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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. PIERLUIGI GIORDANO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio Parte_1
(nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 30.09.2024 - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso - il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei pagina 1 di 5 requisiti sanitari inerenti l'invalidità civile in misura pari o superiore al 75%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La ricorrente ha premesso di aver avanzato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile e che, sottoposta a visita, le era stata riconosciuta una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% a far data dal
28.03.2024, così non ritenendo integrati i presupposti per ottenere l'assegno di invalidità civile;
ha poi dedotto che, in sede di ATP, il nominato CTU aveva confermato il giudizio già espresso dalla Commissione.
La ha quindi contestato la ctu redatta nella fase ATP, con cui era stata negata la Pt_1
sussistenza dei requisiti sanitari, chiedendone la rinnovazione, osservando che il ctu non aveva valutato la grave sindrome fibromialgica, il grave stato ipertensivo e, soprattutto, la grave sintomatologia depressiva da cui era affetta;
inoltre, deduceva che nell'elaborato peritale definitivo il ctu, del tutto immotivatamente, non provvedeva a rispondere alle osservazioni critiche proposte in essere dal Ctp in ordine alle diverse valutazioni percentuali delle patologie accusate e documentate dalla ricorrente, dimenticando la grave compromissione della funzionalità della colonna vertebrale, con particolare riferimento “ (…) al codice 7010 anchilosi del rachide lombare con valutazione dal 31% al 40% (…)” e soprattutto, la “grave sindrome depressiva” certificata dal direttore dell'U.O di Psichiatra del
P.O. “A. Cardarelli” e del CSM di Campobasso, dott. . Persona_1
Ha quindi chiesto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell al pagamento dell'assegno dovuto, oltre arretrati. CP_1
L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza di contestazioni CP_1
specifiche, contestandone nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto.
____
Premessa l'inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento della prestazione, domanda estranea alla procedura di cui allpart.445 bis cpc, l'opposizione è infondata.
Nella relazione peritale il c.t.u. ha affermato l'assenza del requisito sanitario per il godimento della prestazione consistente nell'assegno di invalidità civile;
nello specifico, sottoposta a visita medico-legale la ricorrente, il ctu affermava che la è affetta da: Poliartrosi con Pt_1
limitazione funzionale in soggetto con eccedenza ponderale;
pagina 2 di 5 Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.
Per tali patologie, globalmente considerate e valutate sulla scorta delle Tabelle allegate al
Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, ha valutato la signora invalida con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% (sessantasette per cento), a partire dal 28.03.2024, data della presentazione della domanda amministrativa, confermando il giudizio già reso dalla . CP_2
Il ctu, a sostegno della propria valutazione medico legale, ha indicato che la ricorrente da dieci anni è affetta da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
la perizianda riferiva che dall'età di 56 anni era comparsa sintomatologia caratterizzata da poliartralgie;
il ctu ha osservato che all'atto della visita medica la ricorrente appariva persona lucida, orientata nel tempo e nello spazio, con minima deflessione del tono dell'umore.
All'esame obiettivo il ctu ha rilevato eccedenza ponderale, accentuazione della cifosi dorsale con gibbo a destra, spinalgia plessica diffusa, rigidità intrinseca e antalgica dei movimenti del rachide cervicale e lombo-sacrale in assenza di segni clinici di radiculopatie; ha osservato ginocchia ingrossate con scrosci endoarticolari alla palpazione, movimenti dell'articolazione scapolo omerale destra limitati e detti dolenti.
Il ctu ha pure osservato che la deambulazione avviene autonomamente con appoggio monolaterale, è autonoma nei passaggi posturali.
Il ctu ha dunque concluso, sulla scorta delle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, che il complesso patologico da cui la ricorrente è affetto è valutabile percentualmente nella misura del 67%.
A differenza di quanto profilato in sede di opposizione, il ctu ha adeguatamente e compiutamente valutato e risposto alle osservazioni del CTP (laddove, essenzialmente, si contestava la percentuale di invalidità attribuita).
Nello specifico, a fronte dell'osservazione del CT di parte ricorrente, ove era indicato che l'accentuazione della cifosi dorsale con gibbo a destra doveva essere valutata nella misura del 21/30%, facendo riferimento al codice 7009 – Anchilosi del rachide dorsale con cifosi di grado elevato, il ctu ribatteva che “nel caso in esame non è presente tuttavia l'anchilosi del tratto dorsale”.
In relazione al richiamato codice 7105 – obesità (indice di massa corporea compreso tra 35
e 40) con complicanze artrosiche, il ctu specificava che la valutazione doveva attestarsi sul minimo previsto, essendo l'indice di massa corporea della ricorrente pari a 35,56 (avendo pagina 3 di 5 già peraltro indicato, nel corpo della relazione, alla voce “OBIETTIVITA' CLINICA” : Peso
Kg 80 Altezza cm 150).
Il ctu aveva inoltre espressamente indicato che lo stato ipertensivo della signora era Pt_1
in buon compenso emodinamico e non poteva quindi essere valutato in analogia alla I classe
NYHA, indicativa di uno stato di insufficienza cardiaca lieve.
Ancora: il ctu, nella sezione della relazione intitolata “SISTEMA NERVOSO E PSICHE” aveva espressamente rilevato che L'esame obiettivo neurologico è negativo per lesioni focali e/o diffuse a carico del sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico. Lucida, orientata nel tempo e nello spazio, minima deflessione del tono dell'umore.
Anche sotto questo profilo, quindi, l'obiettività clinica constatata a seguito della visita peritale espletata aveva escluso la rilevanza funzionale di altre patologie, quali la addotta sindrome depressiva (il CTU ha avuto modo di rilevare solo una minima deflessione nel tono dell'umore) e la fibromialgia (v. esame obiettivo neurologico negativo).
Tanto premesso, il ctu, sulla scorta delle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 5 febbraio
1992, aveva quindi confermato che il complesso patologico da cui la ricorrente era affetta doveva essere valutato percentualmente nella misura del 67 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, chiarendo esattamente e motivatamente perché aveva attribuito alla parte la percentuale di invalidità indicata.
Emerge quindi che il ctu abbia fatto applicazione dei parametri di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, applicando le tabelle previste, indicando per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, effettuando quindi il calcolo riduzionistico, pervenendo così ad una conclusione tecnicamente corretta.
In ultima analisi, può affermarsi che il ctu abbia adeguatamente valutato tutta la documentazione sanitaria in atti, come espressamente riportato nella propria relazione, che abbia adeguatamente risposto alle osservazioni del ctp, ritenendo che la documentazione e le patologie riscontrate -complessivamente e motivatamente- fossero insufficienti a fondare un giudizio di positiva ricorrenza del requisito sanitario così come invocato.
Le censure della ricorrente non possono quindi essere condivise, anche perché si risolvono in un mero dissenso diagnostico (tra tutte Cassazione n.12429/19; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.,
10-07-2020, n. 14789); trattasi infatti di censure che non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
pagina 4 di 5 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione della CTU (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Le spese della ctu eseguita nella fase ATP (come liquidate in dispositivo) vanno poste a
CP_ carico dell' , attesa la dichiarazione ex art.152 disp. att. Cpc. in atti;
nulla per quelle di lite, in ragione della medesima dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente non si trovava nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2)Nulla per le spese processuali, in ragione della allegata dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.;
3)Liquida in favore della dott.ssa. , a titolo di onorario, la somma di Parte_2
CP_ euro 290,00 ai sensi dell'art.21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico dell' ;
Letto l'art. 429 cpc, vista la complessità della controversia, fissa il termine di gg. 45 per il deposito della sentenza.
Campobasso, 4 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. PIERLUIGI GIORDANO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio Parte_1
(nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 30.09.2024 - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso - il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei pagina 1 di 5 requisiti sanitari inerenti l'invalidità civile in misura pari o superiore al 75%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La ricorrente ha premesso di aver avanzato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile e che, sottoposta a visita, le era stata riconosciuta una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% a far data dal
28.03.2024, così non ritenendo integrati i presupposti per ottenere l'assegno di invalidità civile;
ha poi dedotto che, in sede di ATP, il nominato CTU aveva confermato il giudizio già espresso dalla Commissione.
La ha quindi contestato la ctu redatta nella fase ATP, con cui era stata negata la Pt_1
sussistenza dei requisiti sanitari, chiedendone la rinnovazione, osservando che il ctu non aveva valutato la grave sindrome fibromialgica, il grave stato ipertensivo e, soprattutto, la grave sintomatologia depressiva da cui era affetta;
inoltre, deduceva che nell'elaborato peritale definitivo il ctu, del tutto immotivatamente, non provvedeva a rispondere alle osservazioni critiche proposte in essere dal Ctp in ordine alle diverse valutazioni percentuali delle patologie accusate e documentate dalla ricorrente, dimenticando la grave compromissione della funzionalità della colonna vertebrale, con particolare riferimento “ (…) al codice 7010 anchilosi del rachide lombare con valutazione dal 31% al 40% (…)” e soprattutto, la “grave sindrome depressiva” certificata dal direttore dell'U.O di Psichiatra del
P.O. “A. Cardarelli” e del CSM di Campobasso, dott. . Persona_1
Ha quindi chiesto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell al pagamento dell'assegno dovuto, oltre arretrati. CP_1
L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza di contestazioni CP_1
specifiche, contestandone nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto.
____
Premessa l'inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento della prestazione, domanda estranea alla procedura di cui allpart.445 bis cpc, l'opposizione è infondata.
Nella relazione peritale il c.t.u. ha affermato l'assenza del requisito sanitario per il godimento della prestazione consistente nell'assegno di invalidità civile;
nello specifico, sottoposta a visita medico-legale la ricorrente, il ctu affermava che la è affetta da: Poliartrosi con Pt_1
limitazione funzionale in soggetto con eccedenza ponderale;
pagina 2 di 5 Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.
Per tali patologie, globalmente considerate e valutate sulla scorta delle Tabelle allegate al
Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, ha valutato la signora invalida con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% (sessantasette per cento), a partire dal 28.03.2024, data della presentazione della domanda amministrativa, confermando il giudizio già reso dalla . CP_2
Il ctu, a sostegno della propria valutazione medico legale, ha indicato che la ricorrente da dieci anni è affetta da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
la perizianda riferiva che dall'età di 56 anni era comparsa sintomatologia caratterizzata da poliartralgie;
il ctu ha osservato che all'atto della visita medica la ricorrente appariva persona lucida, orientata nel tempo e nello spazio, con minima deflessione del tono dell'umore.
All'esame obiettivo il ctu ha rilevato eccedenza ponderale, accentuazione della cifosi dorsale con gibbo a destra, spinalgia plessica diffusa, rigidità intrinseca e antalgica dei movimenti del rachide cervicale e lombo-sacrale in assenza di segni clinici di radiculopatie; ha osservato ginocchia ingrossate con scrosci endoarticolari alla palpazione, movimenti dell'articolazione scapolo omerale destra limitati e detti dolenti.
Il ctu ha pure osservato che la deambulazione avviene autonomamente con appoggio monolaterale, è autonoma nei passaggi posturali.
Il ctu ha dunque concluso, sulla scorta delle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, che il complesso patologico da cui la ricorrente è affetto è valutabile percentualmente nella misura del 67%.
A differenza di quanto profilato in sede di opposizione, il ctu ha adeguatamente e compiutamente valutato e risposto alle osservazioni del CTP (laddove, essenzialmente, si contestava la percentuale di invalidità attribuita).
Nello specifico, a fronte dell'osservazione del CT di parte ricorrente, ove era indicato che l'accentuazione della cifosi dorsale con gibbo a destra doveva essere valutata nella misura del 21/30%, facendo riferimento al codice 7009 – Anchilosi del rachide dorsale con cifosi di grado elevato, il ctu ribatteva che “nel caso in esame non è presente tuttavia l'anchilosi del tratto dorsale”.
In relazione al richiamato codice 7105 – obesità (indice di massa corporea compreso tra 35
e 40) con complicanze artrosiche, il ctu specificava che la valutazione doveva attestarsi sul minimo previsto, essendo l'indice di massa corporea della ricorrente pari a 35,56 (avendo pagina 3 di 5 già peraltro indicato, nel corpo della relazione, alla voce “OBIETTIVITA' CLINICA” : Peso
Kg 80 Altezza cm 150).
Il ctu aveva inoltre espressamente indicato che lo stato ipertensivo della signora era Pt_1
in buon compenso emodinamico e non poteva quindi essere valutato in analogia alla I classe
NYHA, indicativa di uno stato di insufficienza cardiaca lieve.
Ancora: il ctu, nella sezione della relazione intitolata “SISTEMA NERVOSO E PSICHE” aveva espressamente rilevato che L'esame obiettivo neurologico è negativo per lesioni focali e/o diffuse a carico del sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico. Lucida, orientata nel tempo e nello spazio, minima deflessione del tono dell'umore.
Anche sotto questo profilo, quindi, l'obiettività clinica constatata a seguito della visita peritale espletata aveva escluso la rilevanza funzionale di altre patologie, quali la addotta sindrome depressiva (il CTU ha avuto modo di rilevare solo una minima deflessione nel tono dell'umore) e la fibromialgia (v. esame obiettivo neurologico negativo).
Tanto premesso, il ctu, sulla scorta delle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 5 febbraio
1992, aveva quindi confermato che il complesso patologico da cui la ricorrente era affetta doveva essere valutato percentualmente nella misura del 67 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, chiarendo esattamente e motivatamente perché aveva attribuito alla parte la percentuale di invalidità indicata.
Emerge quindi che il ctu abbia fatto applicazione dei parametri di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, applicando le tabelle previste, indicando per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, effettuando quindi il calcolo riduzionistico, pervenendo così ad una conclusione tecnicamente corretta.
In ultima analisi, può affermarsi che il ctu abbia adeguatamente valutato tutta la documentazione sanitaria in atti, come espressamente riportato nella propria relazione, che abbia adeguatamente risposto alle osservazioni del ctp, ritenendo che la documentazione e le patologie riscontrate -complessivamente e motivatamente- fossero insufficienti a fondare un giudizio di positiva ricorrenza del requisito sanitario così come invocato.
Le censure della ricorrente non possono quindi essere condivise, anche perché si risolvono in un mero dissenso diagnostico (tra tutte Cassazione n.12429/19; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.,
10-07-2020, n. 14789); trattasi infatti di censure che non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
pagina 4 di 5 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione della CTU (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Le spese della ctu eseguita nella fase ATP (come liquidate in dispositivo) vanno poste a
CP_ carico dell' , attesa la dichiarazione ex art.152 disp. att. Cpc. in atti;
nulla per quelle di lite, in ragione della medesima dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente non si trovava nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2)Nulla per le spese processuali, in ragione della allegata dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.;
3)Liquida in favore della dott.ssa. , a titolo di onorario, la somma di Parte_2
CP_ euro 290,00 ai sensi dell'art.21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico dell' ;
Letto l'art. 429 cpc, vista la complessità della controversia, fissa il termine di gg. 45 per il deposito della sentenza.
Campobasso, 4 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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