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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6148/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 25.09.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AU SS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
E
(C.F ) nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Manlio Alberto Grassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 04.12.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale, sita in Lazzate (MB), Via Masino n. 9/E, di proprietà esclusiva della signora viene assegnata alla stessa. Controparte_1
3) Il signor corrisponderà alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, Parte_1
l'importo mensile di € 2.700 (duemilasettecento/00) mensili, a mezzo di bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese sul corrente della signora presso Banca Intesa CP_1
IBAN [...], importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione: ottobre 2026).
4) Il signor , inoltre, verserà alla signora quale contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento delle due figlie e - con lei residenti nella casa ex coniugale di Lazzate Per_1 Per_2 (MB), maggiorenni e non economicamente autosufficienti - l'ulteriore importo mensile di € 800
(ottocento/00), vale a dire € 400,00 a figlia, indi € 3.500 (tremilacinquecento/00) complessivi su base mensile, sempre con le modalità di cui al punto che precede (in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora presso Banca Intesa CP_1
IBAN [...], somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
- prima rivalutazione: ottobre 2026). Resta inteso che l'importo relativo al mantenimento delle figlie sarà dovuto fino alla permanenza delle stesse, o finanche alla permanenza di una sola di esse, in via continuativa, presso l'abitazione coniugale, in assenza di autosufficienza economica.
5) Il signor verserà anche, per via diretta, alle due figlie e , e Parte_1 Per_1 Per_2 sempre a titolo di contributo al loro mantenimento, l'importo mensile di € 800 (ottocento/00) ciascuna, su carte ricaricabili delle figlie e/o conti correnti anche a sé intestati, entro il giorno 5 di ogni mese;
importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione ad ottobre 2026. Detti importi cesseranno in capo ad una o all'altra figlia nel momento in cui una o l'altra (o entrambe) diverranno economicamente autonome.
6) Il signor , infine, terrà a proprio esclusivo carico, in misura del 100%, le spese extra- Pt_1 assegno di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano, così come licenziate a giugno 2025 e di seguito trascritte:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
PRENDA ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI tra coniugi:
a) Il signor terrà a suo esclusivo carico anche la retribuzione, i contributi e gli Parte_1 oneri connessi della colf che già presta la propria collaborazione Persona_3 presso la casa coniugale dal 2 novembre 2022 con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato e che resterà in servizio per 18 mesi successivi alla firma del ricorso.
b) Il signor si impegna a versare, entro il 31 luglio di ogni anno, la somma di € Parte_1
3.000 a titolo di ulteriore contributo abitativo di moglie e figlie, subordinatamente alla permanenza continuativa di entrambe le figlie nella casa ex coniugale o finanche alla permanenza di una sola delle due e alla loro perdurante condizione di non autosufficienza economica. c) Le parti si accordano affinchè i 40.000 (quarantamila) euro (20.000 ventimila euro ciascuna) già destinati dal signor a ciascuna delle figlie e oggi accreditati sul conto del signor Parte_1
stesso, vengano trasferiti a e a entro 30 giorni dal deposito del presente Pt_1 Per_1 Per_2 ricorso sui conti/carte di cui al punto 5.
d) Il signor , infine, si impegna a versare alla moglie entro 30 giorni dal deposito Parte_1 del presente ricorso la somma di € 2.000, quale pagamento di un lavoro eseguito, presso l'abitazione coniugale, a Novembre 2024.
e) La signora si impegna, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, a volturare tutte CP_1 le utenze della casa ex coniugale (ad oggi ancora intestate al signor ) nonché a cambiare Pt_1 tutte le domiciliazioni ancora in essere sui conti correnti del marito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Milano in data
10.07.2003;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 646, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 11.12.2025
Il Presidente est.
AU GI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 25.09.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AU SS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
E
(C.F ) nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Manlio Alberto Grassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 04.12.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale, sita in Lazzate (MB), Via Masino n. 9/E, di proprietà esclusiva della signora viene assegnata alla stessa. Controparte_1
3) Il signor corrisponderà alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, Parte_1
l'importo mensile di € 2.700 (duemilasettecento/00) mensili, a mezzo di bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese sul corrente della signora presso Banca Intesa CP_1
IBAN [...], importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione: ottobre 2026).
4) Il signor , inoltre, verserà alla signora quale contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento delle due figlie e - con lei residenti nella casa ex coniugale di Lazzate Per_1 Per_2 (MB), maggiorenni e non economicamente autosufficienti - l'ulteriore importo mensile di € 800
(ottocento/00), vale a dire € 400,00 a figlia, indi € 3.500 (tremilacinquecento/00) complessivi su base mensile, sempre con le modalità di cui al punto che precede (in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora presso Banca Intesa CP_1
IBAN [...], somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
- prima rivalutazione: ottobre 2026). Resta inteso che l'importo relativo al mantenimento delle figlie sarà dovuto fino alla permanenza delle stesse, o finanche alla permanenza di una sola di esse, in via continuativa, presso l'abitazione coniugale, in assenza di autosufficienza economica.
5) Il signor verserà anche, per via diretta, alle due figlie e , e Parte_1 Per_1 Per_2 sempre a titolo di contributo al loro mantenimento, l'importo mensile di € 800 (ottocento/00) ciascuna, su carte ricaricabili delle figlie e/o conti correnti anche a sé intestati, entro il giorno 5 di ogni mese;
importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione ad ottobre 2026. Detti importi cesseranno in capo ad una o all'altra figlia nel momento in cui una o l'altra (o entrambe) diverranno economicamente autonome.
6) Il signor , infine, terrà a proprio esclusivo carico, in misura del 100%, le spese extra- Pt_1 assegno di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano, così come licenziate a giugno 2025 e di seguito trascritte:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
PRENDA ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI tra coniugi:
a) Il signor terrà a suo esclusivo carico anche la retribuzione, i contributi e gli Parte_1 oneri connessi della colf che già presta la propria collaborazione Persona_3 presso la casa coniugale dal 2 novembre 2022 con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato e che resterà in servizio per 18 mesi successivi alla firma del ricorso.
b) Il signor si impegna a versare, entro il 31 luglio di ogni anno, la somma di € Parte_1
3.000 a titolo di ulteriore contributo abitativo di moglie e figlie, subordinatamente alla permanenza continuativa di entrambe le figlie nella casa ex coniugale o finanche alla permanenza di una sola delle due e alla loro perdurante condizione di non autosufficienza economica. c) Le parti si accordano affinchè i 40.000 (quarantamila) euro (20.000 ventimila euro ciascuna) già destinati dal signor a ciascuna delle figlie e oggi accreditati sul conto del signor Parte_1
stesso, vengano trasferiti a e a entro 30 giorni dal deposito del presente Pt_1 Per_1 Per_2 ricorso sui conti/carte di cui al punto 5.
d) Il signor , infine, si impegna a versare alla moglie entro 30 giorni dal deposito Parte_1 del presente ricorso la somma di € 2.000, quale pagamento di un lavoro eseguito, presso l'abitazione coniugale, a Novembre 2024.
e) La signora si impegna, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, a volturare tutte CP_1 le utenze della casa ex coniugale (ad oggi ancora intestate al signor ) nonché a cambiare Pt_1 tutte le domiciliazioni ancora in essere sui conti correnti del marito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Milano in data
10.07.2003;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 646, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 11.12.2025
Il Presidente est.
AU GI