Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 2
L'art. 2710 cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati nella norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa (nel caso di specie è stato rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la violazione dell'art. 2710 cod. civ. per non avere la corte di merito considerato che dalle scritture contabili non risultava la vendita di una macchina all'imprenditore successivamente fallito e, conseguentemente, che il bene era ancora di proprietà dell'imprenditore che aveva esercitato l'azione di rivendica in sede fallimentare).
Nel procedimento di cui all'art. 103 della legge fall., relativo alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili, analogamente a quanto avviene nell'opposizione ordinaria di terzo, trova applicazione la preclusione posta dal legislatore nell'art. 621 cod. proc. civ. alla possibilità per il terzo di provare mediante testimoni, e quindi anche mediante presunzioni semplici (a norma dell'art. 2729 cod. civ.) il suo diritto sui beni mobili esistenti nella casa o nell'azienda del debitore, operando in tal caso una presunzione "juris tantum" di appartenenza al debitore stesso. L'opponente deve dimostrare non solo il suo titolo di acquisto sulla base di una scrittura privata di data certa, ma altresì il titolo, diverso dalla proprietà, da cui è giuridicamente qualificabile la detenzione del bene da parte del debitore, e ciò anche nel caso di iscrizione del bene in pubblici registri al nome del rivendicante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Cons. Relatore -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla
SIIATEK PROFILATI SUD s.p.a.(Società Italiana Impianti Alta Tecnologia), avente sede in Taranto, in persona del suo legale rappresentante amministratore unico e presidente del consiglio di amministrazione Vito Angelo Argento, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese 3 (studio legale Guarino), presso gli avv. Paolo Mercuri e Salvatore Alberto Romano, che la rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro il
FALLIMENTO della UNIBLOK ITALIANA s.p.a., in persona presente giudizio con decreto del giudice delegato 5 dicembre 1996, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Palo del foro di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, via di Priscilla 31, nello studio dell'avv. Pietro Cerasaro, come da procura a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 11/27 giugno 1996 n. 712;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 giugno 1998 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Udito l'avv. Salvatore Alberto Romano per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice delegato del fallimento della società UN in data 28 settembre 1988, la Siiatek Profilati Sud s.p.a., qualificandosi proprietaria di una macchina "slitter" linea taglio in strisce LT 1135 matricola n. 1479 acquistata dalla s.a.s. SACMA come da fattura n. 834 del 1979 per il prezzo di lire 330.450.000, che affermava essere identificabile nella macchina descritta come "treno da taglio elettronico oleodinamico computerizzato Floreani completo di tutti gli accessori, dei quadri di comando e dei tavoli portautensili" nel lotto n. 130 dell'inventario fallimentare, chiedeva la sospensione della vendita della machina e, ai sensi dell'art. 103 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la restituzione della stessa, eventualmente previo deposito di cauzione. Assumeva l'istante: che l'acquisto della macchina risultava annotato nel libro giornale, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA e nel registro dei beni ammortizzabili;
che la stessa, il 17 dicembre 1983, era stata trasferita dallo stabilimento di Lizzano alla UN, come da bolle di accompagnamento n. 350412 e 350413, per essere sottoposta a lavori di riparazione;
che, in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 1987, non essendo stata rinvenuta tra le attività, era stata inserita tra le perdite di esercizio;
che sulla machina era stato iscritto privilegio in favore dell'ISVEIMER in relazione a un mutuo stipulato in data 25 gennaio 1980; che quanto esposto trovava conferma nel rapporto 23 gennaio 1988 della polizia tributaria la quale aveva accertato tra l'altro l'avvenuta apposizione della targa Floreani a celare la provenienza dalla SACMA;
che sulla macchina risultava applicato un particolare tipico meccanismo rispondente alle esigenze produttive dell'istante. Contro la domanda della ricorrente il Curatore del fallimento deduceva: che la società fallita non svolgeva attività di riparazioni di tal genere;
che la società rivendicante aveva emesso le bolle di consegna n. 675 e 676; che il legale rappresentante di allora della rivendicante aveva dichiarato alla polizia tributaria di avere venduto la machina alla UN, per il prezzo di lire 300.000.000 pagato mediante il rilascio di cambiali e assegni;
che il valore probatorio delle risultanze delle scritture contabili della Siiatek era contrastato da quello delle risultanze contrarie delle scritture contabili della UN;
che anche qualora l'amministratore dell'epoca avesse ecceduto i suoi poteri nell'alienazione della macchina, avrebbe dovuto trovare applicazione il secondo comma dell'art. 2384 C.C. In esito alla successiva fase di cognizione ordinaria, previa acquisizione di prove documentali e testimoniali, il Tribunale di Bari, con sentenza 27 aprile/21 maggio 1992, rigettava la domanda della Siiatek Profilati Sud, condannando la stessa al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale riteneva che la macchina rivendicata fosse stata effettivamente acquistata dalla società fallita e quindi da questa a pieno titolo posseduta;
riteneva invece non provata l'ipotesi di collusione tra gli amministratori delle due società per sottrarre la macchina alla Siiatek;
disattendeva l'eccezione di nullità della vendita per illiceità della causa in relazione alla irregolarità fiscale dell'omessa fatturazione;
disattendeva infine l'eccezione di inefficacia formulata con riferimento agli art. 2384 e 2384 bis C.C., per non essere la vendita esorbitante dai poteri dell'amministratore e per non essere comunque provata la mala fede dell'acquirente. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello la Siiatek Profilati Sud, chiedendone la riforma sia in ordine al merito sia in odine alle spese, con deduzione di nove motivi di gravame nei quali lamentava la erronea valutazione della prova circa la realtà della vendita e quindi circa la sussistenza del diritto di proprietà della rivendicante, il mancato accoglimento delle eccezioni di nullità e di inefficacia della vendita, la violazione dell'art. 246 C.P.C. per l'assunzione della testimonianza dell'amministratore dell'epoca della Profilati Sud e quindi la nullità della decisione fondata su tale deposizione;
la omissione delle proposte consulenze tecniche. Nel contraddittorio della Curatela, la Corte di appello di Bari con sentenza 11/27 giugno 1996 n. 712 accoglieva parzialmente l'appello con la compensazione parziale delle spese del primo grado, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Per la cassazione di quest'ultima sentenza la s.p.a., Siiatek Profilati Sud propone il presente ricorso, affidato a sei motivi. La Curatela del fallimento della UN s.p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Il primo motivo dedotto dalla ricorrente Siiatek Profilati Sud s.p.a., sotto il titolo di "violazione dell'art. 132 n. 4 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.; violazione degli art. 2710 C.C. e 654 C.P.P.; difetto di motivazione", si articola in tre profili di censura, nessuno dei quali pone in evidenza elementi apprezzabili ai fini della invocata cassazione della sentenza della Corte veneta.
1.1. La ricorrente denunzia anzitutto l'inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata, che assume essere di tale gravità da far sì che non possa considerarsi rispondente agli estremi strutturali dello schema legale tipico del procedimento decisorio, risolvendosi essa in una mera relatio alla sentenza del primo giudice con la acritica e generica adesione alle ragioni del decidere espresse dal Tribunale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità non ricorre vizio di insufficiente motivazione conseguente ad omesso esame di punti decisivi ogniqualvolta il giudice di appello abbia condiviso la motivazione della sentenza impugnata esprimendo il proprio convincimento in termini tali da rendere possibile il controllo logico e giuridico della decisione e da rendere palese la correlazione con i motivi di gravame disattesi dimostrando di avere valutato criticamente sia la ratio decidendi del primo giudice sia le critiche contro di essa proposte. Nè può essere addebitata al giudice del merito, quale violazione dell'obbligo di una soddisfacente motivazione, la mancata presa in considerazione di tutti gli aspetti della controversia, se ed in quanto nella motivazione sia o enunciati almeno gli elementi esaurienti nel senso della inaccoglibilità degli argomenti ivi non specificamente esaminati, i quali devono ritenersi per tal modo implicitamente giudicati subvalenti e non rilevanti. Alla luce dei suddetti principi, non può ritenersi affetta dal vizio come sopra prospettato la motivazione con cui la Corte barese non si è limitata ad affermare che "la sentenza impugnata, sorretta da congrua motivazione in fatto e in diritto che trova riscontro nelle risultanze probatorie (e che la Corte ritiene di poter condividere e fare propria in ogni sua parte) non merita le censure mosse dalla società appellante che ha riproposto in questa sede argomenti e istanze già avanzate", ma ha completato l'esposizione del proprio pensiero con le ulteriori argomentazioni secondo cui "la Corte, nel richiamare gli altri elementi di prova esaminati dai primi giudici, deve qui ribadire che le irregolarità fiscali accertate dalla Guardia di Finanza circa la fatturazione e la emissione delle bolle non rilevano ai fini della validità della vendita;
che l'alienazione della macchina (peraltro rivendicata solo dopo vari anni) trova riscontro nel pagamento del prezzo con cambiali il cui rilascio in favore della Profilati Sud non trova altro titolo;
che infine la eventuale responsabilità del precedente amministratore della Profilati Sud non rileva ai fini della validità dell'atto che non eccede l'oggetto sociale;
che non vi è prova di una collusione al fine della sottrazione della macchina (con conseguente nullità della vendita più esattamente per motivo illecito ex art. 1345 C.C.); che anzi detta vendita risulta provata anche in base alla sentenza, passata in giudicato, del 21/10/91 del Tribunale penale di Bari, che ha condannato gli ex amministratori della Profilati Sud e della UN per falsa e omessa fatturazione."
1.2. Infondata si palesa pure l'ulteriore argomentazione critica con cui la ricorrente, nel contesto dello stesso primo motivo, prospetta violazione dell'art. 2710 C.C. per non avere la Corte di appello considerato che dalle scritture contabili della Profilati Sud scaturiva la prova della inesistenza della vendita della macchina alla UN, e che, per altro verso, dalle scritture contabili della UN non emergeva in alcun modo che la stessa avesse regolarmente acquistato il bene. Invero, la norma citata, la quale conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti -senza peraltro precostituire una prova legale, e senza precludere la negazione da parte del giudice del merito dell'attendibilità di tali risultanze, se ed in quanto sorretta da congrua motivazione- non trova, comunque, applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma, come nel caso in esame, nella sua funzione istituzionale di gestione del patrimonio del fallito a tutela dei creditori, e quindi in posizione di terzietà, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati nella norma in questione operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti in relazione a rapporti d'impresa.
1.3. Per vero, dalla riferita motivazione della Corte barese esige di essere espunto l'argomento finale che trae argomento dall'art. 654 C.P.P. Tale norma stabilisce infatti che nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel procedimento penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. E vero è che nessuna delle parti del presente giudizio si trova, in relazione al pregresso procedimento penale, in una delle condizioni soggettive che, a norma della ricordata disposizione, possono comportarne la soggezione all'autorità dell'accertamento in quella sede compiuto dei fatti rilevanti ai fini dell'attuale controversia civile. Il rilievo, peraltro, risulta carente di decisività, comportando esso il venir meno di un elemento non essenziale ma soltanto complementare a sostegno della decisione censurata;
risulta, perciò, privo di concreta autosufficiente rilevanza, l'errore in tal senso -pur in termini astrattamente esatti- prospettato dalla ricorrente sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso, del quale si completa, per tal modo, l'analisi.
2. Nel secondo motivo, sotto il (non preciso) titolo di "violazione degli art. 2697 C.C. e 116 C.P.C. in relazione all'art.360 n. 5 C.P.C." trova sede una complessa censura che investe sia l'applicazione delle norme e dei principi di diritto sostanziale e processuale che governano la prova nel procedimento di cui trattasi, sia l'adeguatezza sul punto della motivazione della sentenza impugnata, ma, sotto l'uno e l'altro aspetto, senza alcun apprezzabile fondamento. La domanda della odierna ricorrente è riconducibile alla previsione dell'art. 103 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e con espresso riferimento a tale disposizione è stata coerentemente formulata. La norma in argomento disciplina le domande di rivendicazione, di restituzione e di separazione aventi ad oggetto cose mobili che siano state acquisite all'attivo fallimentare mediante il compimento delle attività che rendono il curatore possessore ex lege dei beni del fallito, restando riservato al procedimento ordinario, per competenza e per rito, l'accertamento dei diritti immobiliari. Le domande di rivendicazione propriamente dette sono quelle identificabili nelle tipiche azioni rivendicatorie di natura reale, pur esse caratterizzate da un esito restitutorio;
le domande di restituzione vanno individuate in quelle fondate su un titolo correlato a un rapporto personale che ne comporti appunto l'obbligo di restituzione da parte dell'attuale detentore della cosa nel possesso dell'avente diritto;
la categoria delle domande di separazione sembra esaurirsi in quella delle domande volte allo scopo di distrarre dalla massa attiva, per sottrarli all'espropriazione concorsuale, determinati beni assoggettati specificamente, in base a un titolo incompatibile col concorso e con esso prevalente, a garanzia patrimoniale in favore del terzo, come nel caso dei diritti reali di garanzia. In ogni caso l'accertamento dei diritti reali mobiliari si svolge parallelamente e contemporaneamente alla verifica dei crediti, di cui riproduce la disciplina in virtù del rinvio agli art. da 93 a 102 della legge fallimentare. Importa tuttavia rilevare che l'istituto di carattere generale assorbito nello strumento speciale previsto per la sede fallimentare è costituito dall'opposizione proponibile, nell'ordinario procedimento di esecuzione, a norma degli art. 619 e seg. C.P.C., da parte del "terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati", venendo a trovarsi il curatore in posizione giuridica coincidente con quella del creditore pignorante. Pertanto, anche nel procedimento di cui all'art. 103 della legge fallimentare, come nell'ordinaria opposizione di terzo, trova applicazione la preclusione posta dal legislatore nell'art. 621 C.P.C. (nell'intento di frustrare possibili collusioni tra il debitore e il terzo) alla possibilità, per il terzo, di provare mediante testimoni, e quindi anche mediante presunzioni semplici (a norma dell'art. 2729 C.C.) il suo diritto sui beni mobili esistenti nella casa o nell'azienda del debitore, operando in tal caso una presunzione juris tantum di appartenenza al debitore stesso. Il contenuto della prova della quale deve onerarsi il terzo in contrasto con la situazione possessoria corroborata dalla ricordata presunzione viene precisato dalla giurisprudenza nel senso che l'opponente deve dimostrare non solo il suo titolo di acquisto sulla base di una scrittura anche privata di data certa, ma altresì il titolo, diverso dalla proprietà, da cui è giuridicamente qualificata la detenzione del bene da parte del debitore, e ciò anche nel caso di iscrizione del bene in pubblici registri al nome del rivendicante, trattandosi di pubblicità meramente dichiarativa. E, attesa la sostanziale coincidenza funzionale tra i due tipi di azione, tali principi valgono anche per la domanda di cui all'art. 103 della legge fallimentare. Orbene, ai suesposti principi appare pienamente conforme la ratio decidendi dei giudici del merito, quale riferita in sede di analisi del primo motivo, la quale si sottrae altresì alla censura di carenza motivazionale. La ricorrente invero si limita, da un lato, ad affermare, con quella che si risolve in una vera e propria petizione di principio, che il rigore dei criteri come sopra enunciati non dovrebbe trovare applicazione in una fattispecie in cui il possesso della cosa era stato acquisito in modo illegittimo (quod erat probandum), e, dall'altro, ad asserire che "il passato acquisto da parte della società rivendicante del diritto di proprietà a titolo derivativo dalla ditta venditrice oltre che produttrice SACMA è pienamente provato dalle risultanze istruttorie sia documentali che testimoniali", come tali invocando: le testimonianze assunte, non rilevanti in virtù del ricordato art. 621 C.P.C.; le scritture contabili della ricorrente, della cui inopponibilità al fallimento si è detto in precedenza;
le irregolarità fiscali, delle quali il giudice di merito ha escluso il significato probatorio con argomentazione esauriente e concludente e giuridicamente corretta in linea di principio, e per il resto non sindacabile nel suo contenuto valutativo;
il fatto materiale dell'avvenuta alterazione dei segni distintivi della macchina che la ricorrente vorrebbe valorizzare come dato presuntivo, e quindi ancora una volta contro il divieto di cui all'art. 621 C.P.C.; l'esistenza di un contratto di mutuo assistito da privilegio speciale (regolarmente trascritto) sulla macchina in questione a favore dell'ISVEIMER con la espressa previsione che il bene non potesse essere alienato senza il preventivo assenso dell'istituto mutuante, la cui mancata menzione -in effetti rilevabile nella motivazione della Corte barese- non può assumere rilevanza in questa sede per difetto di decisività, non potendosi considerare fonte di una situazione di assoluta incommerciabilità del bene la ricordata clausola convenzionale e non potendo quindi assurgere a causa di invalidità dell'atto di disposizione la violazione della clausola stessa.
3. Va disatteso anche il terzo motivo avente ad oggetto denuncia di "violazione degli art. 2384 e 23284 bis C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 C.P.C." per non essere state apprezzate e valorizzate, dalla Corte territoriale, le circostanze, dedotte in sede di appello, "dalle quali avrebbe potuto desumersi che il trasferimento della macchina alla UN, lungi dal derivare da una regolare vendita, era il frutto di un illecito dell'amministratore del preteso venditore con la collusione dell'amministratore del preteso acquirente." Deduce specificamente la ricorrente, che l'alienazione della macchina da parte della UN esulava dall'ambito dei poteri conferiti all'amministratore della medesime, ed era comunque estraneo all'oggetto sociale della società alienante, e che la mala fede dell'acquirente dovrebbe ritenersi provata alla luce delle già ricordate circostanze della irregolare fatturazione, dell'alterazione delle targhe, ed inoltre in considerazione degli interventi dell'amministratore, anche dopo la dismissione della carica, nello sviluppo del rapporto di regolazione cambiaria del pagamento del corrispettivo. La censura si risolve in una tanto non corretta quanto non concludente commistione tra la tematica relativa alla validità o meno degli atti compiuti in nome e per conto di una società e quella concernente la liceità o meno della condotta degli amministratori da cui quegli atti vengono posti in essere. Per principio generale, in presenza di un contratto stipulato da una società di capitali in persona dell'amministratore, il fatto che tale amministratore abbia agito eccedendo i limiti del proprio potere rappresentativo ovvero anche in totale carenza di potere, non vale a determinare una nullità intrinseca del negozio deducibile ai sensi degli art. 1418 e seg. C.C., ma soltanto l'inefficacia del medesimo nei confronti della società rappresentata la quale sola è legittimata ad eccepirla;
tale principio non riceve smentita dal nuovo disposto dell'art. 2384 C.C. (dettato dall'art. 5 del D.P.R. 29 dicembre 1968 n. 1127) ove si stabilisce che "gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo", e "le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo e dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società", ne' dall'art. 2384 bis C.C. introdotto con il medesimo provvedimento normativo modificativo secondo cui "l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome e per conto della società non può essere opposta ai terzi in buona fede", i quali predispongono una più incisiva tutela dei diritti dei terzi ai fini di una maggiore sicurezza delle relazioni commerciali. Trattasi, dunque, non già di un vizio genetico intrinseco al negozio causativo di invalidità di carattere assoluto -come tale suscettibile di essere rilevata a posteriori in via dichiarativa secondo il regime di cui agli art. 1418 e seg. C.C.- bensì, soltanto, di un fenomeno di inefficacia relativa, destinato ad esplicare rilevanza nei limiti della dimensione soggettiva del negozio, e quindi nei riguardi delle parti che di esso sono state contraenti o di coloro che di queste si pongano come aventi causa, ma non anche del fallimento di alcuna di esse, in virtù della posizione giuridica di terzietà che compete al curatore ogniqualvolta -come nel caso in esame- egli agisca non già in via sostitutiva del fallito nell'esercizio di un diritto già presente nel suo patrimonio in quanto da lui precedentemente acquisito, ma nell'interesse della collettività dei creditori a tutela dell'integrità della massa contro i possibili effetti depauperatori delle aggressioni provenienti da terzi. Pertanto, pur essendo nella fattispecie dedotta la inefficacia dalla parte a tutela della quale essa dovrebbe risultare astrattamente invocabile, appare decisivo, contro la ricorrente, il rilievo che l'eventuale dimostrazione, in ordine alla vendita della macchina in questione dalla Profilati Sud alla UN, della estraneità del negozio all'oggetto sociale della Profilati Sud o ai poteri rappresentativi di colui dal quale questa era negozialmente rappresentata e della mala fede della società acquirente nella persona di chi la rappresentava, non si tradurrebbe nella prova - necessaria, in base ai concetti esposti nel paragrafo che precede, ai fini del riconoscimento della prevalenza del diritto della rivendicante- di una situazione tale da condurre all'affermazione della inesistenza giuridica del titolo allegato dalla Curatela del fallimento della UN a giustificazione del possesso della macchina rivendicata. Solo per completezza di esposizione, quindi, si rileva ulteriormente:
che, fermo restando che non viene revocata in discussione la sussistenza della qualità di amministratore nella persona di chi agiva per la società alienante, il preteso limite al suo potere rappresentativo non risulta minimamente provato alla stregua delle stesse (del tutto generiche) deduzioni della ricorrente;
che, ugualmente, viene solo apoditticamente affermata, senza alcun conforto argomentativo specifico, l'estraneità dell'atto di disposizione all'oggetto sociale dell'alienante, non suscettibile di essere ritenuta in considerazione del solo vincolo di garanzia a favore dell'istituto finanziatore, che, come si è detto, non comporta un vincolo di incommerciabilità; che, conseguentemente, prive di ogni rilevanza risultano le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine agli aspetti indicati come riprovevoli o quanto meno sospetti dell'amministratore della società.
4. Nel quarto motivo la ricorrente richiama preliminarmente le argomentazioni svolte in sede di appello per sostenere "l'incapacità o quanto meno l'inattendibilità dei testi AS e AM, ma introduce, a delimitazione e specificazione del contenuto della censura -in coerenza con l'intitolazione del motivo in termini di "violazione dell'art. 116 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. sulla valutazione delle risultanze testimoniali"- la precisazione che i testi suindicati lise pure non versavano in una posizione che legittimasse la loro partecipazione al giudizio e li rendeva perciò incapaci, avevano tuttavia interesse di fatto a un determinato esito della vicenda processuale". E su un piano di schietto merito si collocano -inammissibilmente, nella presente sede di legittimità- le considerazioni svolte , tra l'altro in termini del tutto apodittici, dalla ricorrente per avvalorare la conclusione della inverosimiglianza e inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi nel senso della realtà della vendita e della asserzione che invece si sarebbe trattato di "tipiche operazioni dirette al riciclaggio di un bene di provenienza illecita per ricavarne un profitto."
5. Quanto rilevato in precedenza, in sede di discussione del secondo profilo di cui al primo motivo, circa l'inopponibilità al Curatore, in quanto terzo, dell'efficacia probatoria attribuita dall'art. 2710 C.C. alle scritture contabili degli imprenditori, riveste rilevanza assorbente nei riguardi del contenuto di censura del quinto motivo, nel quale la ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia desunto dalle risultanze delle scritture delle due società la prova della conseguita proprietà, da parte della Profilati Sud della macchina in questione, per averla la stessa acquistata dalla SACMA nel 1979.
6. Ulteriore violazione dell'art. 132 C.P.C., e difetto di motivazione, vengono denunciati, ai sensi e per gli effetti del n. 5 dell'art. 360 C.P.C., nel sesto motivo, per non essere stata data dalla Corte di Bari alcuna spiegazione del mancato esperimento della consulenza tecnica chiesta con l'atto di appello affinché venisse accertato "a) sulla base degli atti amministrativi contabili della Siiatek Profilati Sud s.p.a., se furono posti in essere dall'amministratore unico dell'epoca della stessa e dagli uffici amministrativi contabili gli atti che una corretta amministrazione pone in essere nella ipotesi di vendita di un bene mobile registrato o non facente parte del patrimonio aziendale;
b) se tale macchina industriale poteva divenire oggetto di vendita nella ipotesi che si accerti che tali atti furono non posti in essere o sulla stessa vi erano vincoli che ne impedivano il rapporto ipotizzato." La rilevata carenza argomentativa, peraltro, non può assurgere alla rilevanza di vizio di motivazione, il quale potrebbe ravvisarsi soltanto qualora il giudice del merito, nell'esercizio del suo potere di avvalersi o meno della consulenza tecnica -la quale non è mezzo istruttorio affidato all'iniziativa e alla disponibilità delle parti ma strumento ausiliario per l'acquisizione di elementi conoscitivi specialistici- avesse, senza renderne adeguata ragione, pretermesso il ricorso, suggeritogli dalla parte, a tale eterointegrazione delle fonti del proprio convincimento in relazione ad aspetti che potessero risultare decisivi: ciò che non si verifica nella fattispecie, essendo palese l'inammissibilità dei proposti quesiti, che non attengono a problematiche tecniche ma investono direttamente questioni giuridiche, tra l'altro, come si è visto, nemmeno dotate di determinante rilievo ai fini della decisione.
7. Si accede pertanto alla reiezione totale del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente Siiatek Profilati Sud s.p.a. al rimborso in favore del resistente Fallimento della UN Italiana s.p.a. delle spese del presente giudizio che liquida in lire 466.850 per esborsi e in lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 1999