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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 29/05/2025 innanzi al Giudice dott.ssa Maria De Vivo sono presenti:
per la parte opponente e per delega dei procuratori costituiti l'avv. Leandro Pannuti il quale si riporta integralmente a tutte le difese, eccezioni e deduzioni di cui in atti e verbali di causa, reiterando l'integrale impugnativa delle avverse domande e, per quanto di ragione, dell'elaborato peritale depositato dal dott. , sulla scorta delle osservazioni critiche ritualmente trasmesse in Per_1
data 27/12/2024 cui espressamente si rimanda. Preliminarmente giova ribadire, facendo seguito a quanto già esposto in occasione dell'udienza del 20/06/2024, che il quesito conferito al CTU, a modesto avviso della scrivente difesa, va integrato con il quesito suggerito nella memoria n. 2 ex art. 183 VI co. c.p.c., cui espressamente si rimanda, avendo la scrivente difesa formulato eccezioni anche in merito alla indeterminatezza dei tassi applicati, alla non corrispondenza tra il TAEG/ISC dichiarato e quello effettivamente applicato, nonchè in merito alla violazione del divieto di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c. perpetrato dalla controparte;
inoltre, segnatamente al rapporto del 03/10/2002, venivano disconosciute una serie di operazioni riportate nell'estratto dei movimenti e si richiedeva una rielaborazione del rapporto che non tenesse conto delle stesse. In conclusione, rimandando per il resto ai precedenti scritti difensivi ed alle osservazioni alla bozza di CTU ritualmente trasmesse, attesa la natura lacunosa delle operazioni peritali sin qui espletate, si insiste affinchè l'On.le Giudicante adito integri il quesito da conferire al CTU con quello indicato nelle memorie n. 2 ex art. 183 VI co. c.p.c. disponendo una necessaria integrazione delle operazioni peritali;
in subordine conclude chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti che qui abbiansi per trascritte e ripetute e chiede che la causa venga introitata a sentenza;
per la parte opposta la praticante avv. Maria Ambrosino per delega degli avv.ti Zurlo Raffaele ed
ORNATI ANDREA, la quale, nel riportarsi ai propri scritti conclude per il rigetto dell'opposizione.
Si oppone alle richieste istruttorie della controparte chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice
1 Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.
Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10713 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. ROCCO DI TORREPADULA PIETRO (c.f. ), con C.F._2
domicilio digitale come in atti;
OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ORNATI ANDREA (c.f. e dall'avv. C.F._3
Raffaele Zurlo (C.F. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
2 Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2434/2022 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 20.06.2022 in favore di per l'importo capitale di euro 25.419,53, oltre interessi e spese, quale Controparte_1
debito residuo di due finanziamenti contratti con e Findomestic s.p.a. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione;
la nullità del ricorso monitorio per genericità della allegazione dei fatti e dei titoli posti alla base della domanda;
la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la inadeguatezza probatoria della documentazione allegata al ricorso;
la prescrizione del credito;
l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato;
l'erronea indicazione del taeg;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Tanto premesso, ha così concluso: “Preliminarmente sin d'ora ci si oppone fermamente alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.
2434/2022 del 20/06/2022, attesa la palese nullità, inammissibilità ed infondatezza dello stesso per le ragioni esposte in narrativa;
- In via pregiudiziale, per le ragioni esposte, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, per l'effetto, dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della richiesta monitoria azionata e revocare, conseguentemente, il decreto ingiuntivo emesso;
- Ancora in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte opposta e/o l'inefficacia della cessione del credito eseguita nei confronti del sig. per carenza di prova a sostegno della stessa, e per effetto disporre la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo emesso;
- nel merito, in via comunque subordinata rispetto alle eccezioni preliminari in rito sopra spiegate: A) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n.
2434/2022 per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 e s.s. c.p.c. e per l'effetto: B) Revocare
l'opposto decreto ingiuntivo per inammissibilità, nullità, infondatezza ed in ogni caso inesigibilità della pretesa creditoria posta a fondamento;
C) Accertare e dichiarare la natura simulata del contratto di credito al consumo di apertura di credito (C.d. revolving) del 03/10/2002 tenuto conto che lo stesso va ad integrare i requisiti di un contratto di prestito personale e per l'effetto: D)
Accertare e dichiarare che il contratto posto in essere in data 03/10/2002 è un contratto di prestito personale;
E) Per effetto degli accertamenti di cui ai due punti precedenti accertare e dichiarare
l'usurarietà originaria del contratto posto in essere in data 03/10/2002 e per l'effetto ordinare la ripetizione in favore del sig. di tutte le somme corrisposte a titolo di remunerazione Parte_1 del capitale;
F) Accertare e dichiarare altresì l'illegalità e la carenza di prova per iscritto di tutte 3 le operazioni poste in essere dall'istituto finanziario a partire dalla data del 21/07/2004 e per
l'effetto dichiarare non dovute tutte le somme richieste in ragione del contratto del 03/10/2002 per le operazioni successive alla predetta data;
G) Accertare e dichiarare, per ciò che concerne il contratto del 06/03/2009 e per le ragioni esposte, l'intervenuta prescrizione del credito azionato e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in ragione del predetto contratto e Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo emesso;
H) In via subordinata, in riferimento sempre al contratto del
06/03/2009, accertare e dichiarare la nullità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi per indeterminatezza del tasso in violazione dell'art. 117 del testo unico bancario;
I) In virtù dell'accertamento di cui al punto precedente procedere alla rielaborazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio sulla scorta del tasso sostitutivo (BOT 12 mesi), individuato dall'art. 117 comma 7, adottando un ammortamento a rata costante in regime di capitalizzazione semplice, o in subordine la diversa tipologia di ammortamento e di regime finanziario di capitalizzazione che il
G.U. riterrà secondo equità, ed accertando all'esito il reale rapporto dare /avere tra le parti;
L) In via ulteriormente gradata e sempre salvo gravame, nella denegata ipotesi non si ritenesse nullo il tasso corrispettivo indicato in contratto per indeterminatezza dello stesso, stante la mancata indicazione in contratto del regime finanziario adottato, previo accertamento dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta occulta, in violazione dell'art. 1183 c.c. e dell'art. 6 della delibera CICR del 9/2/2000, rielaborare il piano di ammortamento secondo un piano di ammortamento alla francese, al tasso fisso del 8,99%, come apparentemente risultante in contratto, ma in regime di capitalizzazione semplice;
M) In via ulteriormente subordinata, accertare comunque l'applicazione di un TAEG/ISC differente e maggiore rispetto a quelle indicato in contratto e per l'effetto: N) Ai sensi dell'art. 125 bis comma 6
TUB, ovvero in subordine ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB, dichiarare la nullità della pattuizione relativa agli interessi convenzionali e disporre la rielaborazione del piano di ammortamento sul solo capitale effettivamente erogato, al tasso BOT 12 mesi previsto dall'art. 117, comma 7 del T.U.B.; O) In via di estremo subordine, rilevata l'applicazione di un TAEG/ISC differente, condannare la opposta al risarcimento del danno patito dal sig. Parte_1
scaturente dalla differenza tra il costo effettivo del credito ed il costo pubblicizzato in maniera fraudolenta dall'istituto bancario previa quantificazione dello stesso mediante CTU contabile ovvero, in subordine, in via equitativa”.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni ed Controparte_1 eccezioni e rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ing iuntivo n. 2434/2022 del 20/06/2022 RG n.
4986/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
4 648 C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale , nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2434/2022 del 20/06/2022 RG n. 4986/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord In via subordinata , nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
[...]
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Parte_1 Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attivi tà istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale In via preliminare , dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società in ordine alle d omande svolte in via riconvenzionale da l Sig. Controparte_1 Parte_1
In via subordinata , nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
[...]
accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa. In via Controparte_1
ulteriormente subordinata , nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig. , condannare la società al pagamento Parte_1 Controparte_1 del minor importo ritenuto di giustizia”.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata con espletamento di una c.t.u. contabile.
All'esito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., il Tribunale osserva quanto segue.
Deve, preliminarmente, darsi atto che è stato ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010, sebbene con esito negativo per assenza della parte opponente invitata (cfr. verbale di mediazione in atti).
La mancata partecipazione senza giustificato motivo dell'opponente alla mediazione comporta, in applicazione dell'art. 8, co 4 bis, d.lgs. 28/2010 (vigente ratione temporis), la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare, in via introduttiva, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
5 Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di quale cessionaria del credito, al Controparte_1
pagamento del debito residuo di due rapporti: Contratto di apertura carta di credito n.
20077584605101 stipulato da in data 03/10/2002 con Findomestic Banca Parte_1
S.p.a. per un importo massimo autorizzato pari ad € 1.600,00; Contratto di prestito personale n.
87513 dell'importo pari ad € 8.000,00 stipulato da in data 06/03/2009 con Parte_1
Controparte_2
Carattere assorbente, sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, riveste l'esame della legittimazione attiva dell'opposta, oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Con particolare riferimento al credito derivante dal contratto di “apertura Carta”, stipulato con
Findomestic, non vi è in atti alcuna prova (ad esempio: contratto di cessione, avviso in G.U., dichiarazione del cedente) della sua cessione dalla originaria titolare Findomestic ad uno degli ulteriori soggetti coinvolti nelle successive operazioni di cartolarizzazione. Ciò comporta l'inefficacia a cascata dei successivi trasferimenti del credito, attesa la mancanza di prova della legittimazione a disporre del credito stesso, restando, da ultimo, inficiato l'acquisto in capo all'odierna opposta.
Ne deriva l'infondatezza della domanda quanto al credito di cui sopra.
Con riferimento al credito derivante dal contratto di prestito personale stipulato con CP_2
giova esaminare, in applicazione del principio della ragione più liquida, l'eccezione di
[...]
prescrizione sollevata dalla parte opponente.
È incontestato che il contratto sia stato stipulato in data 6.03.2009. Esso prevede un piano di rimborso a mezzo 66 rate mensili. Sennonché, come rilevato dalla parte opponente, dall'estratto conto formato da e prodotto dalla stessa parte opposta, in data 29.11.2011 è intervenuta la CP_2
6 dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine. Tale circostanza, puntualmente e tempestivamente dedotta dalla parte opponente, non è stata contestata dall'opposta.
È d'uopo rammentare che in tema di contratti di finanziamento, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. ex multis Cass. 17798/2011). Ciò in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, con la conseguenza che “deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4,
c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. Cass. 18951/2013).
Nondimeno, nel caso in cui intervenga la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, viene meno il piano di rateizzazione, e gravando sul debitore l'obbligo di immediato pagamento del capitale residuo. Da tale momento, dunque, decorre il termine decennale di prescrizione quanto al diritto di credito al pagamento del capitale residuo.
Orbene, ha allegato, quale atto interruttivo della prescrizione, la lettera raccomandata Controparte_1
– datata 15.03.2017 – recante la comunicazione di cessione del credito, in uno alla richiesta di pagamento, inviata a . Parte_1
Tuttavia, a fronte della negazione, da parte dell'opponente, di aver ricevuto la predetta raccomandata, il Tribunale rileva che la raccomandata in questione, oltre a non essere stata consegnata al destinatario, reca un timbro postale sbiadito ed illeggibile, non essendo in alcun modo possibile evincere la data di effettiva spedizione ed eventuale compiuta giacenza del plico.
Tale documento, pertanto, è inutilizzabile quale atto interruttivo della prescrizione.
Il ricorso monitorio è stato, poi, depositato solo nel 2022, allorquando il termine di prescrizione era spirato.
Pertanto, il credito derivante dal contratto di prestito personale è prescritto.
Per le ragioni tutte che precedono, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
7 Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della parte opposta soccombente.
DE va, nondimeno, condannato - in applicazione dell'art. 8, co 4 bis, d.lgs. Parte_1
28/2010 (vigente ratione temporis) - al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro dinanzi al mediatore, come risultante dal verbale in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dr.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 c.p.c., nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2434/2022;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , che Controparte_1 Parte_1
qui si liquidano in euro 3.900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 145,50 per esborsi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 15.05.2025, a carico di Controparte_1
condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Parte_1
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Aversa, il 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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