Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1814/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Rabiolo, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ligita Pilipaviciute, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5.06.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202400000311000 e gli avvisi di addebito n. 59120220001491214000, n. 59120220001628181000 e n. 59120220001631926000 ad essa sottesi, chiedendone l'annullamento. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è altresì costituita in giudizio , eccependo preliminarmente il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con compensazione delle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Va premesso che, con il presente giudizio, l'opponente lamenta l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202400000311000, deducendo l'insussistenza, in capo all'agente della riscossione, del diritto di preannunciare in suo danno l'esecuzione forzata per intervenuta caducazione dei titoli costituiti dagli avvisi di addebito indicati in ricorso.
In particolare, va rilevato, sulla scorta della documentazione versata in atti, che il Tribunale di
Agrigento, con le sentenze n. 10/2024 e n. 542/2024, ha accolto le opposizioni avverso gli avvisi di addebito n. 59120220001491214000, n. 59120220001628181000 e n. 59120220001631926000 e che l' – in esecuzione delle suddette sentenze – ha disposto lo sgravio dei suindicati avvisi di CP_1
addebito, con conseguente annullamento del relativo debito.
Alla luce di tali considerazioni, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza dell'opposizione formulata dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo, atteso che se da un lato, in ossequio al principio nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità di ciascun atto della riscossione occorre che i titoli esecutivi sussistano nel momento in cui l'esecuzione è minacciata o intrapresa, dall'altro, stante l'accoglimento delle opposizioni avverso gli avvisi di addebito n. 59120220001491214000, n. 59120220001628181000 e n. 59120220001631926000, nessuna esecuzione, in quanto non sorretta da alcun titolo, poteva essere preannunciata dall'agente della riscossione con la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo qui impugnata.
Ciò nondimeno, dato che alcuna responsabilità è ascrivibile ad , Controparte_2
la quale peraltro non era parte dei giudizi conclusisi con l'accoglimento delle opposizioni avverso i suindicati avvisi di addebito, e che, a causa della tardività dell'emissione, da parte dell' , dei CP_1
provvedimenti di sgravio, la parte ricorrente ha comunque dovuto sostenere delle spese per iniziare il giudizio, va disposta la compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e
[...]
nonché la condanna dell' al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_2 CP_1
delle spese processuali, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1
in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa le spese tra parte ricorrente e . Controparte_2
Così deciso in Agrigento, il 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo