Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5018/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. CASACCIA SIUSI;
e
– con C.F.: -, nato l'[...] ad [...] C.F._2
Ancona, rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. PIERDOMINICI SABRINA;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) I ricorrenti saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dandosene preventiva comunicazione;
2) Le figlie minori e restano affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 provvederanno alla loro e ed istruzione. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i SIg.ri e eserciteranno separatamente la CP_1 Pt_1 responsabilità genitoriale, ciascuno per il tempo in cui avrà le figlie con sé;
e dis i do la SI.ra , separazione consensuale, definitivamente Pt_1 rinunciato a vantare qualsiasi diritto sul detto immobile.
4) Le figlie minori e pur continuando ad avere la loro residenza anagrafica presso Per_1 Per_2 la casa di Ancona via S .4, avranno una collocazione paritetica con il padre e con la madre.
5) Relativamente alle modalità di permanenza delle minori con i genitori, gli stessi convengono che:
-tenuto conto dell'attività lavorativa della SI.ra e dei di lei turni di lavoro (non Pt_1 cadenzati che variano di settimana in settimana), la frequentazione madre/padre - figlie verrà prevista in base alle rispettive turnazioni di lavoro, cercando di tener conto della propria turnazione e di quella dell'altro genitore, consentendo così alle figlie di trascorrere pari tempo con i genitori.
A tal fine la SI.ra , una volta conosciuti i propri turni, trasmetterà al SI. Pt_1 CP_1 la possibile programmazi ese entro il primo giorno del mese antecedente. Per il c proporre variazioni al prospetto ricevuto in ragione di propri contrastanti impegni di lavoro, il SI. invierà entro il giorno 7 del mese antecedente, le proprie proposte di modifica. La CP_1
tra le parti dovrà intervenire entro il giorno quindici antecedente il mese in programmazione.
Nell'organizzazione dei tempi, da effettuare mensilmente in via anticipata, si terrà conto delle seguenti modalità.
A - Fine settimana: le figlie staranno con ciascuno dei genitori a week-end alterni, dal venerdì dalle ore 19,00 sino al lunedì mattina al rientro a scuola o alle ore 12,00 per i periodi non scolastici.
Laddove, sulla scorta dei turni, non fosse possibile attuare la detta alternanza, si dovranno comunque garantire nell'arco di un mese due weekend con ciascun genitore. Eventuali cambiamenti nella programmazione dovuti a imprevisti lavorativi, dovranno essere concordati tra le parti con congruo/possibile, anticipo.
Giorni infrasettimanali: dal lunedì -all'entrata a scuola o alle ore 12,00 nei periodi non scolastici- al venerdì alle 19,00, le figlie ed trascorreranno pari tempo con ciascun Per_2 Per_1 genitore, ovvero, a settimane alterne, l'equ di ni, quando possibile consecutivi, con un genitore, e di due giorni, quando possibile consecutivi, con l'altro genitore. Il genitore che avrà tenuto le figlie 2 giorni infrasettimanali trascorrerà con le stesse anche il fine settimana. Si cercherà di fare in modo, se possibile, che i giorni infrasettimanali di competenza di un genitore non siano immediatamente precedenti o successivi al week end che egli/ella trascorrerà con le figlie.
Eventuali modifiche alle ridette modalità, dovute a impegni lavorativi delle parti, dovranno essere tra le medesime concordate e programmate con congruo anticipo.
B - Vacanze scolastiche estive: ciascun genitore trascorrerà con le figlie almeno quattordici giorni, eventualmente frazionabili in non più di due periodi distinti non consecutivi. Le comunicazioni relative al/i periodi prescelti dovranno essere scambiate tra i genitori entro la fine di febbraio di ciascun anno. Nel caso in cui vi fosse coincidenza totale o parziale dei periodi prescelti, ciascun genitore sceglierà diverso/i periodo/i da trascorrere con le figlie, dandone pronta comunicazione all'altro. Laddove ciò non fosse possibile per entrambi i genitori, il periodo di competenza di ciascuno di essi sarà di una sola settimana. Si dà atto che il periodo di vacanze estive che ciascun genitore trascorre con le figlie interrompe la normale programmazione della settimana e dei week-end e, di principio, non dà luogo a 'recuperi', salvo diversa intesa tra le parti.
Si dà atto, altresì, che i periodi di vacanze estive con le figlie non sono soggetti ad 'autorizzazione' dell'altro genitore, ma unicamente al già richiamato coordinamento, quando occorrente. In ogni caso, ciascun genitore sarà obbligato a comunicare all'altro dove si recherà in vacanza con le figlie.
Alla comunicazione del periodo prescelto da parte dell'uno/una dovrà seguire motivata richiesta di revisione da parte dell'altro entro i tre giorni successivi, unicamente per il caso di sovrapposizione.
Ciascuno dei genitori sosterrà le spese relative alle figlie per il periodo di vacanza in cui le avrà con sé.
C - Vacanze Natalizie: alternati negli anni tra i genitori i giorni del 24-25-26 dicembre, nonché il 31.12 ed il 01.01., con accordo da raggiungere per ciascun anno con un mese di anticipo.
D- Vacanze Pasquali: alternati negli anni tra i genitori il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
E- Per le vacanze di cui ai punti C) e D) che precedono, i SIg.ri e CP_1 Pt_1 concordano che, previa intesa raggiunta con un mese di anticipo, ciascuno à, alterni, trascorrere con le figlie un periodo al massimo di 2 settimane, con conseguente soppressione del periodo riservato all'altro genitore.
F- Alternati nel corso dell'anno tra i genitori i “ponti scolastici” relativi alle festività del 25 aprile, 1°maggio, festa del patrono, 2 giugno, 1°novembre, 8 dicembre.
G- Ogni genitore trascorrerà con le figlie metà giornata in occasione del compleanno di ciascuna di loro, salvo diversi accordi.
H- Ciascun genitore, in aggiunta a quanto già previsto ai precedenti capi B, C, D, potrà avere, nel corso dell'anno, ulteriori due settimane di vacanza con le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle medesime, da comunicare e concordare con un mese di preavviso.
I- Nel caso si ipotizzasse per le figlie, durante la vacanza, la pratica sportiva di discipline che richiedono abbigliamento e attrezzatura tecnica con particolare impegno di spesa, i genitori concorderanno preventivamente sia l'effettuazione dell'attività, che il rispettivo concorso nella spesa.
J- I genitori, in accordo tra loro, potranno modificare le modalità di cui ai precedenti capi (vacanze e feste), compatibilmente con le loro eSIenze lavorative e non, e con quelle scolastiche ed extrascolastiche delle figlie.
6) Relativamente al mantenimento delle figlie le parti concordano che: ciascun genitore, quanto al vitto e alloggio, provvederà al mantenimento in forma diretta per il tempo in cui le ha con sé. Ogni altra spesa, ordinaria e straordinaria, verrà divisa tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con una franchigia mensile di € 20,00 -da intendersi cumulativa per le due figlie-. Per le spese mensili comprese tra € 20,00 ed € 50,00, il genitore che le avrà sostenute integralmente, anche senza il consenso dell'altro, avrà diritto al rimborso previa esibizione/consegna della relativa documentazione -scontrini parlanti, fatture, ricevute-. Le spese di importo superiore ad
€.50,00 dovranno essere previamente concordate tra le parti, e per il rimborso al genitore che le avrà sostenute integralmente dovrà essere fornita all'altro genitore la relativa documentazione. Ogni fine mese le parti si confronteranno con un rendiconto complessivo in ordine alle spese rispettivamente sostenute e da rimborsare, effettuando il relativo conguaglio entro il 5 del mese successivo. 7) Le deduzioni per le figlie a carico saranno effettuate in ragione del 50% tra i genitori, al pari delle detrazioni ai fini Irpef delle spese straordinarie;
8) L'assegno unico universale (od altro equiparabile) verrà attribuito ed incamerato dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
9) I ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti, si danno reciprocamente atto di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
10) Relativamente ai reciproci obblighi economici maturati al 31.05.2024, e fino alla data del presente ricorso, derivanti sia dalle condizioni di separazione, compresi esborsi per spese ordinarie e straordinarie per la prole, che inerenti chiusura di posizioni personali o a qualsiasi altro titolo o ragione, le parti hanno convenuto che alcun importo è dovuto dal SI. alla SI.ra Controparte_1
mentre quest'ultima si obbliga a versare al SI. la omnicomprensiva somma Parte_1 CP_1
(millecinquecento/00) a saldo, stralcio e transa i pretesa, titolo o ragione. Il versamento di detto importo di €.1.500,00 sarà effettuato, a mezzo bonifico bancario, la cui contabile costituirà quietanza, alla data di udienza fissata nel presente procedimento per la comparizione dei coniugi avanti al Tribunale, anche laddove sostituita da trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. con deposito di note confermative del ricorso di divorzio congiunto e quindi delle relative condizioni.
11) I ricorrenti si obbligano a prestarsi reciproco consenso, anche per le figlie minori, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
12) I SI.ri e concordano che le spese legali della presente procedura si CP_1 Pt_1 intendono tra loro integralmente compensate, con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 della Legge Professionale Forense”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 27/12/2019.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 11199 del 9/11/2022, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale l'8/11/2022.
Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b). L. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi. Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 27/12/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 102, parte 1, serie // dell'anno 2019.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori, rispetto alle quali è prevista una collocazione paritetica con il padre e con la madre;
è stato, quindi, concordato che ciascun genitore, quanto al vitto e alloggio, provveda al mantenimento in forma diretta delle figlie per il tempo in cui le ha con sé.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 743-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che, come appena detto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale nonché materiale, e sono rispettose della loro eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
il clima tra le parti appare, inoltre, collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite come, del resto, previsto da queste ultime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] ad Ancona il 27/12/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto CP_1
Comune al n. 102, parte 1, serie // dell'anno 2019; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 26/III/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi