Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 352
CASS
Sentenza 14 gennaio 1999

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L'art. 2710 cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati nella norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa (nel caso di specie è stato rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la violazione dell'art. 2710 cod. civ. per non avere la corte di merito considerato che dalle scritture contabili non risultava la vendita di una macchina all'imprenditore successivamente fallito e, conseguentemente, che il bene era ancora di proprietà dell'imprenditore che aveva esercitato l'azione di rivendica in sede fallimentare).

Nel procedimento di cui all'art. 103 della legge fall., relativo alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili, analogamente a quanto avviene nell'opposizione ordinaria di terzo, trova applicazione la preclusione posta dal legislatore nell'art. 621 cod. proc. civ. alla possibilità per il terzo di provare mediante testimoni, e quindi anche mediante presunzioni semplici (a norma dell'art. 2729 cod. civ.) il suo diritto sui beni mobili esistenti nella casa o nell'azienda del debitore, operando in tal caso una presunzione "juris tantum" di appartenenza al debitore stesso. L'opponente deve dimostrare non solo il suo titolo di acquisto sulla base di una scrittura privata di data certa, ma altresì il titolo, diverso dalla proprietà, da cui è giuridicamente qualificabile la detenzione del bene da parte del debitore, e ciò anche nel caso di iscrizione del bene in pubblici registri al nome del rivendicante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 352
    Data del deposito : 14 gennaio 1999

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