Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/06/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1420 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1420 del 2021 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Valentina Bianchi e dell'Avv. Maurizio Bianchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Terracina (LT), Via Roma, n. 152, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. CP_2
Fabio Serrecchia e dell'Avv. Paolo Serrecchia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Terracina (LT), Viale Della Vittoria, n. 5, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “CHIEDE Che l'adito Tribunale, verificate le condizioni di legge e il prevalente interesse dei minori, Voglia disporre l'omologazione degli accordi di separazione sopra dedotti.”;
Condizioni di cui all'accordo di separazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori depositato da parte resistente il 15 gennaio 2024 in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: “a- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo
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Per_ Per_ Terracina;
/ b- Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori in base al principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente presso l'attuale domicilio della madre in Terracina Via Ponte Rosso n°39; / c- La casa coniugale già oggetto di locazione a favore del marito rimarrà nella disponibilità dello stesso;
/ d- Il Sig. , Parte_1 si obbliga alla corresponsione a titolo alimentare di € 450,00 mensili per il mantenimento delle tre figlie minori, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, somma che sarà corrisposta entro il giorno 5 del mese di riferimento;
/ e- In ordine alle spese straordinarie comprese quelle mediche non assolte dal Servizio Sanitario Regionale, saranno assunte dai coniugi nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo Spese Ordinarie e Straordinarie del Tribunale di TI;
/ f-
L'assegno unico universale erogato dall'INPS a favore dei coniugi verrà versato interamente a favore della coniuge Sig.ra / g- Il padre eserciterà il proprio diritto di visita verso CP_2
le figlie: / 1) nella giornata di mercoledì ove compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali delle figlie potrà prelevarle di mattina o di pomeriggio presso l'immobile della coniuge, previo accordo telefonico con la stessa, ed ove dovranno essere riaccompagnate dopo due ore;
/ 2) Nella giornata di sabato di sabato, le ragazze verranno prelevate dal Sig. presso Controparte_1
l'immobile di residenza della madre alle ore 10,00 ove dovranno essere riaccompagnate dal coniuge entro le ore 22,00. In subordine le parti chiedono che il diritto di visita del padre venga esercitato con le modalità stabilite nell'Ordinanza Presidenziale, vale a dire per due volte alla settimana preso i Servizi Sociali di Terracina;
con possibilità per i coniugi in futuro di richiedere modifica di tali modalità anche in base alle indicazione degli stessi Servizi Sociali e del
Dipartimento Assistenza Primaria ASL TI e di concordare il collocamento dei figli minori durante le festività ed il periodo estivo;
/ La controversia di separazione giudiziale viene tra i coniugi rinunciata in ordine ad ogni pretesa e diritto con compensazione delle spese di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.m. che non ha formulato osservazioni.
La causa era stata già trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo con ordinanza del 14 ottobre 2022, oltreché per la regolarizzazione della costituzione di parte ricorrente, con assegnazione di un termine ex art. 182 comma 2 c.p.c. per il deposito di idonea procura alle liti, anche considerata, rispetto alle precisazioni congiunte che erano state rassegnate, “la gravità di quanto allegato dalle parti (la resistente ha allegato violenze anche fisiche subite da lei e dalla figlia maggiore, nonché violenza assistita anche per le figlie più piccole, nonché minacce di violenza anche con l'uso di un
Pagina 2 coltello da parte del marito”, ritenendo la necessità di “ulteriore istruttoria di ufficio al fine di verificare il regime di affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario, tanto più che le suddette allegazioni in parte hanno trovato riscontro in quanto ammesso dal ricorrente al
Servizio Sociale (v. relazione depositata il 25 gennaio 2022, in cui il ricorrente ha ammesso di avere dato uno schiaffo) e all'SL TI (v. relazione depositata il 24 maggio 2022, in cui il ricorrente ha ammesso di aver dato “un piccolo schiaffo” alla figlia più grande, causandole delle lesioni alla bocca, per l'apparecchio che portava), condotte per cui agli atti vi è una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di TI;
/ Viste anche le relazioni in atti da parte del
Servizio Sociale del Comune di Terracina e dell'SL da cui pure emergono elementi che meritano approfondimento istruttorio, sia in relazione ai genitori (a parte quanto riferito sopra, emerge un modo autoritario del padre di porsi con le minori, nonché una fragilità emotiva della resistente verosimilmente ancora invischiata nella relazione amorosa con il ricorrente, criticità negli incontri protetti padre – figlie, mancata accuratezza della cura dell'ambiente domestico materno); /
Ritenuto pertanto dal Tribunale: necessario procedere ai sensi dell'art. 336 bis c.c. all'ascolto delle tre figlie minori, alla presenza di uno psicologo del Servizio Sociale del Comune di Terracina, stante la delicatezza della situazione e il fatto che le due figlie più piccole non hanno ancora compiuto dodici anni e chiedere alla Procura di TI di depositare i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi ad entrambe le parti, riservando all'esito di siffatti incombenti, al G.I. la decisione su eventuale ulteriore istruttoria d'ufficio, ed anche sulla necessità di una c.t.u. sulle competenze genitoriali e sul migliore regime di affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori;
/ Ritenuto nelle more che debbano proseguire gli incontri protetti padre
– figlie secondo i provvedimenti provvisori vigenti adottati dal Presidente f.f., mandando al Servizio
Sociale del Comune di Terracina di garantire un percorso di sostegno alla genitorialità ad entrambe le parti, anche con assistenza domiciliare, per quanto attiene alla resistente”.
Espletata l'audizione delle tre figlie minori delle parti ed effettuata c.t.u. sulle competenze genitoriali e sul miglior regime di affidamento, collocamento e diritto di visita delle minori, all'esito della quale il c.t.u. ha così risposto ai quesiti: “Ad oggi non si sono evidenziati gravi motivi atti a determinare l'esclusione o la limitazione della responsabilità genitoriale di ciascuna delle parti. La qualità delle relazioni genitoriali con le minori sono state esplorate mediante l'osservazione di un incontro protetto avvenuto tra padre e figlie, presso l'Istituto della Fondazione “Gregorio
Antonelli” e l'attività del Disegno congiunto, presso lo studio della scrivente. Da un punto di vista affettivo-emotivo non si sono evidenziate problematiche degne di nota, il clima generale è apparso, in ambedue gli incontri, molto disteso e collaborativo, L'interazione fra i genitori è inesistente, non c'è nessun contatto oculare tra i due. Il legame affettivo con le figlie è solido e ciascun genitore ha
Pagina 3 mostrato un autentico interesse per il benessere delle tre minori. Il OR , allo stato, ha una CP_1
frequentazione con le figlie solo in incontri protetti, con cadenza settimanale. Altresì la CTU presente all'osservazione semi-strutturata della triade familiare (3 figlie e padre e madre) ha rivelato che la relazione delle minori con la figura paterna è positiva, è una figura emotivamente presente. Durante i colloqui con i rispettivi genitori non si sono apprezzati nuclei psicopatologici riconducibili ad un disturbo di personalità, l'esame di realtà risulta adeguato a entrambe, assenti
(…) elementi che indichino potenziale aggressività o distruttività. Per quel che concerne la valutazione delle capacità genitoriali, il OR , i protocolli hanno evidenziato una moderata CP_1
competenza genitoriale con moderato stile educativo. Tali competenze risultano integre e positive in particolar modo nella sfera della regolazione del comportamento e in certi aspetti sottoposti ad analisi qualitativa e quantitativa, ad eccezione per quelli relativi alla protezione del minore rispetto a situazioni conflittuali vissute nella coppia e alla collaborazione costruttiva con l'ex-coniuge. Per la ORa invece, in linea generale i protocolli rivelano una moderata competenza CP_2
genitoriale con moderato stile educativo. Determinate competenze risultano integre e positive soprattutto nella sfera della regolazione del comportamento e della modalità esperenziale, un pò meno sulla dimensione della focalizzazione attentiva e in alcuni aspetti relativi alla protezione del minore rispetto a situazioni conflittuali vissute nella coppia e alla collaborazione costruttiva con l'ex-coniuge. D'altro canto, beneficerebbero di una psicoterapia individuale per meglio elaborare Per_ Per_ e realizzare la funzione genitoriale”. e sono due belle ragazzine di 13 anni. Hanno dei modi delicati ed educati. Presentano un linguaggio, sia di espressione sia di comprensione, in linea con la loro fase di sviluppo. Non sono stati osservati problemi né a carico del pensiero né della percezione né dell'esame di realtà. Si presentano socievoli, solari ed interessate all'interazione con l'interlocutore. Mentre la sorella maggiore mantiene un assetto difensivo del suo mondo Per_1 interno e dell'espressione più autentica di Sé. In linea con la certificazione mostrata dalla madre.
La ragazza è affetta da Disturbo Oppositivo Provocatorio (Diagnosi ICD9: cod. 313.8.9). Si ritiene che il collocamento prevalente delle minori sia presso la madre e un provvisorio affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Il collocamento delle minori presso la casa materna ed i rapporti con il genitore non collocatario dovrebbero essere monitorati dai Servizi Sociali di competenza per un anno, diviso in due semestri, in cui alla fine di ogni semestre, relazioneranno circa l'andamento familiare. Nello specifico si suggerisce: - di interrompere gli incontri presso la casa famiglia
“Gregorio Antonelli” di Terracina e che gli stessi vengano svolti per due volte a settimana per una durata di n° 2 (due) ore presso la casa paterna e per il primo mese dovrà presenziare agli incontri un educatore professionale. - Altresì è assolutamente fondamentale che l'educatrice continui la propria attività, con le minori, presso la casa materna.- Dopo il monitoraggio di un mese, a fine
Pagina 4 settimana alternati con il pernotto.- Vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni.- Periodo estivo:
In date da definirsi entro il 30 maggio di ciascun anno, con diritto di scelta ad anni alterni. Si rammenta che il quadro indicato scaturisce dai dati ad oggi estrapolati dal lavoro peritale”, il G.I., all'udienza del 19 settembre 2023, ha modificato i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo che gli incontri padre – figli avvenissero presso la casa coniugale (ove vive attualmente il padre) con la partecipazione di un operatore del Servizio Sociale del Comune di Terracina, ove possibile con le modalità e i tempi indicati dal c.t.u., con prosieguo dell'assistenza domiciliare presso la casa materna, demandando al Servizio Sociale, all'esito positivo di un mese di monitoraggio, ove non fossero state riscontrate criticità, di liberalizzare gli incontri secondo quanto indicato dal c.t.u. o su accordo delle parti ove ritenuto conforme all'interesse delle minori, mandando al Servizio Sociale del Comune di Terracina di depositare una relazione sul monitoraggio effettuato e sulla eventuale liberalizzazione degli incontri entro il 20 novembre 2023 e fissando nuova udienza di precisazione congiunta delle conclusioni.
In tale sede, la causa era stata nuovamente trattenuta in decisione, ma, poi, rimessa sul ruolo, ritenuto assolutamente indispensabile ai fini della decisione acquisire la relazione del Servizio
Sociale del Comune di Terracina sul monitoraggio effettuato e sulla eventuale liberalizzazione degli incontri assegnando all'uopo un termine e fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Per tale udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
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SULLO STATUS.
La domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Terracina (LT) in data 7 aprile 2007, trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del Comune di Terracina (LT) al n. 8, Parte 2, Serie A, anno 2007, in regime di comunione dei beni.
La volontà di entrambe le parti di addivenire alla pronuncia della separazione personale e le allegazioni rese da entrambe inducono il Tribunale a ritenere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la separazione personale dei coniugi: da tempo ormai è venuta meno l'affectio tra i coniugi.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Pagina 5 Il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti come riportate in epigrafe, ritenute conformi all'interesse delle figlie minori delle parti, specificando che, in merito al diritto di visita del padre, genitore non collocatario, il Collegio accoglie le conclusioni congiunte delle parti formulate in via principale, ossia “g- Il padre eserciterà il proprio diritto di visita verso le figlie: / 1) nella giornata di mercoledì ove compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali delle figlie potrà prelevarle di mattina o di pomeriggio presso l'immobile della coniuge, previo accordo telefonico con la stessa, ed ove dovranno essere riaccompagnate dopo due ore;
/ 2) Nella giornata di sabato di sabato, le ragazze verranno prelevate dal Sig. CP_1
presso l'immobile di residenza della madre alle ore 10,00 ove dovranno essere
[...] riaccompagnate dal coniuge entro le ore 22,00.” e non quelle formulate in via subordinata del seguente tenore “In subordine le parti chiedono che il diritto di visita del padre venga esercitato con le modalità stabilite nell'Ordinanza Presidenziale, vale a dire per due volte alla settimana preso i Servizi Sociali di Terracina;
con possibilità per i coniugi in futuro di richiedere modifica di tali modalità anche in base alle indicazione degli stessi Servizi Sociali e del Dipartimento
Assistenza Primaria ASL TI e di concordare il collocamento dei figli minori durante le festività ed il periodo estivo”.
Deve, infatti, osservarsi che, dall'ultima relazione del Servizio Sociale del Comune di Terracina risulta, con riguardo alla diade genitoriale, che “è emerso un percorso di riconciliazione tra i due, soprattutto rispetto al riconoscimento dell'altrui genitorialità”, che la madre “ha intrapreso un importante percorso personale verso l'autodeterminazione e l'autonomia” e che il padre “ha un ruolo positivamente significativo nell'educazione delle figlie, le quali hanno iniziato a frequentarlo con regolarità, infatti dal venerdì alla domenica pernottano dal papà e trascorrono volentieri il fine settimana con lui”. Non emerge, poi, alcuna criticità rispetto al benessere delle minori che risultano avere una relazione positiva con il padre e che risultano adeguate nella didattica, nella condotta e nel rapporto con i coetanei, coltivato anche attraverso attività extrascolastiche.
Si ritiene, infine, considerato che nella suddetta relazione si legge “il servizio di assistenza domiciliare educativa continua ad essere attivo e costituisce un importante strumento di monitoraggio ed allo stesso tempo un ausilio nelle attività didattiche”, di disporre la prosecuzione per almeno sei mesi del monitoraggio del Servizio Sociale del Comune di Terracina (LT) sul nucleo familiare, che dovrà continuare a fornire presso le abitazioni di entrambi i genitori il servizio di assistenza educativa domiciliare, con obbligo di relazionare al Giudice Tutelare presso il Tribunale di TI decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza e, immediatamente, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma ove vengano ravvisati elementi di pregiudizio per i minori.
Pagina 6 SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto, si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TI, definitivamente pronunciando sulla causa n. r.g. 1420 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pronuncia la separazione personale di e che hanno Controparte_1 CP_2
contratto matrimonio con rito religioso in Terracina (LT) in data 7 aprile 2007, trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del Comune di Terracina (LT) al n. 8, Parte 2, serie A, anno 2007, in regime di comunione dei beni, alle condizioni concordate dalle parti indicate in epigrafe, con diritto di visita del padre come specificato in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terracina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dispone il monitoraggio per almeno sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza da parte del Servizio Sociale del Comune di Terracina che dovrà continuare fornire presso le abitazioni di entrambi i genitori il servizio di assistenza educativa domiciliare e che dovrà, al termine dei sei mesi di monitoraggio, relazionare al G.T. presso il Tribunale di TI e, immediatamente, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma ove vengano ravvisati elementi di pregiudizio per le minori.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato, di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla cancelleria di Volontaria Giurisdizione per l'apertura della vigilanza presso il G.T. del Tribunale di TI con riferimento alle minori
[...]
nata il [...] in [...], e nate il 15 dicembre Per_4 Persona_5 Persona_6
2010 in Roma RM).
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
SI COMUNICHI ANCHE AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI TERRACINA.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra. Dott.ssa Concetta Serino.
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