Articolo 10 della Legge 13 maggio 1940, n. 690
Articolo 9Articolo 11
Versione
17 luglio 1940
Art. 10.

In caso d'incendio o di altro sinistro, che richieda l'applicazione di misure previste dalla presente legge, il comandante del porto assume la direzione dei soccorsi. Egli puo' procedere, senza alcuna formalita', alla requisizione di ogni mezzo nautico o terrestre, esistente nell'ambito portuale.

Nella sua opera di direzione, il comandante del porto coordina, alla azione dei reparti dei vigili del fuoco, quella di tutti gli altri mezzi nautici e terrestri e le prestazioni delle persone che, a termine del Codice per la marina mercantile, sono tenute a rispondere alle richieste dell'autorita' marittima.

I comandanti delle Forze armate e di Polizia, che intervengano sul luogo del sinistro, per mantenere l'ordine pubblico o per concorrere nell'opera di soccorso, debbono agire in conformita' delle disposizioni impartite dal comandante del porto.


Entrata in vigore il 17 luglio 1940