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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 719/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ferrara Michela Maria che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Garavaglia Simona che la rappresenta e difende in virtù Parte_2 di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte di udienza depositate in data 18.12.2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in OSLO (Norvegia) il Parte_1 Parte_2
23/08/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 327 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 3076/2024 del 24.05.2024, pubblicata in data 27.05.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite. attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale, sita in Torino, via Ormea n. 13, è rimasta assegnata al sig. in quanto di proprietà esclusiva di quest'ultimo; Pt_1
DÀ ATTO che i sigg.ri e hanno dichiarato di essere entrambi autosufficienti Parte_1 Parte_2 economicamente e, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
DÀ ATTO che sigg.ri e dichiarano di aver definito ogni rapporto di carattere Parte_1 Parte_2 economico-patrimoniale e, pertanto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualunque titolo, ragione e/o causa;
DÀ ATTO che i coniugi hanno concordato che gli animali domestici della coppia rimangono con il sig.
; Pt_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025. pagina 2 di 3 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 719/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ferrara Michela Maria che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Garavaglia Simona che la rappresenta e difende in virtù Parte_2 di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte di udienza depositate in data 18.12.2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in OSLO (Norvegia) il Parte_1 Parte_2
23/08/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 327 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 3076/2024 del 24.05.2024, pubblicata in data 27.05.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite. attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale, sita in Torino, via Ormea n. 13, è rimasta assegnata al sig. in quanto di proprietà esclusiva di quest'ultimo; Pt_1
DÀ ATTO che i sigg.ri e hanno dichiarato di essere entrambi autosufficienti Parte_1 Parte_2 economicamente e, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
DÀ ATTO che sigg.ri e dichiarano di aver definito ogni rapporto di carattere Parte_1 Parte_2 economico-patrimoniale e, pertanto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualunque titolo, ragione e/o causa;
DÀ ATTO che i coniugi hanno concordato che gli animali domestici della coppia rimangono con il sig.
; Pt_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025. pagina 2 di 3 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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