Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 885/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI
…………………………. BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente TRA con sede in Piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni n. 3, Cap. soc. € 7.484.508.171,08 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. stesso numero di codice fiscale - banca Pt_1 P.IVA_1 iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo NCrio Parte_1
iscritto all'Albo dei Gruppi NCri, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6
[...] in persona del Dott. nella qualità di Responsabile del Settore Controparte_1
Dipartimentale di Capogruppo NCria con funzione “Recupero Crediti” di Napoli della suddetta giusta attestato di ruolo del Parte_1
4.9.2015, con livello di procura D5, e scadenza 4.9.2016, rappresentante della medesima, come da procura del 12/05/2014 ai rogiti Dott. Notaio in Persona_1
(Rep. n. 33190 Racc. n.15278), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Alfano Pt_1
(CF. ) presso cui elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, CodiceFiscale_1 alla Via Garibaldi n.28 ATTORE E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
(C.F. , CP_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in VIA DELLA LIBERTA' 60 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. BRUNO GAETANO (C.F. ) che li C.F._5 rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione CONVENUTI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 1
[...] Controparte_6
Roccapiemonte (SA), alla via Salvatore Gargiulo n.30, in persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale e P.IVA , il contratto di conto corrente P.IVA_2
n.2392,28; in virtù di detto contratto la è creditrice nei confronti della suddetta Pt_1 società della somma di € 148.215,69, comprensiva di interessi al tasso convenzionale, delle commissioni trimestrali e delle spese di conto alla data del 23/01/2015, oltre interessi di mora successivi al tasso legale dal dovuto sino al soddisfo, così come risulta dal certificato ex art. 50 del T.U.B. prodotto in atti e dagli estratti conti del conto corrente dal 1luglio 2005 al 27 gennaio 2015; la Parte_1
è, altresì, creditrice della , in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, della somma di € 410.781,34, comprensiva di spese, commissioni e interessi convenzionali alla data del 23/01/2015, oltre interessi al tasso legale da tale data fino al saldo, per contratto anticipi fatture n. 25233605,25, così come risulta dal certificato ex art. 50 del T.U.B., somma così composta : € 118.00,00 per anticipo n. 24 relativo a fattura n. 2 del 3.05.2010 dell'importo di € 162.000,00 emessa dalla nei confronti della con sede in Pollica, Controparte_5 CP_7 alla via Padula n.25 il cui importo è stato accreditato i data 10.5.2010 sul c.c. n. 2392,28;
€ 67.400,00 per anticipo n. 25 relativo a fattura n. 3 del 3.05.2010 di € 125.222,00 emessa dalla nei confronti della con sede in Controparte_5 CP_7
Pollica, alla via Padula n.25 il cui importo è stato accreditato i data 11.5.2010 sul c.c. n. 2392,28; € 117.500,00 per anticipo n. 27 relativo a fattura n. 4 del 2.07.2010 di € 147.802,22 emessa dalla nei confronti della Controparte_5 CP_7 con sede in Pollica, alla via Padula n.25 il cui importo è stato accreditato i data 7.7.2010 sul c.c. n. 2392,28; la è, ancora, creditrice della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, della somma di € 47.459,19, comprensiva di spese, commissioni ed interessi convenzionali alla data del 23/01/2015, oltre interessi al tasso legale da tale data al saldo, per contratto anticipi fatture n. 63513110 , così come risulta dal certificato ex art. 50 del T.U.B., somma così composta: € 47.100,00 per anticipo n. 1 relativo a fattura n. 8 del 4/11/2010 di € 60.180,00 emessa dalla nei Controparte_5 confronti della con sede in Napoli, alla Via Parte_2 CP_8
Seggio del Popolo n. 22; a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite alla o a chi gli fosse subentrato, quali ad Controparte_5 esempio, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi verso la Parte_1
si sono costituiti, in data 5/5/2003 , fideiussori solidali e indivisibili, anche nei
[...] confronti dei successori o aventi causa con rinuncia al diritto di preventiva escussione del debitore principale e con rinuncia, altresì, a far valere il disposto degli artt. 1957 e 1205 c.c., , e , sino alla concorrenza CP_4 CP_3 Controparte_5
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 2 dell'importo di € 619.748,28, successivamente aumentata ad € 876.000,00 in data 28.12.2009; in data 17/6/2014, la società debitrice è stata cancellata dal Registro delle Imprese, come risulta dalla visura depositata;
pertanto , con lettera A/R del 22/01/2015, la ha comunicato ai suoi garanti la revoca di tutti gli affidamenti Pt_1 concessi alla società ed il recesso di tutti i rapporti con la stessa intrattenuti;
di poi, con raccomandata A/R del 10/2/2015, ha richiesto, l'immediato pagamento degli importi dovuti;
le richieste di pagamento non hanno ricevuto alcun riscontro. Concludeva dunque chiedendo di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento del ricorso: 1.- Dichiarare che la ricorrente è creditrice nei confronti dei Signori nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_4 C.F._4 residente in [...]; nata a [...] ( PZ) il CP_3
3.9.1950, codice fiscale , residente in [...]
20 e nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_5
, residente in [...], quali fideiussori C.F._2 della e nei limiti d'importo della fideiussione da ciascuno di essi prestata, Controparte_5 della somma di Euro 606.456,22 così composta: - Euro 148.215,69, per scoperto sul conto corrente n. 2392,28 al 28.1.2015; - Euro 410.781,34, per contratto anticipi fatture n. 25233605 al 23.1.2015; - Euro 47.459,19, per contratto anticipi fatture n. 63513110 al 23.1.2015; oltre interessi, al tasso legale dovuti anche per la mora ai sensi dell'art. 1224 c.c. dalla data di scadenza di ciascuna obbligazione al soddisfo, e comunque entro i limiti della legge 108/96. 2.- Per l'effetto, condannare i Signori e innanzi generalizzati, quali CP_4 CP_3 Controparte_5 fideiussori della e nei limiti d'importo della fideiussione da ciascuno di Controparte_5 essi prestata, al pagamento, in suo favore, della suddetta somma di euro di Euro 606.456,22 ( così composta: - Euro 148.215,69, per scoperto sul conto corrente n. 2392,28; - Euro 410.781,34, per contratto anticipi fatture n. 25233605; - Euro 47.459,19, per contratto anticipi fatture n. 63513110 ) oltre interessi, al tasso legale dovuti anche per la mora ai sensi dell'art. 1224 c.c. dalla data di scadenza di ciascuna obbligazione al soddisfo, e comunque entro i limiti della legge 108/96
.- 3.- Condannare i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre accessori come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano , Controparte_5 CP_3 eccependo che la era decaduta dal suo
[...] Parte_1 diritto ad ottenere l'adempimento del credito da parte dei fideiussori a mente del disposto di cui all'art. 1957 c.c. che prevede che: “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Nel caso di specie evidenziavano che la NC creditrice non aveva mai iniziato alcuna azione giudiziaria nei confronti della società debitrice principale CP_5 nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Eccepivano che
[...] la società debitrice veniva cancellata dal registro delle imprese in data 17/6/2014 con conseguente sua estinzione, determinandosi, in tal modo, l'estinzione delle fideiussioni rilasciate, visto che i fideiussori, estinta la società, non possono recuperare l'eventuale somma di cui la stessa società dovrebbe alla banca procedente. Eccepivano poi che l'obbligazione fideiussoria in capo ai costituiti era venuta meno anche in virtù del
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 3 disposto dell'art. 1955 c.c., secondo cui "la fideiussione si estingue, quando per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Non avendo la formulato alcuna istanza Parte_1 giudiziaria nei confronti del debitore principale, la stessa ha causato ai fideiussori un pregiudizio non solo economico, ma soprattutto giuridico, concretatosi nella perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. di regresso ex art. 1950 c.c. Contestavano poi la pretesa creditoria avanzata in giudizio e proponevano domanda riconvenzionale per l'accertamento della insussistenza della pretesa creditoria evidenziando quanto segue: il conto corrente n. 1293.58 intrattenuto con la ditta individuale per il periodo dal 4/7/1997 al 31/10/2003 e il conto Controparte_5 corrente ordinario n. 2392.28 intrattenuto con la società Controparte_5 per il periodo dall' 8/1/2003 al 31/12/2013 sono certamente espressione di un unitario rapporto di conto corrente bancario con Ed Parte_1 infatti, la diversa numerazione del conto corrente assunta a far data dal 8/1/2003 si è resa necessaria in conseguenza della trasformazione societaria in s.r.l. che ha interessato la ditta individuale in data 20/12/2002 giusta atto notar rep. Controparte_5 Per_2
N. 129947 e racc. n. 22913; per effetto di tale operazione societaria, in altri termini, le attività/passività della ditta individuale erano trasferite alla neo costituita s.r.l. in piena continuità aziendale;
tra queste erano certamente comprese le posizioni residue attive/passive relative ai conti correnti bancari, come peraltro evidenziato nella relazione di stima redatta per l'occasione dal consulente tecnico incaricato di effettuare la stima del patrimonio aziendale;
il collegamento esistente tra i due rapporti bancari oggetto di accertamento è peraltro evidente esaminando l'estratto del conto corrente n. 1293.58 intestato alla ditta individuale e riferito alla data del 31/10/2003; sull'estratto conto, di fatti, è evidenziata un'operazione di giroconto contabile dal conto corrente n. 2392.58 intrattenuto dall'omonima s.r.l. per un importo di euro 8.122,66 con il quale si provvedeva all'estinzione ed azzeramento del saldo debitorio del conto n. 1293.58;
l'esame degli estratti conto (per il conto corrente n. 1293.58 dal 4/7/1997 al 31/10/2003; per il conto corrente n. 2392.28 dal 08/01/2003 al 31/12/2013), consente di rilevare quanto segue: i rapporti sono stati regolati da condizioni economiche risultate eccedenti i limiti di cui alla legge n. 108/96 in molteplici trimestri con ciò determinando gli effetti di cui all'art. 1815 c.c.; il rapporto è stato sin dall'origine regolato da condizioni economiche indeterminate con le conseguenze di cui all'art. 1346 c.c.; l'entrata in vigore dell'art. 4 comma 3 della legge 17/2/1992 n.154 ha colpito con espressa sanzione di nullità le clausole dei contratti bancari che, per la determinazione degli interessi, anziché a parametri fissi, facciano riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza: tali clausole negoziali devono essere dichiarate nulle e come non apposte;
difatti è ormai pacifico in giurisprudenza che in tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17/2/1992 n. 154, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 4 aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale;
né rileva la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 legge 10 ottobre 1990 n. 287 ‐ applicabile nei confronti degli istituti e aziende di credito ai sensi del successivo art. 20 che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti;
tale clausola di riferimento agli usi su piazza è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore dell'indicato ius superveniens, atteso che la previsione imperativa, da esso posta, che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, anche se non si vuole farla incidere ‐ come di fatto incide ‐ in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti (Cass. 28 marzo 2002 n.4490, Cass. 25 febbraio 2005 n. 4095); al rapporto di conto corrente di cui è causa, in continuità aziendale, va quindi applicato l'interesse legale per il periodo dall'apertura dell'anno 1997 alla chiusura del conto del 2013, non essendo stato mai determinato per iscritto alcun tasso di interesse convenzionale;
il saldo riportato dalla banca attrice, all'ultimo estratto conto, non ha tenuto conto dell'applicazione degli interessi legali e della loro non capitalizzazione o capitalizzazione annuale, sicché, considerata la nullità della clausola laddove non vengono espressamente riportati nel contratto i tassi di interessi e l'assenza di espressi accordi relativi a tale conto, va correttamente riformulato il calcolo relativo all'intero rapporto di conto corrente con l'applicazione degli interessi legali con, in entrambi i casi, senza capitalizzazione o, in subordine, con capitalizzazione annuale degli interessi e senza l'applicazione delle c.m.s. e spese;
la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 24418 del 2.12.2010, ha chiarito che se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca, come nel caso in esame, per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrali, perché il contratto di conto corrente bancario collega le varie operazioni sostituendo ai pagamenti e alle riscossioni, gli accreditamenti e gli addebitamene sul conto, attraverso una registrazione contabile continuativa delle diverse operazioni, non attraverso una compensazione, in senso tecnico, come
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 5 modalità di estinzione delle obbligazioni né attraverso pagamenti in senso tecnico;
dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo articolo 1283 c.c. osterrebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza;
al riguardo va ordinato alla banca attrice di produrre in giudizio gli estratti conto relativi all'intero periodo del rapporto di conto corrente, atteso che, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto;
né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di ricostruzione dell'intero rapporto (Cass. Sez. I 25/11/2010 n. 23974, Cass. Sez. I 26/01/2011 n. 1842); va inoltre evidenziato che la Corte Suprema ha chiarito che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e agli addebiti solo sotto il profilo strettamente contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano, sicché deve escludersi la natura confessoria dell'approvazione degli estratti conto da parte dell'attore; né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito, fondato su di un negozio invalido o inefficace, resti definitivamente incontestabile (cfr. ex multis Cass. 26.7.2001 n.10186. Cass. 25.7.2001 n.10129, Cass. 11.5.2001 n.6548; Cass. 11.3.1996 n.1978, Corte di Appello Milano 25.6.2002); per effetto delle rielaborazioni effettuate con perizia del dott. che si deposita, è stato Persona_3 possibile quantificare in complessivi euro 41.875.28 la somma da recuperare in favore del correntista alla data del 31.10.2003 con riferimento al conto n. 1293.58 ed in euro 140.022,46 sempre in favore del correntista alla data del 31.12.2013 per il conto n. 2392.28; la pretesa creditoria, quindi, è insussistente. Concludevano dunque chiedendo di: a) dichiarare, in via principale, che la
[...]
è decaduta ex art. 1957, primo comma, c.c., dalla garanzia fideiussoria prestata Parte_1 dai comparenti e che, per lo effetto, nulla è dovuto da questi ultimi in favore della banca attrice;
b) dichiararsi, in ogni caso e sempre in via principale, l'estinzione delle fideiussioni di cui è causa in virtù del disposto di cui all'art. 1955 c.c. con conseguente inesigibilità del credito azionato nei confronti dei comparenti;
c) rigettare comunque tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto;
d) dichiarare in ogni caso la nullità della clausola di riferimento ad usi su piazza contenuta nel contratto di apertura di conto corrente ovvero di applicazione di interessi superiore al tasso legale per mancata determinazione e/o approvazione per iscritto di interessi superiori al tasso legale, nonché la nullità di clausola di applicazione delle commissioni di massimo scoperto e, per lo effetto, applicare all'intero rapporto di cui è causa il tasso di interesse legale senza capitalizzazione annuale degli interessi o, in subordine, con capitalizzazione annuale, e senza commissioni massimo scoperto;
e) dichiarare la
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 6 nullità della clausola di applicazione trimestrale degli interessi ovvero di applicazione degli interessi sugli interessi per contrasto con norma imperativa e per violazione dell'art. 1283 c.c. e, per lo effetto, sostituirla di diritto con la norma imperativa che prevede l'applicazione degli interessi senza capitalizzazione annuale o, in subordine, con capitalizzazione annuale;
f) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata con il presente atto e, per lo effetto, previo ricalcolo dell'intero rapporto così come dedotto in giudizio e per tutte le eccezioni e argomentazioni poste a sostegno della domanda, dichiarare che nulla è dovuto alla banca attrice per le causali di cui alla domanda, che va rigettata;
g) condannare la al pagamento delle spese e competenze di giudizio, Parte_1 oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Disposta la mediazione ed espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Come si evince dalla documentazione prodotta, risultano conclusi tra la NC attrice e la i seguenti contratti: contratto di c/c 2392.28 del Controparte_5
08/01/2003, sottoscritto dal correntista, che prevede le seguenti pattuizioni contrattuali: tasso a credito TAN 0,05% TAE 0,05% con capitalizzazione trimestrale;
tasso a debito TAN 9,75% TAE 10,112 sconf. Sbf con capitalizzazione trimestrale;
commissione di massimo scoperto 0,625%. La clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta specificatamente approvata con doppia sottoscrizione;
agli atti è allegata la richiesta di anticipazione contro cessione di credito del 12/02/2005 sottoscritta dal correntista;
la lettera‐contratto di credito del 22/02/2005, sottoscritta dal correntista, prevede le seguenti pattuizioni contrattuali: € 70.000,00 con validità fino a revoca utilizzabile sotto forma apertura di credito regolata su c/c 2392.28 al tasso nominale annuo del 8,00% (tasso effettivo annuo globale annuo – capitalizzazione trimestrale del 8,243%) + c.m.s. 0,25% ed al tasso nominale annuo del 13,550% (tasso effettivo globale annuo – capitalizzazione trimestrale del 14,254%) + c.m.s. aggiuntiva del 1,25% per eventuali sconfinamenti autorizzati;
€ 60.000,00 sotto forma di anticipo su assegni bancari di terzi non di comodo al tasso nominale annuo del 8,345% (tasso effettivo globale annuo – capitalizzazione trimestrale del 8,609%); € 350.000,00 con validità fino a revoca utilizzabili come fido per anticipi in euro a carattere finanziario a valere sul rapporto 18297903.17 al tasso del 5% con commissioni di utilizzo del 0,125% ed € 7,74 in caso di proroga, commissione pratica
€ 51,65; la lettera‐contratto di credito del 16/06/2005, sottoscritta dal correntista, prevede le seguenti pattuizioni contrattuali: € 70.000,00 con validità fino a revoca utilizzabile sotto forma apertura di credito regolata su c/c 2392.28 al tasso nominale annuo del 8,00% (tasso effettivo annuo globale annuo – capitalizzazione trimestrale del 8,243%) + c.m.s. 0,25% ed al tasso nominale annuo del 13,535% (tasso effettivo globale annuo – capitalizzazione trimestrale del 14,254%) + c.m.s. aggiuntiva del 1,25% per eventuali sconfinamenti autorizzati;
€ 160.000,00 sotto forma di anticipo su assegni bancari di terzi non di comodo al tasso nominale annuo del 8,255% (tasso effettivo globale annuo – capitalizzazione trimestrale del 8,514%); € 350.000,00 con validità fino a revoca utilizzabili come fido per anticipi in euro a carattere finanziario a
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 7 valere sul rapporto 18297903.17 al tasso del 5% con commissioni di utilizzo del 0,125% ed € 7,74 in caso di proroga;
. la lettera‐contratto di credito del 03/10/2006, sottoscritta dal correntista, prevede le seguenti pattuizioni contrattuali: € 70.000,00 con validità fino a revoca utilizzabile mediante apertura di credito regolata su c/c 2392.28 al tasso nominale annuo del 8,24% su utilizzi entro i limiti degli affidamenti concessi;
13,65% su utilizzi eventualmente consentiti oltre i limiti degli affidamenti concessi;
c.m.s. 0,25% su utilizzi entro i limiti degli affidamenti concessi;
1,25% su eventuali utilizzi consentiti oltre i limiti degli affidamenti concessi;
€ 350.000,00 con validità fino a revoca mediante anticipo su fatture senza notifica al debitore ceduto e regolato sul rapporto SI n. 25233605 25 al tasso nominale annuo del 5,625% , commissione pratica 0,125%; € 160.000,00 con validità fino a revoca utilizzabile mediante ant. ass. bancari di terzi non di comodo segnalato sul rapporto n. 2392.28; la lettera‐contratto di credito del 28/12/2009, sottoscritta dal correntista, prevede le seguenti pattuizioni contrattuali: € 70.000,00 con validità fino a revoca da utilizzarsi mediante apertura di credito regolata su c/c 2392.28 al tasso fisso del 10,24%, qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti concessi, ovvero al tasso fisso del 12,46% in ipotesi di superamento del limite suddetto (c.d. extra‐fido), qualora lo sconfinamento si protragga oltre cinque giorni consecutivi;
questo tasso di sconfinamento, generalmente superiore al tasso ordinario, sarà applicato all'intero importo effettivamente utilizzato per i giorni della durata del superamento del fido;
inoltre sarà applicato un corrispettivo sull'accordato del 0,50% trimestrale;
€ 350.000,00 con validità fino a revoca da utilizzarsi mediante anticipi in euro a carattere finanziario da utilizzarsi sul rapporto SI 25233605.25 al tasso del 7,625%, commissioni di utilizzo 0,125%, commissioni di pratica € 5,26; € 150.000,00 con validità sino al 01/08/2010 da utilizzarsi mediante anticipo su crediti commerciali sul rapporto SI 54641309.45 al tasso variabile in funzione del parametro EURIBOR 3M maggiorato di uno spread del 6,924%, commissioni utilizzo 0,50%, commissioni pratica € 51,65; € 160.000,00 sotto forma di anticipo su assegni bancari di terzi non di comodo sul conto corrente 2392.28; inoltre sarà applicato un corrispettivo sull'accordato del 0,50% trimestrale. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Come evidenziato dal CTU, dall'esame degli estratti conto allegati in atti risultano i seguenti rapporti di c/c intrattenuti da con il Controparte_5 Pt_1 [...]
: conto corrente n. 2392.28, che presenta un saldo di ‐ € 148.215,69; conto Pt_1 corrente n. 1293.58; e conto anticipi n. 25233605.25, che presenta un saldo di ‐ € 410.781,34 Dall'esame degli estratti conto il CTU ha rilevato che la banca: fino al 30/06/2000 ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale di quelli creditori;
dal 30/06/2000 ha applicato la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 8 debitori che di quelli creditori. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 prevede all'art.6 che: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”; all'art. 7 (Disposizioni transitorie) dispone che: “ 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.” Per il c/c 1293.58 non risulta alcuna pattuizione contrattuale e pertanto il c.t.u. ha effettuato i conteggi senza nessuna capitalizzazione degli interessi. Per il c/c 2392.28, al contratto stipulato in data 08/01/2003 risulta pattuita la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debitori che creditori, pertanto il c.t.u. ha effettuato i conteggi con capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori. In tema di prescrizioni dei pagamenti, la Suprema Corte di Cassazione, a sezione unite, con la sentenza n. 24418, depositata il 2 dicembre 2010, ha dato risposta alla seguente questione di diritto: se l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un'apertura di credito in conto corrente e chieda perciò la restituzione di quanto a questo titolo corrisposto alla banca, si prescriva a partire dalla data di chiusura del conto o, partitamente, da quando è stato annotato in conto ciascun addebito per interessi. In merito alla prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito per anatocismo trimestrale, ha affermato la Corte, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi ‐ come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c. ‐ per le conseguenti azioni restitutorie;
donde, appunto, la già richiamata necessità d'individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla condictio indebiti. In pratica, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 ha espresso il seguente principio di diritto: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati". Viceversa decorre dalla data di annotazione dell'operazione qualora si tratti di pagamenti (aventi, cioè, natura solutoria e, quindi, oltre fido).
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 9 La Suprema Corte ha ipotizzato due casi: se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione;
qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. In ottemperanza al dettato della Suprema Corte, come richiesto nei quesiti, il c.t.u. ha verificato se nel periodo anteriore al decennio il correntista ha eseguito anche versamenti sul conto, oltre che prelevamenti: in caso di versamenti, ha provveduto ad includere nel calcolo del saldo finale, per il periodo anteriore al decennio, sia gli addebiti per interessi illegittimamente calcolati dalla banca, sia gli accrediti per versamenti (cd. solutori) eseguiti dal correntista per la parte diretta a pagare gli interessi illegittimi che hanno determinato o incrementato uno scoperto (se il conto non ha affidamento) o un extrafido (se il conto ha un affidamento); ha escluso dal calcolo del saldo finale, per il periodo anteriore al decennio, solo l'addebito degli interessi illegittimamente calcolati dalla banca, includendo invece gli accrediti per i versamenti (cd. ripristinatori) eseguiti dal correntista diretti a coprire gli interessi illegittimi e ripristinare la provvista entro i limiti dell'affidamento concesso dalla banca.
Nel caso in esame, il ricorso è stato notificato il 01/04/2016, per cui la problematica della prescrizione riguarda il periodo antecedente al 01/04/2006. Il c.t.u. ha effettuato i conteggi considerando i fidi di cui alle pattuizioni contrattuali, nonché il fido di fatto risultante dagli estratti conto. Per il calcolo del TEG, il c.t.u. ha utilizzato la metodologia di calcolo indicata dalla stessa NC d'IT . In particolare, per ciò che concerne gli oneri e le spese da computare nel calcolo del TEG (TAEG in base alle nuove direttive Europee), in merito alla commissione di massimo scoperto con la sentenza n. 12965 del 22 giugno 2016 la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il suo dettato ed ha statuito che “la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 2‐bis, deve ritenersi in tesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla (OMISSIS), non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 10 TEGM; ne consegue che il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 2‐bis, introdotto con la Legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell'articolo 644 c.p., comma 3, bensì disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'articolo 644 c.p., comma 4) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone ai fini qui di interesse – che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso‐soglia usurario, come sopra specificato.” In base alla suddetta sentenza della Suprema Corte, quindi, fino al 31 dicembre 2009 la commissione di massimo scoperto non va inclusa nel calcolo del TEG. In merito al calcolo del TEG, la successiva sentenza Cass. SS.UU. 16303/2018 ha affermato il seguente principio: “può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. Dai conteggi effettuati da ctu non sono risultati sforamenti del tasso soglia. Il ctu ha poi ricalcolato i saldi degli c/c in esame secondo i dettati della C. Cass. S.U. sentenza 24418/10 e secondo i seguenti criteri: c/c 1293.58: senza nessuna capitalizzazione;
c/c 2392.28: con capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori. Per il c/c 2392.28, l'importo richiesto dalla è pari a ‐€ 148.215,69, mentre quello Pt_1 calcolato dal ctu è pari a ‐€ 148.212,63; per il c/c 1293.58, l'importo calcolato dal ctu è pari a ‐ € 2.602,07 La banca con il ricorso, ha richiesto, oltre al saldo del c/c Parte_1
2392.28, il rientro dei seguenti c/anticipi: anticipi fatture n. 25233605; anticipi fatture n. 63513110. In riferimento al c/anticipi fatture n. 25233605, dalla certificazione ex art. 50 risulta che l'importo richiesto dalla banca è così dettagliato: capitale € 302.900,00, interessi moratori al 22/01/2015 € 97.830,68, interessi € 9.966,41 commissione di utilizzo € 84,25, per un totale di € 410.781,34 L'importo è così costituito: anticipazione della fattura n. 2 del 03.05.2010 emessa nei confronti della ditta per l'importo di € 162.000,00 e anticipata per € 118.000,00 CP_7
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 11 (dall'estratto conto risulta l'accredito in data 10/05/2010 per € 117.994,74 e agli atti è allegata la contabile dell'anticipo, la richiesta di anticipo e la fattura anticipata); anticipazione della fattura n. 3 del 03.05.2010 emessa nei confronti della ditta CP_7 per l'importo di € 125.222,00 e anticipata per € 67.400,00 (dall'estratto conto risulta l'accredito in data 10/05/2010 per € 67.394,14); anticipazione della fattura n. 4 del 02.07.2010 emessa nei confronti della ditta per l'importo di € 147.802,22 e CP_7 anticipata per € 117.500,00 (dall'estratto conto risulta l'accredito in data 10/05/2010 per € 117.494,74). Alla documentazione in atti è allegata: richiesta di anticipazione e la contabile relativa all'accredito di € 117.994,74 con valuta 07.05.2010, mentre non risultano in atti le contabili relative al resto delle anticipazioni. In riferimento al c/anticipi fatture n. 6351311032, dalla certificazione ex art. 50 risulta che l'importo richiesto dalla banca è così dettagliato: anticipo n. 6351311032 Capitale
€ 47.100,00, Interessi € 123,69, commissione di utilizzo € 235,50, per un totale di € 47.459,19 L'importo è così costituito: anticipazione della fattura n. 8 del 04/11/2010 emessa nei Pt_ confronti della ditta per l'importo di € 60.810,00 e anticipata per € 47.100,00 (dall'estratto conto risulta l'accredito in data 11/11/2010 per € 47.047,75 e agli atti è allegata la contabile dell'anticipo, la richiesta di anticipo e la fattura anticipata;
alla documentazione in atti è allegata la richiesta di anticipazione e la contabile relativa all'accredito di € 47.047,25 con valuta 11/11/2010). Dall'estratto del c/c 2392.28 risultano addebitati gli interessi e le competenze dei conti anticipi fino al 27/01/2015 (data dell'ultimo estratto conto prima del passaggio a sofferenza) con periodicità trimestrale, per un totale di € 24.451,31 per interessi e competenze su anticipi addebitate sul c/c 2392.28 e per un totale di € 3987,58 relativi al c/anticipi 63513110.32. Il c.t.u. non è stato in grado di ricalcolare gli interessi relativi al conto anticipo, per la mancanza degli scalari e delle staffe relative o di conteggi di dettaglio;
tuttavia: Per_ premesso che: il contratto a cui si riferisce il dott. nelle proprie note è del 18/02/2005 e non del 04/03/2008 (come indicato nelle note per mero errore materiale), ma che lo stesso è stato ritualmente versato in atti e verificato dal ctu, lo stesso non è stato in grado di verificare il conteggio degli interessi corrispettivi e di mora sulle anticipazioni per mancanza di documenti di dettaglio. Pertanto, in seguito alla rielaborazione del c/c n. 1293.58 il ctu rideterminava il saldo, alla data del 14/10/2003, in € 2.602,07 a credito del correntista. In seguito alla rielaborazione del c/c n. 2392.28 il ctu rideterminava il saldo, alla data del 27.01.2015, in € 148.212,63 a debito del correntista. In riferimento al c/anticipi fatture n. 2523360525, alla data del 23/01/2015, il ctu accertava che la sorta capitale di € 302.900,00 era interamente ed idoneamente comprovata dalla documentazione prodotta. In riferimento al c/anticipi fatture n. 6351311032, alla data del 23.01.2015, il ctu accertava che la sorta capitale di € 47.100,00 era interamente ed idoneamente comprovata dalla documentazione prodotta.
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 12 Pertanto, il credito vantato dalla banca è pari ad - € 148.215,69, per scoperto sul conto corrente n. 2392.28 al 28.1.2015; - € 410.781,34, per contratto anticipi fatture n. 25233605 al 23.1.2015; - € 47.459,19, per contratto anticipi fatture n. 63513110 al 23.1.2015 Con riguardo all'eccepita decadenza della NC di agire nei confronti dei fideiussori va evidenziato che il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. decorra dalla scadenza dell'obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento: Nel caso di specie, seppure la cancellazione della società dal registro imprese è avvenuta il 17/6/2014, la stessa, non è mai stata comunicata alla NC, tant' è vero che i rapporti bancari sono stati chiusi soltanto il 22/1/2015, senza far alcun riferimento alla cancellazione della società, tant'è vero che la revoca è stata inviata anche alla stessa società “ cancellata”. Deve, pertanto, ritenersi che da tale data decorra il termine di cui all'art. 1957 c.c. Nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, l'art. 1957, primo comma, c.c. pone una regola la cui ratio va certamente individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa, pertanto, essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale. In altre parole, la disposizione normativa di cui all'art. 1957 c.c. mira a che il creditore prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, di modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Per tale ragione, la tradizionale interpretazione della norma ha sempre ritenuto che il termine «istanza» sia da intendersi riferito a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato, rimanendo escluso dall'ambito di applicazione di detta norma un semplice atto stragiudiziale. Si pone però il problema se tale orientamento secondo cui l'istanza di pagamento del creditore, volta ad evitare la liberazione del garante, debba esclusivamente rivolgersi all'autorità giudiziaria, con gli strumenti di tutela del credito offerti dal nostro ordinamento processuale, sia suscettibile di deroga in presenza di una garanzia a prima richiesta. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza 24 gennaio 2023, n. 220 analizza la disciplina dettata in tema di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. nell'ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante sia tenuto a pagare immediatamente al creditore, a seguito, cioè, della semplice richiesta di adempimento di quest'ultimo. Richiamando un precedente di legittimità (Cass. Civ. Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078), cui i giudici di merito hanno evidentemente inteso dare seguito, la pronuncia in esame rileva come la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, o entro un tempo predeterminato, ben possa essere
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 13 interpretata quale legittima deroga (parziale, e non totale) all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato ragionevolmente soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria. A supporto della tesi suesposta, i giudici di merito evidenziano che la deroga all'art. 1957 c.c. ad opera dalla garanzia a prima richiesta ben si spiegherebbe con il fatto che il fideiussore che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell'obbligazione principale non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall'esercizio di un'azione giudiziale. E ciò in quanto, da un lato, sarebbe obbligato ad eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall'altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale. In tale prospettiva, sembrerebbe dunque giustificata la conclusione che, allorquando il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore o al debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (App. Venezia, 19 maggio 2022, n. 1148). Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato una ulteriore conferma in un successivo arresto della Suprema Corte (Cass, Civ., Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346), ad avviso del quale, nell'ipotesi in cui venga contrattualmente previsto che la garanzia sia a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l'applicazione dell'art. 1957 c.c., primo comma, c.c., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a tale norma con riferimento al termine in essa previsto, nel senso che il termine possa osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba, invece, osservare con l'inizio dell'azione giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma.
Evidenzia condivisibilmente, infatti, il Supremo Collegio che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione dell'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta e si paleserebbe la contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale. Di guisa che, soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 c.c. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione giudiziale, potrebbe, previa valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giudiziale. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente come la pronuncia in commento abbia il pregio di fornire una interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 1957 c.c. rispettosa della peculiare natura della garanzia a prima richiesta. Ritenere, infatti, che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 14 principale debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. E ciò tanto più se si considera che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, potendo quindi essere derogata dalle parti sia esplicitamente che implicitamente. Ancora più di recente nello stesso senso la Corte di Appello di Venezia (Corte d'Appello di Venezia, sentenza 3 ottobre 2024, n. 1726), secondo cui Il carattere solidale della fideiussione e la clausola c.d. “a prima richiesta” contenuta nella garanzia escludono, per il creditore, la necessità di agire “giudizialmente” per evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Più precisamente: “La clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo
“a semplice richiesta scritta”. Detta clausola […] costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 22346 del 26/09/2017).” La Corte d'Appello, dopo aver individuato all'interno del contratto di fideiussione la clausola che prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta”, ha precisato che “Se poi la fideiussione è solidale, come nel caso in esame, il creditore può rivolgersi a sua scelta contro l'uno
o l'altro dei condebitori e l'istanza proposta nel termine di legge, anche esclusivamente nei confronti del fideiussore, ha l'effetto di impedire la decadenza. La clausola di cui all'art. 7, che consente al creditore di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore entro il termine di decadenza semestrale, rende superflua l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia.” Continuano, dunque, i giudici osservando che, in caso di solidarietà passiva, il creditore “che in tale particolare ipotesi di solidarietà passiva […] ha la facoltà di rivolgersi per il pagamento all'uno o all'altro dei coobbligati, è esentato al tempo stesso dall'onere di proporre tempestivamente le sue istanze nei confronti del debitore principale e di continuarle con diligenza”, in quanto una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al solo fideiussore è idonea ad avvertirlo dell'inadempimento, consentendogli, dunque, in ipotesi, di pagare e agire in regresso nei confronti della debitrice principale. Va a questo punto affrontata la questione relativa alla nullità delle fideiussioni in quanto rilasciate sullo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI , che agli artt. 2, 6 e 8
“contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 15 uniforme, sono in contrasto” con la normativa antitrust in dispregio alle disposizioni anticoncorrenziali previsto dall'art. 2 comma 2 lett a) della L. n. 287/1990. Con riferimento all'eccezione di presunta nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa ABI, nel caso di specie la stessa risulta generica, difettando la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Invero, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la NC d'IT non ha certo dichiarato l'invalidità tout court dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione, avendo, invece, così statuito: “a) Gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”. La Cassazione, con ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018, ha chiarito che il fideiussore deve fornire prova sia dell'effettiva, attuale e perdurante esistenza di un comportamento collusivo antitrust (e che quindi le clausole negoziali siano state il frutto di una specifica intesa e non il mero utilizzo reiterato di modelli ormai consolidatisi sul mercato), sia del fatto che tale comportamento abbia concretamente arrecato un danno risarcibile. Nel caso di specie, al contrario, i fideiusssori non hanno allegato nè provato gli elementi di fatto e di diritto per cui l'asserita intesa anticoncorrenziale ante 2005 risultasse, altresì, esistente all'epoca della conclusione delle garanzie, peraltro relative ad epoche del tutto diverse, in cui il mercato non risultava neanche il medesimo di quello del 2005 (essendosi nel frattempo allargato al Mercato Unico Europeo). I garanti non hanno dimostrato che i contratti siano frutto di intesa dominante perdurante alla data di stipulazione dei relativi contratti, conclusi anni dopo l'adozione dello schema ABI rispetto al quale è stato adottato il provvedimento della NC d'IT n. 55/2005, non allegando né dimostrando pertanto la perdurante uniforme applicazione di tale modello da parte degli istituti di credito e quindi l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato. Non hanno i garanti neppure allegato il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, dal momento che in materia di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il riparto dell'onere probatorio deve avvenire alla luce del principio di vicinanza della prova e, pertanto, è onere del cliente allegare la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della NC d'IT n. 55/2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata. Pertanto, l'eccezione va disattesa. La domanda di parte attrice, va dunque, parzialmente accolta, come segue, dichiarando che la NC è creditrice nei confronti di , , CP_4 CP_3 CP_5
, quali fideiussori della e nei limiti d'importo della
[...] Controparte_5 fideiussione da ciascuno di essi prestata, della somma di € 603.851,09 (148.212,63- 2602,07+410781,34+47459,19). oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna
N.R.G. 885/2016 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 16 obbligazione al soddisfo, con conseguente condanna dei predetti al pagamento delle somme sopra indicate. Vanno invece rigettate, per le causali in motivazione, le domande riconvenzionali.
3.Sulle spese di lite. Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in relazione all'art. 1957 c.c., le spese di lite possono essere integralmente compensate. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 885/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente tra
[...]
, , Parte_3 CP_4 CP_3
, , quali fideiussori della
[...] Controparte_2 Controparte_5 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice e:
2. dichiara che la è creditrice nei Controparte_9 confronti di , , e , quali CP_4 CP_3 Controparte_5 fideiussori della e nei limiti d'importo della Controparte_5 fideiussione da ciascuno di essi prestata, della somma di € 603.851,09 oltre interessi, al tasso legale. dalla data di scadenza di ciascuna obbligazione al soddisfo, e, per l'effetto:
3. condanna , e , quali fideiussori CP_4 CP_3 Controparte_5 della e nei limiti d'importo della fideiussione da Controparte_5 ciascuno di essi prestata, al pagamento, in favore della
[...]
, della suddetta somma di euro di € 603.851,09 oltre Parte_1 interessi, al tasso legale dalla data di scadenza di ciascuna obbligazione al soddisfo;
4. rigetta, per le causali in motivazione, le domande riconvenzionali;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6. pone definitivamente a carico di , e CP_4 CP_3 CP_5
, quali fideiussori della in solido tra loro,
[...] Controparte_5 le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio. Così deciso in Nocera Inferiore, il 04/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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