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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3396/2024, pendente tra:
, nato a [...] il [...], ivi dom. e res. nella via Bologna n. 177, C.F.: Parte_1 nata a [...] il [...], ivi dom. e res. nella via C.F._1 Parte_2
Bologna n. 177, C.F.: , , nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_3 ivi dom. e res. nella via Bologna n. 177, C.F.: , nata a C.F._3 Parte_4
Vittoria il 24/05/1936, ivi. dom. e res. Str. per GA n. 23, C.F.: , C.F._4
, nata a [...] il [...], ivi dom. e res. nella via Firenze n. 1/C, C.F.: Controparte_1
, , nata a [...] il [...], ivi dom. e res. nella C.F._5 Parte_5 via Roma n. 420, C.F.: , , nata a [...] il C.F._6 Parte_6
7/10/1974, ivi dom. e res. nella via Vicenza n. 337, C.F.: , C.F._7 Parte_7
nato a [...] il [...], ivi dom. e res. nella via Milano n. 291, C.F.:
[...] [...]
, nata a [...] il [...], ivi dom. e res. nella via Strd. C.F._8 Parte_8
Per GA , C.F.: , con il patrocinio dell'avv. PICCI GIOVANNI Pt_9 C.F._9
RICORRENTI contro
(c.f. ) CP_2 C.F._10
INTERDICENDA
Conclusioni
pagina 1 di 4 Per ricorrente: “CHIEDE che ai sensi e per gli effetti degli artt. 414 e 417 c.c., per le patologie che interessano della sig.ra , nata a [...] il [...], che attualmente la rendono CP_2 incapace di provvedere ai propri interessi ordinari con necessità di assistenza continua, venga dichiarata la declaratoria di interdizione con nomina di tutore e, a tal fine, Propone che venga nominato tutore il marito e, per le esposizioni di cui sopra, previa nomina del giudice istruttore Parte_1
e comunicazione del ricorso a P.M., fissare l'udienza di comparizione delle parti. Poiché sono necessari immediati interventi per il sostegno della e per il quale è necessario il consenso a che queste CP_1 cure vengano somministrate, considerata l'urgenza, si chiede l'immediata nomina di un tutore provvisorio in attesa che venga esperito l'iter giudiziario per la nomina definitiva”.
Svolgimento del processo
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio sebbene ritualmente citata.
Con il ricorso depositato il 16/12/2024, i ricorrenti, tutti parenti della resistente, tra cui il marito e i figli hanno promosso il giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 per l'interdizione di , esponendo che la stessa: CP_2
- in data 12/10/2024, a causa di perdita di coscienza, è stata trasportata presso l'Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove veniva eseguita TAC encefalo che mostrava diffusa emorragia su-baracnoidea da rottura, aneurisma arteria basilare e per le gravissime condizioni in cui versava è stata trasferita in elisoccorso presso il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale “Cannizzaro” di Catania dove veniva trattata con embolizzazione e stenting e successivamente, il 30/10/2024, veniva seguita una tracheotomia per cutanea e il successivo 19/11/2024, trasferita presso l'Unità di Riabilitazione di Cefalù;
- a causa di quella patologia, risultava ormai totalmente inabile a svolgere le basilari funzioni della vita quotidiana, non verbalizzando, non eseguendo ordini, assente il controllo del capo e del tronco e totalmente dipendente nei passaggi posturali a letto;
- nell'interesse della stessa erano necessari consensi sia sanitari che presso l'INPS.
Nominato, alla prima udienza, , tutore provvisorio dell'interdicenda, il giudice Parte_1 istruttore disponeva l'escussione dei parenti e l'esame domiciliare dell'interdicenda, all'esito del quale, rimessa la causa al collegio per la decisione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Rilevato, in diritto, per consolidata giurisprudenza, che:
- il tutore provvisorio ha gli stessi poteri del tutore definitivo, in quanto la provvisorietà attiene alla stabilità dell'ufficio, non all'ampiezza dei relativi poteri/doveri/responsabilità;
- il tutore provvisorio, nominato all'interdicendo nelle more del giudizio di interdizione, rimane in carica, senza che occorra alcuna conferma, anche dopo la definizione del giudizio, sino a quando il pagina 2 di 4 giudice tutelare non abbia provveduto alla nomina definitiva del tutore (cfr., già in passato, Cass. civ., sez. III, sent., 5/7/1962, n. 1719);
- in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. 4866/10);
- non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio- psichica del medesimo, valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie) (Cass. 18171/13);
- l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 22332/11).
Ritenuto, nel caso di specie, che alla luce della relazione clinica del 10/11/2024, effettuata presso la
Fondazione Istituto “G. Giglio di Cefalù (PA) – Unità Operativa di NeuroRiabilitazione, si evince che pagina 3 di 4 l'interdicenda è stata colpita da un aneurisma cerebrale, che ha comportato numerosi interventi clinici e riabilitativi, lasciandola tuttavia in una condizione di incapacità di provvedere a sé stessa, nonché di comprendere e volere (“debole accenno di motilità all'arto superiore destro […] non verbalizza […] assente il controllo del capo e del tronco. Totalmente dipendente nei passaggi posturali a letto, trasferimenti, ADL. Presenza di catetere vescicale”).
Con l'escussione dei parenti stretti (marito e figlio) e nel corso dell'esame personale dell'interdicenda, disposto in questo giudizio, in cui erano presenti oltre al difensore della ricorrente, il marito e la figlia, nonché personalmente quest'ultima è apparsa assolutamente non in grado di sostenere CP_2 una conversazione, nonché molto confusa sugli avvenimenti che l'hanno interessata, nonché sulle persone intorno a lei. Oltre ad una cadenza di parola gravemente rallentata, il tono della voce è risultato assolutamente fievole, quando comprensibile. La donna era allettata e non ha mostrato indici di autonoma padronanza del proprio corpo.
Sul versante patrimoniale non è, tuttavia, emerso né un patrimonio ingente da amministrare né una particolare complessità delle eventuali azioni necessarie alla conservazione dello stesso, tale da richiedere la sostituzione integrale e permanente del tutore alla interdicenda. Infatti, è risultata titolare solo di una quota della casa di abitazione e, apparentemente, anche di un terreno.
Ritenuto, dunque, che deve esser rigettata la domanda di interdizione, con trasmissione degli atti al giudice tutelare in quanto appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno.
Ritenuto che, nelle more, per le ragioni già espresse, non deve essere disposta la revoca del tutore provvisorio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 418, co. 3, c.c., così provvede:
• rigetta la domanda di interdizione;
• dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ragusa, all'esito della camera di consiglio del 11/12/2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3396/2024, pendente tra:
, nato a [...] il [...], ivi dom. e res. nella via Bologna n. 177, C.F.: Parte_1 nata a [...] il [...], ivi dom. e res. nella via C.F._1 Parte_2
Bologna n. 177, C.F.: , , nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_3 ivi dom. e res. nella via Bologna n. 177, C.F.: , nata a C.F._3 Parte_4
Vittoria il 24/05/1936, ivi. dom. e res. Str. per GA n. 23, C.F.: , C.F._4
, nata a [...] il [...], ivi dom. e res. nella via Firenze n. 1/C, C.F.: Controparte_1
, , nata a [...] il [...], ivi dom. e res. nella C.F._5 Parte_5 via Roma n. 420, C.F.: , , nata a [...] il C.F._6 Parte_6
7/10/1974, ivi dom. e res. nella via Vicenza n. 337, C.F.: , C.F._7 Parte_7
nato a [...] il [...], ivi dom. e res. nella via Milano n. 291, C.F.:
[...] [...]
, nata a [...] il [...], ivi dom. e res. nella via Strd. C.F._8 Parte_8
Per GA , C.F.: , con il patrocinio dell'avv. PICCI GIOVANNI Pt_9 C.F._9
RICORRENTI contro
(c.f. ) CP_2 C.F._10
INTERDICENDA
Conclusioni
pagina 1 di 4 Per ricorrente: “CHIEDE che ai sensi e per gli effetti degli artt. 414 e 417 c.c., per le patologie che interessano della sig.ra , nata a [...] il [...], che attualmente la rendono CP_2 incapace di provvedere ai propri interessi ordinari con necessità di assistenza continua, venga dichiarata la declaratoria di interdizione con nomina di tutore e, a tal fine, Propone che venga nominato tutore il marito e, per le esposizioni di cui sopra, previa nomina del giudice istruttore Parte_1
e comunicazione del ricorso a P.M., fissare l'udienza di comparizione delle parti. Poiché sono necessari immediati interventi per il sostegno della e per il quale è necessario il consenso a che queste CP_1 cure vengano somministrate, considerata l'urgenza, si chiede l'immediata nomina di un tutore provvisorio in attesa che venga esperito l'iter giudiziario per la nomina definitiva”.
Svolgimento del processo
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio sebbene ritualmente citata.
Con il ricorso depositato il 16/12/2024, i ricorrenti, tutti parenti della resistente, tra cui il marito e i figli hanno promosso il giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 per l'interdizione di , esponendo che la stessa: CP_2
- in data 12/10/2024, a causa di perdita di coscienza, è stata trasportata presso l'Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove veniva eseguita TAC encefalo che mostrava diffusa emorragia su-baracnoidea da rottura, aneurisma arteria basilare e per le gravissime condizioni in cui versava è stata trasferita in elisoccorso presso il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale “Cannizzaro” di Catania dove veniva trattata con embolizzazione e stenting e successivamente, il 30/10/2024, veniva seguita una tracheotomia per cutanea e il successivo 19/11/2024, trasferita presso l'Unità di Riabilitazione di Cefalù;
- a causa di quella patologia, risultava ormai totalmente inabile a svolgere le basilari funzioni della vita quotidiana, non verbalizzando, non eseguendo ordini, assente il controllo del capo e del tronco e totalmente dipendente nei passaggi posturali a letto;
- nell'interesse della stessa erano necessari consensi sia sanitari che presso l'INPS.
Nominato, alla prima udienza, , tutore provvisorio dell'interdicenda, il giudice Parte_1 istruttore disponeva l'escussione dei parenti e l'esame domiciliare dell'interdicenda, all'esito del quale, rimessa la causa al collegio per la decisione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Rilevato, in diritto, per consolidata giurisprudenza, che:
- il tutore provvisorio ha gli stessi poteri del tutore definitivo, in quanto la provvisorietà attiene alla stabilità dell'ufficio, non all'ampiezza dei relativi poteri/doveri/responsabilità;
- il tutore provvisorio, nominato all'interdicendo nelle more del giudizio di interdizione, rimane in carica, senza che occorra alcuna conferma, anche dopo la definizione del giudizio, sino a quando il pagina 2 di 4 giudice tutelare non abbia provveduto alla nomina definitiva del tutore (cfr., già in passato, Cass. civ., sez. III, sent., 5/7/1962, n. 1719);
- in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. 4866/10);
- non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio- psichica del medesimo, valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie) (Cass. 18171/13);
- l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 22332/11).
Ritenuto, nel caso di specie, che alla luce della relazione clinica del 10/11/2024, effettuata presso la
Fondazione Istituto “G. Giglio di Cefalù (PA) – Unità Operativa di NeuroRiabilitazione, si evince che pagina 3 di 4 l'interdicenda è stata colpita da un aneurisma cerebrale, che ha comportato numerosi interventi clinici e riabilitativi, lasciandola tuttavia in una condizione di incapacità di provvedere a sé stessa, nonché di comprendere e volere (“debole accenno di motilità all'arto superiore destro […] non verbalizza […] assente il controllo del capo e del tronco. Totalmente dipendente nei passaggi posturali a letto, trasferimenti, ADL. Presenza di catetere vescicale”).
Con l'escussione dei parenti stretti (marito e figlio) e nel corso dell'esame personale dell'interdicenda, disposto in questo giudizio, in cui erano presenti oltre al difensore della ricorrente, il marito e la figlia, nonché personalmente quest'ultima è apparsa assolutamente non in grado di sostenere CP_2 una conversazione, nonché molto confusa sugli avvenimenti che l'hanno interessata, nonché sulle persone intorno a lei. Oltre ad una cadenza di parola gravemente rallentata, il tono della voce è risultato assolutamente fievole, quando comprensibile. La donna era allettata e non ha mostrato indici di autonoma padronanza del proprio corpo.
Sul versante patrimoniale non è, tuttavia, emerso né un patrimonio ingente da amministrare né una particolare complessità delle eventuali azioni necessarie alla conservazione dello stesso, tale da richiedere la sostituzione integrale e permanente del tutore alla interdicenda. Infatti, è risultata titolare solo di una quota della casa di abitazione e, apparentemente, anche di un terreno.
Ritenuto, dunque, che deve esser rigettata la domanda di interdizione, con trasmissione degli atti al giudice tutelare in quanto appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno.
Ritenuto che, nelle more, per le ragioni già espresse, non deve essere disposta la revoca del tutore provvisorio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 418, co. 3, c.c., così provvede:
• rigetta la domanda di interdizione;
• dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ragusa, all'esito della camera di consiglio del 11/12/2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
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