono infondati e devono essere respinti.
Invero, il primo giudice – pur dubitando della sua configurabilità - non ha inteso escludere il requisito soggettivo riscontrato dai CTU nella condotta dei sanitari, ancorchè reputato lieve.
Infatti, il rigetto della domanda si fonda sull'esclusione non della colpa, ma nesso causale tra la condotta e l'evento, essendo stato ritenuto improbabile che il decesso del paziente sia dipeso in termini ragionevoli dalla sua inclusione in un protocollo terapeutico raccomandato in genere per gli infrasessantacinquenni Persona_1
aveva 72 anni al momento dell'inclusione).
Il fatto che la colpa sia stata reputata lieve serve proprio a sottolineare che anche ai
CTU è apparsa di livello tale da non poter sostenere alcun altro addebito pagina 9 di 11 consequenziale, tanto che detta condotta non è contemplata tra gli antecedenti causali del decesso.
Gli stessi CTU, infatti, evidenziano come sia stato l'evento traumatico a far peggiorare le condizioni del paziente, nonché ad impedire il completamento del trapianto autologo di midollo osseo (“il tutto è dipeso da un evento traumatico accidentale, non a carico dei sanitari. . .in aggiunta non vi è alcuna perdita di chance di guarigione essendo la malattia maligna di cui era affetto il paziente notoriamente ad esito infausto”).
Poiché è il danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento, il primo giudice l'ha correttamente escluso, visto che l'inclusione in un protocollo sanitario a seguito di un giudizio di idoneità allo stesso del paziente, espresso da medici a ciò deputati e non in frontale contrasto con i requisiti previsti dal protocollo stesso, non è di per sé un antecedente né logico né causale di quanto oggetto del presente giudizio.
I restanti motivi sono assorbiti.
Le spese del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza, come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
13/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
• condanna e , in solido tra loro, al pagamento CP_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio in favore di
[...]
che liquida in complessivi euro 6.500,00 per Controparte_11
pagina 10 di 11 compenso (di cui euro 2.500,00 per fase studio, euro 2.000,00 per fase introduttiva ed il resto per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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