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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15783/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 24/04/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
11.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/03/2025 promossa
DA
c.f. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. con studio in VIA PRIMATICCIO, 8 Parte_2
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], già Controparte_1 C.F._2
residente nel comune di MILANO, Via De Pretis n. 100,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23.05.2024
pagina 1 di 4
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Nel merito:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il
07.05.1984 a Piacenza trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Piacenza, atto n. 81-
Parte II-Serie A, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Con vittoria di spese ed onorario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
in CERIGNOLA (FG) il 07/05/1984 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
CERIGNOLA (FG) nell'anno 1984, atto n. 81, Parte II, Serie A, dal matrimonio sono nati quattro figli , e Per_1 Per_2 Persona_3 Per_4
(maggiorenni ed economicamente autosufficienti) con ricorso depositato in data 24.04.2024 chiedeva la separazione Parte_1 personale dei coniugi e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., senza ulteriori condizioni;
allegava che tra i coniugi era intervenuta separazione personale nell'anno 1995 e si erano di seguito riconciliati, e che con la ripresa della convivenza nascevano altre due figlie. all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.05.2024, tenutasi in data 11.03.2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 29.05.2024, veniva dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della resistente e veniva pagina 2 di 4 sentito liberamente il ricorrente che dichiarava: “le mie figlie sanno del presente giudizio ed anche mia moglie è stata notiziata. Non chiedo nulla, solo la separazione e poi il divorzio.”
Il Presidente relatore autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dava atto che da quella data cessava il regime patrimoniale della comunione legale ai sensi dell'art. 191
c.c. mandando la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile il provvedimento ai fini della annotazione dello scioglimento della comunione. Non assumeva ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dal ricorrente le conclusioni come in epigrafe trascritte, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nelle domande svolte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La lunga separazione di fatto tra le parti, che dà conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, rileva la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Le ulteriori domande
Lo scioglimento della comunione legale è un effetto automatico previsto dalla legge al secondo comma dell'art. 191 co 2 c.c. e si verifica al momento della comparizione delle parti innanzi
Presidente delegato alla udienza di prima comparizione del giudizio separativo allorché i coniugi vengono autorizzati a vivere separati.
Nessuna pronuncia in ordine ad obblighi di mantenimento dei coniugi deve essere assunta in mancanza di domande.
Le spese di lite
pagina 3 di 4 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del procedimento sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in CERIGNOLA Controparte_1
(FG) il 07/05/1984, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CERIGNOLA (FG) nell'anno 1984, atto n. 81, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di CERIGNOLA (FG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del giudice relatore per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b),
4. Spese al definitivo.
Milano, 12 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 24/04/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
11.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/03/2025 promossa
DA
c.f. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. con studio in VIA PRIMATICCIO, 8 Parte_2
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], già Controparte_1 C.F._2
residente nel comune di MILANO, Via De Pretis n. 100,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23.05.2024
pagina 1 di 4
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Nel merito:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il
07.05.1984 a Piacenza trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Piacenza, atto n. 81-
Parte II-Serie A, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Con vittoria di spese ed onorario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
in CERIGNOLA (FG) il 07/05/1984 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
CERIGNOLA (FG) nell'anno 1984, atto n. 81, Parte II, Serie A, dal matrimonio sono nati quattro figli , e Per_1 Per_2 Persona_3 Per_4
(maggiorenni ed economicamente autosufficienti) con ricorso depositato in data 24.04.2024 chiedeva la separazione Parte_1 personale dei coniugi e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., senza ulteriori condizioni;
allegava che tra i coniugi era intervenuta separazione personale nell'anno 1995 e si erano di seguito riconciliati, e che con la ripresa della convivenza nascevano altre due figlie. all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.05.2024, tenutasi in data 11.03.2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 29.05.2024, veniva dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della resistente e veniva pagina 2 di 4 sentito liberamente il ricorrente che dichiarava: “le mie figlie sanno del presente giudizio ed anche mia moglie è stata notiziata. Non chiedo nulla, solo la separazione e poi il divorzio.”
Il Presidente relatore autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dava atto che da quella data cessava il regime patrimoniale della comunione legale ai sensi dell'art. 191
c.c. mandando la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile il provvedimento ai fini della annotazione dello scioglimento della comunione. Non assumeva ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dal ricorrente le conclusioni come in epigrafe trascritte, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nelle domande svolte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La lunga separazione di fatto tra le parti, che dà conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, rileva la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Le ulteriori domande
Lo scioglimento della comunione legale è un effetto automatico previsto dalla legge al secondo comma dell'art. 191 co 2 c.c. e si verifica al momento della comparizione delle parti innanzi
Presidente delegato alla udienza di prima comparizione del giudizio separativo allorché i coniugi vengono autorizzati a vivere separati.
Nessuna pronuncia in ordine ad obblighi di mantenimento dei coniugi deve essere assunta in mancanza di domande.
Le spese di lite
pagina 3 di 4 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del procedimento sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in CERIGNOLA Controparte_1
(FG) il 07/05/1984, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CERIGNOLA (FG) nell'anno 1984, atto n. 81, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di CERIGNOLA (FG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del giudice relatore per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b),
4. Spese al definitivo.
Milano, 12 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4