Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 191 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione con ordinanza del 7/11/2024
(comunicata alle parti l'8/11/2024) e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giacomo
Migliaccio (c.f.: ) e Rita Di Marino (c.f.: C.F._2
), con domicilio come in atti;
C.F._3
opponente
E
(c.f.: ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratore, c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo (c.f.: ) ed Andrea Ornati (c.f.: C.F._4
, con domicilio come in atti;
C.F._5
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass.
3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta;
osserva
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4308/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 2.11.2021 in favore di per l'importo capitale di euro 47.437,36 oltre Controparte_1
- 2 - interessi e spese, quale debito residuo dei contratti di finanziamento n.
40008687 e n. 40008688 stipulati con Findomestic Banca S.p.a.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto:
- La prescrizione del diritto;
- L'usurarietà e l'esorbitanza degli interessi applicati dalla banca;
Ha, quindi, così concluso: “1) In via preliminare e pregiudiziale e per i motivi di cui sopra, revocarsi e/o annullarsi l'opposto decreto ingiuntivo numero 4308/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 02/11/2021 e notificato il 19/11/2021 per intervenuta prescrizione del credito vantato da essa opposta stante l'ampio decorso del termine;
2) In via principale e sempre per i motivi di cui sopra, dichiararsi comunque nullo ed illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo avente n.
4308/2021 emesso in data 02.11.2021 dal Tribunale di Napoli Nord
(NA), notificato in data 19.11.2021, opponendosi sin d'ora all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione fondata e di pronta soluzione;
3) In via gradata, nella ipotesi di superamento delle preliminari eccezioni di prescrizione e si eccessività per illegittimità degli importi ingiunti per corta e per interessi, andrà comunque assolutamente rideterminato l'importo dovuto e tanto in ragione di quello effettivamente erogato. 4) Condannarsi essa opposta società alle spese e competenze del giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori quali antistatari”.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto Controparte_1
ed in diritto le avverse deduzioni, concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con condanna
- 3 - dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/11/2024, celebrata mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza emessa in pari data, e comunicata alle parti l'8.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** Ante omnia, in rito, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dall'opponente in ragione della comunicazione dell'invito alla mediazione alla parte personalmente, piuttosto che al procuratore costituito.
A tal proposito va rammentato che l'art. 8, comma 1, della L.
28/2010 prevede che siano “comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” la data, il luogo e di ogni altra informazione utile. Il riferimento che la norma fa alla “parte” è funzionale all'attuazione del principio della necessaria comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore (Cass. civ., Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473), ed è per questo motivo che la comunicazione indirizzata alla parte personalmente vale ad assolvere pienamente lo scopo dell'invito alla mediazione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di
- 4 - primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di CP_1
al pagamento del debito residuo dei finanziamenti n. 40008687 e
[...]
n. 40008688 stipulati da con Findomestic Banca Parte_1
S.p.a., in virtù della cessione del credito derivante dai predetti contratti.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto, fin dalla fase monitoria, i contratti di prestito personale, sottoscritti da
- 5 - , e recanti le condizioni economiche del Parte_1
finanziamento -segnatamente tan e taeg - nonché gli estratti conto con annotazione analitica di tutti i movimenti inerenti ai rapporti.
La conclusione dei contratti di finanziamento e l'erogazione delle somme non hanno formato oggetto di contestazione, “rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto (…) e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002)”
(Cass., sez I, n. 31837/21).
Dagli estratti conto in atti, le cui risultanze non sono state specificamente contestate dall'opponente, emerge, peraltro, l'addebito di diverse rate di rimborso, a dimostrazione dell'erogazione del finanziamento.
La parte opposta ha, inoltre, prodotto il contratto di cessione dei crediti tra Banca Ifis s.p.a. ed nonché la comunicazione Controparte_1
di intervenuta cessione del credito verso proveniente Parte_1
dalla cedente Banca Ifis s.p.a. e consegnata al debitore ceduto odierno opponente.
Il profilo della titolarità del diritto in capo all'odierna opposta non ha formato oggetto di contestazione da parte dell'opponente, il quale ha, anzi, svolto difese di merito concernenti il rapporto incompatibili con la negazione della legittimazione attiva.
Sulla scorta dei complessivi elementi acquisiti al giudizio, può dirsi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia la stipula dei due contratti di finanziamento e l'erogazione delle somme in favore di
, con conseguente obbligo, in capo a quest'ultimo, di Parte_1
- 6 - restituire le somme ricevute alle condizioni economiche pattuite ed in favore dell'odierna opposta, cessionaria del credito.
Una volta integrata, da parte del creditore, la prova dei fatti costitutivi della domanda, ed allegato l'altrui inadempimento, grava sulla controparte allegare e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa.
Venendo alle eccezioni formulate dall'opponente, deve essere respinta quella di prescrizione del diritto di credito.
A tal proposito va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione decennale deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass. n.
4232/2023).
Nel caso di specie, il contratto n. 40008688, stipulato il 18.06.2009, prevede un piano di rimborso a mezzo 84 rate mensili, con scadenza, dunque, nell'anno 2016.
È da questa data che va, pertanto, computato il termine decennale di prescrizione.
Quanto al contratto n. 40008687, con concessione di una linea di credito, dall'estratto conto in atti emerge un utilizzo ancora in data
05/01/2011, con la conseguenza che prima di tale data non può collocarsi il dies a quo del termine decennale di prescrizione.
Orbene, la parte opposta ha allegato una comunicazione a mezzo raccomandata indirizzata a , con cui, nell'informarlo Parte_1
dell'avvenuta cessione del credito, si è avanzata richiesta di pagamento nei suoi confronti. Tale atto, avente senz'altro valore interruttivo della
- 7 - prescrizione, è stato consegnato al destinatario nell'anno 2017, come attestato dalla ricevuta di in atti. Parte_2
Il decreto ingiuntivo è stato, poi, notificato nel 2021.
L'eccezione di prescrizione è, dunque, destituita di fondamento.
Parimenti infondata è l'eccezione di applicazione di interessi usurari. Essa è, invero, formulata in termini affatto generici e non supportata dall'allegazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, non avendo la parte offerto elementi utili e sufficienti a valutare la fondatezza di quanto assunto.
L'opponente, invero, si è limitato a prospettare in maniera astratta l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, senza neppure indicare il valore del tasso soglia, né il tan previsto in contratto.
Difetta, dunque, l'allegazione dei fatti costitutivi dell'eccezione.
lamenta, infine, l'esorbitanza delle somme Parte_1
ingiunte rispetto all'importo dei finanziamenti. Neppure in tal caso, tuttavia, la doglianza è argomentata con allegazione dei pretesi motivi di illegittimità delle clausole contrattuali o mediante contestazione degli importi contabilizzati dalla banca.
Siffatta apodittica eccezione, pertanto, non vale ad inficiare l'efficacia rappresentativa degli estratti conto in atti, in cui sono annotati tutti i movimenti contabili inerenti ai rapporti, a giustificazione del credito fatto valere.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
- 8 - Attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come da verbale in atti, Parte_1
deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, a norma del D.Lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c. il decreto ingiuntivo n.
4308/2021;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 5.500,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
3. condanna al versamento all'entrata del Parte_1
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, a norma del D.lgs. 28/2010.
Così deciso in Aversa, il 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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