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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3676/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3676/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MASTRANGELO LICIA e dell'avv. MASTRANGELO PAOLGIULIO ( ) VIA C.F._1
VOLTURNO N. 8 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI;
, elettivamente domiciliato in VIA
VOLTURNO 8 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. MASTRANGELO LICIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMANDUCCI Controparte_2 P.IVA_2 CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 187 L 47923 RIMINIpresso il difensore avv. COMANDUCCI CRISTINA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo Controparte_2 contro la Società abruzzese lavorazione prodotti agricoli per la consegna immediata di 30.026,80 chili di semente di fagiolo con fissazione di astreinte per violazioni e giorni di ritardo.Aveva concluso un contratto avente ad oggetto quella partita di semente, consegnato dopo l'accertamento negativo effettuato da in merito ad eventuali vizi.La società non provvedeva al pagamento della CP_2 somma concordata di 2 euro al chilo perché sosteneva vi fosse un batterio;
provvedimenti di sequestro adottati dalla regione furono dichiarati illegittimi dal TAR Pescara. Era stata concordata risoluzione e restituzione della merce;
aveva adempiuto alla sua parte pagando 6 Mila euro,la società no. CP_2
Il decreto è stato concesso senza penali.La società abruzzese lavorazione prodotti agricoli si oppone chiedendo in riconvenzionale il pagamento di una fornitura di piselli. La consegna doveva avvenire previo accordo tra servizio sanitario Abruzzo ed Emilia Romagna per evitare la proliferazione di infezioni di cui la società è convinta i fagioli siano portatori.col decreto la intende sottrarre i CP_2 fagioli al doveroso controllo fitosanitario. deve ancora 23 mila euro ed oltre alla società per CP_2 fornitura regolarmente annotata e non onorata. difende la legittimità del provvedimento, a CP_2 fronte della sentenza del TAR la condizione di controlli fitosonitari non ha alcun valore. Il contratto dei piselli era di moltiplicazione. Va dedotto il prezzo del portaseme e si era in attesa delle istruzioni della società abruzzese che non erano venute. è a sua volta creditrice per oltre 200 milioni di euro per CP_2 quel contratto di moltiplicazione. Le riconvenzionali sono state dichiarate inammissibili e le prove respinte;
fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali , la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Rimessa in istruttoria per assumere le prove non assunte, e fatte precisare le conclusioni con termini per legge per memorie, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come ribadito da Cassazione 4131/2024, In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale). Ora, nel caso di specie, la opponente ha in riconvenzionale proposto domanda per merce, pacificamente accettata dalla opposta, che afferma di averla moltiplicata per conto della opponente;
e quindi è anche ammissibile la reconventio reconventionis, che si basa sulla stessa partita di piselli. E' stata depositata, previa autorizzazione, sentenza del Tribunale di Milano, tra le parti ed una terza parte, che ha per oggetto le partite varietà SP 15 dei lotti 14000 e 14001 e varietà RW 15 14.008, con consegne operate tra 24 dicembre 2014 e 12 gennaio 2015; la consegna per cui è causa riguarda lotto 01430876690, 1002799,
0142879323, 0143120087, e 1002476, consegna il 28 gennaio 2015; vi sono però nella sentenza menzionate le partite contenute nel documento di consegna, Peugeot e Wolf, non oggetto di quel giudizio perché esulanti dalle domande proposte dalle attrici. E' però interessante la causa, in quanto fu svolta un'accurata Ctu, che in quel periodo accertò errori della che portarono al CP_2 risarcimento del danno, in esso ricompreso anche il danno commerciale;
qui si specifica anche che
è parte di un gruppo commerciale, che acquista i semi e li cede alle aziende agricole con cui sono CP_1 stati stipulati accordi. Orbene, che a tre anni di tempo ci si ricordi di aver anche ceduto le partite , di cui si è anche discusso a Milano, ancorché la causa non ha delibato sulle stesse, e soprattutto, in esito a Ctu, che per forza si è occupata in fatto anche di quelle partite, si richieda il controvalore dei semi per il pagina 2 di 4 portaseme e non l'adempimento di quel contratto di filiera ( e non è logico che quelle partite non abbiano fatto parte di quell'accordo, essendo state trattate lo stesso giorno, in sostanza ), dà prova sia della strumentalità della riconvenzionale, per cui è stato volutamente taciuto che i piselli erano forniti per la moltiplicazione ed il riacquisto, e sia il povero risultato che in quell'annata le sementi elette, tutte provenienti da una derivazione della semente , in pratica ebbero, il Ctu nella causa di Milano CP_3 afferma per fatto e colpa di In sostanza, si è a fronte , per le riconvenzionali, di CP_2 comportamenti delle parti volutamente reticenti, che non hanno posto in grado il Giudice di apprezzare nel complesso la vicenda, a differenza di quanto avvenne a Milano. E' vero che le indagini del Perito a Milano non hanno comportato anche l'esame di quelle partite, per cui non può essere escluso, atteso che i semi furono tutti giudicati come idonei e portatori delle qualità di germinazione, che quelle partite, a differenza di quelle oggetto di causa a Milano, abbiano avuto il risultato sperato;
salvo che nessuna delle parti ha sollecitato il passaggio necessario a tale verifica, ovvero la sua tempestiva semina nei campi, come è capitato per tutte le altre partite, analizzate a Milano, e oggetto di Ctu. Ora, essendo parte di un gruppo, appare inverosimile che per quelle partite la stessa abbia fatto CP_1 accordi separati;
e comunque qui, a differenza di quanto avvenuto a Milano, si contesta il contratto in radice, quanto alla germinazione, e non si contesta viceversa il risultato di quel contratto. Ora, i testi escussi hanno dichiarato che, a differenza delle altre partite, quelle non furono ritirate da CP_2 per essere distribuite agli agricoltori;
evidentemente, essendo in corso un complesso accertamento peritale, entrambe le parti in fatto si sono cautelate quanto alla partita per cui è causa, non dando corso al contratto, ovvero non ponendo in essere tutte quelle operazioni necessarie ed indispensabili per verificare la buona riuscita del pisello transgenico derivato da una modifica dell'originaria semente per avere prezzi inferiori. Ed allora, secondo quanto affermato da Cassazione 13118/24, il CP_3 giudice, pur non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di una delle parti, deve comunque dare atto della impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta congiuntamente operata in giudizio e disporre gli effetti di cui all'art. 1458 cod. civ. (v. Cass. 18-05-2005, n. 10389; 16-02-2001,
n. 2304; 24-11-2000, n. 15167; 04-04-2000, n. 4089; 29-11-1994, n. 10217; 29-04-1993, n. 5065; 25-
05-1992, n. 6230); il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (v. Cass. 19-12-2014, n. 26907, e, conformemente, Cass. 19-1-
2016, n. 767; 21-09-2020, n. 19706; 16-02-2023, n. 4919; cfr. altresì, con riferimento a contrapposte dichiarazioni di recesso, Cass., 26-7-2011, n. 16317; 14-03-1988, n. 2435). Nel caso di specie, è evidente che parte ha chiesto l'adempimento in una forma mai prevista nei rapporti tra le parti, CP_1 ovvero il pagamento diretto della semente destinata alla moltiplicazione;
e parte ha CP_2 ritenuto, tenendo ancora nei propri magazzini quelle partite, ha ritenuto di non sollecitare la distribuzione di quella semente agli agricoltori, nel fondato timore di incorrere ancora in quegli errori, riscontrati dalla Ctu di Milano, che la hanno esposta ad un grosso risarcimento, in quel caso coperto dall'Assicurazione. In fatto, quindi, entrambe le parti si sono comportate facendo in modo che quelle partite non fossero destinate all'uso per cui erano state oggetto di contratto, ovvero la moltiplicazione nei campi;
salvo a ricordarsene entrambe, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, per altra partita di fagioli nani. Ne consegue che, per il comportamento concludente delle parti avuto ante causam, in cui entrambe hanno mostrato disinteresse per quelle partite, quel contratto va risolto per mutuo dissenso;
ed in tal senso vanno respinte sia la domanda riconvenzionale che la reconventio reconventionis. Mentre viceversa il decreto ingiuntivo va confermato;
quanto a questo, il fatto che gli accertamenti effettuati siano stati annullati dal TAR, rende assolutamente inconsistente il rifiuto di ad adempiere;
per cui il decreto ingiuntivo, eseguito in corso di causa solo a seguito di CP_1 esecuzione forzata, va confermato, in quanto non poteva trincerarsi dietro accertamenti il cui CP_1 metodo venne dichiarato non legittimo dal competente giudice amministrativo per non adempiere;
ed in questo senso condividendosi quanto affermato da ovvero di nessun obbligo di ulteriori CP_2
pagina 3 di 4 comunicazioni ove la semente fosse riportata, come avvenne, in sede presso E' infatti CP_2 assolutamente inverosimile che partite coeve sempre aventi ad oggetto piselli da moltiplicare siano state trattate in maniera difforme da una società come la che fa parte di un gruppo che acquista i CP_1 semi e li cede ad aziende agricole con cui in quel periodo per le partite coeve a Milano furono stretti accordi;
e per singole partite di quel lotto si sia data alle vendite dirette;
e d'altro canto è CP_1 inverosimile che non sapesse della sorte delle partite coeve, sub iudice, e fosse rimasta CP_2 immobile in attesa di istruzioni, ben sapendo che ove la semente fosse rimasta ferma in magazzino non avrebbe più potuto moltiplicarsi, come i testi indotti da hanno dichiarato. Ne consegue CP_2 pertanto che il decreto ingiuntivo va confermato, la opposizione respinta;
e vanno anche respinte le riconvenzionali reciproche. Tenuto solo conto della azione principale, e che il decreto si rese necessario a causa del comportamento di che malgrado la sentenza del TAR non volle tempestivamente CP_1 restituire la partita oggetto del decreto ingiuntivo pretendendo un adempimento che nei fatti era necessario se e solo se la non avesse riportato l'oggetto del decreto ingiuntivo. Le spese CP_2 seguono la soccombenza, che è reciproca solo per le riconvenzionali, e seguono il dispositivo.
P.Q.M.
Respinte le reciproche convenzionali, dichiarate ammissibili, respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, eseguito in corso di causa. Condanna parte
[...]
a pagare le spese in favore di Parte_1 CP_4
7.616 euro per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
[...]
Teramo, 4 Aprile 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3676/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MASTRANGELO LICIA e dell'avv. MASTRANGELO PAOLGIULIO ( ) VIA C.F._1
VOLTURNO N. 8 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI;
, elettivamente domiciliato in VIA
VOLTURNO 8 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. MASTRANGELO LICIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMANDUCCI Controparte_2 P.IVA_2 CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 187 L 47923 RIMINIpresso il difensore avv. COMANDUCCI CRISTINA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo Controparte_2 contro la Società abruzzese lavorazione prodotti agricoli per la consegna immediata di 30.026,80 chili di semente di fagiolo con fissazione di astreinte per violazioni e giorni di ritardo.Aveva concluso un contratto avente ad oggetto quella partita di semente, consegnato dopo l'accertamento negativo effettuato da in merito ad eventuali vizi.La società non provvedeva al pagamento della CP_2 somma concordata di 2 euro al chilo perché sosteneva vi fosse un batterio;
provvedimenti di sequestro adottati dalla regione furono dichiarati illegittimi dal TAR Pescara. Era stata concordata risoluzione e restituzione della merce;
aveva adempiuto alla sua parte pagando 6 Mila euro,la società no. CP_2
Il decreto è stato concesso senza penali.La società abruzzese lavorazione prodotti agricoli si oppone chiedendo in riconvenzionale il pagamento di una fornitura di piselli. La consegna doveva avvenire previo accordo tra servizio sanitario Abruzzo ed Emilia Romagna per evitare la proliferazione di infezioni di cui la società è convinta i fagioli siano portatori.col decreto la intende sottrarre i CP_2 fagioli al doveroso controllo fitosanitario. deve ancora 23 mila euro ed oltre alla società per CP_2 fornitura regolarmente annotata e non onorata. difende la legittimità del provvedimento, a CP_2 fronte della sentenza del TAR la condizione di controlli fitosonitari non ha alcun valore. Il contratto dei piselli era di moltiplicazione. Va dedotto il prezzo del portaseme e si era in attesa delle istruzioni della società abruzzese che non erano venute. è a sua volta creditrice per oltre 200 milioni di euro per CP_2 quel contratto di moltiplicazione. Le riconvenzionali sono state dichiarate inammissibili e le prove respinte;
fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali , la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Rimessa in istruttoria per assumere le prove non assunte, e fatte precisare le conclusioni con termini per legge per memorie, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come ribadito da Cassazione 4131/2024, In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale). Ora, nel caso di specie, la opponente ha in riconvenzionale proposto domanda per merce, pacificamente accettata dalla opposta, che afferma di averla moltiplicata per conto della opponente;
e quindi è anche ammissibile la reconventio reconventionis, che si basa sulla stessa partita di piselli. E' stata depositata, previa autorizzazione, sentenza del Tribunale di Milano, tra le parti ed una terza parte, che ha per oggetto le partite varietà SP 15 dei lotti 14000 e 14001 e varietà RW 15 14.008, con consegne operate tra 24 dicembre 2014 e 12 gennaio 2015; la consegna per cui è causa riguarda lotto 01430876690, 1002799,
0142879323, 0143120087, e 1002476, consegna il 28 gennaio 2015; vi sono però nella sentenza menzionate le partite contenute nel documento di consegna, Peugeot e Wolf, non oggetto di quel giudizio perché esulanti dalle domande proposte dalle attrici. E' però interessante la causa, in quanto fu svolta un'accurata Ctu, che in quel periodo accertò errori della che portarono al CP_2 risarcimento del danno, in esso ricompreso anche il danno commerciale;
qui si specifica anche che
è parte di un gruppo commerciale, che acquista i semi e li cede alle aziende agricole con cui sono CP_1 stati stipulati accordi. Orbene, che a tre anni di tempo ci si ricordi di aver anche ceduto le partite , di cui si è anche discusso a Milano, ancorché la causa non ha delibato sulle stesse, e soprattutto, in esito a Ctu, che per forza si è occupata in fatto anche di quelle partite, si richieda il controvalore dei semi per il pagina 2 di 4 portaseme e non l'adempimento di quel contratto di filiera ( e non è logico che quelle partite non abbiano fatto parte di quell'accordo, essendo state trattate lo stesso giorno, in sostanza ), dà prova sia della strumentalità della riconvenzionale, per cui è stato volutamente taciuto che i piselli erano forniti per la moltiplicazione ed il riacquisto, e sia il povero risultato che in quell'annata le sementi elette, tutte provenienti da una derivazione della semente , in pratica ebbero, il Ctu nella causa di Milano CP_3 afferma per fatto e colpa di In sostanza, si è a fronte , per le riconvenzionali, di CP_2 comportamenti delle parti volutamente reticenti, che non hanno posto in grado il Giudice di apprezzare nel complesso la vicenda, a differenza di quanto avvenne a Milano. E' vero che le indagini del Perito a Milano non hanno comportato anche l'esame di quelle partite, per cui non può essere escluso, atteso che i semi furono tutti giudicati come idonei e portatori delle qualità di germinazione, che quelle partite, a differenza di quelle oggetto di causa a Milano, abbiano avuto il risultato sperato;
salvo che nessuna delle parti ha sollecitato il passaggio necessario a tale verifica, ovvero la sua tempestiva semina nei campi, come è capitato per tutte le altre partite, analizzate a Milano, e oggetto di Ctu. Ora, essendo parte di un gruppo, appare inverosimile che per quelle partite la stessa abbia fatto CP_1 accordi separati;
e comunque qui, a differenza di quanto avvenuto a Milano, si contesta il contratto in radice, quanto alla germinazione, e non si contesta viceversa il risultato di quel contratto. Ora, i testi escussi hanno dichiarato che, a differenza delle altre partite, quelle non furono ritirate da CP_2 per essere distribuite agli agricoltori;
evidentemente, essendo in corso un complesso accertamento peritale, entrambe le parti in fatto si sono cautelate quanto alla partita per cui è causa, non dando corso al contratto, ovvero non ponendo in essere tutte quelle operazioni necessarie ed indispensabili per verificare la buona riuscita del pisello transgenico derivato da una modifica dell'originaria semente per avere prezzi inferiori. Ed allora, secondo quanto affermato da Cassazione 13118/24, il CP_3 giudice, pur non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di una delle parti, deve comunque dare atto della impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta congiuntamente operata in giudizio e disporre gli effetti di cui all'art. 1458 cod. civ. (v. Cass. 18-05-2005, n. 10389; 16-02-2001,
n. 2304; 24-11-2000, n. 15167; 04-04-2000, n. 4089; 29-11-1994, n. 10217; 29-04-1993, n. 5065; 25-
05-1992, n. 6230); il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (v. Cass. 19-12-2014, n. 26907, e, conformemente, Cass. 19-1-
2016, n. 767; 21-09-2020, n. 19706; 16-02-2023, n. 4919; cfr. altresì, con riferimento a contrapposte dichiarazioni di recesso, Cass., 26-7-2011, n. 16317; 14-03-1988, n. 2435). Nel caso di specie, è evidente che parte ha chiesto l'adempimento in una forma mai prevista nei rapporti tra le parti, CP_1 ovvero il pagamento diretto della semente destinata alla moltiplicazione;
e parte ha CP_2 ritenuto, tenendo ancora nei propri magazzini quelle partite, ha ritenuto di non sollecitare la distribuzione di quella semente agli agricoltori, nel fondato timore di incorrere ancora in quegli errori, riscontrati dalla Ctu di Milano, che la hanno esposta ad un grosso risarcimento, in quel caso coperto dall'Assicurazione. In fatto, quindi, entrambe le parti si sono comportate facendo in modo che quelle partite non fossero destinate all'uso per cui erano state oggetto di contratto, ovvero la moltiplicazione nei campi;
salvo a ricordarsene entrambe, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, per altra partita di fagioli nani. Ne consegue che, per il comportamento concludente delle parti avuto ante causam, in cui entrambe hanno mostrato disinteresse per quelle partite, quel contratto va risolto per mutuo dissenso;
ed in tal senso vanno respinte sia la domanda riconvenzionale che la reconventio reconventionis. Mentre viceversa il decreto ingiuntivo va confermato;
quanto a questo, il fatto che gli accertamenti effettuati siano stati annullati dal TAR, rende assolutamente inconsistente il rifiuto di ad adempiere;
per cui il decreto ingiuntivo, eseguito in corso di causa solo a seguito di CP_1 esecuzione forzata, va confermato, in quanto non poteva trincerarsi dietro accertamenti il cui CP_1 metodo venne dichiarato non legittimo dal competente giudice amministrativo per non adempiere;
ed in questo senso condividendosi quanto affermato da ovvero di nessun obbligo di ulteriori CP_2
pagina 3 di 4 comunicazioni ove la semente fosse riportata, come avvenne, in sede presso E' infatti CP_2 assolutamente inverosimile che partite coeve sempre aventi ad oggetto piselli da moltiplicare siano state trattate in maniera difforme da una società come la che fa parte di un gruppo che acquista i CP_1 semi e li cede ad aziende agricole con cui in quel periodo per le partite coeve a Milano furono stretti accordi;
e per singole partite di quel lotto si sia data alle vendite dirette;
e d'altro canto è CP_1 inverosimile che non sapesse della sorte delle partite coeve, sub iudice, e fosse rimasta CP_2 immobile in attesa di istruzioni, ben sapendo che ove la semente fosse rimasta ferma in magazzino non avrebbe più potuto moltiplicarsi, come i testi indotti da hanno dichiarato. Ne consegue CP_2 pertanto che il decreto ingiuntivo va confermato, la opposizione respinta;
e vanno anche respinte le riconvenzionali reciproche. Tenuto solo conto della azione principale, e che il decreto si rese necessario a causa del comportamento di che malgrado la sentenza del TAR non volle tempestivamente CP_1 restituire la partita oggetto del decreto ingiuntivo pretendendo un adempimento che nei fatti era necessario se e solo se la non avesse riportato l'oggetto del decreto ingiuntivo. Le spese CP_2 seguono la soccombenza, che è reciproca solo per le riconvenzionali, e seguono il dispositivo.
P.Q.M.
Respinte le reciproche convenzionali, dichiarate ammissibili, respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, eseguito in corso di causa. Condanna parte
[...]
a pagare le spese in favore di Parte_1 CP_4
7.616 euro per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
[...]
Teramo, 4 Aprile 2025. Il giudice Pietro Merletti
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