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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.BLANDO CATERINA LUCIA;
Per il convenuto\opposto l'avv. MANGIA GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. ANNA CHIARENZA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16818/2022 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Catania alla Parte_1 C.F._1 via Filocomo n.14, presso lo studio dell'avv. Caterina Blando (C.F.: che C.F._2 nomina e costituisce difensore. Opponente contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. MANGIA GIUSEPPE (c.f.
, ed elettivamente domiciliata in Milano, CORSO EUROPA,13 C/O C.F._3
Controparte_2
Opposta
pagina 1 di 5 DECISA ALL'UDIENZA DEL 31 MARZO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, notificato in data 22.12.2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5052/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 8.11.2022 nel procedimento RG n. 13833/2022, e notificato in data 22.11.2022, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento di complessivi € 5.277,35 oltre interessi come da ricorso, nonché accessori spese e competenze della fase monitoria, in favore della Controparte_1
Come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, il credito derivava dal mancato pagamento della sorte capitale del “finanziamento n. 02619102 tipologia cd carta revolving”, stipulato in data 6.12.2006 tra e (cui è succeduta l'odierna opposta), con il quale, a Parte_1 Controparte_3 fronte di un'apertura di credito ad uso rotativo di € 1.500.00, si prevedeva la restituzione della somma concessa con ratei mensili di € 150.00. Nell'atto di citazione chiedeva la revoca dell'ingiunzione, deducendo quanto Parte_1 segue:
- difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito dell'opposta, per mancata prova dell'inclusione del credito azionato nella cessione intercorsa tra OS NA spa a Controparte_1
[...]
- inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto per omessa comunicazione;
- carenza di prova scritta del credito, posto che il documento prodotto nel giudizio monitorio non poteva considerarsi un valido contratto ma una semplice richiesta di finanziamento, priva, altresì, di ogni riferimento a carta revolving o ad un finanziamento di tipo rotativo;
inoltre, anche i calcoli contabili prodotti da controparte nel giudizio monitorio (doc. 7) dovevano reputarsi privi di valenza probatoria, in quanto privi di alcuna asseverazione da parte dell'istituto di credito o di certificazione ex art. 50 TUB;
- prescrizione del presunto credito e degli interessi ad esso relativi, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione decennale, maturata ad ottobre 2017, posto che il contratto era stato stipulato in data 6.12.2006, con ultima rata ad ottobre 2007. Concludeva chiedendo:” Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti:
1. in accoglimento dei motivi tutti posti a fondamento della proposta opposizione, ritenere e dichiarare nullo, annullabile e/o revocare con qualsiasi altra formula il D.I. opposto, notificato il 22/11/2022, sempre per le ragioni espresse in narrativa.
2. Revocare l'opposto D.I. anche in ordine alla condanna alle spese ed accessori di legge.
3. Condannare, infine, parte opposta alle spese, competenze e rimborso del presente giudizio.
4. in subordine ridurre l'ammontare del debito alla somma che si riterrà dovuta a seguito di ctu contabile che sin d'ora si chiede”. Si costituiva in giudizio, la società la quale riepilogava i fatti: Controparte_1
-in data 15.07.2009 veniva fusa per incorporazione in OS NA S.p.A., Controparte_3 giusto atto a rogito Notaio Dott. di Bologna, n. 20274 Rep. – n. 52291 Racc. e in Persona_1 ragione di ciò, OS NA S.p.A. subentrava nella piena titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati appartenenti precedentemente a (doc. 2 - Controparte_3 fascicolo monitorio);
- in data 20.12.2010, il credito vantato derivante dal contratto di finanziamento n. 02619102, sottoscritto da , identificato con 61-02619102, veniva ceduto pro soluto da Parte_1 [...]
a (doc.
3- fascicolo monitorio); CP_3 Controparte_1 Puntualizzava di aver comunicato l'avvenuta cessione del credito, contestualmente alla diffida ad adempiere, prima con lettera Racc. A/r datata 8.6.2011 (doc.
5-fascicolo monitorio) e poi con successiva lettera Racc. A/r del 14.5.2021 (doc.
6-fascicolo monitorio), entrambe ritualmente notificate, senza pagina 2 di 5 tuttavia ottenere riscontro alcuno e che la documentazione versata in atti al fascicolo monitorio fosse esaustiva a scongiurare qualsivoglia dubbio sia sull'esistenza del diritto di credito vantato, quanto anche sulla titolarità diritto in capo alla cessionaria del credito. Controparte_1
Tali comunicazioni, regolarmente ricevute con raccomandata a/r (in atti), servivano anche come atti interruttivi della prescrizione decennale, contestando l'eccezione formulata dall'opponente. Di poi, eccepiva la nullità dell'atto di citazione in opposizione a d.i. per violazione dell'art. 164 co.4 c.p.c., a causa della genericità delle eccezioni e conseguente indeterminazione della cosa oggetto della domanda.
Quanto alla contestazione relativa alla nullità del contratto di credito per difetto di forma scritta, essa doveva considerarsi superata dalla avvenuta contestuale erogazione integrale della somma richiesta a titolo di finanziamento e dall'avere quindi avuto il contratto regolare esecuzione. Sull'erronea quantificazione della pretesa creditoria, rilevava che dalla documentazione prodotta fosse possibile ricavare l'esatto ammontare del credito e che in particolare, come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, la somma ingiunta fosse di “ € 5.277,35 per sorte capitale, spese e interessi di mora rimasti impagati sino al 04.12.2014, nonché interessi successivi al minor tasso convenzionalmente pattuito del 16,28% e comunque nei limiti dei tassi soglia rilevati trimestralmente ex Legge 108/96 maturati sulla sola sorte capitale di € 1.544,79 dalla data della cessione (20.12.2010) e sino alla redazione del presente atto (20.10.2022), oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito del 16,28% e comunque nei limiti dei tassi soglia rilevati trimestralmente ex Legge 108/96 maturati dal 21.10.2022 e sino all'effettivo soddisfo maturati oltre le spese e il compenso professionale per il presente procedimento”. Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catania adito, reitta ogni contraria istanza, azione ed eccezione così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5052/2022 – R.G. n. 13833/2022 emesso dal
Tribunale di Catania in data 07.11.2022 e depositato in Cancelleria in data 08.11.2022, in quanto l'opposizione risulta infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione civile per tutte le ragioni di cui in narrativa IN VIA PRELIMINARE : Ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 5052/2022 – R.G. n. 13833/2022 per violazione ex art. 164 cpc. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del titolo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 5052/2022 – R.G. n. 13833/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 07.11.2022 depositato in
Cancelleria in data 08.11.2022, notificato in data 22.11.2022; In via subordinata, previa ogni declatoria del caso: Accertare e dichiarare che il signor (C.F. Parte_1
) è debitore di della somma di € 5.277,35 e per C.F._1 Controparte_1 l'effetto condannare il signor (C.F. ) al pagamento Parte_1 C.F._1 in favore della della complessiva somma di € 5.277,35 oltre ulteriori interessi Controparte_1 al tasso convenzionale di mora del 16,28% sulla sola sorte capitale di € 1.544,79 a far data dal 21.10.2022 e sino all'effettivo soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, nonchè al pagamento dei compensi professionali e delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrende. IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di richiesta e produzione, nei termini di legge, anche sulla base delle eventuali istanze di controparte, sulla quale ricade l'onere della prova, a suffragio delle di lei infondate contestazioni. IN OGNI CASO: Condannare la controparte ex art. 96 cpc, oltre ancora alla condanna delle spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge. Con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori”.
pagina 3 di 5 Con ordinanza, relativa alla prima udienza del 29.5.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnato termine per l'avvio del procedimento di mediazione e fissata l'udienza successiva per il 15.1.2024 (poi rinviata al 19.2.2024). Di poi, parte opposta depositava il verbale di mediazione del 9.6.2023, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente, malgrado regolare convocazione. Successivamente, all'esito dell'udienza del 19.2.2024 venivano concessi termini per le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. Infine, all'udienza del 17.6.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 24.2.2025, poi differita al 31.3.2025.
**********************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano fondate e meritino, pertanto, di essere accolte per le ragioni che seguono.
-In via preliminare va esaminata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva e della titolarità del credito dell'opposta, in quanto non risulta sufficientemente provato che il credito ingiunto rientri tra quelli di cui all'operazione di cartolarizzazione menzionata nel ricorso monitorio. Orbene, in tema di cessione in blocco l'art. 58 TUB stabilisce al 2° comma che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.”, e al 4° comma che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. Come stabilito dalla Corte di Cassazione: “La notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce inoltre atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004, 8387/1997, 10280/1990, 4077/1990). L'opposta non ha prodotto né l'estratto della Gazzetta Ufficiale, né del registro delle Imprese, tuttavia, ha depositato le comunicazioni di avvenuta cessione inviate al debitore cedente con raccomandata a/r, ritualmente consegnate (doc. 4 e 5), assolvendo gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. Orbene, sul punto va puntualizzato che, se da un lato la notificazione della cessione può essere fatta in qualunque forma, dall'altro, ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (cfr. Cass., n. 17944/2023). Si precisa inoltre che, nonostante parte opposta abbia dichiarato nella comparsa di costituzione
(pag.10) che la cedente OS NA S.p.A. avesse comunicato la cessione del credito con lettera del'8.6.2011, in realtà la comunicazione presente in atti è stata inviata dalla cessionaria
[...]
e, tra l'altro, mentre nel giudizio monitorio è stata prodotta la ricevuta che attesta Controparte_1 la consegna il 17.1.2013 (doc. 4), nel giudizio di opposizione, la ricevuta prodotta in seno alle memorie ex art.183 co 6 n2 è reca la data del 13.7.2011.
In particolare, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui la parte che, come nella specie, agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. 385 del 1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis, Cass. 5617/2020).
pagina 4 di 5 Invero, la società opposta ha prodotto in giudizio:
- copia del contratto stipulato tra e del 6.2.2006; Parte_1 Controparte_3
- stralcio del contratto di cessione del 20.12.2010 di cui viene prodotto solo la prima e l'ultima pagina (doc. 3) a cui segue una pagina in cui è indicato: codice pratica “6302619102” e credito “€ 1.851,50”, priva di attestazioni, firme o riferimenti che possano ricondurla al contratto;
-estratto conto, non certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, dal 2/2007 a 12/2010;
-copia delle due raccomandate a/r di comunicazione della cessione ed intimazione al pagamento, inviata da (doc.4 e 5- fascicolo monitorio); Controparte_1
In particolare, esaminando lo stralcio del contratto di cessione allegato, non si evincono i criteri relativi all'inclusione dei crediti ceduti e, pertanto, non è possibile rilevare con certezza la ricomprensione del credito azionato nella predetta cessione.
Inoltre, il documento in cui è indicato: codice pratica “6302619102” e credito “€ 1.851,50” è privo di riferimenti che possano ricondurlo al contratto ed è, pertanto, irrilevante ai fini della prova.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la società di cartolarizzazione non è stata in grado di dimostrare la propria legittimazione ad agire e la conseguente titolarità del credito, dunque, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto opposto
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 5052/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 8.11.2022 nel procedimento RG n. 13833/2022, e notificato in data 22.11.2022;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opponente, che liquida rispettivamente in € 1.270,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 31.3.2025.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
pagina 5 di 5
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.BLANDO CATERINA LUCIA;
Per il convenuto\opposto l'avv. MANGIA GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. ANNA CHIARENZA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16818/2022 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Catania alla Parte_1 C.F._1 via Filocomo n.14, presso lo studio dell'avv. Caterina Blando (C.F.: che C.F._2 nomina e costituisce difensore. Opponente contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. MANGIA GIUSEPPE (c.f.
, ed elettivamente domiciliata in Milano, CORSO EUROPA,13 C/O C.F._3
Controparte_2
Opposta
pagina 1 di 5 DECISA ALL'UDIENZA DEL 31 MARZO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, notificato in data 22.12.2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5052/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 8.11.2022 nel procedimento RG n. 13833/2022, e notificato in data 22.11.2022, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento di complessivi € 5.277,35 oltre interessi come da ricorso, nonché accessori spese e competenze della fase monitoria, in favore della Controparte_1
Come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, il credito derivava dal mancato pagamento della sorte capitale del “finanziamento n. 02619102 tipologia cd carta revolving”, stipulato in data 6.12.2006 tra e (cui è succeduta l'odierna opposta), con il quale, a Parte_1 Controparte_3 fronte di un'apertura di credito ad uso rotativo di € 1.500.00, si prevedeva la restituzione della somma concessa con ratei mensili di € 150.00. Nell'atto di citazione chiedeva la revoca dell'ingiunzione, deducendo quanto Parte_1 segue:
- difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito dell'opposta, per mancata prova dell'inclusione del credito azionato nella cessione intercorsa tra OS NA spa a Controparte_1
[...]
- inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto per omessa comunicazione;
- carenza di prova scritta del credito, posto che il documento prodotto nel giudizio monitorio non poteva considerarsi un valido contratto ma una semplice richiesta di finanziamento, priva, altresì, di ogni riferimento a carta revolving o ad un finanziamento di tipo rotativo;
inoltre, anche i calcoli contabili prodotti da controparte nel giudizio monitorio (doc. 7) dovevano reputarsi privi di valenza probatoria, in quanto privi di alcuna asseverazione da parte dell'istituto di credito o di certificazione ex art. 50 TUB;
- prescrizione del presunto credito e degli interessi ad esso relativi, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione decennale, maturata ad ottobre 2017, posto che il contratto era stato stipulato in data 6.12.2006, con ultima rata ad ottobre 2007. Concludeva chiedendo:” Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti:
1. in accoglimento dei motivi tutti posti a fondamento della proposta opposizione, ritenere e dichiarare nullo, annullabile e/o revocare con qualsiasi altra formula il D.I. opposto, notificato il 22/11/2022, sempre per le ragioni espresse in narrativa.
2. Revocare l'opposto D.I. anche in ordine alla condanna alle spese ed accessori di legge.
3. Condannare, infine, parte opposta alle spese, competenze e rimborso del presente giudizio.
4. in subordine ridurre l'ammontare del debito alla somma che si riterrà dovuta a seguito di ctu contabile che sin d'ora si chiede”. Si costituiva in giudizio, la società la quale riepilogava i fatti: Controparte_1
-in data 15.07.2009 veniva fusa per incorporazione in OS NA S.p.A., Controparte_3 giusto atto a rogito Notaio Dott. di Bologna, n. 20274 Rep. – n. 52291 Racc. e in Persona_1 ragione di ciò, OS NA S.p.A. subentrava nella piena titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati appartenenti precedentemente a (doc. 2 - Controparte_3 fascicolo monitorio);
- in data 20.12.2010, il credito vantato derivante dal contratto di finanziamento n. 02619102, sottoscritto da , identificato con 61-02619102, veniva ceduto pro soluto da Parte_1 [...]
a (doc.
3- fascicolo monitorio); CP_3 Controparte_1 Puntualizzava di aver comunicato l'avvenuta cessione del credito, contestualmente alla diffida ad adempiere, prima con lettera Racc. A/r datata 8.6.2011 (doc.
5-fascicolo monitorio) e poi con successiva lettera Racc. A/r del 14.5.2021 (doc.
6-fascicolo monitorio), entrambe ritualmente notificate, senza pagina 2 di 5 tuttavia ottenere riscontro alcuno e che la documentazione versata in atti al fascicolo monitorio fosse esaustiva a scongiurare qualsivoglia dubbio sia sull'esistenza del diritto di credito vantato, quanto anche sulla titolarità diritto in capo alla cessionaria del credito. Controparte_1
Tali comunicazioni, regolarmente ricevute con raccomandata a/r (in atti), servivano anche come atti interruttivi della prescrizione decennale, contestando l'eccezione formulata dall'opponente. Di poi, eccepiva la nullità dell'atto di citazione in opposizione a d.i. per violazione dell'art. 164 co.4 c.p.c., a causa della genericità delle eccezioni e conseguente indeterminazione della cosa oggetto della domanda.
Quanto alla contestazione relativa alla nullità del contratto di credito per difetto di forma scritta, essa doveva considerarsi superata dalla avvenuta contestuale erogazione integrale della somma richiesta a titolo di finanziamento e dall'avere quindi avuto il contratto regolare esecuzione. Sull'erronea quantificazione della pretesa creditoria, rilevava che dalla documentazione prodotta fosse possibile ricavare l'esatto ammontare del credito e che in particolare, come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, la somma ingiunta fosse di “ € 5.277,35 per sorte capitale, spese e interessi di mora rimasti impagati sino al 04.12.2014, nonché interessi successivi al minor tasso convenzionalmente pattuito del 16,28% e comunque nei limiti dei tassi soglia rilevati trimestralmente ex Legge 108/96 maturati sulla sola sorte capitale di € 1.544,79 dalla data della cessione (20.12.2010) e sino alla redazione del presente atto (20.10.2022), oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito del 16,28% e comunque nei limiti dei tassi soglia rilevati trimestralmente ex Legge 108/96 maturati dal 21.10.2022 e sino all'effettivo soddisfo maturati oltre le spese e il compenso professionale per il presente procedimento”. Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catania adito, reitta ogni contraria istanza, azione ed eccezione così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5052/2022 – R.G. n. 13833/2022 emesso dal
Tribunale di Catania in data 07.11.2022 e depositato in Cancelleria in data 08.11.2022, in quanto l'opposizione risulta infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione civile per tutte le ragioni di cui in narrativa IN VIA PRELIMINARE : Ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 5052/2022 – R.G. n. 13833/2022 per violazione ex art. 164 cpc. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del titolo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 5052/2022 – R.G. n. 13833/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 07.11.2022 depositato in
Cancelleria in data 08.11.2022, notificato in data 22.11.2022; In via subordinata, previa ogni declatoria del caso: Accertare e dichiarare che il signor (C.F. Parte_1
) è debitore di della somma di € 5.277,35 e per C.F._1 Controparte_1 l'effetto condannare il signor (C.F. ) al pagamento Parte_1 C.F._1 in favore della della complessiva somma di € 5.277,35 oltre ulteriori interessi Controparte_1 al tasso convenzionale di mora del 16,28% sulla sola sorte capitale di € 1.544,79 a far data dal 21.10.2022 e sino all'effettivo soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, nonchè al pagamento dei compensi professionali e delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrende. IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di richiesta e produzione, nei termini di legge, anche sulla base delle eventuali istanze di controparte, sulla quale ricade l'onere della prova, a suffragio delle di lei infondate contestazioni. IN OGNI CASO: Condannare la controparte ex art. 96 cpc, oltre ancora alla condanna delle spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge. Con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori”.
pagina 3 di 5 Con ordinanza, relativa alla prima udienza del 29.5.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnato termine per l'avvio del procedimento di mediazione e fissata l'udienza successiva per il 15.1.2024 (poi rinviata al 19.2.2024). Di poi, parte opposta depositava il verbale di mediazione del 9.6.2023, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente, malgrado regolare convocazione. Successivamente, all'esito dell'udienza del 19.2.2024 venivano concessi termini per le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. Infine, all'udienza del 17.6.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 24.2.2025, poi differita al 31.3.2025.
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Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano fondate e meritino, pertanto, di essere accolte per le ragioni che seguono.
-In via preliminare va esaminata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva e della titolarità del credito dell'opposta, in quanto non risulta sufficientemente provato che il credito ingiunto rientri tra quelli di cui all'operazione di cartolarizzazione menzionata nel ricorso monitorio. Orbene, in tema di cessione in blocco l'art. 58 TUB stabilisce al 2° comma che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.”, e al 4° comma che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. Come stabilito dalla Corte di Cassazione: “La notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce inoltre atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004, 8387/1997, 10280/1990, 4077/1990). L'opposta non ha prodotto né l'estratto della Gazzetta Ufficiale, né del registro delle Imprese, tuttavia, ha depositato le comunicazioni di avvenuta cessione inviate al debitore cedente con raccomandata a/r, ritualmente consegnate (doc. 4 e 5), assolvendo gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. Orbene, sul punto va puntualizzato che, se da un lato la notificazione della cessione può essere fatta in qualunque forma, dall'altro, ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (cfr. Cass., n. 17944/2023). Si precisa inoltre che, nonostante parte opposta abbia dichiarato nella comparsa di costituzione
(pag.10) che la cedente OS NA S.p.A. avesse comunicato la cessione del credito con lettera del'8.6.2011, in realtà la comunicazione presente in atti è stata inviata dalla cessionaria
[...]
e, tra l'altro, mentre nel giudizio monitorio è stata prodotta la ricevuta che attesta Controparte_1 la consegna il 17.1.2013 (doc. 4), nel giudizio di opposizione, la ricevuta prodotta in seno alle memorie ex art.183 co 6 n2 è reca la data del 13.7.2011.
In particolare, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui la parte che, come nella specie, agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. 385 del 1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis, Cass. 5617/2020).
pagina 4 di 5 Invero, la società opposta ha prodotto in giudizio:
- copia del contratto stipulato tra e del 6.2.2006; Parte_1 Controparte_3
- stralcio del contratto di cessione del 20.12.2010 di cui viene prodotto solo la prima e l'ultima pagina (doc. 3) a cui segue una pagina in cui è indicato: codice pratica “6302619102” e credito “€ 1.851,50”, priva di attestazioni, firme o riferimenti che possano ricondurla al contratto;
-estratto conto, non certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, dal 2/2007 a 12/2010;
-copia delle due raccomandate a/r di comunicazione della cessione ed intimazione al pagamento, inviata da (doc.4 e 5- fascicolo monitorio); Controparte_1
In particolare, esaminando lo stralcio del contratto di cessione allegato, non si evincono i criteri relativi all'inclusione dei crediti ceduti e, pertanto, non è possibile rilevare con certezza la ricomprensione del credito azionato nella predetta cessione.
Inoltre, il documento in cui è indicato: codice pratica “6302619102” e credito “€ 1.851,50” è privo di riferimenti che possano ricondurlo al contratto ed è, pertanto, irrilevante ai fini della prova.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la società di cartolarizzazione non è stata in grado di dimostrare la propria legittimazione ad agire e la conseguente titolarità del credito, dunque, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto opposto
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 5052/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 8.11.2022 nel procedimento RG n. 13833/2022, e notificato in data 22.11.2022;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opponente, che liquida rispettivamente in € 1.270,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 31.3.2025.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
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