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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SIi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 6107/2024 promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRIECO NICOLA, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. BANZATO Controparte_1 C.F._2
MONICA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito,
Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale
quando avranno la figlia con sé per le questioni di ordinaria amministrazione. Disporre l'assegnazione della casa familiare alla signora che vi abiterà con la minore. Pt_1
Disporre che il padre possa vedere la figlia liberamente, in accordo con la madre, nel rispetto degli
impegni e dei desideri della minore e degli impegni lavorativi dei genitori, e, in ogni caso, secondo
il seguente calendario, che verrà concordato con riferimento ai giorni specifici ogni 15 giorni, in
ragione dei turni lavorativi di entrambi i genitori:
Due giorni a settimana dall'uscita da scuola sino alle 21.30. Verranno gradualmente introdotti i
pernottamenti della figlia con il padre, nel rispetto dei tempi e dei desideri della minore. In Per_1
seguito all'introduzione dei pernottamenti, il padre riaccompagnerà in uno dei due giorni la figlia il
giorno successivo a scuola ovvero presso la madre, nei periodi festivi e manterrà il secondo giorno
senza pernottamento.
A weekend alterni, il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 21.30, con riaccompagnamento
dopo cena presso la madre, sino all'introduzione dei pernottamenti. In seguito, il padre terrà con sé la minore dal sabato mattina alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione
materna.
ad anni alterni le festività del Natale o del Capodanno (un anno dal 24/12 al 30/12 e l'anno dopo dal
31/12 al 06/01). Il genitore che non avrà per Natale potrà passare con lei la LI (Natale Per_1
2025 con la mamma per dare inizio all'alternanza);
ad anni alterni durante le vacanze pasquali (Pasqua 2025 con il papà);
durante le vacanze scolastiche estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il
31 maggio di ogni anno.
Disporre che il SI corrisponda alla SI.ra un contributo al mantenimento per CP_1 Pt_1
la figlia , pari ad € 350 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 28 di ogni mese, per Per_1
dodici mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT a partire dall'anno successivo al
provvedimento.
Disporre che il padre SI corrisponda il 50% delle spese sanitarie non coperte dal CP_1
SSN, le spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative delle minori, preventivamente concordate, se
non necessitate, e successivamente documentate secondo il Protocollo delle spese straordinarie del
Tribunale di Torino, ivi comprese le spese relative alla mensa, che verranno regolate e corrisposte
mensilmente a fronte dell'esibizione della documentazione giustificativa. Darsi atto che le parti concordano affinché il borsellino elettronico Soris attraverso il quale viene
eseguito il pagamento della mensa scolastica di , attualmente intestato al sig. , venga Per_1 CP_1
intestato alla sig.ra Pt_1
Darsi atto della disponibilità del padre affinché la madre continui a percepire l'AUU al 100% per la
figlia . Per_1
Spese legali compensate fra le parti”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra , non coniugati, Per_1 Parte_1 Controparte_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 08/04/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In data 16/1/2025 si costituiva in giudizio il SI. , il quale dava atto Controparte_1
dell'accordo intervenuto, nelle more del giudizio, con parte ricorrente.
In data 21/1/2025 le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte con cui insistevano nelle comuni istanze.
In data 31/1/2025 Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti,
rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte del 21/1/2025, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori Per_1
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale quando avranno la figlia con sé per le questioni di ordinaria amministrazione.
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, Via Onorato Vigliani 45, alla signora che vi abiterà Pt_1
con la minore.
DISPONE che il padre possa vedere la figlia liberamente, in accordo con la madre, nel rispetto degli impegni e dei desideri della minore e degli impegni lavorativi dei genitori, e, in ogni caso, secondo il seguente calendario, che verrà concordato con riferimento ai giorni specifici ogni 15 giorni, in ragione dei turni lavorativi di entrambi i genitori:
• Due giorni a settimana dall'uscita da scuola sino alle 21.30. Verranno gradualmente introdotti i pernottamenti della figlia con il padre, nel rispetto dei tempi e dei desideri della minore. In Per_1
seguito all'introduzione dei pernottamenti, il padre riaccompagnerà in uno dei due giorni la figlia il giorno successivo a scuola ovvero presso la madre, nei periodi festivi e manterrà il secondo giorno senza pernottamento.
• A weekend alterni, il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 21.30, con riaccompagnamento dopo cena presso la madre, sino all'introduzione dei pernottamenti. In seguito, il padre terrà con sé la minore dal sabato mattina alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
• ad anni alterni le festività del Natale o del Capodanno (un anno dal 24/12 al 30/12 e l'anno dopo dal
31/12 al 06/01). Il genitore che non avrà per Natale potrà passare con lei la LI (Natale 2025 Per_1
con la mamma per dare inizio all'alternanza).
• ad anni alterni durante le vacanze pasquali (Pasqua 2025 con il papà).
• durante le vacanze scolastiche estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che il SI corrisponda alla SI.ra un contributo al mantenimento per CP_1 Pt_1
la figlia pari ad € 350 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 28 di ogni mese, per dodici Per_1
mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT a partire dall'anno successivo al provvedimento. DISPONE che il padre SI corrisponda il 50% delle spese sanitarie non coperte dal CP_1
SSN, le spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative delle minori, preventivamente concordate, se non necessitate, e successivamente documentate secondo il Protocollo delle spese straordinarie del
Tribunale di Torino, ivi comprese le spese relative alla mensa, che verranno regolate e corrisposte mensilmente a fronte dell'esibizione della documentazione giustificativa.
DA' ATTO che le parti concordano affinché il borsellino elettronico Soris attraverso il quale viene eseguito il pagamento della mensa scolastica di attualmente intestato al sig. , venga Per_1 CP_1
intestato alla sig.ra Pt_1
DA' ATTO della disponibilità del padre affinché la madre continui a percepire l'AUU al 100% per la figlia Per_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SIi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 6107/2024 promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRIECO NICOLA, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. BANZATO Controparte_1 C.F._2
MONICA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito,
Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale
quando avranno la figlia con sé per le questioni di ordinaria amministrazione. Disporre l'assegnazione della casa familiare alla signora che vi abiterà con la minore. Pt_1
Disporre che il padre possa vedere la figlia liberamente, in accordo con la madre, nel rispetto degli
impegni e dei desideri della minore e degli impegni lavorativi dei genitori, e, in ogni caso, secondo
il seguente calendario, che verrà concordato con riferimento ai giorni specifici ogni 15 giorni, in
ragione dei turni lavorativi di entrambi i genitori:
Due giorni a settimana dall'uscita da scuola sino alle 21.30. Verranno gradualmente introdotti i
pernottamenti della figlia con il padre, nel rispetto dei tempi e dei desideri della minore. In Per_1
seguito all'introduzione dei pernottamenti, il padre riaccompagnerà in uno dei due giorni la figlia il
giorno successivo a scuola ovvero presso la madre, nei periodi festivi e manterrà il secondo giorno
senza pernottamento.
A weekend alterni, il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 21.30, con riaccompagnamento
dopo cena presso la madre, sino all'introduzione dei pernottamenti. In seguito, il padre terrà con sé la minore dal sabato mattina alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione
materna.
ad anni alterni le festività del Natale o del Capodanno (un anno dal 24/12 al 30/12 e l'anno dopo dal
31/12 al 06/01). Il genitore che non avrà per Natale potrà passare con lei la LI (Natale Per_1
2025 con la mamma per dare inizio all'alternanza);
ad anni alterni durante le vacanze pasquali (Pasqua 2025 con il papà);
durante le vacanze scolastiche estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il
31 maggio di ogni anno.
Disporre che il SI corrisponda alla SI.ra un contributo al mantenimento per CP_1 Pt_1
la figlia , pari ad € 350 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 28 di ogni mese, per Per_1
dodici mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT a partire dall'anno successivo al
provvedimento.
Disporre che il padre SI corrisponda il 50% delle spese sanitarie non coperte dal CP_1
SSN, le spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative delle minori, preventivamente concordate, se
non necessitate, e successivamente documentate secondo il Protocollo delle spese straordinarie del
Tribunale di Torino, ivi comprese le spese relative alla mensa, che verranno regolate e corrisposte
mensilmente a fronte dell'esibizione della documentazione giustificativa. Darsi atto che le parti concordano affinché il borsellino elettronico Soris attraverso il quale viene
eseguito il pagamento della mensa scolastica di , attualmente intestato al sig. , venga Per_1 CP_1
intestato alla sig.ra Pt_1
Darsi atto della disponibilità del padre affinché la madre continui a percepire l'AUU al 100% per la
figlia . Per_1
Spese legali compensate fra le parti”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra , non coniugati, Per_1 Parte_1 Controparte_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 08/04/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In data 16/1/2025 si costituiva in giudizio il SI. , il quale dava atto Controparte_1
dell'accordo intervenuto, nelle more del giudizio, con parte ricorrente.
In data 21/1/2025 le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte con cui insistevano nelle comuni istanze.
In data 31/1/2025 Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti,
rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte del 21/1/2025, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori Per_1
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale quando avranno la figlia con sé per le questioni di ordinaria amministrazione.
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, Via Onorato Vigliani 45, alla signora che vi abiterà Pt_1
con la minore.
DISPONE che il padre possa vedere la figlia liberamente, in accordo con la madre, nel rispetto degli impegni e dei desideri della minore e degli impegni lavorativi dei genitori, e, in ogni caso, secondo il seguente calendario, che verrà concordato con riferimento ai giorni specifici ogni 15 giorni, in ragione dei turni lavorativi di entrambi i genitori:
• Due giorni a settimana dall'uscita da scuola sino alle 21.30. Verranno gradualmente introdotti i pernottamenti della figlia con il padre, nel rispetto dei tempi e dei desideri della minore. In Per_1
seguito all'introduzione dei pernottamenti, il padre riaccompagnerà in uno dei due giorni la figlia il giorno successivo a scuola ovvero presso la madre, nei periodi festivi e manterrà il secondo giorno senza pernottamento.
• A weekend alterni, il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 21.30, con riaccompagnamento dopo cena presso la madre, sino all'introduzione dei pernottamenti. In seguito, il padre terrà con sé la minore dal sabato mattina alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
• ad anni alterni le festività del Natale o del Capodanno (un anno dal 24/12 al 30/12 e l'anno dopo dal
31/12 al 06/01). Il genitore che non avrà per Natale potrà passare con lei la LI (Natale 2025 Per_1
con la mamma per dare inizio all'alternanza).
• ad anni alterni durante le vacanze pasquali (Pasqua 2025 con il papà).
• durante le vacanze scolastiche estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che il SI corrisponda alla SI.ra un contributo al mantenimento per CP_1 Pt_1
la figlia pari ad € 350 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 28 di ogni mese, per dodici Per_1
mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT a partire dall'anno successivo al provvedimento. DISPONE che il padre SI corrisponda il 50% delle spese sanitarie non coperte dal CP_1
SSN, le spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative delle minori, preventivamente concordate, se non necessitate, e successivamente documentate secondo il Protocollo delle spese straordinarie del
Tribunale di Torino, ivi comprese le spese relative alla mensa, che verranno regolate e corrisposte mensilmente a fronte dell'esibizione della documentazione giustificativa.
DA' ATTO che le parti concordano affinché il borsellino elettronico Soris attraverso il quale viene eseguito il pagamento della mensa scolastica di attualmente intestato al sig. , venga Per_1 CP_1
intestato alla sig.ra Pt_1
DA' ATTO della disponibilità del padre affinché la madre continui a percepire l'AUU al 100% per la figlia Per_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.