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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/08/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 565/2023 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Longo Parte_1 P.IVA_1
Giancarlo del Foro di Milano, giusta procura in atti;
-parte attrice in riassunzione-
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
-parte convenuta in riassunzione contumace-
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, che qui si intendono integralmente richiamate per relationem, a verbale d'udienza dell'8.07.2025, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione in riassunzione notificato tramite p.e.c. il 19.01.2023 e depositato il 20.01.2023, con cui l'odierna attrice (e per essa quale procuratrice ha adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale nei confronti dell'odierno convenuto : Controparte_1
1 - premettendo che quest'ultimo, con atto di citazione notificato il 27.04.2022, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4386/2021 d.i. emesso dal Tribunale di
Firenze il 21-22.10.2021, recante l'intimazione di pagamento della somma capitale di €
97.706,31 oltre interessi e spese del monitorio, sulla scorta dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.u.b. prodotto e per effetto della cessione di un blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 T.u.b. effettuata in data 25.05.2016, eccependo, quali unici due motivi di doglianza, in via pregiudiziale di rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in applicazione dell'art. 18 c.p.c. per essere il foro del convenuto quello scaligero, in via preliminare di merito l'intervenuta prescrizione decennale del credito scaturente dal contratto di conto corrente del 21.11.2001 e la cui cessione è stata oggetto di comunicazione unicamente il 25.05.2016, con la prima diffida utile risalente al
2.12.2019;
- rappresentando che, avendo a sua volta aderito alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, il Tribunale fiorentino ha dichiarato il 25.10.2022 la propria incompetenza per territorio, così revocando il d.i. opposto ed assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Foro veronese ritenuto competente, nonché condannando l'opponente alla rifusione delle spese in favore dell'opposta;
- chiedendo quindi, per effetto della propria tempestiva riassunzione della causa e previa concessione del termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, condannare nel merito l'attuale convenuto ed originario opponente al pagamento in proprio favore quale attuale attrice ed originaria opposta dell'importo complessivo di € 97.706,31, ovvero della diversa somma risultante dovuta, il tutto con vittoria di spese processuali;
§.II. Dato atto che la causa, in difetto di costituzione del convenuto citato in riassunzione pur a fronte di rituale notifica, esperito il tentativo di mediazione
2 obbligatoria dall'esito negativo, è stata istruita unicamente in via documentale, venendo trattenuta in decisione all'udienza dell'8.07.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con rinuncia da parte dell'attrice alla concessione dei termini legali per il deposito delle conclusionali;
§.III. Ritenuto che la pretesa attorea sia fondata e debba essere accolta, tenuto conto delle seguenti considerazioni:
- in primo luogo, le rispettive posizioni delle parti con le relative contestazioni ed eccezioni risultano cristallizzate nel corso del giudizio a quo per effetto della translatio iudicii (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 1241/1995);
- tanto premesso, il credito a suo tempo azionato con il monitorio origina dal contratto di conto corrente bancario stipulato il 21.11.2001, circostanza quest'ultima non solo risultante documentalmente (cfr. doc. 5), ma rimasta altresì incontestata, come parimenti incontestati (nel senso di contestazione necessariamente specifica, oltre che tempestiva, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) risultano sia l'ammontare del credito (di cui il correntista, che non ha agito in veste di consumatore come si evince dal tenore del contratto in cui lo stesso si qualifica in termini di titolare di impresa individuale, si è limitato ad eccepire l'intervenuta prescrizione decennale), sia il mancato adempimento;
- mette quindi conto vagliare unicamente l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'allora opponente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, la quale in concreto non coglie nel segno e va disattesa, emergendo ex actis che il 29.07.2003 è stata inviata una lettera di decadenza dal beneficio del termine consegnata il 4.08.2003 (cfr. doc. sub lett. A), il 10.08.2012 (quindi entro i dieci anni) è stata inviata una ulteriore diffida ricevuta il 17.08.2012 (cfr. ancora doc. sub lett. A), il 14.10.2016 è stata inoltrata la raccomandata di cessione (cfr. doc. 2) ed il 31.05.2021 è stato presentato ricorso per
3 l'emissione del decreto ingiuntivo (e perciò entro i dieci anni decorrenti dal 17.08.2012);
§.IV. Ritenuto in conclusione che, in applicazione dei precedenti considerata, l'odierno convenuto in riassunzione vada condannato a corrispondere in favore dell'odierna attrice in riassunzione la somma di € 97.706,31 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e che le spese processuali – liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, oltre che della natura e quantità dell'attività difensiva espletata (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valore minimo per la fase decisoria) – seguano la soccombenza del convenuto ex art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, così statuisce:
- condanna il convenuto a corrispondere all' attrice la somma di € 97.706,31, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.300,00 per compensi professionali ed in € 786,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali in misura di legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 6.08.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 565/2023 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Longo Parte_1 P.IVA_1
Giancarlo del Foro di Milano, giusta procura in atti;
-parte attrice in riassunzione-
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
-parte convenuta in riassunzione contumace-
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, che qui si intendono integralmente richiamate per relationem, a verbale d'udienza dell'8.07.2025, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione in riassunzione notificato tramite p.e.c. il 19.01.2023 e depositato il 20.01.2023, con cui l'odierna attrice (e per essa quale procuratrice ha adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale nei confronti dell'odierno convenuto : Controparte_1
1 - premettendo che quest'ultimo, con atto di citazione notificato il 27.04.2022, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4386/2021 d.i. emesso dal Tribunale di
Firenze il 21-22.10.2021, recante l'intimazione di pagamento della somma capitale di €
97.706,31 oltre interessi e spese del monitorio, sulla scorta dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.u.b. prodotto e per effetto della cessione di un blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 T.u.b. effettuata in data 25.05.2016, eccependo, quali unici due motivi di doglianza, in via pregiudiziale di rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in applicazione dell'art. 18 c.p.c. per essere il foro del convenuto quello scaligero, in via preliminare di merito l'intervenuta prescrizione decennale del credito scaturente dal contratto di conto corrente del 21.11.2001 e la cui cessione è stata oggetto di comunicazione unicamente il 25.05.2016, con la prima diffida utile risalente al
2.12.2019;
- rappresentando che, avendo a sua volta aderito alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, il Tribunale fiorentino ha dichiarato il 25.10.2022 la propria incompetenza per territorio, così revocando il d.i. opposto ed assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Foro veronese ritenuto competente, nonché condannando l'opponente alla rifusione delle spese in favore dell'opposta;
- chiedendo quindi, per effetto della propria tempestiva riassunzione della causa e previa concessione del termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, condannare nel merito l'attuale convenuto ed originario opponente al pagamento in proprio favore quale attuale attrice ed originaria opposta dell'importo complessivo di € 97.706,31, ovvero della diversa somma risultante dovuta, il tutto con vittoria di spese processuali;
§.II. Dato atto che la causa, in difetto di costituzione del convenuto citato in riassunzione pur a fronte di rituale notifica, esperito il tentativo di mediazione
2 obbligatoria dall'esito negativo, è stata istruita unicamente in via documentale, venendo trattenuta in decisione all'udienza dell'8.07.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con rinuncia da parte dell'attrice alla concessione dei termini legali per il deposito delle conclusionali;
§.III. Ritenuto che la pretesa attorea sia fondata e debba essere accolta, tenuto conto delle seguenti considerazioni:
- in primo luogo, le rispettive posizioni delle parti con le relative contestazioni ed eccezioni risultano cristallizzate nel corso del giudizio a quo per effetto della translatio iudicii (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 1241/1995);
- tanto premesso, il credito a suo tempo azionato con il monitorio origina dal contratto di conto corrente bancario stipulato il 21.11.2001, circostanza quest'ultima non solo risultante documentalmente (cfr. doc. 5), ma rimasta altresì incontestata, come parimenti incontestati (nel senso di contestazione necessariamente specifica, oltre che tempestiva, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) risultano sia l'ammontare del credito (di cui il correntista, che non ha agito in veste di consumatore come si evince dal tenore del contratto in cui lo stesso si qualifica in termini di titolare di impresa individuale, si è limitato ad eccepire l'intervenuta prescrizione decennale), sia il mancato adempimento;
- mette quindi conto vagliare unicamente l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'allora opponente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, la quale in concreto non coglie nel segno e va disattesa, emergendo ex actis che il 29.07.2003 è stata inviata una lettera di decadenza dal beneficio del termine consegnata il 4.08.2003 (cfr. doc. sub lett. A), il 10.08.2012 (quindi entro i dieci anni) è stata inviata una ulteriore diffida ricevuta il 17.08.2012 (cfr. ancora doc. sub lett. A), il 14.10.2016 è stata inoltrata la raccomandata di cessione (cfr. doc. 2) ed il 31.05.2021 è stato presentato ricorso per
3 l'emissione del decreto ingiuntivo (e perciò entro i dieci anni decorrenti dal 17.08.2012);
§.IV. Ritenuto in conclusione che, in applicazione dei precedenti considerata, l'odierno convenuto in riassunzione vada condannato a corrispondere in favore dell'odierna attrice in riassunzione la somma di € 97.706,31 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e che le spese processuali – liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, oltre che della natura e quantità dell'attività difensiva espletata (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valore minimo per la fase decisoria) – seguano la soccombenza del convenuto ex art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, così statuisce:
- condanna il convenuto a corrispondere all' attrice la somma di € 97.706,31, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.300,00 per compensi professionali ed in € 786,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali in misura di legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 6.08.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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