Sentenza 21 agosto 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/08/2013, n. 19324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19324 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria C. - rel. Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29060-2006 proposto da:
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (c.f. 00281620377), in proprio nonché nella qualità di mandatario e capogruppo del Raggruppamento di Imprese tra il Consorzio Cooperative Costruzioni ed il Consorzio Cons. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9, presso l'avvocato LEONE ARTURO, rappresentato e difeso dagli avvocati VOSA GIULIANA, VOSA PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI SO RO (C.F. [...]), DI SO AR (C.F. [...]), DI SO DI (C.F. [...]), DI SO ZI (C.F. [...]), DI SO TO (C.F. [...]), AR RE (C.F. [...]), DI SO AN (C.F. [...]), DI SO DI (C.F. [...]) , elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato OLIVERIO LUIGI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
ANAS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1979/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. AR CRISTINA GIANCOLA;
udito, per i controricorrenti, l'Avvocato L. OLIVERIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo, infondati il primo, secondo e terzo, inammissibile il quarto motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.01.2002 all'ANAS - Ente Nazionale per le strade nonché al Consorzio Cooperative Costruzioni, in proprio e nella qualità di mandatario e capogruppo del Raggruppamento di Imprese tra il Consorzio Cooperative Costruzioni e il Consorzio Cons. Coop., Di SO Ciro, Di SO Maria, Di SO ER (nato nel 1957), Di SO Annunziata, Santarpia Teresa, Di SO Antonietta, Di SO ER (nato nel 1971) e Di SO Nunzio adivano il Tribunale di Napoli esponendo di essere proprietari di fondi rustici in S. Antonio Abate, che tra il 1991 ed il 1995 il Funzionario CIPE, nominato L. n. 219 del 1981, ex art. 84, con ordinanze 1741/91, 1 977/97, 2001/ 93 e 2206/96 aveva disposto l'occupazione preordinata all'esproprio di parte di detti fondi nell'ambito del piano straordinario di cui al titolo 8^ della L. n.219 del 1981, per la realizzazione della variante alla SS 268
"Vesuvio", la cui esecuzione era stata affidata al convenuto raggruppamento di imprese, nella qualità di concessionario, e che, conclusasi la procedura espropriativa con decreto definitivo di esproprio del 18.9.2000, del Prefetto di Napoli, avevano ricevuto l'indennità di espropriazione, peraltro non aggiornate al diminuito potere di acquisto della moneta, mentre nulla era stato loro corrisposto a titolo di indennità di occupazione che pure doveva essere riconosciuta nella misura prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 20. Chiedevano, quindi, che fosse dichiarato il loro diritto all'indennità di occupazione, a far data dal 22.1.1991, ed all'adeguamento dell'indennità di espropriazione con conseguente condanna delle parti convenute al pagamento delle dovute somme oltre che delle indennità per i reliquati da acquisire. Con sentenza del 14.4.2004 l'adito Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, rigettava la domanda, compensando le spese di lite. Con sentenza n. 1979 del 7-13.06.32006 la Corte di appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dai Di SO e dalla Santarpia nonché sull'appello incidentale del Consorzio Cooperative Costruzioni, rigettava l'appello incidentale, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia relativa all'acquisizione delle frazioni dei beni non espropriate, rigettava la domanda relativa alla rivalutazione monetaria dell'indennità di espropriazione e, in accoglimento parziale dell'appello principale, attribuiva agli appellanti anche l'indennità di occupazione legittima per il periodo decorso dal 22.1.1991 fino all'emanazione del decreto di esproprio, determinandola nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali sulla già corrisposta e concordata indennità di espropriazione, con gli interessi legali fino al deposito della somma complessiva presso la Cassa DD.PP.. Condannava, infine, il Consorzio, nella qualità, al pagamento in favore degli appellanti dei due terzi delle spese del doppio grado, compensate per la restante parte mentre compensava interamente le medesime spese processuali tra il Consorzio e l'Anas.
Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale riteneva sia che i proprietari avessero diritto a percepire l'indennità di occupazione legittima, avendo, con gli atti di quietanza e le relative dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rinunciato alla sola indennità di espropriazione, in conformità del resto a quanto disponeva, secondo esegesi condotta in base ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss., segnatamente gli artt 1363 e 1366 c.c., l'ordinanza commissariale 10 agosto 1982, n. 70, unitamente al relativo allegato, sull'accettazione di tale indennizzo da parte degli espropriandi onde ottenerne l'immediato pagamento e sia che l'indennità di occupazione andava calcolata in misura corrispondente al saggio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione concordata dalle parti.
Avverso questa sentenza, notificata il 14.07.2006, il Consorzio Cooperative Costruzioni ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e notificato il 28.10.2006 all'ANAS, che non ha svolto attività difensiva, ed il 20.10.2006 ai Di SO ed alla Santarpia, che hanno resistito con controricorso notificato l'8 ed il 9.11.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il Consorzio Cooperative Costruzioni denunzia:
1. "Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3) violazione dell'art. 12 preleggi in relazione alla L. 14 maggio 1981, n. 219, artt. 80 e ss. e dell'art. 3 dell'ord. n. 70 del 10 agosto 1982 e dello schema ivi allegalo sub n. 1".
Censura la sentenza impugnata per aver escluso dalla rinuncia contenuta nella convenzione anche l'indennità di occupazione senza considerare il testo del provvedimento del Commissario che, oltre alle opposizioni alla stima dell'indennità di esproprio, includeva ogni altra tipologia di impugnazione, perciò includendovi anche il secondo indennizzo, come peraltro risultava testualmente dallo schema di rinuncia allegato avente ad oggetto sia le espropriazioni, che le occupazioni dell'immobile. In particolare contesta che l'ordinanza commissariale e segnatamente il relativo art. 3 nonché lo schema ad essa allegato ed utilizzato dagli espropriati potessero essere interpretati secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. in luogo dei criteri interpretatiti degli atti normativi e formula il seguente quesito ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. applicabile ratione temporis "Dica la Corte se, ai sensi dell'art. 12 preleggi, l'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 70/82 e l'ultimo capoverso dello schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato n. 1 alla suddetta ordinanza, adottati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania Commissario Straordinario del Governo in virtù dei poteri conferitigli L. n. 219 del 1981, ex art. 84 vadano interpretati nel senso che la rinunzia prevista si riferisca a tutte le azioni giudiziarie comunque connesse con l'occupazione e l'espropriazione dell'immobile, ivi compresa quella avente ad oggetto la determinazione della indennità di occupazione legittima".
2. "Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3) - Violazione degli artt.1362 e ss. c.c. in relazione all'interpretazione dell'ordinanza n.
70/82 e dell'allegato schema legale di atto di notorietà". In subordine sostiene che quand'anche l'esegesi dell'ordinanza commissariale n. 70 e dell'allegato schema potesse essere condotta secondo i criteri ermeneutici propri degli atti negoziali, la rinuncia contenuta nella convenzione non poteva essere intesa come non inclusiva anche dell'indennità di occupazione Formula i seguenti quesiti "Dica la Corte se, ai sensi dell'art. 1362 c.c., l'ordinanza commissariale n. 70/82 e lo schema legale di atto di notorietà ad essa allegato subì vadano interpretati alla stregua del significato reso chiaro dal tenore letterale delle espressioni utilizzate e, conseguentemente, se alla stregua di tale dato letterale, il suddetto abbia ad oggetto anche l'azione avente ad oggetto la determinazione della indennità di occupazione. In subordine, dica la Corte se anche a voler dare ingresso ai criteri sussidiali enunciati dagli artt.1363 e ss. c.c., fra cui in particolare, gli artt. 1363 e 1366
espressamente richiamati nella sentenza impugnata, e art. 1367 c.c., l'ordinanza commissariale n. 70/82 e lo schema legale di atto di notorietà ad essa allegato sub n. 1 vadano comunque interpretati nel senso che lo schema legale abbia ad oggetto anche l'azione avente ad oggetto la determinazione della indennità di occupazione". 3. "Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3) - violazione degli artt.1362 e 1367 c.c. in relazione all'interpretazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dell'atto definitivo di concordamelo bonario dell'indennità".
Formula i seguenti quesiti: "Dica la Corte se, ai sensi dell'art.1362 c.c., il contratto vada interpretato alla stregua del significato reso chiaro dal tenore letterale delle espressioni utilizzate e, conseguentemente, se alla stregua di tale dato letterale la rinuncia resa dal sig. OL (?) e richiamata nell'atto pubblico di concordamento sottoscritto il 4 febbraio 198, avesse ad oggetto anche l'azione avente ad oggetto la determinazione della indennità di occupazione".
"Dica la Corte se, ai sensi dell'art. 1367 c.c., il contratto e le relative clausole vadano interpretate nel senso che possano produrre qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno e, conseguentemente, se alla stregua di tale criterio, sia viziata la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che "la rinuncia alle opposizioni alla stima o ogni altra azione giudiziaria che abbia attinenza all'occupazione resa dal sig. OL in conformità allo schema legale allegato all'ordinanza n. 70/82 e richiamato nell'atto pubblico di concordamento sottoscritto il 4 febbraio 1988, non denotasse una volontà abdicativa in riferimento all'indennità di occupazione legittima, svuotando così sia il riferimento alla occupazione, sia l'intera dichiarazione di rinuncia di qualsiasi valore precettino, riducendosi essa ad una sottolineatura dell'effetto legale dell'accettazione della indennità offerta, che per legge rende definita e non contestabile tale indennità". Il ricorso presenta motivi analoghi ad altri ricorsi sui quali questa Corte si è già pronunciata con le sentenze nn. 1537 e 3512 del 2013. I primi tre motivi del ricorso, suscettibili di esame congiunto vanno respinti dovendosi richiamare e ribadire i condivisi principi di diritto affermati nei citati precedenti e le puntuali argomentazioni ivi esposte in merito ad identiche censure. In particolare, con riferimento alla sentenza n. 3512 del 2013 si è tratta la seguente massima "L'atto definitivo cosiddetto di "concordamento bonario", con il quale l'espropriato accetta l'offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria "che abbia attinenza all'occupazione" oltre che all'espropriazione dell'immobile, non si estende all'indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell'ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso" e tanto va riaffermato in questa sede per le medesime ragioni, che portano di nuovo a concludere che le censure in esame sono inconsistenti, essendo tutte fondate sulla duplice tautologica argomentazione, numerose volte ripetuta, che l'ordinanza commissariale aggiunge all'espressione "opposizione alla stima", ogni altra "impugnazione giudiziaria"; e che lo schema allegato conteneva, a sua volta il riferimento, ad ogni azione avente attinenza con "l'occupazione ed espropriazione dell'immobile". Proprio perché alla legge "non si può che attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse..." (art. 12 preleggi) e che analogo precetto è contenuto nell'art. 1362 cod. civ. per l'interpretazione degli atti negoziali, la Corte di appello non poteva che prendere atto che nessuna espressione dell'ordinanza commissariale e, poi, dell'atto di concordamento, che ne aveva recepito lo schema, conteneva, come del resto riconosciuto dal Consorzio, un qualunque riferimento, pur improprio non soltanto all'indennità di occupazione temporanea, ma anche alla vicenda ablatoria, cui la stessa era direttamente collegata dall'art. 42 Cost.. D'altra parte, il termine "opposizione alla stima" che si legge nell'art. 3 dell'ordinanza commissariale, non può che essere stato utilizzato dal commissario straordinario nel senso tecnico-giuridico indicato dal legislatore fin dalla L. n.2359 del 1865, art. 51 e poi recepito sia dalla L. n. 865 del 1971, art. 19 sia dalla L. n. 219 del 1981, art. 80 di speciale contestazione dell'indennità di espropriazione come determinata dall'autorità amministrativa con richiesta di stima giudiziale della stessa e da ultimo recepito dall'ordinanza commissariale, che l'ha espressamente correlata alla comunicazione o notificazione ai proprietari della (sola) indennità di espropriazione offerta dall'autorità amministrativa: perciò richiedendo a costoro) ove intendevano accettarla e godere dei benefici premiali connessi, di renderla definitiva attraverso la rinuncia non solo a tale peculiare azione, ma anche a qualsiasi altra "impugnazione" avente ad oggetto la medesima stima, quale esemplificativamente quella dell'atto di concordamelo tra le parti;
che per effetto dell'ampia formula introdotta dall'ordinanza, diveniva sotto qualunque profilo "inoppugnabile" sia davanti al giudice ordinario, che a quello amministrativo, e perciò non caducabile neppure indirettamente. Per cui, l'operazione ermeneutica prospettata dal Consorzio lungi dal comportare un'interpretazione letterale di disposizioni che non contengono alcun cenno all'indennità di occupazione temporanea, si traduce nell'indebita sostituzione del loro effettivo contenuto con oggetti ed istituti diversi, estranei sia all'intendimento manifestato dal Commissario straordinario nel menzionato art. 3, che dalle parti nell'atto di concordamento;
e peraltro disciplinati da altre categorie di accordi L. n. 239 del 1865, ex art. 26. Nè essa è giustificabile al lume del tenore dello schema allegato alla rinuncia (richiamato dallo stesso art. 3), che questa ha previsto in relazione ad ogni azione giudiziaria "che abbia attinenza con l'espropriazione e con l'occupazione dell'immobile": anzitutto perché lo schema deve essere interpretato in conformità alla disposizione commissariale che ne ha costituito la ragion d'essere, e non in contrasto con quest'ultima, ovvero soltanto per estenderne il contenuto a rinunce da questa non previste: anche per la sua modesta funzione che è soltanto quella di indicare alle parti la formula esatta da adottare nell'atto di concordamento onde conseguire il risultato predisposto dall'ordinanza commissariale. La formula esaustiva dello schema ha precluso qualsiasi ulteriore pretesa dell'espropriando comunque correlata e correlabile alla perdita della disponibilità materiale e giuridica del bene ma non ha interferito affatto, peraltro in via generale e preventiva, con l'istituto dell'occupazione temporanea (e del relativo indennizzo), il quale: A) attribuisce alla P.A. il diritto di disporre del fondo privato per un periodo di tempo limitato, ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) in tutto o in parte delle facoltà di godimento;
e perciò comportando la trasformazione del correlativo diritto in diritto ad autonomo indennizzo ex art. 42 Cost., volto a compensare, per tutta la durata dell'indisponibilità del bene, fino all'esproprio, il detrimento dato dal suo mancato godimento (piuttosto che dal ritardo con cui viene corrisposta l'indennità di espropriazione): ossia una perdita reddituale che, essendo diversa da quella patrimoniale della perdita della proprietà del bene, postula un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell'indennità di espropriazione (Cass. sez. un. 7324/96, 5804/95, 6083/94 ed altre); B) anche nell'ambito del procedimento ablativo costituisce una fase dei tutto distinta, autonoma e solo eventuale, che può dunque mancare del tutto. E, per converso, sussiste in numerose categorie di occupazioni non preordinate all'espropriazione (L. n. 2359 del 1865, artt. 64 e segg.) e destinate a concludersi con la restituzione dell'immobile al proprietario;
C) nei procedimenti di espropriazione, ove l'amministrazione vi ricorra, ben può coesistere con la loro definizione mediante cessione volontaria (ovvero accettazione dell'indennità seguita da decreto di espropriazione) la quale non ne assorbe affatto la diversa funzione, come conferma proprio la L. n.865 del 1971, art. 12 invocato dal ricorrente, che non contiene ingerenze o collegamenti di alcun genere con la disciplina delle occupazioni temporanee: posta invece dal successivo art. 20 (negli stessi termini l'abrogata L. n. 385 del 1980, artt. 1 e 2 nonché la L. n. 219 del 1981, art. 80 che li richiama;
e da ultimo il T.U. D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e 22 bis. Cass. sez. un. 5265/2008;), il quale perfino in ordine al parametro di stima, si rivolge all'indennità virtuale di espropriazione, e non al prezzo della cessione. Pertanto, neppure ad asseriti intendimenti (peraltro rimasti inespressi) dell'ordinanza commissariale è attribuibile l'inclusione nello schema di concordamento dell'indennità di espropriazione, di rinunce anche all'indennità di occupazione temporanea, anche perché in tale normativa di carattere generale non poteva essere prevedibile se ed in quali procedimenti, le amministrazioni avrebbero fatto ricorso all'istituto dell'occupazione d'urgenza, e per quale durata, come era necessario per valutare l'entità della rinuncia: non ricavabile, infine neppure dal consenso del proprietario all'espropriante ad immettersi nel possesso del fondo, che da luogo ad altra categoria di accordi aventi oggetto pubblico, caratterizzati tra l'altro dalla previsione di uno specifico (ed autonomo) indennizzo per l'occupazione (temporanea) a favore del proprietario (Cass. 22626/2006; 9484/1999; 4288/1996). E poiché nessuna commistione è consentita tra la funzione dell'indennità di occupazione ed i benefici connessi alla cessione volontaria dell'immobile (o alla accettazione dell'indennità di espropriazione), rivolti come ripetutamente osservato dalla Corte Costituzionale (sent. 262 e 300/2000) esclusivamente alla riduzione del contenzioso, nonché a facilitare una via transattiva e definitoria sia del procedimento ablativo, che di possibili contestazioni dell'indennità di espropriazione, anche sotto questi profili, le conclusioni della sentenza impugnata non meritano alcuna delle censure prospettate dal Consorzio.
4. "Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5) - insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso decisivo del giudizio - erronea identificazione dell'oggetto e della portata dell'atto di concordamento dell'indennità e contestuale rinuncia". Il motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. percentuale dell'indennità suddetta (Cass. sez. un. 388/2000;
109/1999; cass n. 1537 del 2013 cit.). Conclusivamente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corte di appello di Napoli che provvederà alla rideterminazione dell'indennità di occupazione temporanea, attenendosi ai principi esposti, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, dichiara inammissibile il quarto, accoglie il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013