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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/11/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2960/2025 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1035/2025, promossa con ricorso depositato il 17.07.2025 da:
1) in HARMATHA, Parte_1
Nata a Roma il 15 giugno 1978 cittadina: Repubblica Ceca, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Marco Orrù
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...], cittadino: Repubblica Ceca, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Anna Elisabetta Lavorgna
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in PR (Repubblica Ceca) in data 26 giugno 2004, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Roma il 19.10.2012 (anno 2012 atto n. 671 parte II serie C13) con i seguenti figli: il 04.09.2009 a GO (Confederazione Svizzera) Parte_3
il 10.07.2012 a Cittiglio (VA) Controparte_1
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.07.2025 richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in PR - Repubblica Ceca in data 26.06.2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma anno 2012 atto n. 00671 parte 2 serie C13 ordinando l'annotazione della sentenza;
2. Confermare, per quanto di attualità, le condizioni della separazione con riferimento all'affidamento e al collocamento delle figlie minori con la madre in Via Matteotti 811 a
Cadrezzate (VA);
3. Quanto al contributo per il mantenimento, le parti hanno condiviso la modifica del contributo in conseguenza del sopravvenire del peggioramento della situazione economica del padre che, pertanto, contribuirà al mantenimento delle minori in via pressoché diretta, trascorrendo le figlie tempo pressoché paritario con il genitore, e ogni mese verserà alla madre un importo di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, le spese straordinarie saranno suddivise al 50%; Si conviene che questa parte specifica dell'accordo, espressa nella presente clausola, sia in vigore a partire dal
1.1.2023;
4. La GN , successivamente allo scioglimento del vincolo coniugale, si Pt_1
impegna entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della sentenza, a trasferire a favore del sig. senza corrispettivo, la propria quota del 50% di CP_2 proprietà dell'immobile con quanto l'arreda , sito in Comune di Angera (meglio individuato in CATASTO FABBRICATI come segue: sezione AN, foglio 4, mappale 6287 sub. 501, Cat. A/7, classe 4, consistenza 8 vani, sup. catastale totale mq.263, sup. totale escluse aree scoperte: mq. 235, RC. Euro 1.074,23, via Cocquio n. 9 piano S1-T-1; sezione AN, foglio 4, mappale 6287 sub. 2, cat. C/2, cl. 4, mq. 17, sup. totale mq. 19, RC.
Euro 24,58, via Cocquio n. 9 piano T;
sezione AN, foglio 4, mappale 6287 sub. 3, cat.
C/6, cl. 6, mq. 16, sup. totale mq. 21, RC. Euro 40,49, via Cocquio n. 9 (doc.5); mentre in
CATASTO TERRENI l'area coperta e scoperta pertinenziale corrisponde a: foglio logico
9, mappale 6287, ente urbano, are 16 centiare 20, senza redditi. nella via Cocquio
s.n.c.), con atto da perfezionarsi in sede notarile in esecuzione del presente accordo. Il sig. si impegna a continuare a pagare interamente le rate dei mutui relativi a Pt_2
detto immobile (acquisto e ristrutturazione) scadenti ogni mese sino alla conclusione degli stessi, manlevando sin d'ora la moglie da ogni responsabilità al riguardo. Resta inteso che se la GN dovesse rimborsare qualsiasi somma all'istituto di Pt_1
pagina 2 di 4 credito in dipendenza di detti mutui il signor dovrà immediatamente CP_2
rifondere la stessa. Nulla verrà chiesto in rimborso da alcuna delle parti per le rate già versate fino ad ora;
5. Per effetto del presente accordo i coniugi, autonomi ed autosufficienti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno con l'altro in via definitiva per quanto riguarda il patrimonio che non sarebbe oggetto del presente accordo, e di nulla pretendere a titolo di mantenimento per sé avendo altresì regolamentato con separati accordi che si producono al fine di rappresentare l'intero quadro economico patrimoniale (suc. docc. 4
e 5).
6. Le parti si accordano a che tutte le spese derivanti dal presente accordo, con riferimento alle questioni patrimoniali saranno condivise tra di esse al 50%.
°°°
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 26.06.2004, in
PR (Rep. Ceca), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma
(anno 2012 atto n. 671 parte II serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
CIVILI DEL MATRIMONIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1035/2025, promossa con ricorso depositato il 17.07.2025 da:
1) in HARMATHA, Parte_1
Nata a Roma il 15 giugno 1978 cittadina: Repubblica Ceca, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Marco Orrù
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...], cittadino: Repubblica Ceca, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Anna Elisabetta Lavorgna
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in PR (Repubblica Ceca) in data 26 giugno 2004, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Roma il 19.10.2012 (anno 2012 atto n. 671 parte II serie C13) con i seguenti figli: il 04.09.2009 a GO (Confederazione Svizzera) Parte_3
il 10.07.2012 a Cittiglio (VA) Controparte_1
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.07.2025 richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in PR - Repubblica Ceca in data 26.06.2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma anno 2012 atto n. 00671 parte 2 serie C13 ordinando l'annotazione della sentenza;
2. Confermare, per quanto di attualità, le condizioni della separazione con riferimento all'affidamento e al collocamento delle figlie minori con la madre in Via Matteotti 811 a
Cadrezzate (VA);
3. Quanto al contributo per il mantenimento, le parti hanno condiviso la modifica del contributo in conseguenza del sopravvenire del peggioramento della situazione economica del padre che, pertanto, contribuirà al mantenimento delle minori in via pressoché diretta, trascorrendo le figlie tempo pressoché paritario con il genitore, e ogni mese verserà alla madre un importo di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, le spese straordinarie saranno suddivise al 50%; Si conviene che questa parte specifica dell'accordo, espressa nella presente clausola, sia in vigore a partire dal
1.1.2023;
4. La GN , successivamente allo scioglimento del vincolo coniugale, si Pt_1
impegna entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della sentenza, a trasferire a favore del sig. senza corrispettivo, la propria quota del 50% di CP_2 proprietà dell'immobile con quanto l'arreda , sito in Comune di Angera (meglio individuato in CATASTO FABBRICATI come segue: sezione AN, foglio 4, mappale 6287 sub. 501, Cat. A/7, classe 4, consistenza 8 vani, sup. catastale totale mq.263, sup. totale escluse aree scoperte: mq. 235, RC. Euro 1.074,23, via Cocquio n. 9 piano S1-T-1; sezione AN, foglio 4, mappale 6287 sub. 2, cat. C/2, cl. 4, mq. 17, sup. totale mq. 19, RC.
Euro 24,58, via Cocquio n. 9 piano T;
sezione AN, foglio 4, mappale 6287 sub. 3, cat.
C/6, cl. 6, mq. 16, sup. totale mq. 21, RC. Euro 40,49, via Cocquio n. 9 (doc.5); mentre in
CATASTO TERRENI l'area coperta e scoperta pertinenziale corrisponde a: foglio logico
9, mappale 6287, ente urbano, are 16 centiare 20, senza redditi. nella via Cocquio
s.n.c.), con atto da perfezionarsi in sede notarile in esecuzione del presente accordo. Il sig. si impegna a continuare a pagare interamente le rate dei mutui relativi a Pt_2
detto immobile (acquisto e ristrutturazione) scadenti ogni mese sino alla conclusione degli stessi, manlevando sin d'ora la moglie da ogni responsabilità al riguardo. Resta inteso che se la GN dovesse rimborsare qualsiasi somma all'istituto di Pt_1
pagina 2 di 4 credito in dipendenza di detti mutui il signor dovrà immediatamente CP_2
rifondere la stessa. Nulla verrà chiesto in rimborso da alcuna delle parti per le rate già versate fino ad ora;
5. Per effetto del presente accordo i coniugi, autonomi ed autosufficienti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno con l'altro in via definitiva per quanto riguarda il patrimonio che non sarebbe oggetto del presente accordo, e di nulla pretendere a titolo di mantenimento per sé avendo altresì regolamentato con separati accordi che si producono al fine di rappresentare l'intero quadro economico patrimoniale (suc. docc. 4
e 5).
6. Le parti si accordano a che tutte le spese derivanti dal presente accordo, con riferimento alle questioni patrimoniali saranno condivise tra di esse al 50%.
°°°
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 26.06.2004, in
PR (Rep. Ceca), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma
(anno 2012 atto n. 671 parte II serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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