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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Paganini Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1700/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDO GAETANO, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LAVERDE ALESSANDRA, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 marzo 2025 parte ricorrente chiedeva emettersi pronuncia relativa allo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I Sigg.ri e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Parabiago in data 02.09.2017 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 28, P.II, serie A, anno 2017), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Parabiago, via
Resegone 17, di esclusiva proprietà del Sig. Pt_1
Dall'unione nascevano i figli , il 26.04.2004, e , il 26.07.2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 09.05.2024 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Domandava, inoltre, disporsi l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento Per_2
prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare. Chiedeva determinarsi il quantum del contributo paterno al mantenimento di nella misura di € 250,00 mensili, Per_2
annualmente rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 22.06.2024 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale Parte_2
aderiva alla domanda di separazione e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In via riconvenzionale, chiedeva, inoltre, addebitarsi la separazione al marito, con obbligo in capo a quest'ultimo di corrisponderle l'importo di € 1.500,00 (o la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa) a titolo di assegno di mantenimento per sé.
Il 26.7.2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'esito dell'udienza del 04.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al
Collegio per la pronuncia sullo status e fissava l'udienza del 24.09.2025 per la prosecuzione del giudizio, dovendosi svolgere ulteriori accertamenti sulle condizioni economiche delle parti e sul percorso Serd del ricorrente.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
Deve disporsi la prosecuzione della causa come da precedente ordinanza del Giudice delegato per le ulteriori domande delle parti.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
, coniugatisi in Parabiago in data 02.09.2017 (matrimonio trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio di detto Comune al n. 28, P.II, serie A, anno 2017);
Pag. 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parabiago in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la rimessione sul ruolo del fascicolo confermando a tal fine l'udienza del 24.9.2025, ore
9.45.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Francesco Paganini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Paganini Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1700/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDO GAETANO, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LAVERDE ALESSANDRA, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 marzo 2025 parte ricorrente chiedeva emettersi pronuncia relativa allo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I Sigg.ri e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Parabiago in data 02.09.2017 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 28, P.II, serie A, anno 2017), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Parabiago, via
Resegone 17, di esclusiva proprietà del Sig. Pt_1
Dall'unione nascevano i figli , il 26.04.2004, e , il 26.07.2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 09.05.2024 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Domandava, inoltre, disporsi l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento Per_2
prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare. Chiedeva determinarsi il quantum del contributo paterno al mantenimento di nella misura di € 250,00 mensili, Per_2
annualmente rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 22.06.2024 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale Parte_2
aderiva alla domanda di separazione e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In via riconvenzionale, chiedeva, inoltre, addebitarsi la separazione al marito, con obbligo in capo a quest'ultimo di corrisponderle l'importo di € 1.500,00 (o la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa) a titolo di assegno di mantenimento per sé.
Il 26.7.2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'esito dell'udienza del 04.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al
Collegio per la pronuncia sullo status e fissava l'udienza del 24.09.2025 per la prosecuzione del giudizio, dovendosi svolgere ulteriori accertamenti sulle condizioni economiche delle parti e sul percorso Serd del ricorrente.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
Deve disporsi la prosecuzione della causa come da precedente ordinanza del Giudice delegato per le ulteriori domande delle parti.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
, coniugatisi in Parabiago in data 02.09.2017 (matrimonio trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio di detto Comune al n. 28, P.II, serie A, anno 2017);
Pag. 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parabiago in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la rimessione sul ruolo del fascicolo confermando a tal fine l'udienza del 24.9.2025, ore
9.45.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Francesco Paganini
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