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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.688/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Aniello Cuofano ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agropoli (SA) alla via Pio X n.73- appellante
E
e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Francesco Verderosa ed elettivamente domiciliato in
Agropoli (SA) alla via San Pio X n.14 – appellati
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.267/2021
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 21/7/21 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente il rigetto di tutu le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
per gli appellati: concludevano chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 23 gennaio 2025 e con ordinanza del 6 febbraio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , comproprietari Controparte_1 Controparte_2
dell'immobile sito in Agropoli alla via Gorasio n. 5, depositavano un ricorso ex art.700 cpc dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per far cessare le turbative al libero godimento della loro proprietà, causate dalle immissioni di fumo e fuliggine provenienti dalla canna fumaria dell'attività di ristorazione della pizzeria “U' Sghiz” di Pt_1
.
[...]
2 Con decreto inaudita altera parte del 20/7/2005 il Tribunale di
Vallo della Lucania ordinava al resistente di rimuovere la canna fumaria o, in subordine, di adeguarla alla normativa ex art. 6, VII DPR
n. 1391/1970.
Veniva espletata una CTU a mezzo della quale veniva accertata la sussistenza e l'intollerabilità delle immissioni di fumo e fuliggine nella proprietà dei ricorrenti e venivano indicate le soluzioni idonee alla cessazione delle turbative.
In data 21/8/2006 veniva accolto il ricorso disponendo la conferma del decreto reso in via d'urgenza e ordinando al resistente di eliminare le immissioni nocive.
Veniva, infine, fissato il termine entro cui instaurare il giudizio di merito.
I ricorrenti introducevano tale giudizio dinanzi al Tribunale di
Vallo della Lucania nei confronti di , quale titolare Parte_1
dell'esercizio commerciale “U' Sghiz”, esponendo che: il convenuto nell'ambito della sua attività di ristorazione “U' Sghiz” utilizzava un forno a legna la cui canna fumaria che inizialmente era posizionata a livello delle vedute degli attori e successivamente a seguito del decreto
3 emesso in via d'urgenza veniva innalzata di un metro rispetto al colmo del tetto sul quale era appoggiata;
erano ancora impossibilitati ad utilizzare la terrazza del loro immobile a causa dell'elevata quantità di fumo prodotta dalla canna fumaria nonostante la figlia minore di avesse la necessità di soggiornare in località Controparte_1
marina a causa di una patologia respiratoria quale l'ipertrofia adenotonsillare;
a seguito ad apposita richiesta di sopralluogo, il
Dipartimento di Prevenzione presso l' di Agropoli attestava CP_3
la non conformità della canna fumaria e invitava ad Parte_1
adottare i necessari provvedimenti di legge, come confermato anche dalla CTU espletata in sede cautelare.
Concludevano, quindi, chiedendo che fosse dichiarata l'intollerabilità e l'illegittimità delle immissioni provenienti dalla canna fumaria della pizzeria “U' Sghiz” e fosse disposta la cessazione di ogni turbativa al pieno e libero godimento della proprietà, che fosse dichiarata la responsabilità del convenuto per i danni arrecati per la mancata o parziale utilizzazione di parte della propria abitazione e per il disagio sopportato e che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese e delle competenze
4 del giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare e dell'anticipata
CTU.
si costituiva precisando che, all'epoca dell' Parte_1
istanza cautelare, la canna fumaria era stata già da un anno spostata,
innalzata e posizionata oltre un metro al di sopra del terrazzo dei ricorrenti e concludendo per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, con revoca dell'ordinanza del 21/8/2006.
Nel corso del giudizio veniva disposta un'integrazione della CTU
già espletata nella fase cautelare al fine di verificare la conformità
della canna fumaria alla disciplina vigente in materia e l'esistenza di immissioni superanti la normale tollerabilità.
Successivamente venivano precisate le conclusioni e la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale di Vallo della Lucania accoglieva parzialmente la domanda, ordinando al convenuto di provvedere affinchè la canna fumaria oggetto di causa fosse dotata di filtri nei tratti orizzontali e suborizzontali di collegamento fra l'uscita della bocca del forno e il camino, nonché di camera di raccolta alla base e comignolo alla sommità e condannando al pagamento in favore di Parte_1
5 e della somma di € Controparte_1 Controparte_2
5406,75, oltre accessori a titolo di risarcimento del danno;
infine applicava in tema di spese il principio della soccombenza a carico del convenuto che era già tenuto a pagare le spese di CTU sia per la fase cautelare che per quella di merito.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
dalle risultanze tecniche era emersa la conformità della canna fumaria alla normativa vigente, all'esito del suo innalzamento, tanto in termini di distanze e di altezza che di qualità delle immissioni di fumo prodotte, ma, in materia di tollerabilità delle immissioni, i parametri fissati dalle norme speciali ambientali rappresentavano dei criteri minimali dai quali il giudice poteva discostarsi, potendosi nei rapporti tra privati giungere ad un giudizio di intollerabilità ex art. 844 cc anche nel caso in cui le immissioni non superassero i limiti fissati dalle prescrizioni normative, in base ad una valutazione del caso concreto,
della particolare condizione dei luoghi e del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione;
6 nel caso di specie, le immissioni erano da considerarsi intollerabili almeno per i mesi estivi, nel corso dei quali l'attività della pizzeria aumentava, poiché il CTU aveva rilevato che i fumi prodotti dalla canna fumaria in oggetto, specialmente in condizione di vento sfavorevole, causavano immissioni di fumi e depositi di fuliggine nella proprietà degli attori, costringendoli a tenere chiusi balconi e finestre e a non utilizzare il terrazzo di loro proprietà con vista mare proprio nel periodo estivo in cui vi soggiornavano soprattutto per le esigenze della figlia della , come da prescrizione medica dei sanitari CP_1
dell'Azienda Ospedaliera S. Paolo di Milano del 13/6/2006;
quanto alla domanda di risarcimento dei danni, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di immissioni che superavano la normale tollerabilità, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane erano pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale, risarcibili indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato e per i quali la prova del pregiudizio sofferto poteva essere fornita anche con presunzioni;
7 in via equitativa era possibile far riferimento per ogni anno di immissioni intollerabili al valore locativo dell'immobile con le caratteristiche di quello dei ricorrenti e con applicazione di una riduzione per la presenza nella zona di altre canne fumarie che pure arrecavano danno ai . CP_1
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
sulla base di quanto emerso la canna fumaria in questione era stata collocata nel rispetto della normativa vigente e neppure erano stati superati i valori limiti di emissione fumi connessi alla specifica tipologia di impianto, per cui la decisione era del tutto avulsa dalla risultanze di causa;
era stato erroneamente ritenuto sussistente il danno subito dagli odierni appellati per la modifica delle loro abitudini di vita, in quanto costretti a tenere chiusi balconi e finestre e a non utilizzare il terrazzo di loro proprietà, senza alcuno specifico riferimento alla nocività,
intesa come pericolosità in senso stretto per la salute, ma alla sola nozione di danno esistenziale;
tale tipologia di danno in via autonoma era stata esclusa dalla nota giurisprudenza delle Sezioni Unite della
8 Corte di Cassazione n.26972/ 2008 e nel caso di specie non era stato nemmeno richiesto con apposita domanda, sotto il profilo del risarcimento del danno ex art. 2043 cc, il ben diverso danno non patrimoniale consistente in una lesione effettiva della salute diverso dalla modifica delle abitudini di vita dei pretesi danneggiati;
in sostanza in assenza di prova di un danno che gli appellati non avevano neanche chiesto di provare nonostante espressamente onerati,
il giudice di prime cure aveva accolto la loro domanda risarcitoria,
dimenticando che la lesione di valori costituzionali costituisce un semplice indizio dell'esistenza del danno esistenziale che, tuttavia,
deve essere provato attraverso i principi generali in tema di onere della prova.
e si costituivano Controparte_1 Controparte_2
e controdeducevano chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
la sussistenza di immissioni di fumo e fuliggine nell'abitazione e l'intollerabilità delle stesse erano state accertate dal CTU, il quale nell'elaborato peritale depositato il 20/9/2005 aveva indicato quali possibili rimedi per eliminare quanto lamentato la sostituzione del
9 forno a legna con forno alimentato con energia elettrica e lo spostamento della canna fumaria alla distanza prevista dall'art. 32 del
R.E. e dall'art. 6 c15 del D.P.R. 1391/70 dalla loro abitazione;
l'illegittima collocazione della canna fumaria asservente l'attività
commerciale di era stata già accertata dal Dipartimento Parte_1
di Prevenzione , quando, all'esito di sopralluogo del 4/8/2004 CP_3
il Responsabile dell'Unità Operativa aveva verificato, con verbale prot. n. 10352, la non conformità della canna fumaria a quanto previsto dalla normativa vigente rimettendo per i provvedimenti consequenziali alle competenti autorità amministrative;
dopo l'emissione del decreto inaudita altera parte, la canna fumaria era stata da innalzata rispetto all'altezza Parte_1
originaria in modo da superare il colmo della copertura del fabbricato sul quale la stessa era addossata di oltre un metro, pur permanendo il mancato rispetto della distanza di 10 metri dalla proprietà della ricorrente, come accertato dal CTU e dal verbale dell' , in CP_3
contrasto con l'art. 6 c 17 del DPR 1391/70 nonché dell'art. 32 del
Regolamento Edilizio del Comune di Agropoli;
10 lo stesso CTU che aveva esplicato la sua attività in sede di art.700 cpc nella fase di merito nella sua integrazione, rilevava che la canna fumaria era stata da solo innalzata, ma Parte_1
erroneamente affermava che tale modifica aveva reso l'impianto conforme a quanto previsto dal Regolamento Edilizio del Comune di
Agropoli, atteso che la canna fumaria non rispettava comunque la distanza minima di 10 mt. dalla terrazza della loro abitazione, posta a quota superiore;
lo stesso consulente accertava , in ogni caso, che durante il periodo di funzionamento del forno, specie in condizione di vento favorevole, si verificava l'immissione di fumi e depositi di fuliggine nella loro proprietà, impedendo di godere del terrazzo con vista panoramica sul mare e costringendoli a tenere chiuse le finestre,
soprattutto nel periodo estivo;
le risultanze istruttorie avevano confermato non solo che non erano state rispettate le distanze normativamente previste, ma anche che, nonostante l'innalzamento della canna fumaria, permaneva l'intollerabilità delle immissioni anche nell'attualità, con accentuazione nel periodo estivo quando la pizzeria funzionava a pieno regime;
11 quanto ai danni da loro rivendicati, gli appellati rilevavano che l'immissione di fumi che superassero la normale tollerabilità era fattispecie generatrice di danno, anche laddove non venisse riscontrato un danno biologico, consistente nella lesione al normale svolgimento della vita familiare, liquidabile in via equitativa, stante la difficoltà per la parte di provarne l'ammontare.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
La canna fumaria oggetto del contenzioso non è del tutto conforme alla normativa del Comune di Agropoli e alla normativa statale.
Invero la canna fumaria, successivamente al primo accesso dell' è stata innalzata di un metro, ma tale opera non rispetta le previsioni dello stesso regolamento comunale e del DPR 1391/1970.
L'art.32 del predetto regolamento stabilisce che focolai e camini debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza;
la fuoriuscita deve verificarsi a non meno di dici metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.
12 L'art. 6 15 c del DPR 1391 /1970 statuisce che le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
La canna fumaria in questione non rispetta la distanza dei dieci metri che è prevista sia dalla normativa locale che da quella nazionale.
Il riferimento al 17 c dell'art.6 DPR 1391/1970 non è pertinente perché tale previsione concerne le caratteristiche della canna fumaria delle bocche di camini situati ad una distanza compresa fra 10 e 50
metri rispetto ad aperture di locali abitati.
Il Ctu si esprimeva in proposito in maniera corretta nel primo elaborato (pag. 4) e in modo erroneo in quello successivo, nel quale,
pur in assenza del rispetto dei dieci metri, concludeva affermando che la canna fumaria rispettasse la normativa vigente.
Ne consegue che la canna fumaria non è conforme alle previsioni normative e per questo il Tribunale ha accolto la domanda prevedendo che il convenuto ottemperasse a determinate prescrizioni.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione sostenendo che il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento
13 riconoscendo un danno esistenziale quale danno effettivo alla salute che andava adeguatamente provato.
Prima di tutto va detto che nonostante il mancato superamento dei valori dei fumi è stato accertato che fossero state lese le abitudini di vita degli appellanti.
Invero il Tribunale ha fatta corretta applicazione dei principi in tema di cui all'art.844cc.
I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente
(dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza
pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di
partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li
eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile
che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti
nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al
giudizio di intollerabilità, ex art. 844 cc, delle emissioni, ancorchè
contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che
consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati
dalla norma civilistica (invero posta preminentemente a tutela di
situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà). La
14 relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei
criteri direttivi indicati dal citato art. 844 cc, con particolare riguardo
a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata
con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito
insindacabile in sede di legittimità (cfr.ord.Cass.n. 18676/2024;sent.
Cass.n.26175/2020; sent.Cass.n.17281/2005).
La parte attrice deduceva in primo grado che nel momento in cui veniva acceso il forno l'elevata quantità di fumo che fuoriusciva dalla canna fumaria, oltre a comportare depositi di fuliggini su arredi e pavimenti, investiva la terrazza del suo appartamento pregiudicandone l'utilizzo.
Tale situazione implicava che gli attori fossero costretti a respirare i particolati dei residui della combustione notoriamente nocivi e li obbligava a tenere le serrande costantemente chiuse con conseguente limitazione delle esigenze personali connesse all'abitazione quali il riposo, lo svago e le relazioni sociali e, quindi, il pieno e libero godimento del bene.
Quanto prospettato era ancora più gravoso perchè si verificava nel periodo estivo nel momento in cui la figlia di Controparte_1
15 per problemi alle tonsille aveva bisogno di soggiornare a CP_1
mare.
Riscontrava tali allegazioni il CTU in tutte e due le sue relazioni.
Nella prima depositata il 19/9/2005 affermava che: la quantità di fumi osservata, presumibilmente maggiore nei periodi di intensa attività nei mesi di luglio ed agosto, era sufficiente ad arrecare fastidi e danni ai ricorrenti, costretti a tenere chiuse finestre e balconi per evitare di respirare il particolato dei fumi e che non potevano godere dell'uso del terrazzo, più a diretto contatto con i fumi che fuoriuscivano dalla canna fumaria, posta ad una distanza di poco superiore ai cinque metri e, quindi, nettamente inferiore ai dieci metri come prescritto dalla normativa.
Nella seconda relazione depositata l'11/4/2012 affermava che:
durante il periodo di funzionamento del forno specie in condizioni di vento sfavorevole, l'immissione di fumi e depositi di fuliggine nella proprietà dell'attrice arrecavano fastidio impedendo altresì il godimento del terrazzo con vista panoramica sul mare e costringendo i ricorrenti a tenere chiuse le finestre soprattutto nel periodo estivo.
16 Quanto affermato ha ancora più rilievo nel momento in cui la misurazione delle immissioni avveniva nel primo caso il primo settembre e il secondo il 22 dicembre e, quindi, non durante i mesi di luglio e agosto durante i quali l'utilizzo della canna fumaria avveniva a tempo pieno.
In sostanza la parte attrice ha dedotto di aver subito un danno,
allegando specifiche situazioni patite che sono state effettivamente riscontrate dal CTU (cfr.sent Cass.n.2203/2024).
L'onere probatorio è stato assolto e nella sostanza è stato risarcito un danno non patrimoniale da immissioni ex art.2043 e art.2059cc, pur in assenza di un danno biologico (cfr.sent.Cass.sez.un.
n. 2611/2017) sussistendo, invece, una lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonchè tutelati dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (cfr.
sent.Cass.n. 20927/2015; sent.Cass.n.23754/2018).
17 Il riconoscimento del danno non patrimoniale quale conseguenza delle immissioni illecite prodotte dalla parte convenuta non si traduce in un ristoro di un danno in re ipsa, ma semmai costituisce il frutto di un apprezzamento dei concreti e rilevanti disagi prodotti in danno degli attori, che hanno visto in tal modo gravemente compromesse le abitudini di vita quotidiana, disagi che giustificano la risarcibilità del danno subito ex art. 2059 cc.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 5201,00E-
26.000,00 E- valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
18 2) condanna l' appellante a pagare le spese del giudizio a favore della parte appellata , spese che liquida in E 2445,00 oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.688/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Aniello Cuofano ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agropoli (SA) alla via Pio X n.73- appellante
E
e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Francesco Verderosa ed elettivamente domiciliato in
Agropoli (SA) alla via San Pio X n.14 – appellati
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.267/2021
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 21/7/21 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente il rigetto di tutu le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
per gli appellati: concludevano chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 23 gennaio 2025 e con ordinanza del 6 febbraio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , comproprietari Controparte_1 Controparte_2
dell'immobile sito in Agropoli alla via Gorasio n. 5, depositavano un ricorso ex art.700 cpc dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per far cessare le turbative al libero godimento della loro proprietà, causate dalle immissioni di fumo e fuliggine provenienti dalla canna fumaria dell'attività di ristorazione della pizzeria “U' Sghiz” di Pt_1
.
[...]
2 Con decreto inaudita altera parte del 20/7/2005 il Tribunale di
Vallo della Lucania ordinava al resistente di rimuovere la canna fumaria o, in subordine, di adeguarla alla normativa ex art. 6, VII DPR
n. 1391/1970.
Veniva espletata una CTU a mezzo della quale veniva accertata la sussistenza e l'intollerabilità delle immissioni di fumo e fuliggine nella proprietà dei ricorrenti e venivano indicate le soluzioni idonee alla cessazione delle turbative.
In data 21/8/2006 veniva accolto il ricorso disponendo la conferma del decreto reso in via d'urgenza e ordinando al resistente di eliminare le immissioni nocive.
Veniva, infine, fissato il termine entro cui instaurare il giudizio di merito.
I ricorrenti introducevano tale giudizio dinanzi al Tribunale di
Vallo della Lucania nei confronti di , quale titolare Parte_1
dell'esercizio commerciale “U' Sghiz”, esponendo che: il convenuto nell'ambito della sua attività di ristorazione “U' Sghiz” utilizzava un forno a legna la cui canna fumaria che inizialmente era posizionata a livello delle vedute degli attori e successivamente a seguito del decreto
3 emesso in via d'urgenza veniva innalzata di un metro rispetto al colmo del tetto sul quale era appoggiata;
erano ancora impossibilitati ad utilizzare la terrazza del loro immobile a causa dell'elevata quantità di fumo prodotta dalla canna fumaria nonostante la figlia minore di avesse la necessità di soggiornare in località Controparte_1
marina a causa di una patologia respiratoria quale l'ipertrofia adenotonsillare;
a seguito ad apposita richiesta di sopralluogo, il
Dipartimento di Prevenzione presso l' di Agropoli attestava CP_3
la non conformità della canna fumaria e invitava ad Parte_1
adottare i necessari provvedimenti di legge, come confermato anche dalla CTU espletata in sede cautelare.
Concludevano, quindi, chiedendo che fosse dichiarata l'intollerabilità e l'illegittimità delle immissioni provenienti dalla canna fumaria della pizzeria “U' Sghiz” e fosse disposta la cessazione di ogni turbativa al pieno e libero godimento della proprietà, che fosse dichiarata la responsabilità del convenuto per i danni arrecati per la mancata o parziale utilizzazione di parte della propria abitazione e per il disagio sopportato e che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese e delle competenze
4 del giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare e dell'anticipata
CTU.
si costituiva precisando che, all'epoca dell' Parte_1
istanza cautelare, la canna fumaria era stata già da un anno spostata,
innalzata e posizionata oltre un metro al di sopra del terrazzo dei ricorrenti e concludendo per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, con revoca dell'ordinanza del 21/8/2006.
Nel corso del giudizio veniva disposta un'integrazione della CTU
già espletata nella fase cautelare al fine di verificare la conformità
della canna fumaria alla disciplina vigente in materia e l'esistenza di immissioni superanti la normale tollerabilità.
Successivamente venivano precisate le conclusioni e la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale di Vallo della Lucania accoglieva parzialmente la domanda, ordinando al convenuto di provvedere affinchè la canna fumaria oggetto di causa fosse dotata di filtri nei tratti orizzontali e suborizzontali di collegamento fra l'uscita della bocca del forno e il camino, nonché di camera di raccolta alla base e comignolo alla sommità e condannando al pagamento in favore di Parte_1
5 e della somma di € Controparte_1 Controparte_2
5406,75, oltre accessori a titolo di risarcimento del danno;
infine applicava in tema di spese il principio della soccombenza a carico del convenuto che era già tenuto a pagare le spese di CTU sia per la fase cautelare che per quella di merito.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
dalle risultanze tecniche era emersa la conformità della canna fumaria alla normativa vigente, all'esito del suo innalzamento, tanto in termini di distanze e di altezza che di qualità delle immissioni di fumo prodotte, ma, in materia di tollerabilità delle immissioni, i parametri fissati dalle norme speciali ambientali rappresentavano dei criteri minimali dai quali il giudice poteva discostarsi, potendosi nei rapporti tra privati giungere ad un giudizio di intollerabilità ex art. 844 cc anche nel caso in cui le immissioni non superassero i limiti fissati dalle prescrizioni normative, in base ad una valutazione del caso concreto,
della particolare condizione dei luoghi e del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione;
6 nel caso di specie, le immissioni erano da considerarsi intollerabili almeno per i mesi estivi, nel corso dei quali l'attività della pizzeria aumentava, poiché il CTU aveva rilevato che i fumi prodotti dalla canna fumaria in oggetto, specialmente in condizione di vento sfavorevole, causavano immissioni di fumi e depositi di fuliggine nella proprietà degli attori, costringendoli a tenere chiusi balconi e finestre e a non utilizzare il terrazzo di loro proprietà con vista mare proprio nel periodo estivo in cui vi soggiornavano soprattutto per le esigenze della figlia della , come da prescrizione medica dei sanitari CP_1
dell'Azienda Ospedaliera S. Paolo di Milano del 13/6/2006;
quanto alla domanda di risarcimento dei danni, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di immissioni che superavano la normale tollerabilità, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane erano pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale, risarcibili indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato e per i quali la prova del pregiudizio sofferto poteva essere fornita anche con presunzioni;
7 in via equitativa era possibile far riferimento per ogni anno di immissioni intollerabili al valore locativo dell'immobile con le caratteristiche di quello dei ricorrenti e con applicazione di una riduzione per la presenza nella zona di altre canne fumarie che pure arrecavano danno ai . CP_1
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
sulla base di quanto emerso la canna fumaria in questione era stata collocata nel rispetto della normativa vigente e neppure erano stati superati i valori limiti di emissione fumi connessi alla specifica tipologia di impianto, per cui la decisione era del tutto avulsa dalla risultanze di causa;
era stato erroneamente ritenuto sussistente il danno subito dagli odierni appellati per la modifica delle loro abitudini di vita, in quanto costretti a tenere chiusi balconi e finestre e a non utilizzare il terrazzo di loro proprietà, senza alcuno specifico riferimento alla nocività,
intesa come pericolosità in senso stretto per la salute, ma alla sola nozione di danno esistenziale;
tale tipologia di danno in via autonoma era stata esclusa dalla nota giurisprudenza delle Sezioni Unite della
8 Corte di Cassazione n.26972/ 2008 e nel caso di specie non era stato nemmeno richiesto con apposita domanda, sotto il profilo del risarcimento del danno ex art. 2043 cc, il ben diverso danno non patrimoniale consistente in una lesione effettiva della salute diverso dalla modifica delle abitudini di vita dei pretesi danneggiati;
in sostanza in assenza di prova di un danno che gli appellati non avevano neanche chiesto di provare nonostante espressamente onerati,
il giudice di prime cure aveva accolto la loro domanda risarcitoria,
dimenticando che la lesione di valori costituzionali costituisce un semplice indizio dell'esistenza del danno esistenziale che, tuttavia,
deve essere provato attraverso i principi generali in tema di onere della prova.
e si costituivano Controparte_1 Controparte_2
e controdeducevano chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
la sussistenza di immissioni di fumo e fuliggine nell'abitazione e l'intollerabilità delle stesse erano state accertate dal CTU, il quale nell'elaborato peritale depositato il 20/9/2005 aveva indicato quali possibili rimedi per eliminare quanto lamentato la sostituzione del
9 forno a legna con forno alimentato con energia elettrica e lo spostamento della canna fumaria alla distanza prevista dall'art. 32 del
R.E. e dall'art. 6 c15 del D.P.R. 1391/70 dalla loro abitazione;
l'illegittima collocazione della canna fumaria asservente l'attività
commerciale di era stata già accertata dal Dipartimento Parte_1
di Prevenzione , quando, all'esito di sopralluogo del 4/8/2004 CP_3
il Responsabile dell'Unità Operativa aveva verificato, con verbale prot. n. 10352, la non conformità della canna fumaria a quanto previsto dalla normativa vigente rimettendo per i provvedimenti consequenziali alle competenti autorità amministrative;
dopo l'emissione del decreto inaudita altera parte, la canna fumaria era stata da innalzata rispetto all'altezza Parte_1
originaria in modo da superare il colmo della copertura del fabbricato sul quale la stessa era addossata di oltre un metro, pur permanendo il mancato rispetto della distanza di 10 metri dalla proprietà della ricorrente, come accertato dal CTU e dal verbale dell' , in CP_3
contrasto con l'art. 6 c 17 del DPR 1391/70 nonché dell'art. 32 del
Regolamento Edilizio del Comune di Agropoli;
10 lo stesso CTU che aveva esplicato la sua attività in sede di art.700 cpc nella fase di merito nella sua integrazione, rilevava che la canna fumaria era stata da solo innalzata, ma Parte_1
erroneamente affermava che tale modifica aveva reso l'impianto conforme a quanto previsto dal Regolamento Edilizio del Comune di
Agropoli, atteso che la canna fumaria non rispettava comunque la distanza minima di 10 mt. dalla terrazza della loro abitazione, posta a quota superiore;
lo stesso consulente accertava , in ogni caso, che durante il periodo di funzionamento del forno, specie in condizione di vento favorevole, si verificava l'immissione di fumi e depositi di fuliggine nella loro proprietà, impedendo di godere del terrazzo con vista panoramica sul mare e costringendoli a tenere chiuse le finestre,
soprattutto nel periodo estivo;
le risultanze istruttorie avevano confermato non solo che non erano state rispettate le distanze normativamente previste, ma anche che, nonostante l'innalzamento della canna fumaria, permaneva l'intollerabilità delle immissioni anche nell'attualità, con accentuazione nel periodo estivo quando la pizzeria funzionava a pieno regime;
11 quanto ai danni da loro rivendicati, gli appellati rilevavano che l'immissione di fumi che superassero la normale tollerabilità era fattispecie generatrice di danno, anche laddove non venisse riscontrato un danno biologico, consistente nella lesione al normale svolgimento della vita familiare, liquidabile in via equitativa, stante la difficoltà per la parte di provarne l'ammontare.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
La canna fumaria oggetto del contenzioso non è del tutto conforme alla normativa del Comune di Agropoli e alla normativa statale.
Invero la canna fumaria, successivamente al primo accesso dell' è stata innalzata di un metro, ma tale opera non rispetta le previsioni dello stesso regolamento comunale e del DPR 1391/1970.
L'art.32 del predetto regolamento stabilisce che focolai e camini debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza;
la fuoriuscita deve verificarsi a non meno di dici metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.
12 L'art. 6 15 c del DPR 1391 /1970 statuisce che le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
La canna fumaria in questione non rispetta la distanza dei dieci metri che è prevista sia dalla normativa locale che da quella nazionale.
Il riferimento al 17 c dell'art.6 DPR 1391/1970 non è pertinente perché tale previsione concerne le caratteristiche della canna fumaria delle bocche di camini situati ad una distanza compresa fra 10 e 50
metri rispetto ad aperture di locali abitati.
Il Ctu si esprimeva in proposito in maniera corretta nel primo elaborato (pag. 4) e in modo erroneo in quello successivo, nel quale,
pur in assenza del rispetto dei dieci metri, concludeva affermando che la canna fumaria rispettasse la normativa vigente.
Ne consegue che la canna fumaria non è conforme alle previsioni normative e per questo il Tribunale ha accolto la domanda prevedendo che il convenuto ottemperasse a determinate prescrizioni.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione sostenendo che il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento
13 riconoscendo un danno esistenziale quale danno effettivo alla salute che andava adeguatamente provato.
Prima di tutto va detto che nonostante il mancato superamento dei valori dei fumi è stato accertato che fossero state lese le abitudini di vita degli appellanti.
Invero il Tribunale ha fatta corretta applicazione dei principi in tema di cui all'art.844cc.
I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente
(dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza
pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di
partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li
eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile
che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti
nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al
giudizio di intollerabilità, ex art. 844 cc, delle emissioni, ancorchè
contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che
consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati
dalla norma civilistica (invero posta preminentemente a tutela di
situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà). La
14 relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei
criteri direttivi indicati dal citato art. 844 cc, con particolare riguardo
a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata
con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito
insindacabile in sede di legittimità (cfr.ord.Cass.n. 18676/2024;sent.
Cass.n.26175/2020; sent.Cass.n.17281/2005).
La parte attrice deduceva in primo grado che nel momento in cui veniva acceso il forno l'elevata quantità di fumo che fuoriusciva dalla canna fumaria, oltre a comportare depositi di fuliggini su arredi e pavimenti, investiva la terrazza del suo appartamento pregiudicandone l'utilizzo.
Tale situazione implicava che gli attori fossero costretti a respirare i particolati dei residui della combustione notoriamente nocivi e li obbligava a tenere le serrande costantemente chiuse con conseguente limitazione delle esigenze personali connesse all'abitazione quali il riposo, lo svago e le relazioni sociali e, quindi, il pieno e libero godimento del bene.
Quanto prospettato era ancora più gravoso perchè si verificava nel periodo estivo nel momento in cui la figlia di Controparte_1
15 per problemi alle tonsille aveva bisogno di soggiornare a CP_1
mare.
Riscontrava tali allegazioni il CTU in tutte e due le sue relazioni.
Nella prima depositata il 19/9/2005 affermava che: la quantità di fumi osservata, presumibilmente maggiore nei periodi di intensa attività nei mesi di luglio ed agosto, era sufficiente ad arrecare fastidi e danni ai ricorrenti, costretti a tenere chiuse finestre e balconi per evitare di respirare il particolato dei fumi e che non potevano godere dell'uso del terrazzo, più a diretto contatto con i fumi che fuoriuscivano dalla canna fumaria, posta ad una distanza di poco superiore ai cinque metri e, quindi, nettamente inferiore ai dieci metri come prescritto dalla normativa.
Nella seconda relazione depositata l'11/4/2012 affermava che:
durante il periodo di funzionamento del forno specie in condizioni di vento sfavorevole, l'immissione di fumi e depositi di fuliggine nella proprietà dell'attrice arrecavano fastidio impedendo altresì il godimento del terrazzo con vista panoramica sul mare e costringendo i ricorrenti a tenere chiuse le finestre soprattutto nel periodo estivo.
16 Quanto affermato ha ancora più rilievo nel momento in cui la misurazione delle immissioni avveniva nel primo caso il primo settembre e il secondo il 22 dicembre e, quindi, non durante i mesi di luglio e agosto durante i quali l'utilizzo della canna fumaria avveniva a tempo pieno.
In sostanza la parte attrice ha dedotto di aver subito un danno,
allegando specifiche situazioni patite che sono state effettivamente riscontrate dal CTU (cfr.sent Cass.n.2203/2024).
L'onere probatorio è stato assolto e nella sostanza è stato risarcito un danno non patrimoniale da immissioni ex art.2043 e art.2059cc, pur in assenza di un danno biologico (cfr.sent.Cass.sez.un.
n. 2611/2017) sussistendo, invece, una lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonchè tutelati dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (cfr.
sent.Cass.n. 20927/2015; sent.Cass.n.23754/2018).
17 Il riconoscimento del danno non patrimoniale quale conseguenza delle immissioni illecite prodotte dalla parte convenuta non si traduce in un ristoro di un danno in re ipsa, ma semmai costituisce il frutto di un apprezzamento dei concreti e rilevanti disagi prodotti in danno degli attori, che hanno visto in tal modo gravemente compromesse le abitudini di vita quotidiana, disagi che giustificano la risarcibilità del danno subito ex art. 2059 cc.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 5201,00E-
26.000,00 E- valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
18 2) condanna l' appellante a pagare le spese del giudizio a favore della parte appellata , spese che liquida in E 2445,00 oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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