TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8558 del Ruolo Generale per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato POGGI LONGOSTREVI RAFFAELE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato POGGI LONGOSTREVI RAFFAELE
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 21/11/2024 e Parte_1 Parte_3
anno dato atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale in data
[...]
16/11/2019 è nato il figlio riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
pagina 1 di 2 Ciò posto, i ricorrenti, dato atto della fine della loro relazione, hanno chiesto con- giuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore, ac- cordi esplicitati in atti.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 17/12/2024 ha formulato parere favorevole.
All'udienza in trattazione scritta del 18/03/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni so- pra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
Il Collegio, visto il ricorso congiunto ed esaminata la documentazione allegata in giudizio, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a ri- spondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al fi- glio minore un equo apporto da entrambe le figure genitoriali.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e Per_1
i rapporti tra i genitori siano regolati dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 28/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2