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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 116/2025
N. R.G. 692/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 692/2024, avverso la sentenza n.
3600/2023, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Julie Martini, promossa da:
C.F. ; in persona del procuratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Dott. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Roberto Parte_2
Pessi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Sigillò Massara, al Prof. Avv. Raffaele
Fabozzi ed all'Avv. Katia Ranalli e con gli stessi elettivamente domiciliata nel loro studio sito in Milano, Corso Monforte, 15
APPELLANTE
C/
( ) rappresentata e difesa disgiuntamente e Controparte_1 CodiceFiscale_1
congiuntamente, dagli avvocati Giovanna Fantini del foro di Milano e dall'avv. Ernesto Maria pagina 1 di 19 Cirillo del foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanna Fantini
in Milano, Viale Bianca Maria, 214.
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 3600 depositata il 27/12/2023, RG 7879/2022 e corretta con Decreto n.
4075 del 7.02.2024, RG 7879/2022-1, non notificata, emessa dal Tribunale di Milano -
Sezione Lavoro – Dott.ssa Julie Martini, in funzione di Giudice del lavoro, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare le domande della ricorrente, odierna appellata, oggetto della presente impugnazione.
PER L'APPELLATA
Affinché questa Ecc.ma Corte di Appello rigetti l'appello proposto dalla Parte_1
confermando la gravata sentenza, con condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3600 del 27 dicembre 2023, disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, ha così disposto:
“- accerta l'illegittimità dell'inquadramento della ricorrente al 6° livello del c.c.n.l. SIP;
pagina 2 di 19 - condanna a riconoscere a l'inquadramento Parte_1 Controparte_1
al 4° livello del c.c.n.l. SIP a partire dal 1-1-93, poi livello F c.c.n.l. per le Aziende di
Telecomunicazione 1996, attuale livello 6 del c.c.n.l. 2000, nonché' il diritto alle conseguenti
differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dal
18.7.2021 da quantificarsi in separato giudizio;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e
rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanna Fantini e
Ernesto Maria Cirillo dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. “
In motivazione il Tribunale di Milano si è conformato a quell'orientamento della giurisprudenza di Milano secondo cui le tabelle di equiparazione previste dalla normativa di riferimento e applicate alla ricorrente - assunta con la qualifica di Revisore amministrativo di sesta categoria presso ASST – sono lesive dei diritti alla professionalità e all'inquadramento acquisiti dalla ricorrente.
In particolare, richiamando la sentenza emessa nel procedimento RG n. 10664 del 2022 del
Tribunale di Milano, il primo giudice - applicando l'insegnamento della Corte di Cassazione
secondo cui il Giudice, ravvisando il mancato rispetto dei criteri imposti dalla legge 58/92, può
disapplicare le tabelle di equiparazione previste e precisando che la prosecuzione del rapporto di lavoro trova il proprio titolo direttamente nella legge e non nel contratto - ha ritenuto che il corretto inquadramento della ricorrente deve riconoscersi con il diritto all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. S.I.P. a far data dal transito in Iritel, e nel livello F
del c.c.n.l. aziende di telecomunicazione dal 1-10-96, pari al livello 6° del c.c.n.l. del 2000,
per i quali sono richiesti i contenuti di professionalità e responsabilità equivalenti a quelli di cui pagina 3 di 19 alla VI categoria del CCNL ASST così come si evince dalla scala inquadramentale dei contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo e dal confronto tra le declaratorie contrattuali.
Il Tribunale di Milano - per completezza espositiva con riguardo alla ritenuta natura documentale della controversia - ha richiamato quanto sancito dalla giurisprudenza della
Corte di Appello di Milano che, alla luce del quadro normativo di riferimento, ha ritenuto corretto il diniego all'ingresso dell'accertamento delle mansioni svolte in concreto dal dipendente atteso che, trattandosi di tabelle ricognitive, l'equiparazione, secondo quanto si legge nell'accordo, deve avvenire sulla base del riscontro fra i mansionari dei rispettivi livelli.
Il primo Giudice ai fini dell'incidenza della prescrizione sulle eventuali conseguenze economiche ha rilevato che bisogna solo tenere conto della prescrizione quinquennale maturata alla data dell'entrata in vigore della Legge 92/2012 (18 luglio 2012), dovendosi ritenere successivamente sospeso il relativo decorso.
Ritenuto illegittimo l'inquadramento giuridico il Tribunale di Milano ha, quindi, condannato a riconoscere alla ricorrente l'inquadramento al 4° livello del c.c.n.l. SIP Parte_1
a partire dal 1-1-93, poi livello F c.c.n.l. per le Aziende di Telecomunicazione 1996, attuale livello 6 del c.c.n.l. 2000, nonché' il diritto alle conseguenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dal 18.7.2021 da quantificarsi in separato giudizio.
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza sui seguenti Pt_1
capi:
pagina 4 di 19 A) nella parte in cui il Giudice di Primo grado ha ritenuto, contraddittoriamente, imprescrittibile
il diritto alla qualifica superiore in violazione dell'art. 2946 c.c. e art. 2935 c.c. e sospesa la
prescrizione a decorrere dal 18/07/2012, per le differenze retributive in violazione dell'art.
2948 c.c. e art. 2935 c.c.;
B) nella parte in cui il Giudice di Primo grado si è pronunciato in violazione dei principi di cui
all'art. 4 della L. 58/92 e normativa attuativa nonché della contrattazione collettiva,
riconoscendo il reinquadramento a due qualifiche superiori sulla scorta di un mero raffronto
formale delle declaratorie senza ammettere, nel caso, alcuna istruttoria e senza considerare il
PERCORSO PROFESSIONALE della , al 5° livello dal 2010 ed in PART TIME per CP_1
20 anni.
Chiede la riforma della sentenza sui seguenti capi:
1. PRESCRIZIONE DECENNALE del diritto alla qualifica superiore ai sensi dell'art. 2946 c.c.
e non dell'illecito permanente inapplicabile e QUINQUENNALE delle correlate differenze
retributive ai sensi dell'art. 2948 c.c., tenendo conto dei principi civilistici (art. 2935 c.c. e ss) e
costituzionali (art. 36 Cost.) sulla scorta dei quali va interpretata la L. 92/2012 in
considerazione dell'unica richiesta pervenuta identificabile con la (notifica Parte_3
ricorso 19/12/2022) e del precedente regime sulla prescrizione a norma del quale i crediti
ante 2012 erano già definitivamente prescritti;
2. nel merito sulla QUALIFICA SUPERIORE con riconoscimento al massimo in qualità di ex
Revisore Amministrativo non dirigente di VI^ qualifica funzionale ASST, e non di VII, del 5°
livello attuale CCNL TLC vigente (ex E CCNL 1996 corrispondente al 5° CCL SIP 1992), ma
non al 6° (ex F CCNL 1996 corrispondente al 4° CCL SIP 1992), come da domanda
pagina 5 di 19 subordinata; ciò in considerazione, peraltro, che il 5 livello la lo ricopre dal DICEMBRE CP_1
2010 (ALL. 07 già ALL. 15 alla memoria di 1° grado).
L'appellante, reiterando le eccezioni svolte in primo grado, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla qualifica superiore rivendicata e nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dell'allora ricorrente al pagamento delle correlate differenze retributive deducendo che, in virtù della vocatio in ius del 19 dicembre 2022 o al più
con la data della prima e unica diffida del 07.09.2022, il primo giudice avrebbe dovuto accertare l'intervenuta prescrizione del diritto alla qualifica superiore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2946 e 2935 c.c., fino al mese di dicembre 2012 o settembre 2012, con conseguente riconoscimento del diritto alla corretta qualifica da detta data, e conseguenti differenze retributive a decorrere dai 5 anni precedenti alla messa in mora (vocatio in ius del
19 dicembre 2022 o diffida del 07.09.2022) e, comunque, non prima del 18.07.12, dies a quo
dell'ipotetico diritto alla qualifica superiore al netto della prescrizione decennale.
In particolare, in merito al diritto alla qualifica superiore, l'appellante ha dedotto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, il regime normativo introdotto dalla c.d. legge Fornero
può applicarsi solo ai diritti retributivi, i soli che godono della garanzia costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione, e non al diritto alla superiore qualifica e che, comunque, ove si volesse applicare la sospensione del termine anche ai diritti che non hanno la richiamata copertura costituzionale, al più si potrebbe arrivare a ritroso di 10 anni, partendo dal 2012.
Sul punto l'appellante – deducendo di avere applicato le tabelle di equiparazione ed evidenziato l'avanzamento di livello riconosciuto alla ricorrente nel corso del tempo – ha censurato la configurabilità della condotta datoriale come illecito permanente atteso che la pagina 6 di 19 permanenza della situazione di fatto non sussiste proprio perché in presenza di adempimento da parte del datore di lavoro.
In merito al diritto al pagamento delle differenze retributive - premesso che si può parlare di differenze retributive solo se esiste un diritto alla qualifica superiore - l'appellante ha censurato la condanna generica al pagamento delle differenze retributive motivata dal primo giudice con il richiamo ad altra sentenza all'uopo deducendo che, in mancanza di un'espressa pronuncia sul punto - essendosi la controparte, come evidenziato anche dal
Primo Giudice, riservata di agire per tale domanda in separato giudizio, il che non equivale a non articolare nessuna domanda ma, al più, a chiedere l'accertamento generico - non possa che farsi riferimento al principio generale della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e,
quindi, calcolare oggi le sole differenze nei limiti del quinquennio ovverosia dal 19.12.2022 o dalla data della notifica della diffida 07.09.2022 - 5 anni a ritroso dalla notifica del giudizio sull'an del 19.12.2022 o del 07.09.2022 data della diffida e, comunque, non prima del 07.09-
19.12./2017 dies a quo dell'ipotetico diritto alla qualifica superiore al netto della prescrizione decennale – atteso che il rapporto di lavoro per cui è causa è assistito da adeguata stabilità.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha re-inquadrato l'appellata all'uopo deducendo una errata interpretazione dell'articolo 4
della legge n. 58 del 1992 atteso che detta norma, lungi dal richiamare diritti quesiti, con il comma 5, lettere b) e c), sancisce solamente la necessità di rispettare, nel passaggio dal sistema pubblico al distinto sistema privato, la professionalità acquisita e un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, demandando alla contrattazione collettiva il compito specifico di provvedervi, cosa che è stata fatta attraverso pagina 7 di 19 gli accordi sindacali di cui alle tabelle di equiparazione per il re-inquadramento e gli accordi del 1993 per le retribuzioni.
Nell'ambito del motivo di appello in esame l'appellante ha censurato, altresì, la decisione del primo giudice di procedere ad un raffronto solo formale delle declaratorie all'uopo rilevando di avere contestato le mansioni svolte dall'appellata in ASST e, quindi, dolendosi dell'omessa valutazione da parte del primo giudice sia delle dichiarazioni testimoniali rese da un teste in altro procedimento sulle effettive mansioni svolte nel periodo ASST e sia della omessa ammissione delle prove testimoniali formulate.
All'interposto appello ha resistito, richiamando plurimi precedenti della Corte d'Appello di
Milano, eccependo l'infondatezza dei motivi tutti e ribadendo che la Controparte_1
questione versata in atti è l'errata equiparazione dei livelli di inquadramento e che la correlata indagine va fatta sulla base del raffronto tra le diverse categorie e qualifiche.
All'udienza del giorno 11 Febbraio 2025, celebrata mediante collegamento audiovisivo a distanza, le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
************
L'appello va respinto.
La vicenda della riforma del settore delle telecomunicazioni è, da tempo, oggetto di un importante contenzioso che trae origine dalle disposizioni della legge 29 gennaio 1992 n. 58 il cui articolo 1 ha previsto l'affidamento dei servizi di telecomunicazioni a con CP_2
conseguente soppressione dei servizi dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T. a far data pagina 8 di 19 dall'entrata in vigore della convenzione stipulata con Decreto Ministeriale 29 dicembre 1992
tra il Ministero Controparte_3 CP_2
Per quanto qui rileva va richiamato l'articolo 4 della citata legge n. 58 del 1992 - che ha previsto, per il personale dell'Amministrazione P.T, o di optare per la permanenza nel pubblico impiego ovvero di transitare alle dipendenze delle aziende concessionarie con una serie di tutele della professionalità acquisita e del trattamento economico, globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, attraverso accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - nonché l'accordo sindacale del 15 marzo 1993, sottoscritto in esecuzione di quanto previsto dalla legge n. 58 del 29 gennaio 1992 e con cui le parti stipulanti si davano atto che le tabelle di equiparazione corrispondevano alla ratio ed ai principi informatori del citato articolo 4 della legge n. 58 del 1992.
Sull'applicazione delle dette tabelle di equiparazione la recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. Ordinanza n. 24589 del 3 luglio 2024 – 13 settembre 2024) nel respingere il ricorso presentato da avverso la sentenza n. 2070 del 2019 di Parte_1
questa Corte territoriale ha ribadito che:” come già osservato da questa Corte in precedenti
pronunce, alle quali il Collegio intende dare continuità, il passaggio dei servizi di telefonia dal
settore pubblico al settore privato, regolamentato dalla legge n. 58/1992 e dagli accordi
sindacali indicati dalle parti, ha comportato che il raffronto tra l' inquadramento posseduto
presso ASST e quello conseguito con il passaggio a e poi alla SIP, avvenisse sulla CP_2
base di tabelle di equiparazione finalizzate a garantire il mantenimento della professionalità
acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente
goduto, senza che il raffronto dovesse avvenire in base ad una corrispondenza meccanica e
assoluta con le qualifiche di provenienza, ma attraverso un esame complessivo delle
pagina 9 di 19 qualifiche o dei livelli di volta in volta presi in considerazione, in vista anche dell'esigenza di
un raccordo tra i diversi sistemi di classificazione e di inquadramento propri del sistema
pubblicistico dell'ASST e, rispettivamente, delle società che ad essa per legge si sono
sostituite (così Cass. n. 24231/2010)”.
Con la stessa Ordinanza la Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito che:”
4. la previsione di
apposite tabelle di equiparazione non preclude la verifica circa l'effettiva equivalenza delle
posizioni di lavoro, potendo il giudice disapplicare tali tabelle laddove - in base a un raffronto
complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta presi in considerazione - non riscontri
corrispondenza tra la categoria di provenienza ed il nuovo livello attribuito in sede di
passaggio all'impiego privato (Cass. n. 1249/2015; cfr. anche Cass. n. 6791/2018, n.
23140/2021, n. 3822/2021)”.
Lo scrutino dei motivi di appello qui articolati va, dunque, condotto, alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità richiamati che consentono la disapplicazione delle tabelle di cui si discute ad opera del giudice che ne ravvisi, in via incidentale, la parziale nullità per la non corrispondenza con i criteri imposti dalla legge n. 58 del 1992 "ferma
restando la necessità che la valutazione circa la legittimità dell'equiparazione prevista in sede
collettiva avvenga sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in
volta posti" in comparazione, attraverso l'individuazione della qualifica o livello corrispondente
alle astratte previsioni della qualifica precedentemente rivestita mediante "una valutazione
globale e non meccanicistica", stante l'esigenza di raccordare i diversi sistemi di
inquadramento propri del precedente sistema pubblicistico e del sistema privatistico delle
società che al primo si sono sostituite ex lege (cfr. ex plurimis: Cass. 8 febbraio 2012 nr.1846;
pagina 10 di 19 Cass. 1 marzo 2011 nr. 4991; Cass. 8 aprile 2011 nr. 8056; Cass. 3 aprile 2009 nr. 8174;
Cass. 8 luglio 2004 nr.12647; Cass. 11 agosto 2004 nr.15605)”.
Con particolare riferimento al primo motivo di appello va evidenziato che, con la già citata
Ordinanza n. 24589 del 2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato due principi in tema di illecito permanente la cui configurazione, nella fattispecie in esame, è contestata dall'appellante.
La Corte di Cassazione – da un lato – ha ribadito che ”
5. la protrazione nel tempo della
condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di
natura permanente, e in questo senso le conseguenze del sotto inquadramento iniziale (nella
fase di transito dal lavoro pubblico a quello privato regolata dalla legge speciale) in violazione
del principio di tutela della professionalità acquisita, come accertato in fatto, non si
differenziano da quelle generali, nel senso di fondare il diritto all' inquadramento alle mansioni
spettanti e alle differenze retributive” e – dall'altro lato – che: ”
6. l' illecito è permanente
quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il
mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione
dell'offesa agli interessi tutelati è necessaria un'ulteriore condotta, contraria alla precedente,
idonea a rimuovere (integralmente) la predetta situazione;
una situazione illecita (e
pregiudizievole per il diritto alla professionalità del dipendente), che può venire meno solo se
e quando il datore di lavoro adibisca il dipendente a mansioni che rispettino i limiti posti dal
legislatore; a nulla rileva che l'atto datoriale che instaura la situazione antigiuridica sia uno,
atteso che quello è solo l'atto iniziale, che instaura appunto la situazione antigiuridica;
la
condotta datoriale illecita non si esaurisce con quell'atto, ma si protrae con il volontario
mantenimento di quell'adibizione giorno per giorno, fino a quando tale protrazione non cessi
pagina 11 di 19 con un nuovo atto di adibizione ad altre mansioni;
se ciò non si verifica, la situazione
antigiuridica permane per una scelta propria e volontaria del datore di lavoro, e si è al
cospetto di un illecito permanente, come esattamente ritenuto dai giudici d'appello (cfr., da
ultimo, per una compiuta ricostruzione sistematica dell' istituto, anche con riferimento alla
modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del D.lgs. n. 81 del 2015, Cass. n. 11870/2024,
e giurisprudenza ivi richiamata)”.
Con riferimento al diritto alla qualifica superiore può, quindi, richiamarsi anche ex art. 118
disp. att. c.p.c. la sentenza n. 791 del 2023 di questa Corte territoriale secondo cui:” Quanto
alle censure rivolte da alla pronuncia di primo grado in punto Parte_1
prescrizione, sotto il duplice profilo della qualifica e delle differenze retributive, il Collegio
rileva che il primo aspetto della controversia ha già formato oggetto di precedenti decisioni di
questa Corte, alle quali il Collegio intende uniformarsi, ritenendole condivisibili. In particolare,
è stato più volte affermato, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che
l'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica superiore si
prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente – data la natura
permanente dell'illecito costituito dal sottoinquadramento – di giorno in giorno, a partire dal
momento in cui si è per la prima volta concretata la sottesa situazione fattuale, fino alla sua
definitiva cessazione (cfr. Cass n. 23140/2021, Cass. n. 21645/2016, Cass. n. 966272001).
Nello specifico, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23140/2021, nel confermare la
decisione resa da questa Corte con la sentenza n. 871/2017, ha rigettato eccezione identica
a quella che in questa sede viene riproposta da , affermando che “il termine Pt_1
decennale” di prescrizione dell'azione di accertamento del diritto al superiore inquadramento
“decorreva autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si era per la prima
pagina 12 di 19 volta concretata la situazione potenzialmente idonea a determinare l'insorgere del diritto al
superiore inquadramento, sino alla cessazione della medesima”.
Evidenziato che nella fattispecie in esame l'inquadramento che si assumeva erroneo spiegava ancora i suoi effetti al momento dell'introduzione del giudizio, la decisione del primo
Giudice risulta conforme all'insegnamento della Suprema Corte, condiviso anche dal Collegio,
e merita pertanto conferma non conducendo ad una diversa conclusione neppure la dedotta circostanza che all'odierna appellata sia stato riconosciuto, dal 2010, l'inquadramento nel V
livello C.C.N.L. vigente atteso che, comunque, permane la situazione cui la norma ricollega il diritto.
Con particolare riferimento alla doglianza relativa alle differenze retributive va qui evidenziato
– come peraltro riconosciuto dalla stessa appellante nel proprio atto di gravame – che l'odierna appellata, con il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, si è riservata di agire in separato giudizio e che, in conformità alla domanda svolta il primo giudice ha,
semplicemente, disposto:” con ogni conseguenza normativa, retributiva e previdenziale
derivante dal suddetto inquadramento. La quantificazione delle eventuali differenze
retributive, come dedotto dall'attrice, formerà oggetto di separato giudizio”.
Anche sotto questo profilo, dunque, la sentenza impugnata va confermata condividendosi quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 728 del 2023 secondo cui:” Non può
essere sollevata alcuna eccezione di prescrizione in ordine alle differenze retributive, per la
buona ragione che queste non hanno formato oggetto di domanda. La lavoratrice ha chiesto
infatti dichiararsi il proprio diritto alle spettanze retributive, riservandosi però la concreta
quantificazione in separato giudizio” (Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro Sentenza n.
728/2023 pubbl. il 11/09/2023).
pagina 13 di 19 Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto come pure il secondo motivo in relazione al quale va, innanzitutto, rilevato che non è in discussione tra le parti – e comunque emerge documentalmente (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata) – il fatto che l'appellata il 02.05.1988 venne assunta presso A.S.S.T., sede di Palermo, Controparte_1
a seguito di concorso pubblico per il ruolo di “Revisore Amministrativo” e inquadrata nella
Categoria VI.
Sul punto l'appellante ha contestato lo svolgimento in concreto delle mansioni dell'appellata all'uopo deducendo – alla pagina “10” della propria memoria difensiva in primo grado, che:
“L'asserita autonomia della ricorrente durante il periodo ASST era un'autonomia di carattere
operativo e si esplicava attraverso lo svolgimento dei compiti ordinari nell'ambito di
prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali proprie della qualifica” – e ha reiterato la richiesta di istruttoria orale sulle reali mansioni svolte dall'appellata all'uopo richiamando, e riportando nell'atto di appello, la deposizione di un teste sulle mansioni svolte,
sentito in altro procedimento.
L'appellante, tuttavia, non coglie nel segno e la richiesta istruttoria deve essere respinta atteso che, nella fattispecie in esame, deve essere accertato il rispetto – all'atto del transito -
della professionalità acquisita, corrispondente al livello ricoperto, mediante il raffronto tra i livelli previsti nelle tabelle di equiparazione risultando, pertanto, irrilevanti, nel presente giudizio, le mansioni che, di fatto, l'appellata svolgeva, o non svolgeva, al momento del passaggio dal datore di lavoro pubblico al datore di lavoro privato.
Alla luce della documentazione sopra richiamata (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata) l'odierna appellata, infatti, aveva diritto allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento formale assegnatogli non potendo, in ipotesi,
pagina 14 di 19 riverberarsi contro l'appellata l'eventuale, dedotto, mancato svolgimento delle mansioni correlate all'inquadramento formale assegnato.
La legge 29 gennaio 1992 n. 58, infatti, avendo dettato la regola inderogabile della tutela della professionalità acquisita dai lavoratori (cfr. Cass. 8 aprile 2011 nr. 8056 cit.; Cass. 26 maggio
2006 nr. 11424), ha previsto la predisposizione, ad opera delle parti sociali, di tabelle di mera equiparazione non destinate a disporre dei diritti dei lavoratori ma destinate solo alla conservazione sostanziale delle posizioni giuridiche ed economiche di ciascuno.
Sul punto soccorre, ancora una volta, il richiamato insegnamento della Corte di Cassazione
((cfr. ex plurimis: Cass. 8 febbraio 2012 nr.1846; Cass. 1 marzo 2011 nr. 4991; Cass. 8 aprile
2011 nr. 8056; Cass. 3 aprile 2009 nr. 8174; Cass. 8 luglio 2004 nr.12647; Cass. 11 agosto
2004 nr.15605)” secondo cui la valutazione della legittimità dell'equiparazione prevista in sede collettiva deve avvenire sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti in comparazione attraverso l'individuazione della qualifica o livello corrispondente alle astratte previsioni della qualifica precedentemente rivestita.
Nel presente giudizio, pertanto, risultano inconferenti sia il richiamo al portato testimoniale formatosi in altro procedimento e sia le richieste istruttorie formulate in questo giudizio dall'appellante.
In relazione alle richieste istruttorie formulate nel presente giudizio dall'appellante la Corte
rileva, comunque, che le stesse risultano articolate in maniera generica e richiedenti giudizi non consentiti al teste.
A titolo esemplificativo con l'unico capitolo di prova relativo alle mansioni svolte dall'appellata in A.S.S.T. l'appellante (cfr. cap.2 pag.10 memoria difensiva in primo grado) richiede al teste pagina 15 di 19 di riferire sul carattere operativo dell'autonomia della ricorrente durante il periodo ASST che,
in ipotesi, si esplicava attraverso lo svolgimento dei compiti ordinari nell'ambito di prescrizioni
di massima riferite a procedure o prassi generali proprie della qualifica di collaboratore.
Nella fattispecie in esame, dunque, occorre valutare se l'applicazione delle tabelle di equiparazione previste dal compendio normativo di cui alla legge n. 58 del 1992 e successivi atti attuativi hanno garantito la conservazione della professionalità prevista dal livello attribuito all'appellato quando era in A.S.S.T.
Anche a tale proposito questa Corte territoriale (cfr. sentenze nn. 1893/2019, 800/2021,
421/2022, 920/2022, 728/2023) si è già pronunciata plurime volte in controversie del tutto sovrapponibili alla presente, per l'esatta coincidenza del motivo di gravame qui proposto.
Preliminarmente va richiamata la declaratoria prevista per il livello di provenienza - ovvero la
VI categoria dell'ordinamento del personale dell'amministrazione PP.TT. di cui alla legge 22
dicembre 1981 n. 797 - all'interno della quale vengono ricomprese le: "Attività amministrativo-
contabile o tecniche che, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi
generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze
ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpiego, su
apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione,
coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole
unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati
conseguiti dalle unità operative sottordinate. Può essere altresì prevista attività di ispezione
contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo contabile o tecnica nell'attività di
studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e controllo ispettivo".
pagina 16 di 19 In secondo luogo va richiamata la declaratoria prevista per il VI livello CCNL SIP – di approdo all'esito del transito - secondo cui: "Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre allo
svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività
concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione d'insieme nonché una
completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di
conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione
di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto
professionale di altri lavoratori ".
Come già evidenziato da questa Corte, dal raffronto delle declaratorie contrattuali emerge l'inevitabile compromissione della professionalità dell'odierna appellata: “la prima declaratoria
relativa alla categoria di inquadramento di provenienza contempla attività tecniche richiedenti
qualificata preparazione professionale, mentre la seconda relativa al c.c.n.l. SIP solo
interventi tecnico-manuali che richiedono una visione d'insieme nonché una completa
conoscenza del ciclo di lavoro;
inoltre, la prima è caratterizzata da responsabilità di direzione,
coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole
unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati
conseguiti dalle unità operative sottordinate, laddove la seconda si limita a prevedere
l'eventualità di una richiesta di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori”
(cfr. sent. n. 800/2020 Corte Appello di Milano).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto concludersi per la disapplicazione, in parte
qua, delle tabelle citate, dovendosi reputare corretta l'individuazione, compiuta nella sentenza impugnata, della posizione corrispondente a quella rivestita dall'appellata nel sistema di inquadramento di provenienza e tale da assicurare la tutela della professionalità acquisita di pagina 17 di 19 cui all'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, e cioè quella di cui al IV livello C.C.N.L. SIP - e successive denominazioni - atteso che il IV livello C.C.N.L. SIP comprende "i lavoratori che,
in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano,
con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti
organismi operativi ovvero coloro che, anche supportando altri lavoratori, svolgono funzioni di
livello tecnico professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia
equivalenti", delineando una figura professionale specializzata idonea ad includere il profilo professionale del revisore amministrativo rivestito dall'appellata nell'ordinamento pubblicistico" (così, in caso analogo al presente, Corte Appello di Milano n. 1839/19).
Anche il secondo motivo di appello va, quindi, disatteso.
Assorbita ogni altra questione l'appello va, quindi, respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12..
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3600/2023 del Tribunale di Milano e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 3.500,00, oltre accessori e pagina 18 di 19 spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario di parte appellata.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 11 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
pagina 19 di 19
N. R.G. 692/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 692/2024, avverso la sentenza n.
3600/2023, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Julie Martini, promossa da:
C.F. ; in persona del procuratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Dott. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Roberto Parte_2
Pessi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Sigillò Massara, al Prof. Avv. Raffaele
Fabozzi ed all'Avv. Katia Ranalli e con gli stessi elettivamente domiciliata nel loro studio sito in Milano, Corso Monforte, 15
APPELLANTE
C/
( ) rappresentata e difesa disgiuntamente e Controparte_1 CodiceFiscale_1
congiuntamente, dagli avvocati Giovanna Fantini del foro di Milano e dall'avv. Ernesto Maria pagina 1 di 19 Cirillo del foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanna Fantini
in Milano, Viale Bianca Maria, 214.
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 3600 depositata il 27/12/2023, RG 7879/2022 e corretta con Decreto n.
4075 del 7.02.2024, RG 7879/2022-1, non notificata, emessa dal Tribunale di Milano -
Sezione Lavoro – Dott.ssa Julie Martini, in funzione di Giudice del lavoro, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare le domande della ricorrente, odierna appellata, oggetto della presente impugnazione.
PER L'APPELLATA
Affinché questa Ecc.ma Corte di Appello rigetti l'appello proposto dalla Parte_1
confermando la gravata sentenza, con condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3600 del 27 dicembre 2023, disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, ha così disposto:
“- accerta l'illegittimità dell'inquadramento della ricorrente al 6° livello del c.c.n.l. SIP;
pagina 2 di 19 - condanna a riconoscere a l'inquadramento Parte_1 Controparte_1
al 4° livello del c.c.n.l. SIP a partire dal 1-1-93, poi livello F c.c.n.l. per le Aziende di
Telecomunicazione 1996, attuale livello 6 del c.c.n.l. 2000, nonché' il diritto alle conseguenti
differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dal
18.7.2021 da quantificarsi in separato giudizio;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e
rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanna Fantini e
Ernesto Maria Cirillo dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. “
In motivazione il Tribunale di Milano si è conformato a quell'orientamento della giurisprudenza di Milano secondo cui le tabelle di equiparazione previste dalla normativa di riferimento e applicate alla ricorrente - assunta con la qualifica di Revisore amministrativo di sesta categoria presso ASST – sono lesive dei diritti alla professionalità e all'inquadramento acquisiti dalla ricorrente.
In particolare, richiamando la sentenza emessa nel procedimento RG n. 10664 del 2022 del
Tribunale di Milano, il primo giudice - applicando l'insegnamento della Corte di Cassazione
secondo cui il Giudice, ravvisando il mancato rispetto dei criteri imposti dalla legge 58/92, può
disapplicare le tabelle di equiparazione previste e precisando che la prosecuzione del rapporto di lavoro trova il proprio titolo direttamente nella legge e non nel contratto - ha ritenuto che il corretto inquadramento della ricorrente deve riconoscersi con il diritto all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. S.I.P. a far data dal transito in Iritel, e nel livello F
del c.c.n.l. aziende di telecomunicazione dal 1-10-96, pari al livello 6° del c.c.n.l. del 2000,
per i quali sono richiesti i contenuti di professionalità e responsabilità equivalenti a quelli di cui pagina 3 di 19 alla VI categoria del CCNL ASST così come si evince dalla scala inquadramentale dei contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo e dal confronto tra le declaratorie contrattuali.
Il Tribunale di Milano - per completezza espositiva con riguardo alla ritenuta natura documentale della controversia - ha richiamato quanto sancito dalla giurisprudenza della
Corte di Appello di Milano che, alla luce del quadro normativo di riferimento, ha ritenuto corretto il diniego all'ingresso dell'accertamento delle mansioni svolte in concreto dal dipendente atteso che, trattandosi di tabelle ricognitive, l'equiparazione, secondo quanto si legge nell'accordo, deve avvenire sulla base del riscontro fra i mansionari dei rispettivi livelli.
Il primo Giudice ai fini dell'incidenza della prescrizione sulle eventuali conseguenze economiche ha rilevato che bisogna solo tenere conto della prescrizione quinquennale maturata alla data dell'entrata in vigore della Legge 92/2012 (18 luglio 2012), dovendosi ritenere successivamente sospeso il relativo decorso.
Ritenuto illegittimo l'inquadramento giuridico il Tribunale di Milano ha, quindi, condannato a riconoscere alla ricorrente l'inquadramento al 4° livello del c.c.n.l. SIP Parte_1
a partire dal 1-1-93, poi livello F c.c.n.l. per le Aziende di Telecomunicazione 1996, attuale livello 6 del c.c.n.l. 2000, nonché' il diritto alle conseguenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dal 18.7.2021 da quantificarsi in separato giudizio.
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza sui seguenti Pt_1
capi:
pagina 4 di 19 A) nella parte in cui il Giudice di Primo grado ha ritenuto, contraddittoriamente, imprescrittibile
il diritto alla qualifica superiore in violazione dell'art. 2946 c.c. e art. 2935 c.c. e sospesa la
prescrizione a decorrere dal 18/07/2012, per le differenze retributive in violazione dell'art.
2948 c.c. e art. 2935 c.c.;
B) nella parte in cui il Giudice di Primo grado si è pronunciato in violazione dei principi di cui
all'art. 4 della L. 58/92 e normativa attuativa nonché della contrattazione collettiva,
riconoscendo il reinquadramento a due qualifiche superiori sulla scorta di un mero raffronto
formale delle declaratorie senza ammettere, nel caso, alcuna istruttoria e senza considerare il
PERCORSO PROFESSIONALE della , al 5° livello dal 2010 ed in PART TIME per CP_1
20 anni.
Chiede la riforma della sentenza sui seguenti capi:
1. PRESCRIZIONE DECENNALE del diritto alla qualifica superiore ai sensi dell'art. 2946 c.c.
e non dell'illecito permanente inapplicabile e QUINQUENNALE delle correlate differenze
retributive ai sensi dell'art. 2948 c.c., tenendo conto dei principi civilistici (art. 2935 c.c. e ss) e
costituzionali (art. 36 Cost.) sulla scorta dei quali va interpretata la L. 92/2012 in
considerazione dell'unica richiesta pervenuta identificabile con la (notifica Parte_3
ricorso 19/12/2022) e del precedente regime sulla prescrizione a norma del quale i crediti
ante 2012 erano già definitivamente prescritti;
2. nel merito sulla QUALIFICA SUPERIORE con riconoscimento al massimo in qualità di ex
Revisore Amministrativo non dirigente di VI^ qualifica funzionale ASST, e non di VII, del 5°
livello attuale CCNL TLC vigente (ex E CCNL 1996 corrispondente al 5° CCL SIP 1992), ma
non al 6° (ex F CCNL 1996 corrispondente al 4° CCL SIP 1992), come da domanda
pagina 5 di 19 subordinata; ciò in considerazione, peraltro, che il 5 livello la lo ricopre dal DICEMBRE CP_1
2010 (ALL. 07 già ALL. 15 alla memoria di 1° grado).
L'appellante, reiterando le eccezioni svolte in primo grado, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla qualifica superiore rivendicata e nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dell'allora ricorrente al pagamento delle correlate differenze retributive deducendo che, in virtù della vocatio in ius del 19 dicembre 2022 o al più
con la data della prima e unica diffida del 07.09.2022, il primo giudice avrebbe dovuto accertare l'intervenuta prescrizione del diritto alla qualifica superiore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2946 e 2935 c.c., fino al mese di dicembre 2012 o settembre 2012, con conseguente riconoscimento del diritto alla corretta qualifica da detta data, e conseguenti differenze retributive a decorrere dai 5 anni precedenti alla messa in mora (vocatio in ius del
19 dicembre 2022 o diffida del 07.09.2022) e, comunque, non prima del 18.07.12, dies a quo
dell'ipotetico diritto alla qualifica superiore al netto della prescrizione decennale.
In particolare, in merito al diritto alla qualifica superiore, l'appellante ha dedotto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, il regime normativo introdotto dalla c.d. legge Fornero
può applicarsi solo ai diritti retributivi, i soli che godono della garanzia costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione, e non al diritto alla superiore qualifica e che, comunque, ove si volesse applicare la sospensione del termine anche ai diritti che non hanno la richiamata copertura costituzionale, al più si potrebbe arrivare a ritroso di 10 anni, partendo dal 2012.
Sul punto l'appellante – deducendo di avere applicato le tabelle di equiparazione ed evidenziato l'avanzamento di livello riconosciuto alla ricorrente nel corso del tempo – ha censurato la configurabilità della condotta datoriale come illecito permanente atteso che la pagina 6 di 19 permanenza della situazione di fatto non sussiste proprio perché in presenza di adempimento da parte del datore di lavoro.
In merito al diritto al pagamento delle differenze retributive - premesso che si può parlare di differenze retributive solo se esiste un diritto alla qualifica superiore - l'appellante ha censurato la condanna generica al pagamento delle differenze retributive motivata dal primo giudice con il richiamo ad altra sentenza all'uopo deducendo che, in mancanza di un'espressa pronuncia sul punto - essendosi la controparte, come evidenziato anche dal
Primo Giudice, riservata di agire per tale domanda in separato giudizio, il che non equivale a non articolare nessuna domanda ma, al più, a chiedere l'accertamento generico - non possa che farsi riferimento al principio generale della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e,
quindi, calcolare oggi le sole differenze nei limiti del quinquennio ovverosia dal 19.12.2022 o dalla data della notifica della diffida 07.09.2022 - 5 anni a ritroso dalla notifica del giudizio sull'an del 19.12.2022 o del 07.09.2022 data della diffida e, comunque, non prima del 07.09-
19.12./2017 dies a quo dell'ipotetico diritto alla qualifica superiore al netto della prescrizione decennale – atteso che il rapporto di lavoro per cui è causa è assistito da adeguata stabilità.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha re-inquadrato l'appellata all'uopo deducendo una errata interpretazione dell'articolo 4
della legge n. 58 del 1992 atteso che detta norma, lungi dal richiamare diritti quesiti, con il comma 5, lettere b) e c), sancisce solamente la necessità di rispettare, nel passaggio dal sistema pubblico al distinto sistema privato, la professionalità acquisita e un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, demandando alla contrattazione collettiva il compito specifico di provvedervi, cosa che è stata fatta attraverso pagina 7 di 19 gli accordi sindacali di cui alle tabelle di equiparazione per il re-inquadramento e gli accordi del 1993 per le retribuzioni.
Nell'ambito del motivo di appello in esame l'appellante ha censurato, altresì, la decisione del primo giudice di procedere ad un raffronto solo formale delle declaratorie all'uopo rilevando di avere contestato le mansioni svolte dall'appellata in ASST e, quindi, dolendosi dell'omessa valutazione da parte del primo giudice sia delle dichiarazioni testimoniali rese da un teste in altro procedimento sulle effettive mansioni svolte nel periodo ASST e sia della omessa ammissione delle prove testimoniali formulate.
All'interposto appello ha resistito, richiamando plurimi precedenti della Corte d'Appello di
Milano, eccependo l'infondatezza dei motivi tutti e ribadendo che la Controparte_1
questione versata in atti è l'errata equiparazione dei livelli di inquadramento e che la correlata indagine va fatta sulla base del raffronto tra le diverse categorie e qualifiche.
All'udienza del giorno 11 Febbraio 2025, celebrata mediante collegamento audiovisivo a distanza, le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
************
L'appello va respinto.
La vicenda della riforma del settore delle telecomunicazioni è, da tempo, oggetto di un importante contenzioso che trae origine dalle disposizioni della legge 29 gennaio 1992 n. 58 il cui articolo 1 ha previsto l'affidamento dei servizi di telecomunicazioni a con CP_2
conseguente soppressione dei servizi dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T. a far data pagina 8 di 19 dall'entrata in vigore della convenzione stipulata con Decreto Ministeriale 29 dicembre 1992
tra il Ministero Controparte_3 CP_2
Per quanto qui rileva va richiamato l'articolo 4 della citata legge n. 58 del 1992 - che ha previsto, per il personale dell'Amministrazione P.T, o di optare per la permanenza nel pubblico impiego ovvero di transitare alle dipendenze delle aziende concessionarie con una serie di tutele della professionalità acquisita e del trattamento economico, globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, attraverso accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - nonché l'accordo sindacale del 15 marzo 1993, sottoscritto in esecuzione di quanto previsto dalla legge n. 58 del 29 gennaio 1992 e con cui le parti stipulanti si davano atto che le tabelle di equiparazione corrispondevano alla ratio ed ai principi informatori del citato articolo 4 della legge n. 58 del 1992.
Sull'applicazione delle dette tabelle di equiparazione la recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. Ordinanza n. 24589 del 3 luglio 2024 – 13 settembre 2024) nel respingere il ricorso presentato da avverso la sentenza n. 2070 del 2019 di Parte_1
questa Corte territoriale ha ribadito che:” come già osservato da questa Corte in precedenti
pronunce, alle quali il Collegio intende dare continuità, il passaggio dei servizi di telefonia dal
settore pubblico al settore privato, regolamentato dalla legge n. 58/1992 e dagli accordi
sindacali indicati dalle parti, ha comportato che il raffronto tra l' inquadramento posseduto
presso ASST e quello conseguito con il passaggio a e poi alla SIP, avvenisse sulla CP_2
base di tabelle di equiparazione finalizzate a garantire il mantenimento della professionalità
acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente
goduto, senza che il raffronto dovesse avvenire in base ad una corrispondenza meccanica e
assoluta con le qualifiche di provenienza, ma attraverso un esame complessivo delle
pagina 9 di 19 qualifiche o dei livelli di volta in volta presi in considerazione, in vista anche dell'esigenza di
un raccordo tra i diversi sistemi di classificazione e di inquadramento propri del sistema
pubblicistico dell'ASST e, rispettivamente, delle società che ad essa per legge si sono
sostituite (così Cass. n. 24231/2010)”.
Con la stessa Ordinanza la Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito che:”
4. la previsione di
apposite tabelle di equiparazione non preclude la verifica circa l'effettiva equivalenza delle
posizioni di lavoro, potendo il giudice disapplicare tali tabelle laddove - in base a un raffronto
complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta presi in considerazione - non riscontri
corrispondenza tra la categoria di provenienza ed il nuovo livello attribuito in sede di
passaggio all'impiego privato (Cass. n. 1249/2015; cfr. anche Cass. n. 6791/2018, n.
23140/2021, n. 3822/2021)”.
Lo scrutino dei motivi di appello qui articolati va, dunque, condotto, alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità richiamati che consentono la disapplicazione delle tabelle di cui si discute ad opera del giudice che ne ravvisi, in via incidentale, la parziale nullità per la non corrispondenza con i criteri imposti dalla legge n. 58 del 1992 "ferma
restando la necessità che la valutazione circa la legittimità dell'equiparazione prevista in sede
collettiva avvenga sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in
volta posti" in comparazione, attraverso l'individuazione della qualifica o livello corrispondente
alle astratte previsioni della qualifica precedentemente rivestita mediante "una valutazione
globale e non meccanicistica", stante l'esigenza di raccordare i diversi sistemi di
inquadramento propri del precedente sistema pubblicistico e del sistema privatistico delle
società che al primo si sono sostituite ex lege (cfr. ex plurimis: Cass. 8 febbraio 2012 nr.1846;
pagina 10 di 19 Cass. 1 marzo 2011 nr. 4991; Cass. 8 aprile 2011 nr. 8056; Cass. 3 aprile 2009 nr. 8174;
Cass. 8 luglio 2004 nr.12647; Cass. 11 agosto 2004 nr.15605)”.
Con particolare riferimento al primo motivo di appello va evidenziato che, con la già citata
Ordinanza n. 24589 del 2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato due principi in tema di illecito permanente la cui configurazione, nella fattispecie in esame, è contestata dall'appellante.
La Corte di Cassazione – da un lato – ha ribadito che ”
5. la protrazione nel tempo della
condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di
natura permanente, e in questo senso le conseguenze del sotto inquadramento iniziale (nella
fase di transito dal lavoro pubblico a quello privato regolata dalla legge speciale) in violazione
del principio di tutela della professionalità acquisita, come accertato in fatto, non si
differenziano da quelle generali, nel senso di fondare il diritto all' inquadramento alle mansioni
spettanti e alle differenze retributive” e – dall'altro lato – che: ”
6. l' illecito è permanente
quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il
mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione
dell'offesa agli interessi tutelati è necessaria un'ulteriore condotta, contraria alla precedente,
idonea a rimuovere (integralmente) la predetta situazione;
una situazione illecita (e
pregiudizievole per il diritto alla professionalità del dipendente), che può venire meno solo se
e quando il datore di lavoro adibisca il dipendente a mansioni che rispettino i limiti posti dal
legislatore; a nulla rileva che l'atto datoriale che instaura la situazione antigiuridica sia uno,
atteso che quello è solo l'atto iniziale, che instaura appunto la situazione antigiuridica;
la
condotta datoriale illecita non si esaurisce con quell'atto, ma si protrae con il volontario
mantenimento di quell'adibizione giorno per giorno, fino a quando tale protrazione non cessi
pagina 11 di 19 con un nuovo atto di adibizione ad altre mansioni;
se ciò non si verifica, la situazione
antigiuridica permane per una scelta propria e volontaria del datore di lavoro, e si è al
cospetto di un illecito permanente, come esattamente ritenuto dai giudici d'appello (cfr., da
ultimo, per una compiuta ricostruzione sistematica dell' istituto, anche con riferimento alla
modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del D.lgs. n. 81 del 2015, Cass. n. 11870/2024,
e giurisprudenza ivi richiamata)”.
Con riferimento al diritto alla qualifica superiore può, quindi, richiamarsi anche ex art. 118
disp. att. c.p.c. la sentenza n. 791 del 2023 di questa Corte territoriale secondo cui:” Quanto
alle censure rivolte da alla pronuncia di primo grado in punto Parte_1
prescrizione, sotto il duplice profilo della qualifica e delle differenze retributive, il Collegio
rileva che il primo aspetto della controversia ha già formato oggetto di precedenti decisioni di
questa Corte, alle quali il Collegio intende uniformarsi, ritenendole condivisibili. In particolare,
è stato più volte affermato, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che
l'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica superiore si
prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente – data la natura
permanente dell'illecito costituito dal sottoinquadramento – di giorno in giorno, a partire dal
momento in cui si è per la prima volta concretata la sottesa situazione fattuale, fino alla sua
definitiva cessazione (cfr. Cass n. 23140/2021, Cass. n. 21645/2016, Cass. n. 966272001).
Nello specifico, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23140/2021, nel confermare la
decisione resa da questa Corte con la sentenza n. 871/2017, ha rigettato eccezione identica
a quella che in questa sede viene riproposta da , affermando che “il termine Pt_1
decennale” di prescrizione dell'azione di accertamento del diritto al superiore inquadramento
“decorreva autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si era per la prima
pagina 12 di 19 volta concretata la situazione potenzialmente idonea a determinare l'insorgere del diritto al
superiore inquadramento, sino alla cessazione della medesima”.
Evidenziato che nella fattispecie in esame l'inquadramento che si assumeva erroneo spiegava ancora i suoi effetti al momento dell'introduzione del giudizio, la decisione del primo
Giudice risulta conforme all'insegnamento della Suprema Corte, condiviso anche dal Collegio,
e merita pertanto conferma non conducendo ad una diversa conclusione neppure la dedotta circostanza che all'odierna appellata sia stato riconosciuto, dal 2010, l'inquadramento nel V
livello C.C.N.L. vigente atteso che, comunque, permane la situazione cui la norma ricollega il diritto.
Con particolare riferimento alla doglianza relativa alle differenze retributive va qui evidenziato
– come peraltro riconosciuto dalla stessa appellante nel proprio atto di gravame – che l'odierna appellata, con il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, si è riservata di agire in separato giudizio e che, in conformità alla domanda svolta il primo giudice ha,
semplicemente, disposto:” con ogni conseguenza normativa, retributiva e previdenziale
derivante dal suddetto inquadramento. La quantificazione delle eventuali differenze
retributive, come dedotto dall'attrice, formerà oggetto di separato giudizio”.
Anche sotto questo profilo, dunque, la sentenza impugnata va confermata condividendosi quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 728 del 2023 secondo cui:” Non può
essere sollevata alcuna eccezione di prescrizione in ordine alle differenze retributive, per la
buona ragione che queste non hanno formato oggetto di domanda. La lavoratrice ha chiesto
infatti dichiararsi il proprio diritto alle spettanze retributive, riservandosi però la concreta
quantificazione in separato giudizio” (Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro Sentenza n.
728/2023 pubbl. il 11/09/2023).
pagina 13 di 19 Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto come pure il secondo motivo in relazione al quale va, innanzitutto, rilevato che non è in discussione tra le parti – e comunque emerge documentalmente (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata) – il fatto che l'appellata il 02.05.1988 venne assunta presso A.S.S.T., sede di Palermo, Controparte_1
a seguito di concorso pubblico per il ruolo di “Revisore Amministrativo” e inquadrata nella
Categoria VI.
Sul punto l'appellante ha contestato lo svolgimento in concreto delle mansioni dell'appellata all'uopo deducendo – alla pagina “10” della propria memoria difensiva in primo grado, che:
“L'asserita autonomia della ricorrente durante il periodo ASST era un'autonomia di carattere
operativo e si esplicava attraverso lo svolgimento dei compiti ordinari nell'ambito di
prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali proprie della qualifica” – e ha reiterato la richiesta di istruttoria orale sulle reali mansioni svolte dall'appellata all'uopo richiamando, e riportando nell'atto di appello, la deposizione di un teste sulle mansioni svolte,
sentito in altro procedimento.
L'appellante, tuttavia, non coglie nel segno e la richiesta istruttoria deve essere respinta atteso che, nella fattispecie in esame, deve essere accertato il rispetto – all'atto del transito -
della professionalità acquisita, corrispondente al livello ricoperto, mediante il raffronto tra i livelli previsti nelle tabelle di equiparazione risultando, pertanto, irrilevanti, nel presente giudizio, le mansioni che, di fatto, l'appellata svolgeva, o non svolgeva, al momento del passaggio dal datore di lavoro pubblico al datore di lavoro privato.
Alla luce della documentazione sopra richiamata (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata) l'odierna appellata, infatti, aveva diritto allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento formale assegnatogli non potendo, in ipotesi,
pagina 14 di 19 riverberarsi contro l'appellata l'eventuale, dedotto, mancato svolgimento delle mansioni correlate all'inquadramento formale assegnato.
La legge 29 gennaio 1992 n. 58, infatti, avendo dettato la regola inderogabile della tutela della professionalità acquisita dai lavoratori (cfr. Cass. 8 aprile 2011 nr. 8056 cit.; Cass. 26 maggio
2006 nr. 11424), ha previsto la predisposizione, ad opera delle parti sociali, di tabelle di mera equiparazione non destinate a disporre dei diritti dei lavoratori ma destinate solo alla conservazione sostanziale delle posizioni giuridiche ed economiche di ciascuno.
Sul punto soccorre, ancora una volta, il richiamato insegnamento della Corte di Cassazione
((cfr. ex plurimis: Cass. 8 febbraio 2012 nr.1846; Cass. 1 marzo 2011 nr. 4991; Cass. 8 aprile
2011 nr. 8056; Cass. 3 aprile 2009 nr. 8174; Cass. 8 luglio 2004 nr.12647; Cass. 11 agosto
2004 nr.15605)” secondo cui la valutazione della legittimità dell'equiparazione prevista in sede collettiva deve avvenire sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti in comparazione attraverso l'individuazione della qualifica o livello corrispondente alle astratte previsioni della qualifica precedentemente rivestita.
Nel presente giudizio, pertanto, risultano inconferenti sia il richiamo al portato testimoniale formatosi in altro procedimento e sia le richieste istruttorie formulate in questo giudizio dall'appellante.
In relazione alle richieste istruttorie formulate nel presente giudizio dall'appellante la Corte
rileva, comunque, che le stesse risultano articolate in maniera generica e richiedenti giudizi non consentiti al teste.
A titolo esemplificativo con l'unico capitolo di prova relativo alle mansioni svolte dall'appellata in A.S.S.T. l'appellante (cfr. cap.2 pag.10 memoria difensiva in primo grado) richiede al teste pagina 15 di 19 di riferire sul carattere operativo dell'autonomia della ricorrente durante il periodo ASST che,
in ipotesi, si esplicava attraverso lo svolgimento dei compiti ordinari nell'ambito di prescrizioni
di massima riferite a procedure o prassi generali proprie della qualifica di collaboratore.
Nella fattispecie in esame, dunque, occorre valutare se l'applicazione delle tabelle di equiparazione previste dal compendio normativo di cui alla legge n. 58 del 1992 e successivi atti attuativi hanno garantito la conservazione della professionalità prevista dal livello attribuito all'appellato quando era in A.S.S.T.
Anche a tale proposito questa Corte territoriale (cfr. sentenze nn. 1893/2019, 800/2021,
421/2022, 920/2022, 728/2023) si è già pronunciata plurime volte in controversie del tutto sovrapponibili alla presente, per l'esatta coincidenza del motivo di gravame qui proposto.
Preliminarmente va richiamata la declaratoria prevista per il livello di provenienza - ovvero la
VI categoria dell'ordinamento del personale dell'amministrazione PP.TT. di cui alla legge 22
dicembre 1981 n. 797 - all'interno della quale vengono ricomprese le: "Attività amministrativo-
contabile o tecniche che, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi
generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze
ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpiego, su
apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione,
coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole
unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati
conseguiti dalle unità operative sottordinate. Può essere altresì prevista attività di ispezione
contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo contabile o tecnica nell'attività di
studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e controllo ispettivo".
pagina 16 di 19 In secondo luogo va richiamata la declaratoria prevista per il VI livello CCNL SIP – di approdo all'esito del transito - secondo cui: "Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre allo
svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività
concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione d'insieme nonché una
completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di
conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione
di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto
professionale di altri lavoratori ".
Come già evidenziato da questa Corte, dal raffronto delle declaratorie contrattuali emerge l'inevitabile compromissione della professionalità dell'odierna appellata: “la prima declaratoria
relativa alla categoria di inquadramento di provenienza contempla attività tecniche richiedenti
qualificata preparazione professionale, mentre la seconda relativa al c.c.n.l. SIP solo
interventi tecnico-manuali che richiedono una visione d'insieme nonché una completa
conoscenza del ciclo di lavoro;
inoltre, la prima è caratterizzata da responsabilità di direzione,
coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole
unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati
conseguiti dalle unità operative sottordinate, laddove la seconda si limita a prevedere
l'eventualità di una richiesta di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori”
(cfr. sent. n. 800/2020 Corte Appello di Milano).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto concludersi per la disapplicazione, in parte
qua, delle tabelle citate, dovendosi reputare corretta l'individuazione, compiuta nella sentenza impugnata, della posizione corrispondente a quella rivestita dall'appellata nel sistema di inquadramento di provenienza e tale da assicurare la tutela della professionalità acquisita di pagina 17 di 19 cui all'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, e cioè quella di cui al IV livello C.C.N.L. SIP - e successive denominazioni - atteso che il IV livello C.C.N.L. SIP comprende "i lavoratori che,
in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano,
con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti
organismi operativi ovvero coloro che, anche supportando altri lavoratori, svolgono funzioni di
livello tecnico professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia
equivalenti", delineando una figura professionale specializzata idonea ad includere il profilo professionale del revisore amministrativo rivestito dall'appellata nell'ordinamento pubblicistico" (così, in caso analogo al presente, Corte Appello di Milano n. 1839/19).
Anche il secondo motivo di appello va, quindi, disatteso.
Assorbita ogni altra questione l'appello va, quindi, respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12..
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3600/2023 del Tribunale di Milano e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 3.500,00, oltre accessori e pagina 18 di 19 spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario di parte appellata.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 11 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
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