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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1152/22
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 1152/22, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Lacioppa, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(P.I. , rappresentato e difeso dall'Avv. Graziano Menè, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello vs. sentenza n. 280/21 del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'appellante: “1) […] Si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nel proprio atto introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate che abbiansi quivi per riportate e trascritte, confidando pagina 1 di 11 nel loro pieno ed integrale accoglimenti instando, per ciò detto, nella riforma della sentenza n.
281/2021 R.G. Sent. emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Chieti. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio di cui l'odierno procuratore si dichiara antistatario e di cui chiede, pertanto, la distrazione in proprio favore”.
L'appellato: “[…] Si riporta alla propria comparsa di costituzione, chiedendone l'integrale accoglimento, con rigetto dell'avverso atto di appello per i motivi tutti già ampiamente esposti nella predetta comparsa, e con conseguente conferma della sentenza n. 281.21 emessa dal Giudice di Pace di Chieti. Con vittoria delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio. Per il presente giudizio di appello, il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario e pertanto chiede all'adito
Giudice la distrazione in proprio favore delle relative competenze legali”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 9.4.21, ricevette, quale proprietaria di un autoveicolo “MA”, la Parte_1
notifica di un verbale del 31.3.21 con cui la Polizia Municipale di le contestò, nella suddetta CP_1 veste, la violazione dell'art. 189, commi III e IX, del Codice della Strada (applicandole una sanzione amministrativa di €. 119,00 e la decurtazione di due punti dalla patente di guida), perché: “Il giorno
22.2.21, alle 13:15 circa, il conducente del veicolo suddetto, coinvolto in un incidente stradale con danni lievi a sole cose, rilevato dai verbalizzanti, causava gravissimo intralcio alla circolazione, in quanto non provvedeva a spostare il veicolo sebbene tale operazione fosse possibile e assolutamente opportuna. Nelle circostanze di luogo e di tempo anzidette, infatti l'intersezione Via Mancini/ Via
Cavour - strade a senso unico di marcia - costituente accesso esclusivo a Piazza San Francesco, era gravata da traffico intenso dovuto all'uscita delle scuole primarie site nella suddetta piazza”.
2. La impugnò innanzi al Giudice di Pace il summenzionato verbale - di cui chiese Parte_1
l'annullamento (previa sospensione), con vittoria delle spese di lite – assumendo che:
-) non sussisteva la violazione di cui all'art. 189 C.d.S., in quanto: la vettura non poteva CP_2
essere spostata dalla immediatamente dopo il sinistro, poiché il conducente dell'altra vettura Pt_2
(che colpevolmente la aveva urtata) le aveva contestato una velocità di guida non commisurata allo stato dei luoghi;
per questo, la aveva incaricato suo padre, nell'occasione trasportato sulla Pt_2
MA, di recarsi al Comando di Polizia Locale (sito a dieci metri dal luogo del sinistro) per far pagina 2 di 11 intervenire un agente;
questi interveniva pochi minuti dopo, eseguiva i rilievi, anche fotografici, verificava i danni alle vetture e, soltanto dopo tali operazioni, autorizzava e disponeva la rimozione dei mezzi dalla loro posizione di quiete dopo l'urto; la presenza della MA in detta posizione non aveva causato alcun intralcio alla circolazione veicolare, in quanto questa all'epoca era “già congestionata” a causa della concomitante uscita dalla “vicinissima” scuola materna di Piazza S.
Francesco degli alunni di una scuola materna, “con conseguente presenza di un numero elevato di veicoli che stazionavano proprio a ridosso di detta piazza”;
-) il verbale, redatto soltanto il 31.3.21, era stato steso in violazione del disposto di cui all'art. 201
C.d.S., in quanto non conteneva alcuna indicazione dei motivi della omessa contestazione immediata della asserita infrazione stradale.
3. Il – nel costituirsi in giudizio – chiese il rigetto della avversa opposizione, Controparte_1
deducendo che:
-) gli Agenti di Polizia intervenuti avevano attestato – con efficacia fidefacente – il gravissimo intralcio che la vettura e l'altro veicolo, lasciati dai rispettivi conducenti in posizione di CP_2
quiete post urto al summenzionato incrocio stradale, avevano provocato al traffico veicolare;
-) le ragioni della asserita, omessa, contestazione immediata della infrazione stradale erano esplicitate nella relazione di servizio integrativa della Polizia locale, in atti.
4. All'esito del processo (nel quale non vennero ammesse le prove orali richieste dalla , Parte_1 venne emessa la sentenza n. 280/21, con cui il Giudice di Pace rigettò l'opposizione - con compensazione delle spese di lite – ritenendo che le risultanze acquisite avevano dimostrato la sussistenza della violazione stradale contestata nel verbale impugnato.
5. La ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha lamentato l'erroneità: - per Parte_1
travisamento delle risultanze istruttorie e mancata ammissione delle prove testimoniali richieste (di cui si è chiesta l'ammissione al Giudice del gravame), che avrebbero comprovato la insussistenza della infrazione contestatale;
- per non avere rilevato la omessa motivazione, nel verbale impugnato, della mancanza di contestazione immediata della infrazione.
6. Il ha chiesto il rigetto dell'appello (con vittoria delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio), sostenendo la correttezza della sentenza del Giudice di Pace e la inammissibilità delle istanze istruttorie della controparte, perché da questa non reiterate nella udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in prime cure.
pagina 3 di 11 7. Il processo - assegnato nelle more allo scrivente, in sostituzione del precedente Giudice – giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello deve ritenersi infondato, per le ragioni di seguito esposte.
9. Innanzitutto, deve essere rigettata la istanza della di ammissione delle istanze di prova Parte_1
testimoniale formulate in prime cure e rigettate dal Giudice di Pace.
Infatti, risulta dagli atti che, all'esito della prima udienza del 9.6.21 – nella quale il Giudice di Pace ritenne che la causa potesse decidersi sul piano documentale, con conseguente rigetto delle summenzionate istanze di prova – venne fissata la udienza di discussione del 30.6.21, in cui la opponente non reiterò la richiesta di ammissione di dette richieste probatorie (cfr. il relativo verbale).
Al riguardo, è noto che “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3229 del
05/02/2019).
Inoltre, l'appellante non ha riproposto le proprie istanze istruttorie nella udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi innanzi a questo Tribunale, con conseguente ulteriore motivo di inammissibilità delle stesse.
Infatti, il summenzionato onere di reiterazione espressa delle istanze probatorie non ammesse “deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019:; nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte rimasta contumace in un giudizio di rinvio con pagina 4 di 11 riferimento ai motivi concernenti la mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate da altro soggetto che aveva, invece, partecipato al giudizio in questione e non aveva più contestato l'ordinanza della corte di appello che le aveva respinte).
Ne consegue che, “in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22883 del 13/09/2019).
10. Tanto premesso in ordine al perimetro delle risultanze istruttorie alla cui stregua deve essere deciso il presente giudizio, dette risultanze sono costituite dalla documentazione ritualmente versata in atti
(verbale di contestazione della infrazione;
relazione di servizio della Polizia Municipale;
fotografie dello stato dei luoghi in occasione del sinistro e posizione di quiete e danni delle vetture dopo l'incidente).
11. Alla stregua di tali risultanze, deve ritenersi infondato il 1° motivo di appello, con il quale la assume che – a differenza di quanto ritenuto nella sentenza di I grado – non sia stata Parte_1
commessa dalla conducente della sua MA la violazione del disposto di cui all'art. 189, commi 3 e 9
Cds.
11.1 Tale norma, sotto la rubrica “Comportamento in caso di incidente”, stabilisce, per quanto qui interessa: “
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei
pagina 5 di 11 modi possibili gli elementi sopraindicati. […] 9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344”.
L'art. 161 (“Ingombro della carreggiata”) del C.d.S., richiamato dall'art. 189, a sua volta prevede che:
“1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere
l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa. […].
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
11.2 Nella specie, risulta, innanzitutto, dalle fotografie scattate dalla Polizia Municipale intervenuta dopo il sinistro in questione, che:
- il sinistro coinvolse due vetture, di cui una (la MA) di proprietà della e l'altra (una Parte_1
OP) di altro automobilista;
- il sinistro avvenne all'intersezione tra Via Cavour e Via Mancini;
- dal sinistro derivarono danni assai modesti alle vetture (in particolare, al paraurti anteriore sinistro della al parafango posteriore destro della;
CP_3 CP_2
- entrambi i conducenti lasciarono le due vetture in posizione di quiete post urto, ossia parcheggiate in detta intersezione, l'una (la OP) immediatamente dietro l'altra e in posizione obliqua rispetto a quella;
- dette vetture, così lasciate ferme sulle due rispettive corsie di marcia, occuparono interamente lo spazio carrabile dell'incrocio stradale ove era avvenuto il sinistro e ove erano state lasciate in posizione di quiete;
- di conseguenza, venne completamente bloccato il decorso del traffico sia da Via Cavour che da Via
Mancini;
- per l'effetto, all'atto dello scatto delle fotografie, vi era una fila di autovetture ferme nella strada
(raffigurata nell'allegato n. 26 delle produzioni di I grado) dalla quale era provenuta la MA;
- gli automobilisti delle due vetture incidentate avevano un ampio spazio di manovra per spostare le loro vetture da detta intersezione e per parcheggiarle a pochi metri di distanza dal luogo del sinistro, sé
pagina 6 di 11 da consentire agli altri veicoli di riprendere la circolazione: in particolare, la MA avrebbe potuto essere spostata pochi metri più avanti rispetto alla posizione di quiete post urto e la OP avrebbe potuto essere parcheggiata immediatamente dietro la MA (cfr. le fotografie nn. 23 e 27 delle produzioni documentali di I grado).
11.3 Inoltre è stato attestato dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuta alle ore 13.20 (cfr. il verbale di contestazione del 31.3.21 e la relazione di servizio) ed è stato espressamente riconosciuto dall'attrice (cfr. gli atti introduttivi dei giudizi di I e di II grado) che, al momento del sinistro, quelle strade erano interessate da traffico veicolare intenso, in quanto era l'orario di uscita degli alunni dalla vicina scuola materna.
11.4 Inoltre, tanto nel verbale di contestazione dell'11.3.21, quanto nella relazione di servizio n. 5/21, gli Agenti della Polizia Municipale hanno attestato che l'avere lasciato le due vetture in posizione di quiete al predetto incrociò aveva causato un gravissimo intralcio alla circolazione, essendo quell'incrocio l'unico accesso veicolare a Piazza San Francesco, nell'occasione interessata dal deflusso intenso dei veicoli per la concomitante uscita degli alunni dalla scuola sita nei pressi, nè potendo le vetture, incolonnate a causa di quell'intralcio, invertire la marcia per prendere un percorso alternativo.
A tali attestazioni deve attribuirsi efficacia fidefacente, posto che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del codice della strada, la fede privilegiata di cui all'art.
2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l'attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 339 del 12/01/2012).
Ne deriva che, “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del
pagina 7 di 11 pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3705 del 14/02/2013: nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in relazione alla contestazione del mancato possesso dei documenti di un natante, aveva dato credito alla testimonianza resa in corso di causa, trascurando la valenza probatoria privilegiata del verbale di accertamento, in cui risultava che, al momento del controllo operato dagli agenti accertatori, l'imbarcazione era in navigazione).
11.5 Ancora, la considerazione sia della allocazione dei danni alle due vetture, sia della conformazione dello stato dei luoghi (con la vettura MA favorita, nel passaggio al predetto incrocio, dal segnale stradale di precedenza posto sulla strada di percorrenza della OP: cfr. le fotografie), sia della presenza di un testimone oculare dell'accaduto (il passeggero della MA), sia della mancanza di altre “prove” della responsabilità del sinistro suscettibili di “dispersione” (ex art. 189 C.d.S.) avrebbe dovuto indurre i conducenti delle due vetture (o quanto meno quello della MA), a rimuovere “sollecitamente” (ex art. 161 C.d.S.) di qualche metro i veicoli (o la vettura MA) per ripristinare il transito nella intersezione, considerando il traffico formatosi alle loro spalle.
11.6 Pertanto, la considerazione comparata di tutte le sopra descritte risultanze esclude la fondatezza del 1° motivo di gravame.
12. Deve essere rigettato anche il 2° motivo di appello, con cui la amenta la illegittimità Parte_1
del verbale di contestazione dell'11.3.21, per omessa motivazione delle ragioni della asserita mancanza della contestazione immediata della infrazione.
12.1 Invero, nel verbale summenzionato, gli Agenti “accertatori” hanno attestato, tra l'altro, quanto segue: “[…] Illecito contestato verbalmente nell'immediatezza dell'intervento dei sottoscritti organi accertatori verbalizzata a seguito di ricostruzione di sinistro stradale (vd. fascicolo sinistri n. 05/2021 del 22.2.21) in luogo e data di cui sopra”.
12.2 Dunque, nel verbale in esame gli Agenti hanno attestato – con efficacia fidefacente – di avere contestato immediatamente al trasgressore, in forma verbale, la infrazione commessa (cfr. l'art. 2700
c.c. (“Efficacia dell'atto pubblico”): “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
pagina 8 di 11 Ed al riguardo è il caso di ricordare (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 02/02/2011) come, “in tema di opposizione a provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizione diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, e con riferimento all'ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, non deve aversi riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con l'apposito rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circostanze che esulano dall'accertamento, quali
l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo
o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (come ad es., quando risulti una assenza di corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita)”.
“In tali casi” - osserva la Suprema Corte – “nei quali al trasgressore siano immediatamente contestate di persona, anche verbalmente, le violazioni accertate, consentendogli di formulare osservazione e di illustrare argomenti a propria discolpa, nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa del trasgressore può dirsi essere derivata dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta contestazione, verbale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 02/02/2011).
12.3 La stessa attestazione fidefacente, relativa alla avvenuta immediata contestazione verbale alla conducente della MA della violazione del disposto di cui all'art. 189 Cd.S., è stata resa dagli
Accertatori nella relazione di servizio n. 5/21, in atti, con contestuale motivazione delle ragioni della coeva impossibilità di procedere alla stesura del verbale di contestazione scritta: “[…] gli altri colleghi in servizio non potevano intervenire prontamente in ausilio dei sottoscritti perché erano impegnati nei rispettivi servizi di viabilità presso gli altri plessi scolastici;
il tenente dopo aver proceduto Tes_1
ai rilievi di rito e incaricato l' in primis e successivamente il maresciallo ad Parte_3 Tes_2
espletare le SIT dei coinvolti, si recava nella vicina scuola di Piazza San Francesco per il servizio di viabilità scolastica. Per quanto sopra detto, non si è potuto procedere alla materiale stesura del verbale di contestazione, ma alla sola contestazione verbale dell'illecito sopra detto”.
12.4 Ed è noto che, “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli
pagina 9 di 11 interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18023 del 09/07/2018: nella specie la S.C. ha ritenuto, da un lato, sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata immediata e, dall'altro, insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della polizia municipale in seguito al verificarsi di un sinistro;
cfr. in senso conforme, ex multis, Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01
n. 4571, etc).
E' parimenti noto che “tra dette modalità di organizzazione del servizio, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d'interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un solo contravventore” (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 18023 del 09/07/2018).
12.5 Pertanto, la considerazione sia del fatto (attestato con pubblica fede nel verbale e non avversato da querela di falso) che la conducente della MA ebbe la immediata contestazione verbale della infrazione commessa, sia delle plausibili e giudizialmente insindacabili motivazioni fornite per la impossibilità di procedere alla stesura immediata del verbale scritto della contestazione, rende inaccoglibile la doglianza dell'appellante.
13. In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
14. La disciplina delle spese del presente grado di giudizio segue – ex lege – la soccombenza dell'appellante, con liquidazione come da dispositivo, in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario. I compensi si liquidano nei valori medi, salvo che per la fase di trattazione/istruttoria, esauritasi in una unica udienza e per la quale si riconoscono i compensi nella misura tabellare minima.
15. L'appellante deve essere altresì condannato al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dallo stesso proposta.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. N. 1152/22, avverso la sentenza n. 280/21 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello.
CONDANNA
l'appellante al rimborso delle spese processuali del presente giudizio sostenute dall'appellato, che liquida – in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario - in €. 562,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge.
CONDANNA parte appellante al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 1152/22, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Lacioppa, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(P.I. , rappresentato e difeso dall'Avv. Graziano Menè, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello vs. sentenza n. 280/21 del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'appellante: “1) […] Si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nel proprio atto introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate che abbiansi quivi per riportate e trascritte, confidando pagina 1 di 11 nel loro pieno ed integrale accoglimenti instando, per ciò detto, nella riforma della sentenza n.
281/2021 R.G. Sent. emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Chieti. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio di cui l'odierno procuratore si dichiara antistatario e di cui chiede, pertanto, la distrazione in proprio favore”.
L'appellato: “[…] Si riporta alla propria comparsa di costituzione, chiedendone l'integrale accoglimento, con rigetto dell'avverso atto di appello per i motivi tutti già ampiamente esposti nella predetta comparsa, e con conseguente conferma della sentenza n. 281.21 emessa dal Giudice di Pace di Chieti. Con vittoria delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio. Per il presente giudizio di appello, il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario e pertanto chiede all'adito
Giudice la distrazione in proprio favore delle relative competenze legali”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 9.4.21, ricevette, quale proprietaria di un autoveicolo “MA”, la Parte_1
notifica di un verbale del 31.3.21 con cui la Polizia Municipale di le contestò, nella suddetta CP_1 veste, la violazione dell'art. 189, commi III e IX, del Codice della Strada (applicandole una sanzione amministrativa di €. 119,00 e la decurtazione di due punti dalla patente di guida), perché: “Il giorno
22.2.21, alle 13:15 circa, il conducente del veicolo suddetto, coinvolto in un incidente stradale con danni lievi a sole cose, rilevato dai verbalizzanti, causava gravissimo intralcio alla circolazione, in quanto non provvedeva a spostare il veicolo sebbene tale operazione fosse possibile e assolutamente opportuna. Nelle circostanze di luogo e di tempo anzidette, infatti l'intersezione Via Mancini/ Via
Cavour - strade a senso unico di marcia - costituente accesso esclusivo a Piazza San Francesco, era gravata da traffico intenso dovuto all'uscita delle scuole primarie site nella suddetta piazza”.
2. La impugnò innanzi al Giudice di Pace il summenzionato verbale - di cui chiese Parte_1
l'annullamento (previa sospensione), con vittoria delle spese di lite – assumendo che:
-) non sussisteva la violazione di cui all'art. 189 C.d.S., in quanto: la vettura non poteva CP_2
essere spostata dalla immediatamente dopo il sinistro, poiché il conducente dell'altra vettura Pt_2
(che colpevolmente la aveva urtata) le aveva contestato una velocità di guida non commisurata allo stato dei luoghi;
per questo, la aveva incaricato suo padre, nell'occasione trasportato sulla Pt_2
MA, di recarsi al Comando di Polizia Locale (sito a dieci metri dal luogo del sinistro) per far pagina 2 di 11 intervenire un agente;
questi interveniva pochi minuti dopo, eseguiva i rilievi, anche fotografici, verificava i danni alle vetture e, soltanto dopo tali operazioni, autorizzava e disponeva la rimozione dei mezzi dalla loro posizione di quiete dopo l'urto; la presenza della MA in detta posizione non aveva causato alcun intralcio alla circolazione veicolare, in quanto questa all'epoca era “già congestionata” a causa della concomitante uscita dalla “vicinissima” scuola materna di Piazza S.
Francesco degli alunni di una scuola materna, “con conseguente presenza di un numero elevato di veicoli che stazionavano proprio a ridosso di detta piazza”;
-) il verbale, redatto soltanto il 31.3.21, era stato steso in violazione del disposto di cui all'art. 201
C.d.S., in quanto non conteneva alcuna indicazione dei motivi della omessa contestazione immediata della asserita infrazione stradale.
3. Il – nel costituirsi in giudizio – chiese il rigetto della avversa opposizione, Controparte_1
deducendo che:
-) gli Agenti di Polizia intervenuti avevano attestato – con efficacia fidefacente – il gravissimo intralcio che la vettura e l'altro veicolo, lasciati dai rispettivi conducenti in posizione di CP_2
quiete post urto al summenzionato incrocio stradale, avevano provocato al traffico veicolare;
-) le ragioni della asserita, omessa, contestazione immediata della infrazione stradale erano esplicitate nella relazione di servizio integrativa della Polizia locale, in atti.
4. All'esito del processo (nel quale non vennero ammesse le prove orali richieste dalla , Parte_1 venne emessa la sentenza n. 280/21, con cui il Giudice di Pace rigettò l'opposizione - con compensazione delle spese di lite – ritenendo che le risultanze acquisite avevano dimostrato la sussistenza della violazione stradale contestata nel verbale impugnato.
5. La ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha lamentato l'erroneità: - per Parte_1
travisamento delle risultanze istruttorie e mancata ammissione delle prove testimoniali richieste (di cui si è chiesta l'ammissione al Giudice del gravame), che avrebbero comprovato la insussistenza della infrazione contestatale;
- per non avere rilevato la omessa motivazione, nel verbale impugnato, della mancanza di contestazione immediata della infrazione.
6. Il ha chiesto il rigetto dell'appello (con vittoria delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio), sostenendo la correttezza della sentenza del Giudice di Pace e la inammissibilità delle istanze istruttorie della controparte, perché da questa non reiterate nella udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in prime cure.
pagina 3 di 11 7. Il processo - assegnato nelle more allo scrivente, in sostituzione del precedente Giudice – giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello deve ritenersi infondato, per le ragioni di seguito esposte.
9. Innanzitutto, deve essere rigettata la istanza della di ammissione delle istanze di prova Parte_1
testimoniale formulate in prime cure e rigettate dal Giudice di Pace.
Infatti, risulta dagli atti che, all'esito della prima udienza del 9.6.21 – nella quale il Giudice di Pace ritenne che la causa potesse decidersi sul piano documentale, con conseguente rigetto delle summenzionate istanze di prova – venne fissata la udienza di discussione del 30.6.21, in cui la opponente non reiterò la richiesta di ammissione di dette richieste probatorie (cfr. il relativo verbale).
Al riguardo, è noto che “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3229 del
05/02/2019).
Inoltre, l'appellante non ha riproposto le proprie istanze istruttorie nella udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi innanzi a questo Tribunale, con conseguente ulteriore motivo di inammissibilità delle stesse.
Infatti, il summenzionato onere di reiterazione espressa delle istanze probatorie non ammesse “deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019:; nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte rimasta contumace in un giudizio di rinvio con pagina 4 di 11 riferimento ai motivi concernenti la mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate da altro soggetto che aveva, invece, partecipato al giudizio in questione e non aveva più contestato l'ordinanza della corte di appello che le aveva respinte).
Ne consegue che, “in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22883 del 13/09/2019).
10. Tanto premesso in ordine al perimetro delle risultanze istruttorie alla cui stregua deve essere deciso il presente giudizio, dette risultanze sono costituite dalla documentazione ritualmente versata in atti
(verbale di contestazione della infrazione;
relazione di servizio della Polizia Municipale;
fotografie dello stato dei luoghi in occasione del sinistro e posizione di quiete e danni delle vetture dopo l'incidente).
11. Alla stregua di tali risultanze, deve ritenersi infondato il 1° motivo di appello, con il quale la assume che – a differenza di quanto ritenuto nella sentenza di I grado – non sia stata Parte_1
commessa dalla conducente della sua MA la violazione del disposto di cui all'art. 189, commi 3 e 9
Cds.
11.1 Tale norma, sotto la rubrica “Comportamento in caso di incidente”, stabilisce, per quanto qui interessa: “
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei
pagina 5 di 11 modi possibili gli elementi sopraindicati. […] 9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344”.
L'art. 161 (“Ingombro della carreggiata”) del C.d.S., richiamato dall'art. 189, a sua volta prevede che:
“1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere
l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa. […].
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
11.2 Nella specie, risulta, innanzitutto, dalle fotografie scattate dalla Polizia Municipale intervenuta dopo il sinistro in questione, che:
- il sinistro coinvolse due vetture, di cui una (la MA) di proprietà della e l'altra (una Parte_1
OP) di altro automobilista;
- il sinistro avvenne all'intersezione tra Via Cavour e Via Mancini;
- dal sinistro derivarono danni assai modesti alle vetture (in particolare, al paraurti anteriore sinistro della al parafango posteriore destro della;
CP_3 CP_2
- entrambi i conducenti lasciarono le due vetture in posizione di quiete post urto, ossia parcheggiate in detta intersezione, l'una (la OP) immediatamente dietro l'altra e in posizione obliqua rispetto a quella;
- dette vetture, così lasciate ferme sulle due rispettive corsie di marcia, occuparono interamente lo spazio carrabile dell'incrocio stradale ove era avvenuto il sinistro e ove erano state lasciate in posizione di quiete;
- di conseguenza, venne completamente bloccato il decorso del traffico sia da Via Cavour che da Via
Mancini;
- per l'effetto, all'atto dello scatto delle fotografie, vi era una fila di autovetture ferme nella strada
(raffigurata nell'allegato n. 26 delle produzioni di I grado) dalla quale era provenuta la MA;
- gli automobilisti delle due vetture incidentate avevano un ampio spazio di manovra per spostare le loro vetture da detta intersezione e per parcheggiarle a pochi metri di distanza dal luogo del sinistro, sé
pagina 6 di 11 da consentire agli altri veicoli di riprendere la circolazione: in particolare, la MA avrebbe potuto essere spostata pochi metri più avanti rispetto alla posizione di quiete post urto e la OP avrebbe potuto essere parcheggiata immediatamente dietro la MA (cfr. le fotografie nn. 23 e 27 delle produzioni documentali di I grado).
11.3 Inoltre è stato attestato dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuta alle ore 13.20 (cfr. il verbale di contestazione del 31.3.21 e la relazione di servizio) ed è stato espressamente riconosciuto dall'attrice (cfr. gli atti introduttivi dei giudizi di I e di II grado) che, al momento del sinistro, quelle strade erano interessate da traffico veicolare intenso, in quanto era l'orario di uscita degli alunni dalla vicina scuola materna.
11.4 Inoltre, tanto nel verbale di contestazione dell'11.3.21, quanto nella relazione di servizio n. 5/21, gli Agenti della Polizia Municipale hanno attestato che l'avere lasciato le due vetture in posizione di quiete al predetto incrociò aveva causato un gravissimo intralcio alla circolazione, essendo quell'incrocio l'unico accesso veicolare a Piazza San Francesco, nell'occasione interessata dal deflusso intenso dei veicoli per la concomitante uscita degli alunni dalla scuola sita nei pressi, nè potendo le vetture, incolonnate a causa di quell'intralcio, invertire la marcia per prendere un percorso alternativo.
A tali attestazioni deve attribuirsi efficacia fidefacente, posto che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del codice della strada, la fede privilegiata di cui all'art.
2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l'attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 339 del 12/01/2012).
Ne deriva che, “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del
pagina 7 di 11 pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3705 del 14/02/2013: nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in relazione alla contestazione del mancato possesso dei documenti di un natante, aveva dato credito alla testimonianza resa in corso di causa, trascurando la valenza probatoria privilegiata del verbale di accertamento, in cui risultava che, al momento del controllo operato dagli agenti accertatori, l'imbarcazione era in navigazione).
11.5 Ancora, la considerazione sia della allocazione dei danni alle due vetture, sia della conformazione dello stato dei luoghi (con la vettura MA favorita, nel passaggio al predetto incrocio, dal segnale stradale di precedenza posto sulla strada di percorrenza della OP: cfr. le fotografie), sia della presenza di un testimone oculare dell'accaduto (il passeggero della MA), sia della mancanza di altre “prove” della responsabilità del sinistro suscettibili di “dispersione” (ex art. 189 C.d.S.) avrebbe dovuto indurre i conducenti delle due vetture (o quanto meno quello della MA), a rimuovere “sollecitamente” (ex art. 161 C.d.S.) di qualche metro i veicoli (o la vettura MA) per ripristinare il transito nella intersezione, considerando il traffico formatosi alle loro spalle.
11.6 Pertanto, la considerazione comparata di tutte le sopra descritte risultanze esclude la fondatezza del 1° motivo di gravame.
12. Deve essere rigettato anche il 2° motivo di appello, con cui la amenta la illegittimità Parte_1
del verbale di contestazione dell'11.3.21, per omessa motivazione delle ragioni della asserita mancanza della contestazione immediata della infrazione.
12.1 Invero, nel verbale summenzionato, gli Agenti “accertatori” hanno attestato, tra l'altro, quanto segue: “[…] Illecito contestato verbalmente nell'immediatezza dell'intervento dei sottoscritti organi accertatori verbalizzata a seguito di ricostruzione di sinistro stradale (vd. fascicolo sinistri n. 05/2021 del 22.2.21) in luogo e data di cui sopra”.
12.2 Dunque, nel verbale in esame gli Agenti hanno attestato – con efficacia fidefacente – di avere contestato immediatamente al trasgressore, in forma verbale, la infrazione commessa (cfr. l'art. 2700
c.c. (“Efficacia dell'atto pubblico”): “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
pagina 8 di 11 Ed al riguardo è il caso di ricordare (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 02/02/2011) come, “in tema di opposizione a provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizione diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, e con riferimento all'ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, non deve aversi riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con l'apposito rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circostanze che esulano dall'accertamento, quali
l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo
o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (come ad es., quando risulti una assenza di corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita)”.
“In tali casi” - osserva la Suprema Corte – “nei quali al trasgressore siano immediatamente contestate di persona, anche verbalmente, le violazioni accertate, consentendogli di formulare osservazione e di illustrare argomenti a propria discolpa, nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa del trasgressore può dirsi essere derivata dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta contestazione, verbale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 02/02/2011).
12.3 La stessa attestazione fidefacente, relativa alla avvenuta immediata contestazione verbale alla conducente della MA della violazione del disposto di cui all'art. 189 Cd.S., è stata resa dagli
Accertatori nella relazione di servizio n. 5/21, in atti, con contestuale motivazione delle ragioni della coeva impossibilità di procedere alla stesura del verbale di contestazione scritta: “[…] gli altri colleghi in servizio non potevano intervenire prontamente in ausilio dei sottoscritti perché erano impegnati nei rispettivi servizi di viabilità presso gli altri plessi scolastici;
il tenente dopo aver proceduto Tes_1
ai rilievi di rito e incaricato l' in primis e successivamente il maresciallo ad Parte_3 Tes_2
espletare le SIT dei coinvolti, si recava nella vicina scuola di Piazza San Francesco per il servizio di viabilità scolastica. Per quanto sopra detto, non si è potuto procedere alla materiale stesura del verbale di contestazione, ma alla sola contestazione verbale dell'illecito sopra detto”.
12.4 Ed è noto che, “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli
pagina 9 di 11 interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18023 del 09/07/2018: nella specie la S.C. ha ritenuto, da un lato, sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata immediata e, dall'altro, insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della polizia municipale in seguito al verificarsi di un sinistro;
cfr. in senso conforme, ex multis, Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01
n. 4571, etc).
E' parimenti noto che “tra dette modalità di organizzazione del servizio, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d'interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un solo contravventore” (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 18023 del 09/07/2018).
12.5 Pertanto, la considerazione sia del fatto (attestato con pubblica fede nel verbale e non avversato da querela di falso) che la conducente della MA ebbe la immediata contestazione verbale della infrazione commessa, sia delle plausibili e giudizialmente insindacabili motivazioni fornite per la impossibilità di procedere alla stesura immediata del verbale scritto della contestazione, rende inaccoglibile la doglianza dell'appellante.
13. In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
14. La disciplina delle spese del presente grado di giudizio segue – ex lege – la soccombenza dell'appellante, con liquidazione come da dispositivo, in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario. I compensi si liquidano nei valori medi, salvo che per la fase di trattazione/istruttoria, esauritasi in una unica udienza e per la quale si riconoscono i compensi nella misura tabellare minima.
15. L'appellante deve essere altresì condannato al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dallo stesso proposta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. N. 1152/22, avverso la sentenza n. 280/21 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello.
CONDANNA
l'appellante al rimborso delle spese processuali del presente giudizio sostenute dall'appellato, che liquida – in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario - in €. 562,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge.
CONDANNA parte appellante al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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