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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9922/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9922/2021 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante con il CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
patrocinio dell'Avv. ALESSANDRA TACCOGNA (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
ATTRICE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
dell'Avv. GENNARO ARCUCCI ( , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
del difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex. art. 702 bis c.p.c. del 29.07.2021, la società in persona del legale CP_1
rappresentante – premesso che: quest'ultima era stata indotta dalla Banca convenuta a Controparte_2
partecipare, dietro espressa raccomandazione scritta, all'aumento di capitale varato dall'Istituto di credito, nonché ad acquistare titoli azionari per complessivi € 150.000,00; gli acquisti azionari eseguiti dall'attrice erano nulli per mancanza di forma scritta del contratto quadro, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.
n. 58 del 24.02.1998, in ogni caso non adeguato alla nuova disciplina imperativa della Mifid recepita nell'anno 2007; la aveva violato gli obblighi di correttezza, diligenza, trasparenza e buona fede, CP_3
la regola del “Know your customer rule e product rule”, nonché gli obblighi informativi, omettendo di raccogliere adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell'investimento (nella fase antecedente e successiva al compimento delle operazioni), in relazione all'esperienza, alla conoscenza e agli obiettivi di investimento;
la non aveva fornito informazioni sulla natura e sulle specifiche CP_3
caratteristiche del prodotto venduto, del rischio emittente, del rischio mercato e del rischio liquidità,
raccomandando l'acquisto di azioni illiquide, incompatibili con il profilo di rischio basso dell'attrice; in sede di profilatura, la aveva assegnato alla cliente un profilo di rischio medio ed una esperienza CP_3
finanziaria media, non rispondenti al vero, considerato altresì che alcune risposte non erano state date personalmente dalla ma frutto di una compilazione del questionario ad opera di altri;
le Per_1
operazioni di acquisto erano altresì inadeguate per eccessiva concentrazione dell'intero portafogli dell'investitrice in titoli emessi dalla Banca convenuta;
l'attrice aveva subito un deprezzamento delle azioni, con conseguente impossibilità di venderle e ricavare, almeno parzialmente, la somma investita;
- conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, già Controparte_3 Controparte_4
rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via principale, accertare e dichiarare i vizi di forma,
[...]
pagina 2 di 15 ovvero le violazioni e l'inadempimento della Banca convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel
TUIF, nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009 e,
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero pronunciare la risoluzione ex. art. 1453 c.c.,
nonché la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della Banca convenuta, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e delle obbligazioni convertibili emesse dalla Banca convenuta o,
quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle predette prescrizioni e, CP_3
sempre e comunque, condannare la convenuta alla restituzione delle somme investite dall'attrice ed,
inoltre, al risarcimento del danno subito, pari all'importo di € 25.551,25, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., dalla data degli acquisti sino al soddisfo, oppure alla somma accertata in corso di giudizio;
2) con vittoria di spese.
Con ordinanza del 13.01.2022, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Costituitasi con comparsa del 06.05.2022, già Controparte_3 Controparte_4
eccepiva preliminarmente la nullità della notifica del ricorso introduttivo, adducendo che parte attrice aveva notificato il decreto di fissazione di udienza riferito a diverso giudizio, inducendo la convenuta in errore, con conseguente non imputabilità della tardiva costituzione.
Sempre in via preliminare, deduceva la prescrizione della domanda di accertamento della nullità
relativa ai sensi dell'art. 23 TUF e della domanda di risarcimento del danno, stante gli acquisti dei titoli
Cont
avvenuti nell'arco temporale dal 26.11.2014 al 25.05.2015 e la notifica del ricorso introduttivo intervenuta in data 28.09.2021.
Nel merito, deduceva la regolare sottoscrizione del contratto quadro da parte dell'investitrice,
contenente tutti i documenti informativi previsti dal Regolamento Intermediari pro tempore vigente,
adducendo che la eventuale violazione degli obblighi informativi non determina in ogni caso la nullità
dei singoli ordini di acquisto.
Rilevava altresì la convalida (ovvero la rinuncia) alle azioni di nullità relativa e di risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto, in applicazione del generale principio di conservazione pagina 3 di 15 del negozio, nonché evidenziava di aver puntualmente informato l'investitrice sulle caratteristiche,
Cont sulla natura e sui rischi relativi agli investimenti in azioni , già al momento della conclusione del contratto quadro.
In particolare, la sosteneva che l'attrice aveva esaminato lo Statuto sociale all'atto CP_3
dell'ammissione della alla compagine sociale, nonché aveva ricevuto informazioni sul CP_1
Cont regolamento del sistema di negoziazione interno (presso il quale era possibile scambiare le azioni sino al 2017) e sul regolamento del sistema multilaterale I- (presso il quale era possibile
Cont scambiare le azioni a far data dal mese di giugno del 2017), oltre alla schede prodotto azioni sottoscritte e alle note informative.
Aggiungeva di aver consegnato alla cliente i prospetti informativi del 2014 e del 2015, contenenti un'adeguata informativa sui fattori di rischio connessi al rischio di perdita del capitale investito,
connaturato all'investimento azionario, al rischio di liquidità derivante dalla mancata quotazione delle
Cont azioni ed al rischio di conflitti di interesse per titolo di propria emissione, nonché sul valore di smobilizzo dei titoli e sulle difficoltà di liquidazione connesse al finanziamento del mercato di scambio.
Deduceva altresì di aver correttamente eseguito la profilatura della cliente, la quale aveva dichiarato di perseguire la “Crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in
parte”, nonché di essere disposta a sopportare la perdita di “una parte media del mio/nostro capitale
investito”, emergendo un profilo di rischio adeguato agli investimenti effettuati.
Da ultimo, rilevava l'assenza di prova del nesso causale tra gli asseriti inadempimenti ed il danno
Cont patito, nonché dell'effettivo esborso asseritamente sostenuto per l'acquisto delle azioni ,
adducendo altresì il grave concorso colposo dell'attrice nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare CP_3
l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande avversarie;
2) Nel merito, in via principale, pagina 4 di 15 rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) In via subordinata, nella ipotesi in cui il Tribunale dovesse dichiarare la nullità, e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate da parte
Cont attrice alla per l'acquisto dei titoli oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione CP_3
entro i suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate a titolo gratuito, condannando in ogni
Cont caso parte attrice alla restituzione, in favore della dei titoli oggetto di contestazione;
4) CP_3
nella ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare la responsabilità della nella vendita dei titoli CP_3
Cont
per cui è causa, quantificare le somme in ipotesi dovute a titolo risarcitorio in un importo pari alla
Cont differenza tra la somma impiegata per l'acquisto di titoli ed il controvalore residuo al momento
Cont della domanda, al netto delle azioni assegnate a titolo gratuito, riducendo ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione del grave concorso colposo della controparte, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.; 5) con vittoria di spese.
Con ordinanza del 28.05.2022, veniva dato atto della tempestiva costituzione della convenuta. CP_3
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., l'attrice formulava domanda di annullabilità dei contratti di acquisto per errore ai sensi degli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., ovvero in via gradata per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., la convenuta rilevava che CP_3
Cont parte attrice aveva ricevuto il rimborso del prestito obbligazionario 30/12/21 6.5% SU per complessivi € 16.638,00, nonché di aver percepito cedole per € 7.029,62.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., la convenuta eccepiva CP_3
l'inammissibilità delle avverse domande di annullamento e di risarcimento danni per falso in prospetto,
stante la tardività delle stesse.
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.04.2025, pagina 5 di 15 celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
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In via preliminare, l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo, sollevata dalla Banca
convenuta, va disattesa, atteso che i vizi di nullità della notifica, diversi da quelli integranti l'inesistenza, sono sanabili con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio del destinatario (Cass., n. 24329/2024), come nel caso di specie.
Sempre in via preliminare, va rilevato che la domanda di annullabilità dei contratti di acquisto per errore ai sensi degli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., ovvero in via gradata per dolo ai sensi dell'art. 1439
c.c., formulata dall'attrice con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., è
inammissibile, costituendo la stessa ampliamento della domanda originaria.
Al riguardo va infatti richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui si determinerebbe la mutatio libelli nell'ipotesi in cui “si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi
fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolar su di un fatto costitutivo
differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia,
con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del
processo”. (Cass. civ., Sez. Un., n. 12310/2015).
Di contro, non può ritenersi tardiva la domanda di risarcimento danni per falso in prospetto, formulata dall'attrice con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., avendo quest'ultima allegato la suddetta circostanza fattuale sin dall'atto introduttivo.
pagina 6 di 15 L'eccezione di prescrizione della domanda di nullità degli ordini di acquisto per mancanza di forma scritta del contratto quadro, sollevata dalla convenuta, va rigettata, stante l'imprescrittibilità CP_3
della stessa ai sensi dell'art. 1422 c.c.
La domanda di nullità dei contratti di acquisto dei titoli, formulata dall'attrice per mancanza di forma scritta del contratto quadro ai sensi dell'art. 23 TUF, è infondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento e, se previsto, i contratti relativa alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per
iscritto, in conformità a quanto previsto degli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare
è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per
motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto
possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio
appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. È
nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto al cliente e di
ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto”. (art. 23, commi 1 e 2, TUF).
Nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di servizio di deposito a custodia e/o CP_3
amministrazione di titoli e strumenti finanziari (allegato 4 della comparsa di costituzione), nonché del
“servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini,
collocamento di strumenti finanziari e servizio di consulenza in materia di investimenti”, regolarmente sottoscritto dall'attrice in data 21.10.2014 e contenente il capitolo 6 denominato “Informazioni e
Comunicazioni ai sensi del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29.10.2007, come successivamente modificato ed integrato”, nel quale la stessa ha dichiarato di aver ricevuto copia del contratto, completo degli allegati.
Va altresì rigettata la domanda di nullità degli ordini di acquisto per inadempimento degli obblighi informativi, formulata in via subordinata dall'attrice, atteso che “la violazione dei doveri di
pagina 7 di 15 informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o
inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati
alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di
intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative” (Cass. Sez. Un., n. 26725/2007).
Quanto all'eccezione di abusivo riempimento del questionario Mifid sottoscritto dall'attrice, sollevata da quest'ultima limitatamente ad alcune risposte riportate nel relativo documento, va rilevato che “Il
disconoscimento di scrittura privata non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo
riempimento del foglio in bianco, dovendo invece essere proposta la querela di falso se si sostenga che
nessun accordo per il riempimento fosse stato raggiunto dalle parti e dovendo invece essere fornita la
prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che
l'accordo raggiunto fosse appunto diverso” (Cass., n. 23900/2021).
Nel caso di specie, l'attrice non ha specificato se il dedotto riempimento abusivo sia avvenuto in assenza di un accordo o in presenza di un accordo dal contenuto differente, sicché la relativa eccezione risulta generica e priva di riscontro probatorio.
Nel merito, va innanzitutto osservato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente ( Cfr. Cass. Sez. 6-1, n.30000/2018).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, relativamente alle operazioni di investimento,
va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi pagina 8 di 15 d'investimento (art. 39 del Reg. Consob del 16190/2007).
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dall'attrice, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitrice.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la convenuta, l'attrice ha effettuato le seguenti CP_3
operazioni di investimento:
pagina 9 di 15 Procedendo alla disamina degli investimenti oggetto di causa, emerge che le suddette azioni rientrano,
per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative,
tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_3
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova riscontro nella produzione documentale della CP_3
pagina 10 di 15 In particolare, nel contratto quadro del 21.10.2014 l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto i documenti informativi denominati “Descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari”,
“Politica di gestione del conflitto di interessi” e “Policy di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti”.
Cont In ordine alla prima operazione di acquisto di azioni , va innanzitutto rilevato che il suddetto investimento risulta documentato dalla domanda di ammissione a socio e dalla Scheda di adesione all'offerta delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle obbligazioni subordinate del prestito denominato “ 6,5% 2014-2021 Subordinato TIER II”. Controparte_4
Nello specifico, delle n.
3.344 azioni richieste venivano sottoscritte n.
2.339 azioni al prezzo di €
Cont 20.934,05, come evincibile dall'estratto conto titoli (doc. 13 del fascicolo ) e dall'addebito sul
Cont conto corrente intestato alla società attrice (doc. 14 del fascicolo ).
Nella scheda di adesione del 26.11.2014 (allegato dell'atto di citazione), l'attrice ha dichiarato di essere a conoscenza della pubblicazione del Prospetto informativo, di essere a conoscenza che le obbligazioni convertibili erano disciplinate dal relativo Regolamento, di essere a conoscenza che copie del Prospetto
e del Regolamento del Prestito erano messe a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali dell'Emittente, nonché sul sito internet della e di “aver esaminato, in particolare, i fattori di CP_3
rischio relativi all'Emittente e al settore nel quale questi opera nonché relativi all'investimento nelle
Azioni e nelle Obbligazioni, riportati nella Avvertenza e nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto-
Fattori di Rischio al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento”.
Dal Prospetto informativo innanzi indicato si evince che “le azioni ordinarie non sono quotate CP_3
in alcun mercato regolamentato italiano o estero, né l'Emittente intende o prevede di richiedere
l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati” e che “Gli azionisti, poiché le Azioni non
sono quotate su alcun mercato regolamentato, potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano
vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni. Essi potrebbero, infatti, non trovare
pagina 11 di 15 controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le proprie
aspettative.” (allegato 9 della comparsa di costituzione).
La seconda operazione, sottoscritta dall'attrice in data 25.05.2015 (n. 434 azioni per un controvalore di
€ 3.884,30), risulta documentata dall'offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni subordinate del prestito denominato 6,5% 2014- Controparte_4
2021 subordinato Tier II”, nella quale l'attrice ha asserito di essere a conoscenza della pubblicazione del Prospetto informativo e del regolamento del Prestito, di essere a conoscenza che copie del Prospetto
e del Regolamento del Prestito erano messe a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali dell' , nonché sul sito internet della accettando senza riserva i termini e le condizioni Parte_1 CP_3
dell'Offerta illustrati nel Prospetto (allegato dell'atto di citazione).
In particolare, il Prospetto Informativo innanzi indicato, depositato presso la Consob in data 22 maggio
Cont 2015 (doc. 11 del fascicolo ), descrive analiticamente i rischi relativi agli strumenti finanziari e all'offerta, tra cui il rischio di liquidità.
Cont Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata alla cliente nelle schede di adesione e nei prospetti informativi innanzi indicati, nonché nelle note informative (allegato 6 della comparsa di costituzione).
L'attrice ha altresì prodotto il questionario Mifid, sottoscritto in data 11.09.2014, dal quale emerge che il principale obiettivo dell'investitrice è ottenere una “crescita del capitale nel medio-lungo periodo,
pur accettando di perderlo in parte”, volendo operare in strumenti finanziari nel breve e nel medio periodo.
Nel suddetto documento, l'attrice ha dichiarato di essere disposta ad accettare come perdita massima
“una parte media del mio/nostro capitale investito”, di percepire un reddito annuo “da altro” fino ad €
50.000,00, nonché di disporre di un patrimonio complessivo da oltre € 500.000,00 e di avere impegni pagina 12 di 15 (debiti residui) a medio-lungo termine da € 50.000,00 ad € 100.000,00.
In ordine alle esperienze e conoscenze, l'investitrice ha asserito di conoscere tutti gli strumenti finanziari indicati nel questionario (tra cui le azioni, le obbligazioni convertibili e le obbligazioni subordinate), ad eccezione dei derivati, nonché di avere competenze specifiche in ambito finanziario e di aver investito in strumenti finanziari “anche solo in azioni o fondi azionari”.
All'esito della suddetta profilatura, la ha assegnato alla cliente un profilo di rischio “medio”, CP_3
congruente con le risposte fornite dall'investitrice.
Ne consegue che gli investimenti de quibus, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo di investimento dichiarato dall'attrice e con il profilo di rischio della stessa.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale degli investitori, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principi inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
Nel caso di specie, dall'analisi degli estratti conto titoli emerge che la percentuale di concentrazione dei prodotti emessi dalla ed intestati alla società attrice, risulta pari al 100%. Controparte_4
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere. pagina 13 di 15 Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione, indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione delle azioni, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., diritto invero non prescritto, in quanto di natura contrattuale e soggetto all'ordinario termine decennale, nella specie non decorso in ragione della data di conclusione degli ordini, risalenti al 2014 e al 2015.
Il rilievo, di per sé assorbente, esime dal valutare gli ulteriori addebiti.
Quanto al credito restitutorio, conseguente alla risoluzione dei contratti, va riconosciuto il diritto alla restituzione dell'importo di € 24.818,35, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, con conseguente pronuncia di condanna, previa restituzione delle azioni.
Va negato il diritto alla compensazione con i crediti per dividendi ed utili, in difetto di allegazione e prova del relativo e specifico importo.
In ordine al quantum della pretesa, non può tenersi conto del rimborso delle obbligazioni per €
16.638,00 e delle cedole riscosse per € 7.029,62, allegati dalla convenuta ai fini del CP_3
ridimensionamento della pretesa attorea, non essendo le suddette obbligazioni oggetto della presente controversia.
Ed invero, l'attrice ha dichiarato sin dall'atto introduttivo che l'oggetto della domanda risulta limitato alle sole operazioni di acquisto di azioni (pag. 7 dell'atto di citazione).
Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria, non avendo l'attrice specificamente allegato in citazione e provato danni ulteriori, in specie la mancata percezione di maggiori introiti con diverso e più sicuro investimento.
Il mancato riconoscimento di danni risarcibili esime, infine, dal valutare l'allegazione della convenuta dell'asserita colpa concorrente dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri pagina 14 di 15 medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con ricorso del CP_1
29.07.2021, nei confronti di già così provvede: Controparte_3 Controparte_4
1) dichiara la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni oggetto di lite, per inadempimento grave della Banca convenuta;
2) condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € CP_3
24.818,35, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, previa restituzione delle azioni;
3) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attrice, CP_3
liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre € 244,73 per esborsi, spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 10.7.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9922/2021 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante con il CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
patrocinio dell'Avv. ALESSANDRA TACCOGNA (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
ATTRICE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
dell'Avv. GENNARO ARCUCCI ( , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
del difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex. art. 702 bis c.p.c. del 29.07.2021, la società in persona del legale CP_1
rappresentante – premesso che: quest'ultima era stata indotta dalla Banca convenuta a Controparte_2
partecipare, dietro espressa raccomandazione scritta, all'aumento di capitale varato dall'Istituto di credito, nonché ad acquistare titoli azionari per complessivi € 150.000,00; gli acquisti azionari eseguiti dall'attrice erano nulli per mancanza di forma scritta del contratto quadro, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.
n. 58 del 24.02.1998, in ogni caso non adeguato alla nuova disciplina imperativa della Mifid recepita nell'anno 2007; la aveva violato gli obblighi di correttezza, diligenza, trasparenza e buona fede, CP_3
la regola del “Know your customer rule e product rule”, nonché gli obblighi informativi, omettendo di raccogliere adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell'investimento (nella fase antecedente e successiva al compimento delle operazioni), in relazione all'esperienza, alla conoscenza e agli obiettivi di investimento;
la non aveva fornito informazioni sulla natura e sulle specifiche CP_3
caratteristiche del prodotto venduto, del rischio emittente, del rischio mercato e del rischio liquidità,
raccomandando l'acquisto di azioni illiquide, incompatibili con il profilo di rischio basso dell'attrice; in sede di profilatura, la aveva assegnato alla cliente un profilo di rischio medio ed una esperienza CP_3
finanziaria media, non rispondenti al vero, considerato altresì che alcune risposte non erano state date personalmente dalla ma frutto di una compilazione del questionario ad opera di altri;
le Per_1
operazioni di acquisto erano altresì inadeguate per eccessiva concentrazione dell'intero portafogli dell'investitrice in titoli emessi dalla Banca convenuta;
l'attrice aveva subito un deprezzamento delle azioni, con conseguente impossibilità di venderle e ricavare, almeno parzialmente, la somma investita;
- conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, già Controparte_3 Controparte_4
rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via principale, accertare e dichiarare i vizi di forma,
[...]
pagina 2 di 15 ovvero le violazioni e l'inadempimento della Banca convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel
TUIF, nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009 e,
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero pronunciare la risoluzione ex. art. 1453 c.c.,
nonché la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della Banca convenuta, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e delle obbligazioni convertibili emesse dalla Banca convenuta o,
quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle predette prescrizioni e, CP_3
sempre e comunque, condannare la convenuta alla restituzione delle somme investite dall'attrice ed,
inoltre, al risarcimento del danno subito, pari all'importo di € 25.551,25, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., dalla data degli acquisti sino al soddisfo, oppure alla somma accertata in corso di giudizio;
2) con vittoria di spese.
Con ordinanza del 13.01.2022, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Costituitasi con comparsa del 06.05.2022, già Controparte_3 Controparte_4
eccepiva preliminarmente la nullità della notifica del ricorso introduttivo, adducendo che parte attrice aveva notificato il decreto di fissazione di udienza riferito a diverso giudizio, inducendo la convenuta in errore, con conseguente non imputabilità della tardiva costituzione.
Sempre in via preliminare, deduceva la prescrizione della domanda di accertamento della nullità
relativa ai sensi dell'art. 23 TUF e della domanda di risarcimento del danno, stante gli acquisti dei titoli
Cont
avvenuti nell'arco temporale dal 26.11.2014 al 25.05.2015 e la notifica del ricorso introduttivo intervenuta in data 28.09.2021.
Nel merito, deduceva la regolare sottoscrizione del contratto quadro da parte dell'investitrice,
contenente tutti i documenti informativi previsti dal Regolamento Intermediari pro tempore vigente,
adducendo che la eventuale violazione degli obblighi informativi non determina in ogni caso la nullità
dei singoli ordini di acquisto.
Rilevava altresì la convalida (ovvero la rinuncia) alle azioni di nullità relativa e di risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto, in applicazione del generale principio di conservazione pagina 3 di 15 del negozio, nonché evidenziava di aver puntualmente informato l'investitrice sulle caratteristiche,
Cont sulla natura e sui rischi relativi agli investimenti in azioni , già al momento della conclusione del contratto quadro.
In particolare, la sosteneva che l'attrice aveva esaminato lo Statuto sociale all'atto CP_3
dell'ammissione della alla compagine sociale, nonché aveva ricevuto informazioni sul CP_1
Cont regolamento del sistema di negoziazione interno (presso il quale era possibile scambiare le azioni sino al 2017) e sul regolamento del sistema multilaterale I- (presso il quale era possibile
Cont scambiare le azioni a far data dal mese di giugno del 2017), oltre alla schede prodotto azioni sottoscritte e alle note informative.
Aggiungeva di aver consegnato alla cliente i prospetti informativi del 2014 e del 2015, contenenti un'adeguata informativa sui fattori di rischio connessi al rischio di perdita del capitale investito,
connaturato all'investimento azionario, al rischio di liquidità derivante dalla mancata quotazione delle
Cont azioni ed al rischio di conflitti di interesse per titolo di propria emissione, nonché sul valore di smobilizzo dei titoli e sulle difficoltà di liquidazione connesse al finanziamento del mercato di scambio.
Deduceva altresì di aver correttamente eseguito la profilatura della cliente, la quale aveva dichiarato di perseguire la “Crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in
parte”, nonché di essere disposta a sopportare la perdita di “una parte media del mio/nostro capitale
investito”, emergendo un profilo di rischio adeguato agli investimenti effettuati.
Da ultimo, rilevava l'assenza di prova del nesso causale tra gli asseriti inadempimenti ed il danno
Cont patito, nonché dell'effettivo esborso asseritamente sostenuto per l'acquisto delle azioni ,
adducendo altresì il grave concorso colposo dell'attrice nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare CP_3
l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande avversarie;
2) Nel merito, in via principale, pagina 4 di 15 rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) In via subordinata, nella ipotesi in cui il Tribunale dovesse dichiarare la nullità, e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate da parte
Cont attrice alla per l'acquisto dei titoli oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione CP_3
entro i suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate a titolo gratuito, condannando in ogni
Cont caso parte attrice alla restituzione, in favore della dei titoli oggetto di contestazione;
4) CP_3
nella ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare la responsabilità della nella vendita dei titoli CP_3
Cont
per cui è causa, quantificare le somme in ipotesi dovute a titolo risarcitorio in un importo pari alla
Cont differenza tra la somma impiegata per l'acquisto di titoli ed il controvalore residuo al momento
Cont della domanda, al netto delle azioni assegnate a titolo gratuito, riducendo ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione del grave concorso colposo della controparte, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.; 5) con vittoria di spese.
Con ordinanza del 28.05.2022, veniva dato atto della tempestiva costituzione della convenuta. CP_3
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., l'attrice formulava domanda di annullabilità dei contratti di acquisto per errore ai sensi degli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., ovvero in via gradata per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., la convenuta rilevava che CP_3
Cont parte attrice aveva ricevuto il rimborso del prestito obbligazionario 30/12/21 6.5% SU per complessivi € 16.638,00, nonché di aver percepito cedole per € 7.029,62.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., la convenuta eccepiva CP_3
l'inammissibilità delle avverse domande di annullamento e di risarcimento danni per falso in prospetto,
stante la tardività delle stesse.
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.04.2025, pagina 5 di 15 celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
In via preliminare, l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo, sollevata dalla Banca
convenuta, va disattesa, atteso che i vizi di nullità della notifica, diversi da quelli integranti l'inesistenza, sono sanabili con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio del destinatario (Cass., n. 24329/2024), come nel caso di specie.
Sempre in via preliminare, va rilevato che la domanda di annullabilità dei contratti di acquisto per errore ai sensi degli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., ovvero in via gradata per dolo ai sensi dell'art. 1439
c.c., formulata dall'attrice con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., è
inammissibile, costituendo la stessa ampliamento della domanda originaria.
Al riguardo va infatti richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui si determinerebbe la mutatio libelli nell'ipotesi in cui “si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi
fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolar su di un fatto costitutivo
differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia,
con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del
processo”. (Cass. civ., Sez. Un., n. 12310/2015).
Di contro, non può ritenersi tardiva la domanda di risarcimento danni per falso in prospetto, formulata dall'attrice con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., avendo quest'ultima allegato la suddetta circostanza fattuale sin dall'atto introduttivo.
pagina 6 di 15 L'eccezione di prescrizione della domanda di nullità degli ordini di acquisto per mancanza di forma scritta del contratto quadro, sollevata dalla convenuta, va rigettata, stante l'imprescrittibilità CP_3
della stessa ai sensi dell'art. 1422 c.c.
La domanda di nullità dei contratti di acquisto dei titoli, formulata dall'attrice per mancanza di forma scritta del contratto quadro ai sensi dell'art. 23 TUF, è infondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento e, se previsto, i contratti relativa alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per
iscritto, in conformità a quanto previsto degli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare
è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per
motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto
possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio
appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. È
nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto al cliente e di
ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto”. (art. 23, commi 1 e 2, TUF).
Nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di servizio di deposito a custodia e/o CP_3
amministrazione di titoli e strumenti finanziari (allegato 4 della comparsa di costituzione), nonché del
“servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini,
collocamento di strumenti finanziari e servizio di consulenza in materia di investimenti”, regolarmente sottoscritto dall'attrice in data 21.10.2014 e contenente il capitolo 6 denominato “Informazioni e
Comunicazioni ai sensi del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29.10.2007, come successivamente modificato ed integrato”, nel quale la stessa ha dichiarato di aver ricevuto copia del contratto, completo degli allegati.
Va altresì rigettata la domanda di nullità degli ordini di acquisto per inadempimento degli obblighi informativi, formulata in via subordinata dall'attrice, atteso che “la violazione dei doveri di
pagina 7 di 15 informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o
inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati
alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di
intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative” (Cass. Sez. Un., n. 26725/2007).
Quanto all'eccezione di abusivo riempimento del questionario Mifid sottoscritto dall'attrice, sollevata da quest'ultima limitatamente ad alcune risposte riportate nel relativo documento, va rilevato che “Il
disconoscimento di scrittura privata non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo
riempimento del foglio in bianco, dovendo invece essere proposta la querela di falso se si sostenga che
nessun accordo per il riempimento fosse stato raggiunto dalle parti e dovendo invece essere fornita la
prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che
l'accordo raggiunto fosse appunto diverso” (Cass., n. 23900/2021).
Nel caso di specie, l'attrice non ha specificato se il dedotto riempimento abusivo sia avvenuto in assenza di un accordo o in presenza di un accordo dal contenuto differente, sicché la relativa eccezione risulta generica e priva di riscontro probatorio.
Nel merito, va innanzitutto osservato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente ( Cfr. Cass. Sez. 6-1, n.30000/2018).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, relativamente alle operazioni di investimento,
va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi pagina 8 di 15 d'investimento (art. 39 del Reg. Consob del 16190/2007).
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dall'attrice, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitrice.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la convenuta, l'attrice ha effettuato le seguenti CP_3
operazioni di investimento:
pagina 9 di 15 Procedendo alla disamina degli investimenti oggetto di causa, emerge che le suddette azioni rientrano,
per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative,
tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_3
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova riscontro nella produzione documentale della CP_3
pagina 10 di 15 In particolare, nel contratto quadro del 21.10.2014 l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto i documenti informativi denominati “Descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari”,
“Politica di gestione del conflitto di interessi” e “Policy di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti”.
Cont In ordine alla prima operazione di acquisto di azioni , va innanzitutto rilevato che il suddetto investimento risulta documentato dalla domanda di ammissione a socio e dalla Scheda di adesione all'offerta delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle obbligazioni subordinate del prestito denominato “ 6,5% 2014-2021 Subordinato TIER II”. Controparte_4
Nello specifico, delle n.
3.344 azioni richieste venivano sottoscritte n.
2.339 azioni al prezzo di €
Cont 20.934,05, come evincibile dall'estratto conto titoli (doc. 13 del fascicolo ) e dall'addebito sul
Cont conto corrente intestato alla società attrice (doc. 14 del fascicolo ).
Nella scheda di adesione del 26.11.2014 (allegato dell'atto di citazione), l'attrice ha dichiarato di essere a conoscenza della pubblicazione del Prospetto informativo, di essere a conoscenza che le obbligazioni convertibili erano disciplinate dal relativo Regolamento, di essere a conoscenza che copie del Prospetto
e del Regolamento del Prestito erano messe a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali dell'Emittente, nonché sul sito internet della e di “aver esaminato, in particolare, i fattori di CP_3
rischio relativi all'Emittente e al settore nel quale questi opera nonché relativi all'investimento nelle
Azioni e nelle Obbligazioni, riportati nella Avvertenza e nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto-
Fattori di Rischio al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento”.
Dal Prospetto informativo innanzi indicato si evince che “le azioni ordinarie non sono quotate CP_3
in alcun mercato regolamentato italiano o estero, né l'Emittente intende o prevede di richiedere
l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati” e che “Gli azionisti, poiché le Azioni non
sono quotate su alcun mercato regolamentato, potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano
vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni. Essi potrebbero, infatti, non trovare
pagina 11 di 15 controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le proprie
aspettative.” (allegato 9 della comparsa di costituzione).
La seconda operazione, sottoscritta dall'attrice in data 25.05.2015 (n. 434 azioni per un controvalore di
€ 3.884,30), risulta documentata dall'offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni subordinate del prestito denominato 6,5% 2014- Controparte_4
2021 subordinato Tier II”, nella quale l'attrice ha asserito di essere a conoscenza della pubblicazione del Prospetto informativo e del regolamento del Prestito, di essere a conoscenza che copie del Prospetto
e del Regolamento del Prestito erano messe a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali dell' , nonché sul sito internet della accettando senza riserva i termini e le condizioni Parte_1 CP_3
dell'Offerta illustrati nel Prospetto (allegato dell'atto di citazione).
In particolare, il Prospetto Informativo innanzi indicato, depositato presso la Consob in data 22 maggio
Cont 2015 (doc. 11 del fascicolo ), descrive analiticamente i rischi relativi agli strumenti finanziari e all'offerta, tra cui il rischio di liquidità.
Cont Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata alla cliente nelle schede di adesione e nei prospetti informativi innanzi indicati, nonché nelle note informative (allegato 6 della comparsa di costituzione).
L'attrice ha altresì prodotto il questionario Mifid, sottoscritto in data 11.09.2014, dal quale emerge che il principale obiettivo dell'investitrice è ottenere una “crescita del capitale nel medio-lungo periodo,
pur accettando di perderlo in parte”, volendo operare in strumenti finanziari nel breve e nel medio periodo.
Nel suddetto documento, l'attrice ha dichiarato di essere disposta ad accettare come perdita massima
“una parte media del mio/nostro capitale investito”, di percepire un reddito annuo “da altro” fino ad €
50.000,00, nonché di disporre di un patrimonio complessivo da oltre € 500.000,00 e di avere impegni pagina 12 di 15 (debiti residui) a medio-lungo termine da € 50.000,00 ad € 100.000,00.
In ordine alle esperienze e conoscenze, l'investitrice ha asserito di conoscere tutti gli strumenti finanziari indicati nel questionario (tra cui le azioni, le obbligazioni convertibili e le obbligazioni subordinate), ad eccezione dei derivati, nonché di avere competenze specifiche in ambito finanziario e di aver investito in strumenti finanziari “anche solo in azioni o fondi azionari”.
All'esito della suddetta profilatura, la ha assegnato alla cliente un profilo di rischio “medio”, CP_3
congruente con le risposte fornite dall'investitrice.
Ne consegue che gli investimenti de quibus, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo di investimento dichiarato dall'attrice e con il profilo di rischio della stessa.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale degli investitori, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principi inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
Nel caso di specie, dall'analisi degli estratti conto titoli emerge che la percentuale di concentrazione dei prodotti emessi dalla ed intestati alla società attrice, risulta pari al 100%. Controparte_4
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere. pagina 13 di 15 Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione, indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione delle azioni, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., diritto invero non prescritto, in quanto di natura contrattuale e soggetto all'ordinario termine decennale, nella specie non decorso in ragione della data di conclusione degli ordini, risalenti al 2014 e al 2015.
Il rilievo, di per sé assorbente, esime dal valutare gli ulteriori addebiti.
Quanto al credito restitutorio, conseguente alla risoluzione dei contratti, va riconosciuto il diritto alla restituzione dell'importo di € 24.818,35, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, con conseguente pronuncia di condanna, previa restituzione delle azioni.
Va negato il diritto alla compensazione con i crediti per dividendi ed utili, in difetto di allegazione e prova del relativo e specifico importo.
In ordine al quantum della pretesa, non può tenersi conto del rimborso delle obbligazioni per €
16.638,00 e delle cedole riscosse per € 7.029,62, allegati dalla convenuta ai fini del CP_3
ridimensionamento della pretesa attorea, non essendo le suddette obbligazioni oggetto della presente controversia.
Ed invero, l'attrice ha dichiarato sin dall'atto introduttivo che l'oggetto della domanda risulta limitato alle sole operazioni di acquisto di azioni (pag. 7 dell'atto di citazione).
Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria, non avendo l'attrice specificamente allegato in citazione e provato danni ulteriori, in specie la mancata percezione di maggiori introiti con diverso e più sicuro investimento.
Il mancato riconoscimento di danni risarcibili esime, infine, dal valutare l'allegazione della convenuta dell'asserita colpa concorrente dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri pagina 14 di 15 medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con ricorso del CP_1
29.07.2021, nei confronti di già così provvede: Controparte_3 Controparte_4
1) dichiara la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni oggetto di lite, per inadempimento grave della Banca convenuta;
2) condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € CP_3
24.818,35, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, previa restituzione delle azioni;
3) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attrice, CP_3
liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre € 244,73 per esborsi, spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 10.7.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
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