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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Stefania Basso Consigliere dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 24/6/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.79 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv. Giuseppe Parente e Parte_1
Scalzone Romolo, con cui elettivamente domicilia in Casal di Principe (CE), via Orsini n.1
APPELLANTE
E
, Controparte_1 in persona del rispettivo legale rapp.te p.t.
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14/1/25, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente precaria e di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratto di supplenza stipulato CP_2 da settembre 2023 al 30 giugno 2024, ha proposto appello avverso la sentenza n.4520/24, pubblicata il 18/10/24, con cui il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere la condanna del convenuto CP_1 all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo di euro 500,00, per l'anno scolastico 2023/2024.
L'appellante ha censurato la decisione per avere erroneamente interpretato la legge 103/2023 in merito al riconoscimento del beneficio per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, evidenziando che, avendo espletato un incarico di supplenza fino al 30 giugno, non aveva avuto la possibilità di inoltrare la richiesta nell'apposito portale telematico;
ribadiva di avere diritto alla carta docenti sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda formulata con il ricorso originario, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellati, a cui è stato ritualmente notificato l'atto di appello, sono rimasti contumaci anche nel presente grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, all'esito dell'udienza la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto in quanto fondato alla luce dei condivisi principi espressi dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Lav., 27.10.2023 n.29961), intervenuta successivamente alla Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022.
Si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C- 450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
E' quindi intervenuta la Suprema Corte con la recente sentenza n.29961/23, che ha fissato i seguenti principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel solco del recente arresto della Suprema Corte, deve, dunque, ritenersi “…muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va dunque considerato il disposto del citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo…” (cfr Cass. 29961/2023 cit.).
Ne consegue che la carta docenti può essere riconosciuta solo se la supplenza, in ragione della quale il beneficio viene invocato, si protragga fino al termine delle attività didattiche nel significato evincibile dalla disposizione di legge sopra scrutinata. Circostanza questa riscontrabile nella fattispecie in esame in relazione al contratto di supplenza stipulato per posti disponibili entro il 31 dicembre e, quindi, nel caso di specie, dall' 11.9.2023 al 30.06.2024, condizione che giustifica l'attribuzione del beneficio ad inizio anno, potendo essere parificato il lavoro del supplente a quello dell'ordinario.
Va, infine, rilevato che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico dei lavoratori (per i periodi corrispondenti all'assunzione a tempo determinato) a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto
“tramite” l'assegnazione materiale della Carta docenti, sicchè solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art.1, comma 121, L. n.107 cit.)
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, come evidenziato dalla Suprema Corte, di un beneficio a destinazione vincolata e, d'altro canto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Orbene, ritornando alla fattispecie concreta, risulta fondato il motivo di censura avverso la sentenza di primo grado che, dopo avere richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte, non ne ha fatto corretta applicazione, avendo rigettato la domanda sul solo presupposto che l'odierna appellante non avesse allegato e dato prova di avere presentato la domanda e che questa fosse stata rigettata, laddove la domanda non era necessaria (in ogni caso vi è agli atti la diffida del 27 ottobre 2023), mentre la prova che la prestazione fosse stata riconosciuta era a carico del rimasto contumace, CP_2
e non certo dell'impugnante.
Ne discende che l'appello, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte, va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuta all'impugnante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per l'anno scolastico 2023/24, con conseguente emissione del buono elettronico dell'importo di euro 500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza per metà e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alle attività svolte, mentre per l'altra metà si compensano considerato il richiamato e risolutivo intervento della Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della odierna appellante alla fruizione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per l'anno scolastico 2023/24, con conseguente condanna del CP_2 all'assegnazione del relativo buono elettronico di euro 500,00, oltre al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese del grado che liquida per CP_2 metà in euro 350,00 per ciascun grado, oltre iva, cpa e spese come per legge, con distrazione. Compensa l'altra metà.
Napoli 24/6/25
IL Presidente rel. est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Stefania Basso Consigliere dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 24/6/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.79 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv. Giuseppe Parente e Parte_1
Scalzone Romolo, con cui elettivamente domicilia in Casal di Principe (CE), via Orsini n.1
APPELLANTE
E
, Controparte_1 in persona del rispettivo legale rapp.te p.t.
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14/1/25, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente precaria e di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratto di supplenza stipulato CP_2 da settembre 2023 al 30 giugno 2024, ha proposto appello avverso la sentenza n.4520/24, pubblicata il 18/10/24, con cui il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere la condanna del convenuto CP_1 all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo di euro 500,00, per l'anno scolastico 2023/2024.
L'appellante ha censurato la decisione per avere erroneamente interpretato la legge 103/2023 in merito al riconoscimento del beneficio per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, evidenziando che, avendo espletato un incarico di supplenza fino al 30 giugno, non aveva avuto la possibilità di inoltrare la richiesta nell'apposito portale telematico;
ribadiva di avere diritto alla carta docenti sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda formulata con il ricorso originario, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellati, a cui è stato ritualmente notificato l'atto di appello, sono rimasti contumaci anche nel presente grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, all'esito dell'udienza la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto in quanto fondato alla luce dei condivisi principi espressi dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Lav., 27.10.2023 n.29961), intervenuta successivamente alla Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022.
Si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C- 450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
E' quindi intervenuta la Suprema Corte con la recente sentenza n.29961/23, che ha fissato i seguenti principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel solco del recente arresto della Suprema Corte, deve, dunque, ritenersi “…muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va dunque considerato il disposto del citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo…” (cfr Cass. 29961/2023 cit.).
Ne consegue che la carta docenti può essere riconosciuta solo se la supplenza, in ragione della quale il beneficio viene invocato, si protragga fino al termine delle attività didattiche nel significato evincibile dalla disposizione di legge sopra scrutinata. Circostanza questa riscontrabile nella fattispecie in esame in relazione al contratto di supplenza stipulato per posti disponibili entro il 31 dicembre e, quindi, nel caso di specie, dall' 11.9.2023 al 30.06.2024, condizione che giustifica l'attribuzione del beneficio ad inizio anno, potendo essere parificato il lavoro del supplente a quello dell'ordinario.
Va, infine, rilevato che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico dei lavoratori (per i periodi corrispondenti all'assunzione a tempo determinato) a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto
“tramite” l'assegnazione materiale della Carta docenti, sicchè solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art.1, comma 121, L. n.107 cit.)
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, come evidenziato dalla Suprema Corte, di un beneficio a destinazione vincolata e, d'altro canto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Orbene, ritornando alla fattispecie concreta, risulta fondato il motivo di censura avverso la sentenza di primo grado che, dopo avere richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte, non ne ha fatto corretta applicazione, avendo rigettato la domanda sul solo presupposto che l'odierna appellante non avesse allegato e dato prova di avere presentato la domanda e che questa fosse stata rigettata, laddove la domanda non era necessaria (in ogni caso vi è agli atti la diffida del 27 ottobre 2023), mentre la prova che la prestazione fosse stata riconosciuta era a carico del rimasto contumace, CP_2
e non certo dell'impugnante.
Ne discende che l'appello, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte, va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuta all'impugnante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per l'anno scolastico 2023/24, con conseguente emissione del buono elettronico dell'importo di euro 500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza per metà e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alle attività svolte, mentre per l'altra metà si compensano considerato il richiamato e risolutivo intervento della Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della odierna appellante alla fruizione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per l'anno scolastico 2023/24, con conseguente condanna del CP_2 all'assegnazione del relativo buono elettronico di euro 500,00, oltre al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese del grado che liquida per CP_2 metà in euro 350,00 per ciascun grado, oltre iva, cpa e spese come per legge, con distrazione. Compensa l'altra metà.
Napoli 24/6/25
IL Presidente rel. est.