CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 764/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3139/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - Casa Comunale 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_6 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_6 Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Ricorrente_4 VARI
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - Casa Comunale 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_6 Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Ricorrente_4 VARI
proposto da
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - Casa Comunale 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_6 Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Ricorrente_4 VARI
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Casapesenna - Casa Comunale 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Carmina Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020/398 IDRICO 2012
- INGIUNZIONE n. 2021/583 IDRICO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020/485 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. 2020/1982 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021/834 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023/2014 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 488/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3139/25 le contribuenti impugnano i seguenti atti notificati disgiuntamente alle stesse:
• AVVISO DI INTIMAZIONE AD ADEMPIERE ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973, notificato a Ricorrente_2
avente n. 2025/2699 del 07.02.2025;
• AVVISO DI INTIMAZIONE AD ADEMPIERE ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973, notificato a Ricorrente_1
avente n. 2025/2696 del 07.02.25;
• AVVISO DI INTIMAZIONE AD ADEMPIERE ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973, notificato a Ricorrente_3
avente n. 2025/2697 del 07.02.25.
Gli atti si riferiscono a mancato pagamento tributi IDRICO e TARI per le annualità dal 2012 al 2017 in favore del Comune di Casapesenna.
Le contribuenti deducono l'omessa notifica degli atti presupposti alle opposte intimazioni, oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva per assenza di qualifica di erede di Ricorrente_1 quale legittimato passivo dei titoli , oltre che la prescrizione quinquennale dei crediti.
Si è costituto il resistente concessionario, il quale ha prospettato la mancata notifica del ricorso all'ente locale creditore, tenuto conto della contestazione dell'omessa notifica degli atti prodromici all'opposta intimazione.
Il concessionario argomenta, inoltre, l'infondatezza del ricorso, tenuto conto della documentazione prodotta.
Integrato il contradditorio nei confronti dell'ente creditore, quest'ultimo non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte credito per cui si procede ha per oggetto canoni idrici relativi all'anno 2012 e 2013 dovuti al Comune di Casapesenna. Tale entrata costituisce un'entrata patrimoniale ed ogni controversia in ordine alla stessa
è devoluta al Giudice Ordinario così come, tra l'altro, indicato nelle avvertenze riportate in calce ad ogni singolo atto notificato e non opposto. Sul punto, infatti, si ricorda che le controversie concernenti il canone per la fornitura di acqua potabile, così come quelle per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 39 del 11 febbraio 2010, sono devolute alla
Giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio e per valore.
Nello specifico, con la sentenza n. 39/2010 la Corte Costituzionale ha osservato che la tariffa relativa al servizio idrico si configura «come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensí nel contratto di utenza. L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto […] che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione».
Dalla evidenziata esclusione della natura tributaria del canone idrico la Corte ha fatto, quindi, discendere l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 nella parte in cui devolveva alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.
Da quanto esposto consegue, pertanto, circa la domanda di annullamento degli avvisi impugnati limitatamente al credito per canone idrico, il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice tributario in favore della giurisdizione ordinaria.
Per quanto concerne il credito Tari, invece, tenuto conto della mancata prova della notifica degli atti prodromici all'opposta intimazione, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Circa il governo delle spese, tenuto conto della parziale fondatezza del ricorso, attesa la riferibilità del motivo di accoglimento della domanda alla mancata prova da parte del resistente ente locale circa la notifica degli atti presupposti alle opposte intimazioni, questo giudicante decide come dispositivo che segue, preso atto del valore della domanda accolta, dell'attività processuale svolta e della non complessità in fatto e diritto delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV, in composizione monocratica così decide: - dichiara il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione ordinaria circa la domanda di annullamento degli atti opposti limitatamente al credito per canone idrico, concedendo il termine di giorni sessanta per la riassunzione della domanda;
- accoglie il ricorso per la restante parte di domanda;
- condanna il resistente Comune di Casapesenna al pagamento in favore dei ricorrenti – con attribuzione in favore dell'Avv. Difensore_2 – liquidate in € 60,00 per spese € 1500,00 per onorari, oltre accessori di legge, compensando le spese tra le altre parti. Così deciso in Caserta il 13.2.26 Il Giudice Dott. Andrea
Ferraiuolo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3139/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - Casa Comunale 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_6 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_6 Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Ricorrente_4 VARI
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - Casa Comunale 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_6 Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Ricorrente_4 VARI
proposto da
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - Casa Comunale 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_6 Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Ricorrente_4 VARI
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Casapesenna - Casa Comunale 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Carmina Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020/398 IDRICO 2012
- INGIUNZIONE n. 2021/583 IDRICO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020/485 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. 2020/1982 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021/834 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023/2014 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 488/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3139/25 le contribuenti impugnano i seguenti atti notificati disgiuntamente alle stesse:
• AVVISO DI INTIMAZIONE AD ADEMPIERE ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973, notificato a Ricorrente_2
avente n. 2025/2699 del 07.02.2025;
• AVVISO DI INTIMAZIONE AD ADEMPIERE ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973, notificato a Ricorrente_1
avente n. 2025/2696 del 07.02.25;
• AVVISO DI INTIMAZIONE AD ADEMPIERE ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973, notificato a Ricorrente_3
avente n. 2025/2697 del 07.02.25.
Gli atti si riferiscono a mancato pagamento tributi IDRICO e TARI per le annualità dal 2012 al 2017 in favore del Comune di Casapesenna.
Le contribuenti deducono l'omessa notifica degli atti presupposti alle opposte intimazioni, oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva per assenza di qualifica di erede di Ricorrente_1 quale legittimato passivo dei titoli , oltre che la prescrizione quinquennale dei crediti.
Si è costituto il resistente concessionario, il quale ha prospettato la mancata notifica del ricorso all'ente locale creditore, tenuto conto della contestazione dell'omessa notifica degli atti prodromici all'opposta intimazione.
Il concessionario argomenta, inoltre, l'infondatezza del ricorso, tenuto conto della documentazione prodotta.
Integrato il contradditorio nei confronti dell'ente creditore, quest'ultimo non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte credito per cui si procede ha per oggetto canoni idrici relativi all'anno 2012 e 2013 dovuti al Comune di Casapesenna. Tale entrata costituisce un'entrata patrimoniale ed ogni controversia in ordine alla stessa
è devoluta al Giudice Ordinario così come, tra l'altro, indicato nelle avvertenze riportate in calce ad ogni singolo atto notificato e non opposto. Sul punto, infatti, si ricorda che le controversie concernenti il canone per la fornitura di acqua potabile, così come quelle per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 39 del 11 febbraio 2010, sono devolute alla
Giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio e per valore.
Nello specifico, con la sentenza n. 39/2010 la Corte Costituzionale ha osservato che la tariffa relativa al servizio idrico si configura «come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensí nel contratto di utenza. L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto […] che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione».
Dalla evidenziata esclusione della natura tributaria del canone idrico la Corte ha fatto, quindi, discendere l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 nella parte in cui devolveva alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.
Da quanto esposto consegue, pertanto, circa la domanda di annullamento degli avvisi impugnati limitatamente al credito per canone idrico, il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice tributario in favore della giurisdizione ordinaria.
Per quanto concerne il credito Tari, invece, tenuto conto della mancata prova della notifica degli atti prodromici all'opposta intimazione, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Circa il governo delle spese, tenuto conto della parziale fondatezza del ricorso, attesa la riferibilità del motivo di accoglimento della domanda alla mancata prova da parte del resistente ente locale circa la notifica degli atti presupposti alle opposte intimazioni, questo giudicante decide come dispositivo che segue, preso atto del valore della domanda accolta, dell'attività processuale svolta e della non complessità in fatto e diritto delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV, in composizione monocratica così decide: - dichiara il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione ordinaria circa la domanda di annullamento degli atti opposti limitatamente al credito per canone idrico, concedendo il termine di giorni sessanta per la riassunzione della domanda;
- accoglie il ricorso per la restante parte di domanda;
- condanna il resistente Comune di Casapesenna al pagamento in favore dei ricorrenti – con attribuzione in favore dell'Avv. Difensore_2 – liquidate in € 60,00 per spese € 1500,00 per onorari, oltre accessori di legge, compensando le spese tra le altre parti. Così deciso in Caserta il 13.2.26 Il Giudice Dott. Andrea
Ferraiuolo