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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1487/2024 R.G. promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Engels n. 2 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Darbo C.F._1
( ) del Foro di Ferrara, giusta mandato depositato nel fascicolo informatico in C.F._2
allegato al ricorso introduttivo, con dichiarazione del procuratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.p.r. 11/02/2005 n°68, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) C.F._3
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 bis ss c.c. e 473 bis ss c.p.c.
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, chiedendo al Tribunale di disporre: “che la minore in considerazione del disinteresse dimostrato dal Persona_1
padre, sia affidata in via esclusiva alla madre e in ogni caso collocata Parte_1
pagina 1 di 6 residenzialmente presso di lei in via Engels n.2 a Codigoro (FE) o dovunque la ricorrente riterrà di abitare in futuro;
- che il padre possa vedere la figlia compatibilmente con le esigenze e i desiderata della minore e previ accordi telefonici con la madre o con la stessa - che il sig. Persona_1
versi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, alla madre CP_1 Parte_1
la somma mensile pari ad € 400,00 o diversa che il Tribunale riterrà equo, con rivalutazione
[...]
secondo indici ISTAT;
- che il sig. sia tenuto inoltre a corrispondere alla ricorrente il 50% CP_1
delle seguenti somme: spese mediche e non che non prevedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, odontoiatriche ed oculistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per i medicinali prescritti dal medico curante;
spese scolastiche: tasse scolastiche sino alle scuole di 2" grado imposte da istituti pubblici, relativi trasporti, libri di testo e materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
spese ludiche e sportive fino ad un massimo di €. 300,00 annui;
spese mediche e non che richiedono il preventivo accordo le spese mediche: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specializzati in libera professione;
spese scolastiche: tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, corsi di specializzazione, gite scolastiche che prevedono il pernottamento, trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
tutte le spese che non richiedono preventivo accordo andranno documentate e rimborsate al genitore anticipatario entro 30 gg. dal la ricezione della documentazione comprovante 1'esborso; tutte le spese per le quali necessita l'assenso preventivo, il genitore proponente dovrà comunicare la propria intenzione di spesa per iscritto (tramite mail, sms, whatsapp) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare motivato diniego;
la mancata risposta per le vie brevi equivarrà ad assenso;
anche tali spese dovranno essere documentate e andranno corrisposte entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione comprovante 1'esborso. Assegni familiari: saranno attribuiti al genitore collocatario come per legge. Con vittoria di spese del giudizio”.
Il PM, intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti c.c. depositato in data 17 luglio 2024, Parte_1 domandava l'affidamento esclusivo della figlia nata a [...] il 14 Persona_1
giugno 2010 dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio tra le parti, in ragione della totale assenza del padre, odierno resistente, dalla vita della minore, resosi di Controparte_1
pagina 2 di 6 fatto irreperibile da quasi un anno, oltre ad un contributo di mantenimento a carico del medesimo di
400,00 euro mensili e contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva che il compagno, all'inizio del mese di giugno 2024, si era improvvisamente allontanato dalla abitazione familiare, iniziando una relazione con altra donna, senza fare più ritorno a casa, non dando più notizie di sé e disinteressandosi completamente della figlia.
Precisava che da allora ella si era occupata della figlia in modo esclusivo, facendosi Per_1
integralmente carico della sua crescita, educazione e mantenimento e provvedendo ad ogni sua esigenza sia materiale che morale. non si è costituito e, malgrado la regolarità della notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo, non è neppure comparso innanzi al giudice relatore all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
All'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, dichiarata la contumacia del resistente e sentita personalmente la ricorrente nonché la minore presente, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente e pacatamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente, confermate peraltro dalla stessa minore quindicenne che era presente all'udienza di comparizione delle parti del Per_1
26 marzo 2025, è che il resistente, fin dal giugno dello scorso anno, ha abbandonato la propria famiglia, rinunciando scientemente e volontariamente al proprio ruolo di padre;
egli infatti si è reso irreperibile, continua ad essere assente dalla vita della minore, che non vede e non sente neppure telefonicamente da quasi un anno, ed ha gravato e sta gravando la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità di Per_1
Egli ha perciò manifestato e manifesta tutt'ora completo disinteresse per la famiglia.
La totale assenza del resistente e le difficoltà nel contattarlo determinano un oggettivo impedimento per la ricorrente nel reperire il consenso paterno necessario all'assunzione di ogni decisione relativa alla minore.
L'affidamento condiviso si sta, quindi, rivelando concretamente pregiudizievole.
pagina 3 di 6 Per queste ragioni si rende necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Nel caso di specie si giustifica la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore, tranne per quanto riguarda le decisioni di maggiore importanza per la figlia, che dovranno essere assunte da entrambi i genitori.
Quanto alla regolamentazione degli incontri tra il padre e la figlia, considerato che la madre nulla oppone ad una ripresa della loro relazione, si ritiene opportuno e tutelante per la minore rimettere alla ricorrente ogni decisione in merito ai tempi ed alle modalità di attuazione delle visite col padre, anche in considerazione del fatto che il resistente per ora non ha manifestato interesse ad una ripresa del rapporto con Per_1
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater
c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età della minore (che oggi ha quasi 15 anni), e delle relative esigenze;
b) della permanenza della stessa esclusivamente presso la madre e della conseguente valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla medesima in via esclusiva;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale delle parti (la ricorrente attualmente non ha un lavoro;
era sostenuta economicamente dalla anziana madre convivente, che però è recentemente deceduta;
è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
il resistente risulta al momento occupato a tempo indeterminato come da certificazione prodotta dalla difesa della ricorrente all'udienza del
26/03/2025; trattasi ad ogni buon conto di persona ancora giovane ed abile al lavoro); d) che per effetto della pronuncia di affido esclusivo l'AUU potrà essere percepito per intero dalla madre;
si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo, un contributo mensile di 350,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e pagina 4 di 6 per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo, esse seguiranno la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Poiché la ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento delle spese da parte del resistente va disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia, a mente del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Affida la minore (a Sesto San Giovanni il 14 giugno 2010) in via esclusiva alla Persona_1
madre . Parte_1
2) Dispone che le visite col padre siano regolate come in narrativa.
pagina 5 di 6 3) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
provvedere al mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00, rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
4) Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate, con pagamento da eseguire a favore dello Stato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 27 marzo
2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1487/2024 R.G. promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Engels n. 2 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Darbo C.F._1
( ) del Foro di Ferrara, giusta mandato depositato nel fascicolo informatico in C.F._2
allegato al ricorso introduttivo, con dichiarazione del procuratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.p.r. 11/02/2005 n°68, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) C.F._3
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 bis ss c.c. e 473 bis ss c.p.c.
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, chiedendo al Tribunale di disporre: “che la minore in considerazione del disinteresse dimostrato dal Persona_1
padre, sia affidata in via esclusiva alla madre e in ogni caso collocata Parte_1
pagina 1 di 6 residenzialmente presso di lei in via Engels n.2 a Codigoro (FE) o dovunque la ricorrente riterrà di abitare in futuro;
- che il padre possa vedere la figlia compatibilmente con le esigenze e i desiderata della minore e previ accordi telefonici con la madre o con la stessa - che il sig. Persona_1
versi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, alla madre CP_1 Parte_1
la somma mensile pari ad € 400,00 o diversa che il Tribunale riterrà equo, con rivalutazione
[...]
secondo indici ISTAT;
- che il sig. sia tenuto inoltre a corrispondere alla ricorrente il 50% CP_1
delle seguenti somme: spese mediche e non che non prevedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, odontoiatriche ed oculistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per i medicinali prescritti dal medico curante;
spese scolastiche: tasse scolastiche sino alle scuole di 2" grado imposte da istituti pubblici, relativi trasporti, libri di testo e materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
spese ludiche e sportive fino ad un massimo di €. 300,00 annui;
spese mediche e non che richiedono il preventivo accordo le spese mediche: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specializzati in libera professione;
spese scolastiche: tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, corsi di specializzazione, gite scolastiche che prevedono il pernottamento, trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
tutte le spese che non richiedono preventivo accordo andranno documentate e rimborsate al genitore anticipatario entro 30 gg. dal la ricezione della documentazione comprovante 1'esborso; tutte le spese per le quali necessita l'assenso preventivo, il genitore proponente dovrà comunicare la propria intenzione di spesa per iscritto (tramite mail, sms, whatsapp) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare motivato diniego;
la mancata risposta per le vie brevi equivarrà ad assenso;
anche tali spese dovranno essere documentate e andranno corrisposte entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione comprovante 1'esborso. Assegni familiari: saranno attribuiti al genitore collocatario come per legge. Con vittoria di spese del giudizio”.
Il PM, intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti c.c. depositato in data 17 luglio 2024, Parte_1 domandava l'affidamento esclusivo della figlia nata a [...] il 14 Persona_1
giugno 2010 dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio tra le parti, in ragione della totale assenza del padre, odierno resistente, dalla vita della minore, resosi di Controparte_1
pagina 2 di 6 fatto irreperibile da quasi un anno, oltre ad un contributo di mantenimento a carico del medesimo di
400,00 euro mensili e contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva che il compagno, all'inizio del mese di giugno 2024, si era improvvisamente allontanato dalla abitazione familiare, iniziando una relazione con altra donna, senza fare più ritorno a casa, non dando più notizie di sé e disinteressandosi completamente della figlia.
Precisava che da allora ella si era occupata della figlia in modo esclusivo, facendosi Per_1
integralmente carico della sua crescita, educazione e mantenimento e provvedendo ad ogni sua esigenza sia materiale che morale. non si è costituito e, malgrado la regolarità della notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo, non è neppure comparso innanzi al giudice relatore all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
All'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, dichiarata la contumacia del resistente e sentita personalmente la ricorrente nonché la minore presente, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente e pacatamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente, confermate peraltro dalla stessa minore quindicenne che era presente all'udienza di comparizione delle parti del Per_1
26 marzo 2025, è che il resistente, fin dal giugno dello scorso anno, ha abbandonato la propria famiglia, rinunciando scientemente e volontariamente al proprio ruolo di padre;
egli infatti si è reso irreperibile, continua ad essere assente dalla vita della minore, che non vede e non sente neppure telefonicamente da quasi un anno, ed ha gravato e sta gravando la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità di Per_1
Egli ha perciò manifestato e manifesta tutt'ora completo disinteresse per la famiglia.
La totale assenza del resistente e le difficoltà nel contattarlo determinano un oggettivo impedimento per la ricorrente nel reperire il consenso paterno necessario all'assunzione di ogni decisione relativa alla minore.
L'affidamento condiviso si sta, quindi, rivelando concretamente pregiudizievole.
pagina 3 di 6 Per queste ragioni si rende necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Nel caso di specie si giustifica la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore, tranne per quanto riguarda le decisioni di maggiore importanza per la figlia, che dovranno essere assunte da entrambi i genitori.
Quanto alla regolamentazione degli incontri tra il padre e la figlia, considerato che la madre nulla oppone ad una ripresa della loro relazione, si ritiene opportuno e tutelante per la minore rimettere alla ricorrente ogni decisione in merito ai tempi ed alle modalità di attuazione delle visite col padre, anche in considerazione del fatto che il resistente per ora non ha manifestato interesse ad una ripresa del rapporto con Per_1
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater
c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età della minore (che oggi ha quasi 15 anni), e delle relative esigenze;
b) della permanenza della stessa esclusivamente presso la madre e della conseguente valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla medesima in via esclusiva;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale delle parti (la ricorrente attualmente non ha un lavoro;
era sostenuta economicamente dalla anziana madre convivente, che però è recentemente deceduta;
è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
il resistente risulta al momento occupato a tempo indeterminato come da certificazione prodotta dalla difesa della ricorrente all'udienza del
26/03/2025; trattasi ad ogni buon conto di persona ancora giovane ed abile al lavoro); d) che per effetto della pronuncia di affido esclusivo l'AUU potrà essere percepito per intero dalla madre;
si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo, un contributo mensile di 350,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e pagina 4 di 6 per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo, esse seguiranno la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Poiché la ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento delle spese da parte del resistente va disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia, a mente del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Affida la minore (a Sesto San Giovanni il 14 giugno 2010) in via esclusiva alla Persona_1
madre . Parte_1
2) Dispone che le visite col padre siano regolate come in narrativa.
pagina 5 di 6 3) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
provvedere al mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00, rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
4) Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate, con pagamento da eseguire a favore dello Stato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 27 marzo
2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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