Trib. Chieti, sentenza 08/04/2025, n. 176
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Sentenza 8 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Chieti, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, riguardante un appello contro una sentenza del Giudice di Pace. L'appellante ha contestato la legittimità di un verbale di violazione del Codice della Strada, sostenendo che non vi fosse stata una violazione e che la contestazione non fosse stata immediata, richiedendo quindi la riforma della sentenza di primo grado. L'appellato, al contrario, ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado e la sussistenza della violazione.

Il Giudice ha rigettato l'appello, argomentando che l'appellante non aveva riproposto le istanze probatorie in sede di precisazione delle conclusioni, rendendole inammissibili. Inoltre, ha confermato la sussistenza della violazione, evidenziando che le risultanze documentali, comprese le attestazioni della Polizia Municipale, dimostravano un grave intralcio alla circolazione. Infine, ha ritenuto che la contestazione verbale fosse stata effettuata correttamente, respingendo le doglianze dell'appellante riguardo alla mancanza di motivazione nel verbale. La sentenza si conclude con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Chieti, sentenza 08/04/2025, n. 176
    Giurisdizione : Trib. Chieti
    Numero : 176
    Data del deposito : 8 aprile 2025

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