Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 20/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 20/03/2025 nella causa RG
n. 115/2021 promossa da
, , assistito dall'avv. VENTURA Parte_1 C.F._1
RICCARDO
Parte ricorrente Contro
, , assistito dall' AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, per ottenere l'accertamento dello status di (equiparato a) vittima del dovere e del diritto ai relativi benefici assistenziali, in particolare, all'elargizione ex art. 5 l. 206/04 e 1, co. 1 l. 302/90 e all'esenzione dal pagamento del ticket ex art. 9 l. 206/04;
, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'estinzione dei diritti per CP_2 intervenuta prescrizione e ha, in ogni caso, affermato l'infondatezza della domanda nel merito, non ricorrendo i presupposti normativi per il riconoscimento dello status;
-la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Considerato che:
-i fatti alla base della presente decisione sono pacifici tra le parti e possono essere illustrati nei seguenti termini;
-il ricorrente, il 5.5.2003, all'epoca appuntato scelto appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione CC di Occhieppo Superiore, su ordine della Centrale Operativa del
Comando Provinciale di Biella, alle ore 10, 35 si era recato, insieme al maresciallo capo Per_1
, a Zubiena, Fraz. Vermogno;
[...]
-presso la località anzidetta si era verificato un incidente stradale: la sig.ra , trovata dai Parte_2 militari sul posto, aveva riferito loro che alle ore 7,30, mentre stava percorrendo la strada provinciale da Zubiena verso Cerrione a bordo del proprio veicolo, era stata urtata improvvisamente da un animale selvatico uscito dal bosco;
-il ricorrente, mentre effettuava i rilievi prescritti, nel calpestare l'erba adiacente alla carreggiata, in quel punto molto alta, era caduto in una cunetta -profonda circa 80 cm- che si trovava vicino ad un attraversamento in cemento posto tra la strada e il prato;
-a seguito della caduta aveva riportato la lesione del legamento crociato anteriore, la rottura del menisco interno e una lassità mediale al ginocchio sinistro, con postumi permanenti valutati dal proprio CT nella misura del 2%;
-con decreto 3645/08 l'infermità (“esiti di ricostruzione LCA ginocchio sx”) è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, con liquidazione dell'equo indennizzo per euro 526,60;
-in data 23.4.18,il ricorrente ha presentato al domanda per il riconoscimento dello status di CP_1 vittima del dovere;
1
-a fronte del diniego in sede amministrativa, parte ricorrente ha introdotto la presente azione;
-ebbene, l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal non è fondata con riguardo CP_1 alla domanda di accertamento del diritto;
-come correttamente rilevato dal ricorrente, la giurisprudenza più recente (vd., ad es., Cass., sez. Lav., sent. 17440/22) ha chiarito che “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”1e nella cui motivazione si precisa che “Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto (…)”;
-ciò posto, ritiene, tuttavia, il Tribunale che non ricorrano, nel merito, i presupposti per il riconoscimento, in capo al ricorrente, dei presupposti per il positivo accertamento dello status reclamato di soggetto equiparato alla vittima del dovere;
-ebbene, si richiamano sul punto, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni contenute nella sentenza n. 24592/18 della S.C., sez. Lav., che offre una chiara ricostruzione delle norme e dei principi che vengono in rilievo nella presente fattispecie:
“ (…) 8. La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
9. Al successivo comma 564 dell'art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
10. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre
1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. 11. Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
12. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
13 E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. 14. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
15. E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico.
16. La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono:"... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". 17. Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (…)”;
-ebbene, alla luce delle argomentazioni dianzi riportate, se, da un lato, per il riconoscimento di soggetto equiparato alle vittime del dovere il concetto di “missione” viene interpretato estensivamente, dall'altro lato, assume valenza maggiormente selettiva il requisito della ricorrenza delle “particolari condizioni” che, come visto, costituiscono un quid pluris rispetto al solo riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e che consistono “in ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;
-nel caso di specie, non può essere riconosciuto al ricorrente lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, poiché non risulta che egli, nel contesto della verificazione dell'evento lesivo sopra descritto, si trovasse in una situazione “particolare” che abbia comportato la sua esposizione a maggiori rischi o fatiche nell'espletamento del servizio;
- in ricorso non vi sono, infatti, allegazioni specifiche da cui sia possibile assumere e verificare che la caduta del ricorrente nella cunetta, allorchè stava effettuando rilievi a seguito di incidente stradale, sia accaduta in una situazione di esposizione a maggiori rischi o fatiche, non potendosi in tal senso fare eventualmente riferimento alla presenza di erba alta: essa non costituirebbe infatti una situazione particolare, rappresentando una condizione frequente e prevedibile, specie nel contesto delle strade extraurbane collocate presso aree boschive;
-non ricorrendo, in definitiva, i presupposti di legge, la domanda di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere deve essere respinta, con conseguente assorbimento delle ulteriori richieste;
-tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
3 -compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 20.3.25. La giudice
Dr.ssa Francesca Marchese
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sentenza citata precisa inoltre che “E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006 (…)”.
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