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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/11/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Enrico Montagni, come in atti
PARTE ISTANTE contro
P.I./ C.F. ) con sede legale in VIA DELLE SALINE 55 - MONTECATINI CP_1 P.IVA_1
TERME (PT)
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 14.10.2025 la creditrice in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della P.I./ C.F. ) adducendo il mancato pagamento di CP_1 P.IVA_1 una fornitura di merce dell'importo complessivo di € 14/mila, in relazione al quale la debitrice aveva emesso un assegno bancario del minore importo di € 12.960,38, tornato insoluto.
Esponeva la ricorrente di aver altresì riscontrato la levata di numerosi altri protesti cambiari a carico della debitrice, univocamente sintomatici del relativo stato d'insolvenza.
Regolarmente convocata la a mezzo di PEC consegnata il 17.10.2025, all'esito dell'udienza CP_1 tenutasi l'11.11.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di ricorrendo i CP_1 requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
1
I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che la società ha sede da oltre un anno in Montecatini
Terme, Comune compreso nel circondario di Pistoia.
II. Quanto al profilo soggettivo, la resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di gestione di bar e ristoranti, nè esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi CP_1 come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41, comma 4°, CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata;
invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla nota informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate (di cui oltre) supera ampiamente l'ammontare di € 30/mila.
III. Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso la ricorrente, a fronte del quale è stato emesso un assegno bancario rimasto insoluto;
2. dai quattro protesti per cambiali levati a suo carico nel 2022;
3. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata CP_2 su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal dicembre 2021 in poi, complessivamente pari a € 117.030,83, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
4. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio sin dalla sua costituzione, avvenuta nel mese di giugno del 2019.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo dei gestori della crisi ex art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse
2 esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ C.F. ) con CP_1 P.IVA_1 sede in VIA DELLE SALINE 55 – MONTECATINI TERME (PT).
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore il dott. che farà pervenire Persona_1 la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 17.3.2026 alle ore 9,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 11/11/2025.
3 Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Enrico Montagni, come in atti
PARTE ISTANTE contro
P.I./ C.F. ) con sede legale in VIA DELLE SALINE 55 - MONTECATINI CP_1 P.IVA_1
TERME (PT)
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 14.10.2025 la creditrice in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della P.I./ C.F. ) adducendo il mancato pagamento di CP_1 P.IVA_1 una fornitura di merce dell'importo complessivo di € 14/mila, in relazione al quale la debitrice aveva emesso un assegno bancario del minore importo di € 12.960,38, tornato insoluto.
Esponeva la ricorrente di aver altresì riscontrato la levata di numerosi altri protesti cambiari a carico della debitrice, univocamente sintomatici del relativo stato d'insolvenza.
Regolarmente convocata la a mezzo di PEC consegnata il 17.10.2025, all'esito dell'udienza CP_1 tenutasi l'11.11.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di ricorrendo i CP_1 requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
1
I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che la società ha sede da oltre un anno in Montecatini
Terme, Comune compreso nel circondario di Pistoia.
II. Quanto al profilo soggettivo, la resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di gestione di bar e ristoranti, nè esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi CP_1 come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41, comma 4°, CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata;
invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla nota informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate (di cui oltre) supera ampiamente l'ammontare di € 30/mila.
III. Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso la ricorrente, a fronte del quale è stato emesso un assegno bancario rimasto insoluto;
2. dai quattro protesti per cambiali levati a suo carico nel 2022;
3. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata CP_2 su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal dicembre 2021 in poi, complessivamente pari a € 117.030,83, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
4. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio sin dalla sua costituzione, avvenuta nel mese di giugno del 2019.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo dei gestori della crisi ex art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse
2 esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ C.F. ) con CP_1 P.IVA_1 sede in VIA DELLE SALINE 55 – MONTECATINI TERME (PT).
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore il dott. che farà pervenire Persona_1 la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 17.3.2026 alle ore 9,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 11/11/2025.
3 Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
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