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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 853/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 853 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pt_1 CodiceFiscale_1
Pontari del Foro di Reggio Calabria), e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_1
Calogero Valerio Scimemi del Foro di Palermo).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta presentata da Pt_1
con cui era richiesta a la restituzione della somma di 4.879,18 euro, prelevata CP_1
mediante addebito su carta di credito.
2.1. La società – più precisamente – effettuava il prelievo in seguito all'incidente stradale avvenuto durante il tragitto affrontato dalla vettura per la sua riconsegna al punto di noleggio
(drop-off), mentre l'automobile risultava affidata a un terzo conducente: i danni (del cui incidente) venivano – così – addebitati all'appellante.
2.2. L'appellante – al riguardo – denuncia la nullità della clausola inserita nelle condizioni generali di contratto, deducendo come la guida esclusiva del soggetto richiedente non Pt_1
fosse stata sottoscritta appositamente.
2.3. Pur ipotizzando – poi – la presenza di tale sottoscrizione, la clausola rimarrebbe – ad avviso di – inefficace siccome vessatoria, e rimasta priva – in violazione dell'art. 1341 Pt_1
c.c. e dell'art. 35 del Codice del Consumo – d'una contrattazione specifica.
2.4. Con un ulteriore motivo di appello – infine – l'appellante lamenta la mancata applicazione della convenzione "Car Protection Plus", alla quale egli dichiara d'aver aderito, pagando un supplemento di 15,00 euro al momento della sottoscrizione del contratto, e in forza del quale sarebbe stata pattuita l'eliminazione totale di ogni penalità per eventuali danni.
3. Parte appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello, a suo dire mancante d'una chiara indicazione dei punti della decisione contestati, e privo – altresì d'un progetto alternativo di decisione.
3.1. L'appellata eccepisce – inoltre – l'inammissibilità delle nuove domande e conclusioni dell'appellante, laddove questi chiede sia dichiarata «l'inefficacia e/o nullità delle clausole relative alle condizioni generali del contratto di noleggio, di cui al punto … 2.4 e 2.8 e di tutte le altre apposte nel retro del modulo predisposto e prestampato dal noleggiante CP_1
, poiché formulate per la prima volta in appello, e non sollevate nel primo grado di
[...]
giudizio.
3.2. Quanto al merito, la società eccepisce come l'appellante abbia violato il contratto, permettendo a un terzo non autorizzato di guidare l'auto noleggiata, e contravvenendo alle clausole 2.3 e 2.8 delle condizioni generali di contratto.
3.2.1. Le clausole sarebbero state – invero – sottoscritte specificamente da e non Pt_1
risulterebbero vessatorie, donde l'operatività delle garanzie contrattuali solo in favore dei conducenti autorizzati espressamente.
3.3. In merito – infine – alla copertura "Car Protection Plus", sottolinea come CP_1 questa non copra i danni causati da conducenti non autorizzati: – dichiarando d'essere Pt_1
2 l'unica persona destinata a porsi alla guida del veicolo – si assumeva i rischi non coperti dalla polizza, di talché i danni causati dall'incidente – avvenuto mentre l'auto era guidata da un soggetto non autorizzato – non avrebbero potuto essere indennizzati dall'assicuratore.
4. All'esito della camera di consiglio del 13 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Con riferimento al primo motivo di doglianza, l'appellante sostiene la vessatorietà della clausola preclusiva della possibilità – per terze persone – di porsi alla guida del veicolo noleggiato, e conseguentemente chiede accertarsi la nullità della relativa pattuizione.
7. L'assunto è privo di pregio, essendo tipica del contratto d'autonoleggio la corrispondenza fra contraente e conducente.
8. Non soltanto – infatti – una tale previsione non istituisce alcuno squilibrio significativo nei diritti e negli obblighi dei paciscenti, ma lo stesso ampliamento del novero dei potenziali autisti costituisce un servizio autonomo, da richiedersi appositamente, solitamente accordato a titolo oneroso, e comunque non derivabile autonomamente dal solo fatto della stipula della convenzione di noleggio.
9. L'appellante – dunque – ha violato i termini del contratto cui lo stesso si era vincolato, affidando il veicolo a persona estranea all'operazione contrattuale, ed esponendosi all'eventualità delle relative conseguenze.
10. La luce dei rilievi esposti sopra – pertanto – il primo motivo d'appello non si presta a valorizzazione.
11. Sorte analoga – peraltro – compete anche al secondo profilo di censura.
12. L'esponente afferma avrebbe dovuto essere tenuto indenne da ogni conseguenza risarcitoria scaturente da eventuali danni al mezzo, sulla base dell'avvenuta stipulazione – da parte sua, e su proposta della compagnia – d'una assicurazione, offerta dalla società di autonoleggio all'atto del ritiro del veicolo, ed esonerativa d'ogni possibile responsabilità del contraente.
13. Indisputato l'effettivo acquisto della copertura in questione, la stessa non è – tuttavia – invocabile nella specie, perché inoperante.
14. La polizza in discussione, infatti, avrebbe – bensì – tenuto indenne il noleggiatore delle ripercussioni economiche d'ipotetici sinistri, elidendo franchigie e altri esborsi altrimenti dovuti, ma a condizione dell'impiego continuativo dell'autovettura da parte dell'unica persona a ciò titolata, ossia il sottoscrittore (dell'accordo di noleggio, e) della polizza pedissequa al contratto stesso.
3 15. La garanzia qui evocata – invero – non si traduce in una protezione ambulatoria, intrinseca a qualsivoglia uso venga fatto dell'automezzo, e indifferente al soggetto conduttore del medesimo, ma dà luogo a prestazioni assicurative espressamente pattuite (dietro versamento d'un corrispettivo dedicato) in favore dello specifico noleggiatore, impegnatosi –
a monte – a impiegare il veicolo (e custodirlo) senza ingerenze di terzi: non contemplati dal contratto, comunque ignoti alla società, né autorizzati ad avvalersi del mezzo.
16. In forza delle considerazioni anzidette, quindi, l'assicurazione – accessoria al contratto di noleggio – non è efficace nella vicenda, essendo venuto meno – in virtù dell'intromissione di altra persona nella guida del veicolo danneggiato – il presupposto della sua applicabilità.
17. Alla luce delle sottolineature di cui sopra – quindi – l'appello va respinto integralmente.
18. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di
[...]
– risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio Pt_1 dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
19. Visto l'esito dell'appello occorre – da ultimo – dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per gli adempimenti di competenza della Cancelleria, quanto all'eventuale obbligo di pagamento di una misura del contributo unificato pari al doppio di quella prevista per l'iscrizione a ruolo della causa.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del rappresentante legale pro Parte_1 Controparte_1
tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
4 - condanna alla rifusione in favore della controparte della somma complessiva Parte_1
di 1.458,00 euro per il presente grado di giudizio, a titolo di onorari processuali: ciò, oltre a eventuali spese documentate, spese generali forfettarie, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002, per gli adempimenti di competenza della Cancelleria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 853 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pt_1 CodiceFiscale_1
Pontari del Foro di Reggio Calabria), e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_1
Calogero Valerio Scimemi del Foro di Palermo).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta presentata da Pt_1
con cui era richiesta a la restituzione della somma di 4.879,18 euro, prelevata CP_1
mediante addebito su carta di credito.
2.1. La società – più precisamente – effettuava il prelievo in seguito all'incidente stradale avvenuto durante il tragitto affrontato dalla vettura per la sua riconsegna al punto di noleggio
(drop-off), mentre l'automobile risultava affidata a un terzo conducente: i danni (del cui incidente) venivano – così – addebitati all'appellante.
2.2. L'appellante – al riguardo – denuncia la nullità della clausola inserita nelle condizioni generali di contratto, deducendo come la guida esclusiva del soggetto richiedente non Pt_1
fosse stata sottoscritta appositamente.
2.3. Pur ipotizzando – poi – la presenza di tale sottoscrizione, la clausola rimarrebbe – ad avviso di – inefficace siccome vessatoria, e rimasta priva – in violazione dell'art. 1341 Pt_1
c.c. e dell'art. 35 del Codice del Consumo – d'una contrattazione specifica.
2.4. Con un ulteriore motivo di appello – infine – l'appellante lamenta la mancata applicazione della convenzione "Car Protection Plus", alla quale egli dichiara d'aver aderito, pagando un supplemento di 15,00 euro al momento della sottoscrizione del contratto, e in forza del quale sarebbe stata pattuita l'eliminazione totale di ogni penalità per eventuali danni.
3. Parte appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello, a suo dire mancante d'una chiara indicazione dei punti della decisione contestati, e privo – altresì d'un progetto alternativo di decisione.
3.1. L'appellata eccepisce – inoltre – l'inammissibilità delle nuove domande e conclusioni dell'appellante, laddove questi chiede sia dichiarata «l'inefficacia e/o nullità delle clausole relative alle condizioni generali del contratto di noleggio, di cui al punto … 2.4 e 2.8 e di tutte le altre apposte nel retro del modulo predisposto e prestampato dal noleggiante CP_1
, poiché formulate per la prima volta in appello, e non sollevate nel primo grado di
[...]
giudizio.
3.2. Quanto al merito, la società eccepisce come l'appellante abbia violato il contratto, permettendo a un terzo non autorizzato di guidare l'auto noleggiata, e contravvenendo alle clausole 2.3 e 2.8 delle condizioni generali di contratto.
3.2.1. Le clausole sarebbero state – invero – sottoscritte specificamente da e non Pt_1
risulterebbero vessatorie, donde l'operatività delle garanzie contrattuali solo in favore dei conducenti autorizzati espressamente.
3.3. In merito – infine – alla copertura "Car Protection Plus", sottolinea come CP_1 questa non copra i danni causati da conducenti non autorizzati: – dichiarando d'essere Pt_1
2 l'unica persona destinata a porsi alla guida del veicolo – si assumeva i rischi non coperti dalla polizza, di talché i danni causati dall'incidente – avvenuto mentre l'auto era guidata da un soggetto non autorizzato – non avrebbero potuto essere indennizzati dall'assicuratore.
4. All'esito della camera di consiglio del 13 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Con riferimento al primo motivo di doglianza, l'appellante sostiene la vessatorietà della clausola preclusiva della possibilità – per terze persone – di porsi alla guida del veicolo noleggiato, e conseguentemente chiede accertarsi la nullità della relativa pattuizione.
7. L'assunto è privo di pregio, essendo tipica del contratto d'autonoleggio la corrispondenza fra contraente e conducente.
8. Non soltanto – infatti – una tale previsione non istituisce alcuno squilibrio significativo nei diritti e negli obblighi dei paciscenti, ma lo stesso ampliamento del novero dei potenziali autisti costituisce un servizio autonomo, da richiedersi appositamente, solitamente accordato a titolo oneroso, e comunque non derivabile autonomamente dal solo fatto della stipula della convenzione di noleggio.
9. L'appellante – dunque – ha violato i termini del contratto cui lo stesso si era vincolato, affidando il veicolo a persona estranea all'operazione contrattuale, ed esponendosi all'eventualità delle relative conseguenze.
10. La luce dei rilievi esposti sopra – pertanto – il primo motivo d'appello non si presta a valorizzazione.
11. Sorte analoga – peraltro – compete anche al secondo profilo di censura.
12. L'esponente afferma avrebbe dovuto essere tenuto indenne da ogni conseguenza risarcitoria scaturente da eventuali danni al mezzo, sulla base dell'avvenuta stipulazione – da parte sua, e su proposta della compagnia – d'una assicurazione, offerta dalla società di autonoleggio all'atto del ritiro del veicolo, ed esonerativa d'ogni possibile responsabilità del contraente.
13. Indisputato l'effettivo acquisto della copertura in questione, la stessa non è – tuttavia – invocabile nella specie, perché inoperante.
14. La polizza in discussione, infatti, avrebbe – bensì – tenuto indenne il noleggiatore delle ripercussioni economiche d'ipotetici sinistri, elidendo franchigie e altri esborsi altrimenti dovuti, ma a condizione dell'impiego continuativo dell'autovettura da parte dell'unica persona a ciò titolata, ossia il sottoscrittore (dell'accordo di noleggio, e) della polizza pedissequa al contratto stesso.
3 15. La garanzia qui evocata – invero – non si traduce in una protezione ambulatoria, intrinseca a qualsivoglia uso venga fatto dell'automezzo, e indifferente al soggetto conduttore del medesimo, ma dà luogo a prestazioni assicurative espressamente pattuite (dietro versamento d'un corrispettivo dedicato) in favore dello specifico noleggiatore, impegnatosi –
a monte – a impiegare il veicolo (e custodirlo) senza ingerenze di terzi: non contemplati dal contratto, comunque ignoti alla società, né autorizzati ad avvalersi del mezzo.
16. In forza delle considerazioni anzidette, quindi, l'assicurazione – accessoria al contratto di noleggio – non è efficace nella vicenda, essendo venuto meno – in virtù dell'intromissione di altra persona nella guida del veicolo danneggiato – il presupposto della sua applicabilità.
17. Alla luce delle sottolineature di cui sopra – quindi – l'appello va respinto integralmente.
18. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di
[...]
– risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio Pt_1 dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
19. Visto l'esito dell'appello occorre – da ultimo – dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per gli adempimenti di competenza della Cancelleria, quanto all'eventuale obbligo di pagamento di una misura del contributo unificato pari al doppio di quella prevista per l'iscrizione a ruolo della causa.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del rappresentante legale pro Parte_1 Controparte_1
tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
4 - condanna alla rifusione in favore della controparte della somma complessiva Parte_1
di 1.458,00 euro per il presente grado di giudizio, a titolo di onorari processuali: ciò, oltre a eventuali spese documentate, spese generali forfettarie, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002, per gli adempimenti di competenza della Cancelleria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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