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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14327/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14327/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONTUMACE
Oggi 13 giugno 2025 innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
per l'attrice l'avv. Francesco Li Vigni il quale insiste nelle domande introduttive e chiede che la causa venga decisa. Chiede altresì la liquidazione del compenso per l'attività difensiva prestata a favore dell'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Dopo breve discussione orale, alle ore 18.30, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14327/2022 promossa da:
( ) nata a [...] [...], ivi residente in [...] CodiceFiscale_1 CP_1
Felicia Impastato 2, elettivamente domiciliata in , Corso Tukory n. 142, presso lo studio CP_1 dell'Avv.to Li Vigni Francesco, che la rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in , Piazza Pretoria Controparte_1 CP_1
n. 1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, premesso di essere assegnataria di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito in , via Felicia Impastato n. 2, scala H piano CP_1
6°, giusta determina dirigenziale del n° 11905 del 16/10/2019, ha convenuto nel Controparte_1
presente giudizio il con atto di citazione notificato in data 27/10/2022, Controparte_1 chiedendone la condanna all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari al fine di eliminare i danni da infiltrazioni presenti nell'immobile, manifestatisi in particolare nei vani cucina e bagni, al risarcimento dei danni morali da determinarsi anche in via equitativa e al rimborso delle spese di lite. pagina 2 di 5 Il , diffidato all'adempimento dei propri obblighi di gestore dell'immobile Controparte_1
locato, non ha provveduto ad eliminare le cause delle infiltrazioni;
ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio e non ha aderito al procedimento di negoziazione assistita promosso dalla odierna attrice. Lo stesso pertanto va dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante Ctu, e all'udienza del 13 giugno 2025 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare fondata e va accolta.
La Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta ha evidenziato nell'appartamento assegnato alla signora una carenza di manutenzione straordinaria, in considerazione del lungo tempo Pt_1 trascorso (circa quaranta anni) dagli ultimi interventi nell'immobile.
Infatti, sono state riscontrate tracce di umidità nella zona soggiorno-cucina, provenienti dai bagni attigui, la cui costruzione risale agli anni ottanta. Nei bagni sono state rilevate cospicue perdite dagli scarichi della vasca e della doccia, che hanno prodotto infiltrazioni altresì nell'appartamento posto al quinto piano, costringendo l'odierna attrice a non utilizzare vasca e doccia per evitare di ammalorare del tutto i soffitti del piano inferiore.
Il Consulente nominato ha riscontrato la necessità dell'integrale rifacimento dei due bagni, a causa della vetustà e dello stato di degrado dei relativi impianti ed ha redatto il computo metrico, determinandone l'ammontare delle spese in € 13.500,00.
Parte Giova ricordare che spetta all'ente gestore degli immobili curare la manutenzione straordinaria degli immobili assegnati, alla stregua di quanto disposto negli ordinari rapporti di locazione.
L'art. 1575 c.c. prevede tra gli obblighi del locatore quello di intervenire tempestivamente al fine di mantenere la cosa locata in buono stato di manutenzione e in stato da servire all'uso convenuto.
L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto consiste nel provvedere a tutte le riparazioni necessarie a conservare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto in relazione alla destinazione considerata (cfr. Cass. N. 12085/1998).
In particolare, le riparazioni a carico del locatore riguardano la struttura dell'immobile, come gli impianti (idrico, elettrico, termico), la sostituzione degli infissi, della caldaia o del boiler che abbiano cessato di funzionare.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sopra esposto, il , ente gestore dell'immobile di ERP Controparte_1 oggetto del presente giudizio, va condannato all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, come descritti nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio resa dal Consulente nominato, ing.
[...]
Per_1
Va accolta altresì la domanda formulata da parte attrice di determinazione in via equitativa del risarcimento dei danni morali subiti a causa dei disagi per l'impossibilità di usare per diversi anni i servizi igienici presenti nell'immobile assegnatole e per il quale versa regolarmente il canone concordato.
L'art. 1226 c.c. prevede che ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, in presenza del necessario accertamento della responsabilità del debitore (cfr. Cass. nn. 13515/2022, 15605/2022).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8941/2022 ha spiegato che “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale”.
Nella fattispecie che ci occupa, è stata provata la sussistenza di danni nell'immobile assegnato alla , determinati dalla mancata esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria CP_2 Pt_1
posti a carico dell'ente gestore. Il detto inadempimento ha indubbiamente determinato un danno esistenziale a carico dell'odierno attrice, che, per anni, non ha potuto godere appieno dell'immobile assegnatole. Detto danno, che la signora non ha potuto quantificare, non avendo natura Pt_1
patrimoniale, può essere determinato in via equitativa nella somma di euro 2.000,00, che il CP_1
dovrà corrispondere alla signora a titolo di risarcimento del danno esistenziale dalla
[...] Pt_1
stessa subìto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo a favore dell'Erario nella fascia di valore fino ad € 26.000,00, ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-. in accoglimento delle domande formulate dall'attrice, condanna il , in persona del Controparte_1
Sindaco in carica, all'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione come indicati nella relazione pagina 4 di 5 di consulenza tecnica resa nel presente giudizio dal consulente tecnico nominato, ingegnere
[...]
Per_1
-. Condanna il contumace al risarcimento del danno esistenziale subito dalla odierna attrice, a causa dell'inadempimento da parte dell'ente gestore dell'obbligo di mantenere l'immobile assegnato in stato da servire all'uso concordato, equitativamente determinato in euro 2.000,00;
-. Condanna altresì il in persona del Sindaco in carica a rimborsare all'Erario le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 2.050,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 18.30, mediante lettura in assenza della parte attrice ed allegazione al verbale.
Palermo, 13 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14327/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONTUMACE
Oggi 13 giugno 2025 innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
per l'attrice l'avv. Francesco Li Vigni il quale insiste nelle domande introduttive e chiede che la causa venga decisa. Chiede altresì la liquidazione del compenso per l'attività difensiva prestata a favore dell'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Dopo breve discussione orale, alle ore 18.30, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14327/2022 promossa da:
( ) nata a [...] [...], ivi residente in [...] CodiceFiscale_1 CP_1
Felicia Impastato 2, elettivamente domiciliata in , Corso Tukory n. 142, presso lo studio CP_1 dell'Avv.to Li Vigni Francesco, che la rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in , Piazza Pretoria Controparte_1 CP_1
n. 1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, premesso di essere assegnataria di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito in , via Felicia Impastato n. 2, scala H piano CP_1
6°, giusta determina dirigenziale del n° 11905 del 16/10/2019, ha convenuto nel Controparte_1
presente giudizio il con atto di citazione notificato in data 27/10/2022, Controparte_1 chiedendone la condanna all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari al fine di eliminare i danni da infiltrazioni presenti nell'immobile, manifestatisi in particolare nei vani cucina e bagni, al risarcimento dei danni morali da determinarsi anche in via equitativa e al rimborso delle spese di lite. pagina 2 di 5 Il , diffidato all'adempimento dei propri obblighi di gestore dell'immobile Controparte_1
locato, non ha provveduto ad eliminare le cause delle infiltrazioni;
ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio e non ha aderito al procedimento di negoziazione assistita promosso dalla odierna attrice. Lo stesso pertanto va dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante Ctu, e all'udienza del 13 giugno 2025 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare fondata e va accolta.
La Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta ha evidenziato nell'appartamento assegnato alla signora una carenza di manutenzione straordinaria, in considerazione del lungo tempo Pt_1 trascorso (circa quaranta anni) dagli ultimi interventi nell'immobile.
Infatti, sono state riscontrate tracce di umidità nella zona soggiorno-cucina, provenienti dai bagni attigui, la cui costruzione risale agli anni ottanta. Nei bagni sono state rilevate cospicue perdite dagli scarichi della vasca e della doccia, che hanno prodotto infiltrazioni altresì nell'appartamento posto al quinto piano, costringendo l'odierna attrice a non utilizzare vasca e doccia per evitare di ammalorare del tutto i soffitti del piano inferiore.
Il Consulente nominato ha riscontrato la necessità dell'integrale rifacimento dei due bagni, a causa della vetustà e dello stato di degrado dei relativi impianti ed ha redatto il computo metrico, determinandone l'ammontare delle spese in € 13.500,00.
Parte Giova ricordare che spetta all'ente gestore degli immobili curare la manutenzione straordinaria degli immobili assegnati, alla stregua di quanto disposto negli ordinari rapporti di locazione.
L'art. 1575 c.c. prevede tra gli obblighi del locatore quello di intervenire tempestivamente al fine di mantenere la cosa locata in buono stato di manutenzione e in stato da servire all'uso convenuto.
L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto consiste nel provvedere a tutte le riparazioni necessarie a conservare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto in relazione alla destinazione considerata (cfr. Cass. N. 12085/1998).
In particolare, le riparazioni a carico del locatore riguardano la struttura dell'immobile, come gli impianti (idrico, elettrico, termico), la sostituzione degli infissi, della caldaia o del boiler che abbiano cessato di funzionare.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sopra esposto, il , ente gestore dell'immobile di ERP Controparte_1 oggetto del presente giudizio, va condannato all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, come descritti nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio resa dal Consulente nominato, ing.
[...]
Per_1
Va accolta altresì la domanda formulata da parte attrice di determinazione in via equitativa del risarcimento dei danni morali subiti a causa dei disagi per l'impossibilità di usare per diversi anni i servizi igienici presenti nell'immobile assegnatole e per il quale versa regolarmente il canone concordato.
L'art. 1226 c.c. prevede che ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, in presenza del necessario accertamento della responsabilità del debitore (cfr. Cass. nn. 13515/2022, 15605/2022).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8941/2022 ha spiegato che “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale”.
Nella fattispecie che ci occupa, è stata provata la sussistenza di danni nell'immobile assegnato alla , determinati dalla mancata esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria CP_2 Pt_1
posti a carico dell'ente gestore. Il detto inadempimento ha indubbiamente determinato un danno esistenziale a carico dell'odierno attrice, che, per anni, non ha potuto godere appieno dell'immobile assegnatole. Detto danno, che la signora non ha potuto quantificare, non avendo natura Pt_1
patrimoniale, può essere determinato in via equitativa nella somma di euro 2.000,00, che il CP_1
dovrà corrispondere alla signora a titolo di risarcimento del danno esistenziale dalla
[...] Pt_1
stessa subìto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo a favore dell'Erario nella fascia di valore fino ad € 26.000,00, ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-. in accoglimento delle domande formulate dall'attrice, condanna il , in persona del Controparte_1
Sindaco in carica, all'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione come indicati nella relazione pagina 4 di 5 di consulenza tecnica resa nel presente giudizio dal consulente tecnico nominato, ingegnere
[...]
Per_1
-. Condanna il contumace al risarcimento del danno esistenziale subito dalla odierna attrice, a causa dell'inadempimento da parte dell'ente gestore dell'obbligo di mantenere l'immobile assegnato in stato da servire all'uso concordato, equitativamente determinato in euro 2.000,00;
-. Condanna altresì il in persona del Sindaco in carica a rimborsare all'Erario le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 2.050,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 18.30, mediante lettura in assenza della parte attrice ed allegazione al verbale.
Palermo, 13 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
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