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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 3.6.2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1246/2013 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Massimo Mancusi, come da procura Parte_1 in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 86/2023, pubblicata il 10.1.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.9.2022, ritualmente notificato, adiva il Tribunale Parte_1 di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare il riconoscimento dell'invalidità in misura pari o superiore all'80%, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 del D.lgs. n. 503/92, a decorrere dalla CP_ domanda amministrativa del 22.3.2022 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento della pensione di vecchiaia anticipata, oltre interessi legali.
A sostegno della domanda deduceva di avere l'età anagrafica richiesta dalla legge, venti anni di anzianità contributiva e una invalidità non inferiore all'80%; di avere presentato domanda CP_ amministrativa all' con esito negativo.
1 CP_ Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Assumeva, in particolare, che parte ricorrente non aveva dato la prova di avere cessato l'attività lavorativa, e di possedere i requisiti contributivi e sanitari richiesti dalla legge.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo non sussistente, alla data di presentazione della domanda amministrativa, il requisito della cessazione dell'attività lavorativa, necessario per poter beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata.
Dichiarava le spese di lite irripetibili.
Ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Parte_1 giudice di primo grado ha rigettato la domanda per mancata cessazione dell'attività lavorativa.
Ha dedotto, in particolare, che: a causa dell'entrata in vigore dell'art. 12 del D.L. n. 7/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che ha istituito le c.d. finestre di accesso alla prestazione, si è determinata una necessaria scissione con riferimento all'epoca di perfezionamento dei requisiti di legge;
poiché i requisiti richiesti per l'apertura della finestra sono solamente quelli anagrafici e contributivi, non è necessario cessare l'attività lavorativa dipendente nel trimestre in cui si raggiungono i predetti requisiti;
sarebbe stato troppo gravoso per l'invalida dover abbandonare il proprio posto di lavoro nell'incertezza dell'accoglimento della domanda di pensionamento, dipendendo tale evento anche dalla valutazione medico legale delle sue condizioni psico fisiche.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla pensione di vecchiaia ai sensi del D.lgs
503/92 a far data dalla domanda amministrativa del 22/3/2022 o con la decorrenza di giustizia ai sensi e nella misura di legge;
CP_ condannare l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto oltre di accessori di legge. Si chiede in subordine la nomina di CTU medico- legale riservandosi la nomina del consulente tecnico di parte;
CP_ condannare l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente delle spese di lite, ovvero al pagamento della somma di euro 3.318,90 oltre iva e cpa e spese generali da distrarsi in favore dell'avvocato; per l'effetto condannare l' convenuto al pagamento delle spese di lite del doppio grado, od CP_2
in quella ritenuta di giustizia, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si è dichiarato antistatario nel primo grado di giudizio, oltre che nel grado di appello”. CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, in caso di riconoscimento del requisito sanitario, di dichiarare la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata conformemente alle disposizioni di cui alla L. n. 122/2010, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
2 Espletata una CTU medico legale, all'udienza del 3.6.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
I lavoratori con una invalidità non inferiore all'80% possono ottenere il trattamento di vecchiaia a
60 anni se uomini e a 55 anni se donne, purché in possesso di almeno 20 anni di contributi, ai sensi CP_ di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 503/1992 (v. circolare n. 35/2012). Dal 1° gennaio 2013 i predetti requisiti sono stati adeguati alla stima di vita e, pertanto, dal 1° gennaio
2019 al 31 dicembre 2024 il requisito anagrafico è stato innalzato a 61 anni per gli uomini e a 56 CP_ anni per le donne (v. circolari n. 62/2018 e n. 19/2022).
Ed infatti, la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del D.L. n. 78/2009, conv. dalla L. n. 102/2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs.
n. 503/1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità
(Cass. n. 31001/2019).
Nella specie, la nata il [...], risulta in possesso del requisito anagrafico (56 anni) a Pt_1
decorrere dal 15.10.2022, ossia da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa
(22.3.2022), a tale data risulta anche in possesso del requisito contributivo (v. estratto conto
CP_ previdenziale depositato dall' . Ed infatti, nel dipanarsi della disciplina delle pensioni di vecchiaia, l'età riveste da sempre un ruolo cruciale, come si desume anche dall'art. 6 della legge n.
155 del 1981, che annette rilievo primario all'età pensionabile e ai requisiti assicurativi e contributivi (Cass. n. 24617/2023).
Quanto al requisito sanitario, la CTU espletata nel corso del presente giudizio di appello ha consentito di accertare che l'appellante presenta delle patologie tali (artrosi polidistrettuale, in particolare della colonna con ernia cervicale trattata chirurgicamente - microdiscectomia e impianto di cage C6-C7) - e protrusioni discali multiple nonché spondilolistesi di II grado a livello lombare -
L5-S1 - con persistente e significativa sintomatologia algico-disfunzionale diffusa;
depressione endoreattiva con note d'ansia di apprezzabile entità; ipertensione arteriosa con iniziale impegno d'organo - ipertrofia ventricolare- retinopatia - ben compensata farmacologicamente e senza manifestazioni cliniche quali espressione dell'accertato iniziale interessamento degli organi bersaglio;
tiroidite di Hashimoto con noduli tiroidei ben compensata con terapia farmacologica;
esiti di remoto intervento di sleeve gastrectomy per obesità con attuale sufficiente controllo del peso
3 corporeo) da determinarle una percentuale di invalidità almeno pari all'80%, già presente alla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_ Quanto, infine, alla contestazione sollevata dall' e accolta dal Tribunale, secondo cui mancherebbe la prova della cessazione dell'attività lavorativa, si osserva quanto segue.
Il legislatore ha operato una distinzione tra diritto alla pensione di vecchiaia e “conseguimento” del detto diritto.
Infatti, l'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 503/1992, stabilisce: “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”.
Parimenti, il comma 1 del successivo art. 2, rubricato “Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia”, recita: “Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Dalla lettera della legge si comprende, quindi, che per coloro che hanno raggiunto l'età pensionabile e possono far valere la necessaria anzianità assicurativa e contributiva, sussiste il diritto al pensionamento di vecchiaia.
Distinto dal diritto al pensionamento è quello all'effettivo conseguimento della pensione, dal momento che il comma 7 dell'art. 1 del D.lgs. n. 503/1992 lo subordina alla cessazione del rapporto di lavoro.
La S.C., Sez. L, Ordinanza n. 24617/2023, nell'affermare l'applicazione del regime di differimento della decorrenza della pensione rispetto al momento di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi introdotto dal D.L. n. 78/2010 anche a carico dei lavoratori invalidi in misura non inferiore all'80%, ha affermato che: “7.3.– Non è senza significato che lo stesso legislatore riservi alla cessazione del rapporto di lavoro una disciplina autonoma, racchiusa nel comma 7 dell'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992. Se il comma 1 del citato art. 1 pone in risalto gli elementi costitutivi del diritto, che hanno nell'età il dato saliente, il comma 7 polarizza l'attenzione sul concreto conseguimento di un diritto, che è già completo in tutti i suoi elementi. Nel dipanarsi della disciplina delle pensioni di vecchiaia, l'età riveste da sempre un ruolo cruciale, come si desume anche dall'art. 6 della legge n. 155 del 1981, che annette rilievo primario all'età pensionabile e ai requisiti assicurativi e contributivi. La cessazione del rapporto di lavoro è un quid pluris che il legislatore ha introdotto in seconda battuta e che non definisce il nucleo della fattispecie costitutiva
4 del diritto. 7.4.– La cessazione del rapporto di lavoro, nella disciplina dettata dall'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992, assurge piuttosto al rango di una condizione. A tale condizione il legislatore, una volta che si siano perfezionati i requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi, ha scelto di subordinare il concreto «conseguimento del diritto alla pensione», in una prospettiva di razionalizzazione e contenimento della spesa previdenziale. La cessazione del rapporto di lavoro esula dunque dai requisiti che devono coesistere perché poi decorra quell'ulteriore tempo d'attesa, che a sua volta si atteggia come elemento costitutivo del diritto a pensione. 8.– Tali conclusioni sono avvalorate anche da elementi sistematici. 8.1.– Questa Corte, a tale riguardo, ha già svolto considerazioni che orientano l'interpretazione del dato normativo, sulla base di rilievi non efficacemente confutati dalla parte controricorrente: «10.– [L]o stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della “finestra”, dato che in tale periodo
l'assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa» (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382, punto 7 del “Ritenuto”). 8.2.– Che si possa conseguire un reddito durante il periodo della “finestra” e che la “finestra” dunque non decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro, si evince anche dalla giurisprudenza costituzionale, pur concernente la peculiare disciplina dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell' Il giudice delle leggi ha CP_1 puntualizzato che il reddito conseguito durante questo periodo d'attesa non può pregiudicare il lavoratore che possa già vantare tutti i requisiti contributivi per accedere alla pensione (sentenza
n. 177 del 2019, punto 3.3. del Considerato in diritto). 8.3.– Si deve poi avere riguardo alla ratio ispiratrice della disciplina delle “finestre”, che si prefigge di limitare la spesa previdenziale, dilazionando i tempi di erogazione del trattamento pensionistico, senza innalzare l'età pensionabile. Rispetto a tale finalità sarebbe irragionevole e sproporzionata una normativa che, fino al compiersi del periodo di attesa imposto dal legislatore, precludesse di lavorare e di procurarsi le fonti di sostentamento necessarie per un'esistenza libera e dignitosa. È proprio la possibilità di lavorare nelle more del compiersi del periodo prescritto dalla legge a rendere ragionevole il complessivo bilanciamento e sostenibile il sacrificio imposto con il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico”.
La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lettera a), del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi
5 e contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 503 del 1992, subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame, una volta che sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt.
1 e 2 del medesimo decreto legislativo e sia decorso anche il tempo di attesa (“finestra”), individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” (vedi anche
Cass. n. 29191/2018).
In conclusione, quindi, la cessazione del rapporto di lavoro non costituisce un requisito per il perfezionamento del diritto al pensionamento, ma solo per l'effettivo conseguimento, il che vuol dire che chi vanta il diritto al pensionamento, alla maturazione dei requisiti anagrafici, contributivi e sanitari, per vedere posta in pagamento la pensione, dovrà interrompere l'attività lavorativa.
2.1. Avendo, quindi, la acquisito il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata il Pt_1
15.10.2022, ossia dalla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici, contributivi e sanitari, il trattamento pensionistico decorrerà dal 15.10.2023, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, conv. con modificazioni dalla L. n. 102/2009, subordinatamente alla cessazione dell'attività lavorativa.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, parzialmente riformata e deve essere dichiarato il diritto di all'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. Parte_1
503/1992, a decorrere dal 15.10.2022, e all'erogazione del trattamento pensionistico dal CP_ 15.10.2023, subordinatamente alla cessazione dell'attività lavorativa, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, maggiorati degli interessi di legge.
3. Il parziale accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza di primo grado, giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura di 1/3 e
CP_ la condanna dell' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati, per l'intero, come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con distrazione in favore del difensore della parte appellante, che si è dichiarato antistatario. CP_ Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- dichiara il diritto di all'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi Parte_1 dell'art. 1 del D.lgs. n. 503/1992, a decorrere dal 15.10.2022, e all'erogazione del trattamento pensionistico dal 15.10.2023, subordinatamente alla cessazione dell'attività lavorativa, con CP_ condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, maggiorati degli interessi di legge;
6 CP_
- condanna l' a rimborsare alla parte appellante 2/3 delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano, per l'intero, in € 3.300,00 quanto al primo grado e in € 5.000,00 quanto al presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- dichiara compensate, per il resto, le spese del doppio grado di giudizio;
CP_
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'
Roma, 3.6.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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