CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 230/2022 R.G. promosso da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. R. Lazzara
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
e
), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Lopez
Resistenti in riassunzione
OGGETTO: riassunzione dalla Corte di cassazione – opposizione a cartella di pagamento – iscrizione alla gestione commercianti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 379/2011 del 7 marzo 2011, il Tribunale di Patti accoglieva l'opposizione di avverso la cartella di pagamento n. Parte_1 29520080047807824000, avente ad oggetto contributi relativi al periodo 1997-2007, ritenendo che l' non avesse provato la natura commerciale dell'attività svolta CP_1
dalla ricorrente, titolare di un'autoscuola.
Con sentenza n. 1505/2014 del 14 ottobre 2014, la Corte d'Appello di Messina, in accoglimento del gravame proposto dall' rigettava la domanda avanzata in CP_1
primo grado da , statuendo che la debenza dei contributi oggetto Parte_1
della cartella di pagamento derivava dalla domanda di iscrizione alla gestione commercianti, presentata dalla stessa il 10 ottobre 2002.
Escludeva la natura artigianale dell'attività di autoscuola gestita dalla ricorrente, atteso che la domanda proposta all'albo delle imprese artigiane era stata respinta per mancanza dei requisiti.
Disattendeva la dedotta eccezione di prescrizione, in quanto – per il periodo dal
1997 al 2002 – la domanda di iscrizione alla gestione commercianti con decorrenza dal 1° luglio 1997 era stata presentata solo il 10 ottobre 2002 e, dunque, doveva considerarsi atto di riconoscimento del debito scaduto con conseguente interruzione della prescrizione, mentre, per il periodo successivo, riteneva che il termine di prescrizione non risultasse maturato.
L'odierna ricorrente proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza deducendo, con un primo motivo, che il giudice erroneamente aveva ritenuto non decorso il termine di prescrizione per i contributi sottesi alla cartella di pagamento opposta, limitatamente alle somme iscritte a ruolo nei cinque anni antecedenti la notifica della cartella esattoriale (avvenuta in data 10 marzo 2009), atteso che l' non aveva dato prova di atti interruttivi della prescrizione e che non CP_1
poteva essere attribuita efficacia di riconoscimento del debito alla domanda di iscrizione alla gestione commercianti.
Osservava, ad ulteriore sostegno del motivo di ricorso, che anche la citata domanda era stata rigettata dall' e che aveva presentato il 17 maggio 2007 CP_1
domanda di rettifica, idonea a contestare le pretese creditorie dell'istituto. Con un secondo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza gravata nella parte in cui le aveva addossato l'onere della prova circa la natura dell'attività in questione, essendo tale prova a carico dell'istituto ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Da ultimo, riteneva viziata la sentenza per avere disatteso le richieste istruttorie sulla natura dell'attività di autoscuola e, pertanto, chiedeva ammettersi prova testimoniale sul punto.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 41026/2021 del 21 dicembre 2021, dichiarava fondato il primo motivo di ricorso perché la prescrizione era almeno in parte maturata;
rigettava il secondo poiché la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva ritenuto provata la natura dell'attività svolta sulla base della domanda proposta dalla ricorrente;
infine, accoglieva il terzo motivo, atteso che
- avendo il giudice immotivatamente disatteso le richieste istruttorie della contribuente - la domanda amministrativa di iscrizione alla gestione commercianti non poteva essere determinante ai fini della decisione, “sia perché non è stata accettata nei termini, sia perché la contribuente aveva chiesto in precedenza anche
l'iscrizione alla gestione artigiani, sicché occorre pur sempre verificare – sulla base delle prove richieste dalle parti – la natura oggettiva dell'attività”.
Conseguentemente, cassava la sentenza impugnata e rinviata a questa Corte per un nuovo esame del merito.
Con atto del 21 marzo 2022, ricorreva in riassunzione Parte_1
dinanzi a questa Corte. Costituitasi in giudizio, l Controparte_2
resisteva al gravame. Rimaneva contumace l'istituto previdenziale, non costituito nonostante la regolarità della notifica.
La causa, espletata la prova per testi, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Tenuto conto di quanto deciso dalla Corte di Cassazione, la ricorrente chiede innanzitutto che vengano dichiarati prescritti i crediti sottesi alla cartella opposta fino al 10 marzo 2004.
Rileva che, dopo aver proposto ricorso per Cassazione, il Tribunale di Patti con sentenza n. 542/2018 – ormai passata in giudicato – ha accertato la natura artigiana dell'attività svolta in relazione a contributi della stessa natura di quelli oggetto del giudizio, ma riferiti ad anni diversi. Pertanto, con riferimento ai contributi dovuti per il periodo successivo al 10 marzo 2004, chiede che sia dichiarata la natura artigiana dell'attività svolta in quanto, essendovi identità tra le parti del giudizio, la sentenza definitiva fa stato tra le stesse, senza che il fatto possa essere oggetto di nuova valutazione.
In subordine, chiede che si proceda alla verifica della natura oggettiva dell'attività in questione, anche mediante assunzione di prova per testi, come articolata nel ricorso introduttivo, in relazione ai contributi non coperti da prescrizione.
2. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_2
Sul punto si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412) Cassazione civile, sez. un.
08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372
“Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n.
7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
Il presente giudizio riguarda esclusivamente il merito della pretesa;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di . CP_3 3. Ciò posto, deve darsi atto che la Suprema Corte con l'ordinanza n.
41026/2021, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha dichiarato prescritti i contributi relativi al periodo fino al 10.3.2004.
Quanto alla questione della natura artigiana o commerciale dell'attività svolta dalla , in virtù della quale è stata iscritta alla gestione commercianti, è stato Parte_1
da ultimo attestato dalla ricorrente il passaggio in giudicato della sentenza n.
542/2018 con la quale il Tribunale di Patti, pronunciando sull'opposizione ad alcune cartelle esattoriali e ad un avviso di addebito aventi tutti ad oggetto contributi dovuti alla gestione commercianti in virtù dell'attività di scuola guida di cui la è Parte_1
titolare, ha dichiarato che trattasi di attività artigiana per la quale non sono dovuti i contributi alla gestione commercianti.
Orbene, l'autorità del giudicato esterno formatosi in data antecedente alla pronuncia in cassazione può essere invocata nel giudizio di rinvio “qualora quest'ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione
l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno…..”
(Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, n.20063; Cassazione civile sez. III,
20/08/2018, n.20790).
Nel caso in esame, la pronuncia della Corte di Cassazione non ha preso in considerazione nè implicitamente né esplicitamente la presenza del giudicato, che può dunque, essere esaminata da questo collegio, quale giudice di rinvio.
Ciò posto, in ordine alla efficacia del giudicato nei rapporti di durata il collegio richiama i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza delle Sezioni
Unite del 16/6/2006, n. 13916 con la quale la Corte è stata esaminata la questione, in materia tributaria, della efficacia di giudicato esterno dell'accertamento definitivo contenuto in una decisione resa tra le stesse parti ma relativa ad annualità diverse dello stesso tributo o a tributi diversi pur in presenza dei medesimi presupposti di fatto. Le Sezioni Unite hanno richiamato l'orientamento espresso dalla sezione lavoro
(Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2003, n. 15497) secondo cui “In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” e hanno ritenuto che il medesimo principio si applichi in materia tributaria non trovando ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta.
Il principio è stato confermato dalla giurisprudenza più recente: “si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass.
20765 del 2018)” (Cassazione civile, sez. VI 29/11/2021 n. 37269; cfr. ex multis
Cass. 8379/2009).
Dalle pronunce richiamate, i cui principi sono condivisi da questo collegio, emerge che l'efficacia di giudicato può estendersi a periodi diversi rebus sic stantibus, cioè a condizione che la situazione normativa e fattuale sia immutata. Ebbene, dalla sentenza del Tribunale di Patti emerge che l'accertamento ha riguardato la medesima situazione di fatto e normativa oggetto del presente giudizio, ossia la qualificazione come artigiana o commerciale dell'attività di autoscuola svolta sempre con le medesime modalità.
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione di giudicato, con assorbimento di tutte le altre questioni.
Va, pertanto, rigettato l'appello proposto dall' avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Patti n. 370/2011.
4. Le spese del giudizio di appello dinanzi la Corte di Messina, del giudizio dinanzi la Corte di cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n.
55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Si compensano le spese tra la ricorrente in riassunzione e Controparte_2
in ragione dell'epoca della pronuncia delle sezioni unite sopra
[...]
richiamata.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza n. 370/2011 del Tribunale di Patti, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
rigetta, nel resto, l'appello proposto dall avverso la sentenza n. 370/2011 CP_1
del Tribunale di Patti;
condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1 Parte_1
che liquida in euro 2.906,00 quanto al giudizio di appello, in euro 1.541,00
[...]
quanto al giudizio dinanzi la Corte di cassazione ed in euro 3.500,00 quanto al presente giudizio di rinvio;
compensa tra e le spese Parte_1 Controparte_2
di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Graziella Parisi