Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/01/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in riassunzione da sentenza della Corte di Cassazione n.
5159/2018 della sentenza della Corte d'Appello n. rg. 3163/20114 di rigetto dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina-sezione distaccata di Terracina n. 203/2007, iscritta al n. R.G. 3850/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 alla quale è riunita la causa n. rg. 4101/2018, trattenuta in decisione all'udienza in presenza del 13/6/2024
TRA
Giovanni per procura speciale alle liti in atti ed elett.te dom.to come in atti;
- attore in riassunzione nella causa n. rg. 3850/2018 e convenuto in riassunzione nella causa n. rg. 4101/2018 -
E
Controparte_2 rappresentati e difesi Controparte_1
dall'avv. Marco Annecchino in forza di procura speciale alle liti in atti, elett.te dom.ti come in atti;
-attori in riassunzione nella causa n. rg. 4101/2018 e convenuti in riassunzione nella causa n. rg. 3850/2018.
OGGETTO: Riassunzione da sentenza della Corte di Cassazione
n.5159/2018 della sentenza della Corte d'Appello n. 3163/2014 di rigetto della sentenza del Tribunale di Latina-sezione distaccata di Terracina n.
203/2007.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 13/06/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Nel 2004, in qualità di coerede legittimario di [...]Parte 1 CP 3 convenne in giudizio Controparte_4 CP 2
deceduta nel 2000, con atto pubblico
[...] esponendo che la CP_3
del 20 giugno 1989 aveva ceduto alla nuora, Controparte 1 un
,
immobile verso l'impegno della stessa a provvedere a propria cura e spese al mantenimento della cedente;
che in realtà non vi era stata nessuna assistenza e mantenimento quali controprestazioni alla cessione del bene immobile;
che vi sarebbe stata l'interposizione fittizia della convenuta nella formazione del contratto al posto del coniuge Controparte_2 figlio della cedente - trattandosi di un dissimulato atto donazione indiretta a favore di quest'ultimo, soggetto alle limitazioni previste dalle norme di legge regolanti la tutela dei legittimari. Chiese quindi, in via principale, la declaratoria della nullità o di risoluzione del suddetto contratto o, in subordine, la declaratoria di simulazione dello stesso per interposizione della CP 1 ad nonché l'accertamento della Controparte_2
violazione dei propri diritti ereditari quale legittimario della CP_3
Si costituirono in giudizio Controparte_1 Controparte_2
eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore e di legittimazione passiva di Controparte_2 la prescrizione del diritto azionato e contestando la fondatezza della domanda.
2.Il Tribunale di Latina- Sezione distaccata di Terracina- con la sentenza n.
203/2007, respinte le eccezioni preliminari e qualificato il contratto come vitalizio assistenziale, accertò la simulazione del negozio, perché dissimulante una donazione (valida ed efficace sotto il profilo formale) in favore di tenuto alla collazione.Controparte_2
3. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3163 del 14 maggio 2014. Con tale provvedimento la Corte rilevava in risposta alle censure riguardanti il superamento della eccezione di prescrizione, che i non avrebbero contestato laParte 2 Parte 1 avesse agito anche nella qualità di circostanza che legittimario, su cui si fonda la decisione del Tribunale laddove rigetta l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione.
4. Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso in Cassazione [...] sulla base di sette motivi,Controparte_1 Controparte_2
riguardanti (v. primo motivo accolto) la "violazione ed errata applicazione degli artt. 1414, 1415, 2934, 2935 e 2946 c.c., in riferimento all'art. 360, 1°
comma, n. 3 c.p.c.".
Hanno dedotto i ricorrenti che ... la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il termine decennale di prescrizione entro il quale l'erede deve esercitare l'azione di simulazione di un contratto posto in essere dal de cuius decorra dall'apertura della successione (e non dalla conclusione del contratto che si vuole simulato) ogni qualvolta il richiedente assuma di essere legittimario. Ciò in quanto ad avviso dei predetti la prescrizione decorrerebbe dall'apertura della successione solo nel caso di in cui vi sia stata la lesione di legittima (cioè si tratti di legittimario pretermesso) e l'azione di simulazione sia funzionale alla sua reintegrazione mentre nel caso di specie, la declaratoria di simulazione non sarebbe stata richiesta per far valere il diritto di alla quota di riserva. Di Parte 1
conseguenza quest'ultimo non potrebbe essere considerato terzo rispetto al contratto, essendo egli invece subentrato nella posizione del de cuius, con conseguente decorrenza della prescrizione già dal momento della stipulazione del contratto. Il termine decennale di prescrizione sarebbe quindi scaduto nel 1999, cinque anni prima della notifica dell'atto citazione.
La Cassazione con la pronunzia n. 5159/2018 ha accolto il primo motivo di ricorso e rimesso ad altra sezione della Corte la verifica del regime prescrizionale applicabile in relazione alla decorrenza del termine decennale secondo i criteri enunziati.
Ha riassunto la causa Parte_1 con procedimento rubricato al n.
rg3850/2018 nel quale ha riproposto le conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
Al predetto giudizio è stato riunito il giudizio in riassunzione introdotto da Controparte_1 e Controparte_2 (n. rg.4101/2018) volto alla riforma della sentenza del Tribunale di Latina- sezione di Terracina- e al rigetto della domanda proposta da Parte 1
Espletata la trattazione e precisate nuovamente le conclusioni in seguito alla disposta rimessione della causa sul ruolo per la mancanza del fascicolo di primo grado, all'udienza del 13/6/2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini abbreviati per gli scritti conclusionali.
***
Orbene all'esito della pronunzia della Cassazione l'ambito del giudizio di rinvio è delimitato alla verifica del compimento della prescrizione dell' azione di simulazione (non essendo peraltro riproposte davanti alla Corte le altre domande assorbite ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.c.). Verifica che, come esplicitato nella motivazione, presuppone necessariamente il corretto inquadramento della domanda avanzata nell' atto di citazione da
(esperimento dell'azione di simulazione in funzione Parte 1
di collazione con acquisizione alla massa ereditaria del bene ereditario o di riduzione della donazione simulata per lesione di legittima ). Invero l'anzidetto inquadramento è stato dalla Cassazione ritenuto decisivo ai fini della individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione decennale (data di apertura della successione nel primo caso o del compimento dell' atto simulato nel secondo).
Tanto premesso deve in primo luogo circoscriversi l'oggetto del presente giudizio dal momento che la riassunzione della causa che fa seguito alla cassazione della sentenza, in generale, instaura davanti al giudice del rinvio un giudizio "chiuso" quanto all'attività delle parti e “aperto” per quanto riguarda l'attività del giudice di merito (Cass. n.5137/2019; Cass
n.2285/2015; Cass. 4096/2007;)
Tuttavia "i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto per ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto può
,
comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse."(Cass. 17240/2023; Cass n.448/2020;
Cass. 27337/2019)
Nello specifico la Cassazione con la pronunzia n. 5159/2018 ha affermato che l'obbligo della collazione ereditaria, nel caso di beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede), sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione formulata dal coerede che chiede la divisione. Quest'ultimo, nel proporre l'azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella posizione del de cuius, anche ai fini della prescrizione dell'azione medesima che già rientrava nel patrimonio del de cuius. Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione
(che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione, mentre quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza che avvenga addotta alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato
(Cass. civ. Sez. II, 29-02- 2016, n. 3932; Cass. 21 febbraio 2007 n. 4021).
Nella specie, la Corte di Appello con motivazione contraddittoria violando il minimo costituzionale richiesto per la motivazione, non chiarisce se si riferisce alla azione di simulazione in funzione della collazione o all'azione di simulazione in funzione della riduzione. Tale chiarimento è necessario appunto per verificare il decorso del termine della prescrizione. Pertanto la sentenza impugnata sul punto deve essere cassata".
In applicazione dei principi richiamati in merito all' ambito del giudizio di rinvio deve quindi procedersi alla qualificazione della domanda originariamente proposta dal CP_2 davanti al Tribunale di Latina al fine di accertare se la domanda di simulazione è stata proposta in funzione di conseguire l'acquisizione del bene donato alla massa ereditaria mediante collazione dello stesso o di ottenere la riduzione e reintegra del bene al fine della formazione delle quote ereditarie.
Decisiva ai fini dell'inquadramento della domanda originaria deve ritenersi l'interpretazione dell' atto introduttivo. A tal fine si osserva che nella parte motiva dell'atto e nei successivi atti difensivi del giudizio di primo grado nulla viene dedotto in ordine alla reintegrazione della quota di riserva spettante al legittimario, non essendovi cenni alla lesione della legittima, né richieste di riduzione delle attribuzioni disposte in favore dell'altro coerede o indicazioni sulla consistenza dell'asse ereditario, sulla entità
della disponibile o sulla sua eccedenza. Le stesse conclusioni rassegnate si sostanziano nella richiesta di accertamento della nullità del contratto dissimulante donazione in favore del coerede oltre che sulla violazione dei diritti ereditari in forza di un improprio richiamo all' art. 533 c.c., non essendo in questione il riconoscimento della qualità di erede dell' attore.
Difettano in altri termini gli opportuni riferimenti alla necessaria correlazione funzionale e strumentale tra azione di simulazione del contratto di rendita e azione di riduzione delle attribuzioni disposte in favore del "donatario” dalla quale secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità deriva l'applicazione del più favorevole regime prescrizionale di decorrenza del decennio dalla data della successiva apertura della successione (2000) in luogo che dalla più risalente epoca di compimento dell' atto (1989).
Ne consegue che al momento della proposizione della domanda originaria
(2004) era ampiamente maturato il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data del compimento dell'atto (anno 1989).
In conclusione l'appello deve accogliersi e per l'effetto rigettarsi in quanto prescritta la domanda attorea di nullità del contratto di vitalizio assistenziale in quanto tra la dante causa CP 3 Controparte_1
volta esclusivamente alla acquisizione del bene alla massa ereditaria e non anche alla riduzione della donazione.
Restano quindi assorbite tutte le altre questioni.
Il rigetto della domanda originariamente proposta per la prescrizione del diritto azionato dall' attore determina la condanna alle spese di lite di ogni stato e grado del giudizio a carico di Parte 1 e in favore dei che si liquidano nella misura indicata nella Parte 3 و
parte dispositiva, in conformità dei parametri previsti dalle tabelle per la determinazione dei compensi applicabili ratione temporis per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore (indeterminabile, complessità media), e con espunzione per il giudizio di appello (cassato e di rinvio) delle voci trattazione istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sulle riassunzioni ex art. 392 c.p.c. di Parte 1 e dalla sentenza della Corte Controparte_1 e Controparte_2
di Cassazione n. 5159/2018 della sentenza della Corte di Appello n.
3163/2014, in accoglimento dell' appello proposto da Controparte_1
e in totale riforma della sentenza del
[...] e Controparte_2
Tribunale del Tribunale di Latina-sezione distaccata di Terracina, n.
203/2007 dep. il 5/10/2007, così provvede:
-dichiara prescritta l'azione proposta in primo grado da Parte 1
e pertanto rigetta la domanda dallo stesso proposta con atto di citazione notificato il 12/7/2004;
-condanna Parte_1 a rifondere a Controparte_1 e [...] Controparte_2 le spese di lite di ogni stato e grado che liquida, quanto al giudizio davanti al Tribunale, in euro10.860,00; quanto al giudizio di appello cassato, in euro 8.470,00; quanto al giudizio di cassazione, in euro
6.585,00 e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 9.247, di cui euro.
777,00 per esborsi;
il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16/1/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino