Ordinanza collegiale 18 aprile 2025
Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 25/06/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 68/2025/Div.Anticrimine/M.P.Pers., emesso ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 dal Questore di Padova il 29-1-2025 nei confronti del ricorrente, al quale è fatto divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di cinque anni;
- di ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con provvedimento del 29-1-2025, il Questore della Provincia di Padova ha vietato al ricorrente, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 13-12-1989, di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio nonché tutte le manifestazioni sportive calcistiche, per la durata di cinque anni, evidenziando che nel corso dell’incontro di calcio -OMISSIS- – -OMISSIS-, valevole per il campionato Juniores provinciali 2024/2025, “ due giocatori del -OMISSIS- iniziavano ad insultare tre giocatori appartenenti alla squadra del -OMISSIS-, proferendo più volte nei loro confronti offese a sfondo raziale ” e che a seguito delle indagini svolte il ricorrente veniva individuato come uno dei responsabili.
2. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato tale provvedimento sulla base di quattro motivi, con i quali ha sostenuto:
i – con il primo motivo, che lo stesso sarebbe estraneo agli episodi contestati e non vi sarebbero elementi idonei a confermare un suo coinvolgimento. Solo in una delle tre querele presentate si farebbe riferimento ad un “ giocatore di corporatura media capelli neri indossante la maglia nr. 2 ”, ma dagli atti del procedimento non vi sarebbero altri elementi di riscontro di tale dichiarazione. In particolare, non sarebbe stato effettuato alcun riconoscimento fotografico e il ricorrente avrebbe i capelli di colore castano chiaro. Inoltre, i filmati dell’incontro confermerebbero la sua estraneità ai fatti contestati;
ii – con il secondo motivo, in ogni caso non sussisterebbero i presupposti previsti dall’art. 6 della legge n. 401/1986 in quanto mancherebbe un pericolo concreto per la sicurezza o l’ordine pubblico. La condotta contestata con giustificherebbe l’adozione del provvedimento impugnato;
iii – con il terzo motivo, che la Questura avrebbe omesso di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento;
iv – con il quarto motivo, che la durata della misura (5 anni) sarebbe sproporzionata rispetto ai fatti contestati, anche in considerazione della giovane età del ricorrente e del fatto che lo stesso non ha precedenti né penali né di polizia.
3. In data 11-4-2025 parte ricorrente ha depositato in giudizio la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova di archiviazione del procedimento penale avviato nei suoi confronti.
4. Con ordinanza n. 575 del 18-4-2025 questa Sezione ha disposto l’acquisizione da parte della Questura di “ una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento all’individuazione del ricorrente come l’autore delle offese a sfondo razzista ”.
4.1. In esecuzione di tale ordinanza la Questura ha depositato la relazione richiesta, in cui viene dato atto dell’attività istruttoria svolta.
5. Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, è stato dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. È fondato il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è stato assunto in assenza di sufficienti elementi di conferma di un suo effettivo coinvolgimento negli episodi contestati.
6.1. Come evidenziato anche dal PM nell’istanza di archiviazione del procedimento avviato nei confronti del ricorrente, l’unica persona che lo ha indicato come autore delle frasi offensive risulta essere il controinteressato, “ Nessun altro degli altri soggetti escussi a sommarie informazioni, tra cui tutti i suoi compagni di squadra che quindi erano in campo con lui, ha confermato di aver sentito -OMISSIS- pronunciare espressioni offensive. Le dichiarazioni del querelante risultano quindi isolate e prive di riscontri idonei a superare la soglia del ragionevole dubbio ”.
E nella querela il controinteressato fa riferimento ad un giocatore con i capelli neri, mentre dalla fotografia prodotta in giudizio il ricorrente risulta effettivamente avere i capelli color castano chiaro.
In definitiva, la misura impugnata risulta essere stata assunta sulla base della sola dichiarazione del controinteressato, che presenta profili di contraddittorietà, senza ulteriori riscontri.
6.2. Ferma la gravità dei comportamenti contestati, l’adozione di una misura che impedisce ad un giovane di svolgere un’attività così importante per il suo corretto sviluppo fisico, mentale e sociale richiedeva tuttavia un più approfondito riscontro circa il suo effettivo coinvolgimento.
7. Le ulteriori censure possono essere assorbite.
8. Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
9. In ragione delle peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e il controinteressato.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.