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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 6304/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra
(C.F. – Codice CUI 06OK6ZR), Parte_1 C.F._1 rappr.to e difeso dall'avv. Federico Gasparri;
ricorrente e
Controparte_1
;
[...]
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 28.3.2025 ha pronunziato il seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 12.12.2023 da avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di Controparte_1 CP_1 decideva di non riconoscere la protezione medesima nei suoi confronti. Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa, notificata in data 10.11.2023 e chiedeva il riconoscimento nell'ordine e in via gradata: della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del D. Lgs. n. 251/07; di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli art. 19, co. 1.1, D. Lgs. 286/98. Il ricorrente, cittadino nigeriano, in occasione dell'audizione amministrativa del 04.10.2023 dichiarava di essere nato a [...] nello Stato di Enugu e di aver vissuto a Lagos;
la famiglia di origine è composta dalla madre, quattro fratelli e una sorella;
parzialmente scolarizzato, fede cristiana cattolica, nel suo Paese lavorava come apprendista nel settore della compravendita di abbigliamento e calzature. In merito alla propria vicenda riferiva che in occasione di una visita ai campi agricoli di famiglia “ho visto un signore in motorino. C'erano degli uomini che portavano al pascolo il bestiame nella nostra zona. Queste persone disturbavano la piantagione. Tra questi c'era anche un politico. Di lui mio padre 1 aveva parlato spesso. Ci stava disturbando. C'erano il politico, il figlio e altri due uomini. Uno di loro teneva mio padre con le mani legate alla schiena. Il politico lo prendeva a schiaffi. Questo è quello che ho visto. Il figlio puntava la pistola contro mio padre. Il politico lo schiaffeggiava. Gli diceva di lasciare il terreno, altrimenti lo avrebbero decapitato. Mio padre diceva di avere bisogno del terreno per provvedere alla famiglia. Il figlio del politico gli ha sparato. Io avrei voluto urlare. Queste persone se ne sono andate con il motorino. Io sono andato da mio padre. Ho chiamato mia madre e degli zii. Sono venuti. Lo abbiamo portato in ospedale. Il medico ci chiese di andare alla polizia e tornare con una dichiarazione scritta. Dovevamo denunciare. Sono andato dalla polizia. Ho parlato del politico. Lui è noto. Loro mi dissero che non potevano mettere per iscritto questa cosa contro questo uomo. Il poliziotto mi disse che mi avrebbero messo in prigione se avessi accusato il politico. Non hanno accettato la denuncia. Hanno fatto una dichiarazione scritta affinché potessi darla al medico e lui potesse così operare mio padre e togliergli il proiettile. Il capo della polizia ha detto che avrebbe investigato. Mio padre nel frattempo è morto. Non potevamo permetterci la camera mortuaria. Lo abbiamo portato nel villaggio. Dopo il funerale di mio padre, il mio capo mi ha chiamato per la firma di fine apprendistato. Sono andato. Ho avuto la paga. Sono tornato a casa. Mia madre voleva finire i lavori dell'orto e vendere gli animali, ricavare in questo modo denaro per la famiglia. A questa somma avrebbe aggiunto i miei soldi. Sono andato con mia madre e i fratellini nell'orto. L'uomo è tornato. È venuto con altri uomini e dei trattori per rovinare l'orto. Vicino al mio orto c'era il catechista. Lui disse, perché dopo aver ucciso l'uomo di casa vuoi distruggere l'orto? L'uomo non ha ascoltato il catechista. Ha continuato a rovinare l'orto. Mia madre si è arrabbiata. Ha affrontato il signore, disse che aveva già ucciso il marito, poteva uccidere anche lei. Non gli avrebbe consentito di continuare a distruggere il terreno. Il signore ha colpito mia madre nell'occhio. Mia madre è caduta. Ha perso la vista. Sono corso da mia madre, ho afferrato l'oggetto che serviva per tagliare. L'ho ferito al collo. Il ragazzo urlava, diceva al padre, questo mi ha ucciso. Il padre è rimasto sorpreso. Lo hanno portato in ospedale. Il catechista ha soccorso mia madre, mi disse, dove sta l'oggetto tagliente? Lui mi disse che, secondo lui, il ragazzo sarebbe morto. Mi sono spaventato. Il catechista mi disse di scappare. Conosceva la legge del villaggio. L'assassino deve morire per la legge del villaggio. Tramite mio cugino ho raccolto dei soldi per andarmene dal villaggio. Mio cugino mi ha raggiunto nel villaggio in cui mi trovavo. Mi ha dato i soldi e mi ha informato della morte del ragazzo. Il padre aveva mandato la polizia a casa mia. Mi cercavano. Mia madre era in ospedale. Aveva perso l'occhio. Sono andato a Lagos. Ho deciso di andare in Niger. Era il 04/02/2022. In Niger ho contattato mio cugino. Lui disse che il capovillaggio mi stava cercando. Disse di non tornare. Attraversando il deserto sono arrivato in Libia. Durante il viaggio sono stato derubato. Dalla Libia sono andato in Tunisia, poi in Italia. Ho contattato mio cugino. Lui mi disse che mia madre ha perso l'occhio. La loro vita è miserabile. Il signore continua a minacciare la famiglia. La mia famiglia ha lasciato il villaggio. Sono andati nel nord della Nigeria dove mia madre ha una sorella”. Il ricorrente dichiarava di temere di essere ucciso in caso di rientro nel suo Paese e di essere ricercato dalla polizia aggiungendo: “il politico e il capo villaggio mi hanno denunciato. Mi stanno cercando. La polizia dice alla mia famiglia di tirarmi fuori, di farmi presentare. La polizia sa cosa ho dichiarato. Non hanno fatto nulla quando ho denunciato la morte di mio padre. Non hanno lasciato nulla. (…) Anche il padre del ragazzo mi ha denunciato. Nel villaggio c'è una legge, se nel villaggio qualcuno viene ucciso, il capovillaggio può denunciare a sua volta. Ha anche il potere di disporre l'impiccagione. Il
, il politico e la polizia collaborano, sono d'accordo. Quando è morto mio padre non hanno fatto CP_2 nulla”. La si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda e del ricorso. CP_1
All'esito dell'udienza del 22.11.2024 il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione con assegnazione di termine al 10.12.2024 per il deposito di documentazione integrativa aggiornata;
rilevato che la frammentarietà della documentazione versata in atti, il Collegio
2 fissava l'udienza del 28.03.2025 all'esito della quale il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
2. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EUAA) con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del ricorrente che, nel caso di specie, ha dichiarato di essere nato a [...] nello Stato di Enugu e di aver vissuto a Lagos in Nigeria. A tal fine esaminata la situazione generale del paese di origine1 nel caso dell'odierno ricorrente non appare utile l'approfondimento di alcuna tematica relativa a mutate condizioni
1 La Nigeria è una Repubblica Federale suddivisa amministrativamente in 36 Stati e che ha lo status di territorio della capitale federale (Federal Capital Territory, FCT). I 36 stati e il territorio della capitale federale sono raggruppati in sei zone geopolitiche. Quest'ultima e i 36 stati sono a loro volta raggruppati in sei zone geopolitiche: Centronord (7 stati): Niger, Kogi, Benue, Plateau, Per_ Per_ Nassarawa, Kwara e Territorio della Capitale Federale;
Nord-Est (6 stati): , e Per_1 Per_3 Per_4 Per_5 Per_ Per Per Nord-Ovest (7 stati): , e ( Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Per_9 Per_1 Per Per_ Per Per Per_
Sud-Sud ( Delta;
Sud-Ovest i Per_11 Per_13 Per_ Per_
Lagos e ta l'indi za dall'Inghilterra nel 1960, la storia politica della Nigeria è stata segnata da colpi di stato fino a quando, dopo decenni di governo militare, nel 1999 è stata adottata una nuova Costituzione ed è stata completata una transizione pacifica al governo civile. Diventata una democrazia multipartitica, il Paese ha oggi un'assemblea legislativa bicamerale che comprende un Senato composto da 109 membri e una Camera dei Rappresentanti che conta 360 membri. I partiti politici alternano i candidati alle cariche elettive su una base 'etnoregionale', nota anche come sistema federale delle quote. A seguito delle elezioni presidenziali e legislative che si sono tenute all'inizio del 2019, ex generale dell'esercito, è Parte_9 stato rieletto come presidente del Paese e l'All Progressives Congress (APC) e ua maggioranza legislativa, detenendo 217 seggi dell'assemblea nazionale, 64 seggi del Senato e 19 dei 36 governatori statali. Nel febbraio del 2023, gli elettori del paese più popoloso dell'Africa sono stati chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo presidente, in un contesto caratterizzato da una crescente infelicità, dovuta al peggioramento dell'insicurezza e alle difficoltà economiche. Con la recente vittoria di (che ha ottenuto circa 8,8 milioni di voti), il presidente uscente della Nigeria si è Per_21 Parte_9 dimesso d to anni al potere, lasciando una situazione di caos e disordini diffusi, derivan nte dovuto al lancio delle nuove banconote, ma anche da altri problemi che i nigeriani devono affrontare, in particolare nell'ultimo anno, che è stato segnato da lotte e tragedie, tra cui l'alta inflazione e attacchi mortali da parte di uomini armati contro civili innocenti. Per_2 All'indomani delle recenti elezioni presidenziali il governo di , All Progressives Congress (APC), ha dovuto affrontare le accuse di frode elettorale nei sondaggi da parte dei suoi cipali avversari, ma i funzionari elettorali e l'APC hanno respinto tali affermazioni. Per_2 Il Presidente è stato determinante nel riunire le fazioni dell'APC, spingendo alla vittoria nel 2015 e ponendo fine Pt_9 a 16 anni e per il rivale Partito democratico popolare (PDP). Infat ione di la prima vittoria Pt_9 Per_2 dell'opposizione nel paese, così come la sua rielezione nel 2019, è stata in parte attribuita all'influenza politica di . Si ritiene che il nuovo presidente sia uno dei politici più ricchi della Nigeria. È stato accusato di corruzione, riciclaggio o e gestione di più di una dozzina di conti bancari esteri, ma non è mai stato processato per tali accuse e nega di aver commesso illeciti. Vedi, , disponibile al link: https://www.aljazeera.com/nexws/2023/3/1/who-is-nigerians-new-president-elect-bola- CP_3 Co tinubu disponibile al link: https://www.bbc.com/new/world-africa-64187170 ; , , utlimo CP_4 Controparte_6 disponibile al link: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria (ultimo accesso 05.04.2023). La popolazione, stimata in oltre 230 milioni di abitanti (stima 2023), fa della Nigeria lo Stato più popoloso dell'Africa, con un tasso di crescita di circa il 2,53% (stima 2022). Il Paese è abitato da più di 250 gruppi etnici diversi, che convivono in un Per_ equilibrio precario, tra i quali sorgono spesso tensioni. I gruppi più numerosi e politicamente influenti sono gli (30%) e Per_2 Per_ Per_ gli (15,5%), entrambi popoli sudanesi, gli O/ (15,2%), popolo semibantu, e i , localmente ti (6%). Tra i gruppi di minore consistenza vi sono i I/ (2,4%), stanziati nel bacino del Lago Ciad, gli IO (1,8%), i e altre minoranze (24,9%) (stima 2018). Parte_10 Per_ e i vivono nei territori settentrionali: i primi sono coltivatori e allevatori, commercianti e artigiani, Persona_26 mentre i secondi si dedicano all'agricoltura e all'allevamento di bovini. Pe Gli , stanziati nella zona del Delta del Niger e nella sezione sud-orientale del paese, hanno un sistema economico- Per_2 commerciale più evoluto e aperto alle influenze del mondo occidentale;
caratteristiche simili hanno gli che vivono nelle regioni sud-occidentali e costituiscono la maggioranza della popolazione di Lagos, la quale si d valentemente al commercio, alle libere professioni e alla pubblica amministrazione. Si veda: PopulationPyramid.net, Nigeria 2020, https://www.populationpyramid.net/it/nigeria/2020/ (consultato il 18.08.2022); Co
, , cit. Controparte_6 3 Nel Paese convivono diverse religioni. L'Islam (53,5%) prevale tra le popolazioni arabizzate del Nord e trova diffusione anche tra gli Yoruba del Sud-ovest. Il cristianesimo (35,3%) è la religione più diffusa nelle regioni meridionali, zone che hanno risentito più intensamente della colonizzazione europea. La crescente diffusione dell'Islam è fonte di forti contrasti di carattere religioso, che si mescolano ai contrasti etnici, aggravandoli ulteriormente. L'animismo tradizionale (10%) trova proseliti soprattutto nella regione centrale. Si veda: CIA, The World Factbook: Nigeria, cit. Il sistema giuridico della Nigeria è molto complesso, in quanto basato su varie fonti: la Costituzione nigeriana, la legislazione federale e statale, nonché la common law inglese, la sharia e il diritto consuetudinario. L'accesso al sistema giudiziario in Nigeria per molti cittadini è ostacolato dagli elevati costi di adire le vie legali, e, in particolare, non risponde adeguatamente alle esigenze legali delle donne che si trovano in condizione di povertà. Inoltre, è reso generalmente inefficace a causa di un pesante carico di lavoro, della mancanza di finanziamenti e della scarsa capacità delle risorse umane, che si traduce in tempi di trattamento estremamente lunghi. Viene anche segnalata una corruzione diffusa (Nel 2017, l ha riferito che i funzionari giudiziari CP_7 in Nigeria rappresentavano il secondo gruppo di funzionari più colpiti in termini i corruzione). Nonostante dalle fonti consultate emerga che la Costituzione prevede un potere giudiziario indipendente, tuttavia, la corruzione, ma anche la competizione che sussiste tra leggi tradizionali, religiose e statali, creano attrito. La Corte Suprema funge anche da Corte Costituzionale, dunque qualsiasi verdetto riguardante questioni costituzionali diventa automaticamente legge. La Corte d'appello è la prima corte di giurisdizione per le petizioni relative alle elezioni presidenziali e governatoriali. I suoi verdetti possono essere presentati alla Corte Suprema. È la stessa Costituzione a prevede che, oltre ai tribunali di Common Law, gli Stati possano istituire tribunali basati sulla sharia o sul diritto consuetudinario (tradizionale). Gli stati attuatori della Sharia sono i seguenti: Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe, Zamfara. I tribunali consuetudinari sono ancora operativi nella maggior parte dei 36 Stati. La natura di un caso e il consenso delle parti di solito determinano quale tipo di tribunale ha giurisdizione. Nel caso dei tribunali della sharia, l'impulso a usarli rispetto ai tribunali civili deriva in parte dalla percezione di inefficienza, costi e corruzione nel sistema di common law. I tribunali della CP_
operano secondo regole simili a quelle dei tribunali di common law, compresi i requisiti per la mens rea e altri principi sul processo, come il diritto alla rappresentanza legale per tutti gli imputati, in qualsiasi tipo di processo. I tribunali della Sharia possono giudicare casi penali se sia il denunciante che l'imputato sono musulmani e possono emettere sentenze basate sul codice penale della sharia, anche per i reati hudood (gravi reati penali con punizioni prescritte nel Corano) che prevedono punizioni come fustigazione, amputazione e morte per lapidazione, sebbene i tribunali civili abbiano uniformemente ribaltato queste sentenze in appello. Gli imputati hanno il diritto di contestare la costituzionalità delle sentenze penali della sharia attraverso le corti d'appello di common law. La tortura e altri maltrattamenti sono ancora comuni in tutto il sistema di giustizia penale. Recentemente, almeno 21 persone che hanno preso parte alle #EndSARS proteste sono state torturate mentre si trovavano in custodia presso il Dipartimento investigativo criminale di Umuahia e in altre strutture di polizia. I tribunali di tutto il paese hanno continuato a imporre condanne a morte, ma le esecuzioni non sono state eseguite nel 2022. Il 28 giugno, lo stato di ha cambiato le sue leggi per consentire l'imposizione della pena di morte per i rapimenti. Pt_2 Si veda: Bert Stiftung: BTI 2020 Country Report Nigeria, 29 April 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029575/country_report_2020_NGA.pdf (accessed on 23 August 2021); ECOI.NET, disponibile al sito USDOS – Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: "2021 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria", Documento #2071178 - ecoi.net (Ultimo accesso 18.08.2022). Nell'approfondimento pubblicato l'8 aprile 2021 dal The New Humanitarian viene riferito come in Nigeria si stia assistendo ad un rapido deterioramento della situazione di sicurezza. Gli analisti hanno espresso preoccupazione in merito all'escalation di violenza sollevando numerosi interrogativi circa la tenuta dell'unità della superpotenza regionale. Le cause di tale peggioramento sono prettamente politiche, legate in particolar modo agli ultimi anni trascorsi sotto la presidenza dell'anziano Si veda: Pt_9 USIP.org disponibile al link: https://www.usip.org/publications/2021/08/current-situation-nigeria; CP_9
( : Nigeria's unhappy union: How growing insecurity threatens the co
[...] Controparte_10 2021; https://www.thenewhumanitarian.org/Analysis/2021/4/8/how-growing-insecurity-threatens-nigerias-future (accessed on 23 August 2021). Il Paese continua ad affrontare sfide su diversi fronti. Si rileva in particolare la presenza di islamisti militanti ( e una Per_28CP_1 fazione scissionista affiliata allo Stato Islamico, la Provincia dell'Africa occidentale dello Stato Islami attivi principalmente nella regione nord-orientale, ma che stanno ulteriormente ampliando l'area sotto il loro contr Nord- Ovest, nello Stato del Niger e nella regione centro-settentrionale. Si registra, inoltre, violenza legata a banditi armati nelle regioni nord-occidentale e centro-settentrionale e delle bande di strada nella regione sud-occidentale. Si rilevano, poi, conflitti tra agricoltori e pastori principalmente nella Middle Belt, ma che si sta spostando sempre più negli stati del sud;
scontri Per_ comunali ed etnici nella regione Centro-Nord e che sta aumentando negli stati del Sud;
conflitti dei separatisti del nel Sud-Est, con diversi gruppi armati che spingono per la secessione e il controllo del Delta del Niger produttore di petr no perpetrato ondate di violenza in queste aree. Tutti questi fattori hanno contribuito a una complessa crisi umanitaria nel Paese e il conflitto in diverse parti della Nigeria ha portato allo sfollamento interno di quasi 3 milioni di persone. Più di 336.000 nigeriani si sono rifugiati in Camerun, Ciad e Niger. Le attività di sostentamento come l'agricoltura e la pesca sono state interrotte dal conflitto e hanno contribuito all'insicurezza alimentare in Nigeria, in particolare nel nord-ovest. Il prolungato conflitto nel nord-est e l'aumento dei rapimenti scolastici da parte di uomini armati nel nord-ovest, hanno influenzato l'accesso all'istruzione e contribuito ad almeno 18,5 milioni di bambini fuori dalla scuola nel 2022. Pertanto, è un'interazione di vari fattori a guidare la complessa crisi in Nigeria. Le dinamiche socio-culturali caratterizzate da una popolazione eterogenea con una corrente di fondo di tensione etno-religiosa hanno portato alla divisione tra Nigeria settentrionale e meridionale. Questo spesso esplode in conflitto. Inoltre, la disoccupazione, l'alta inflazione e la povertà sono concause dell'insicurezza in tutto il paese, poiché alcuni giovani si uniscono a bande criminali e gruppi militanti nel tentativo di sopravvivenza economica. Anche i fattori ambientali portano a conflitti a causa dei cambiamenti climatici e all'aumento della concorrenza per la terra scarsa. L'NPF è la principale agenzia di polizia del paese, con personale distribuito nei 36 stati e nella FCT. Il NPF mantiene la legge e l'ordine in ogni stato e si impegna in operazioni di sicurezza delle frontiere, marittime e antiterrorismo. La forza del QSN è di 4 oltre 350 000 uomini e donne. Secondo quanto riferito, il rapporto tra polizia e popolazione è drasticamente al di sotto dello standard delle Nazioni Unite. Le forze di polizia, in particolare, sono state considerate oppressive e inefficaci, sottofinanziate, non addestrate e suscettibili alla corruzione endemica. Un'unità speciale di polizia, la Squadra speciale antirapina (SARS) era stata istituita per frenare le rapine a mano armata. Alcuni membri del personale dell'unità avrebbero intimidito, arrestato arbitrariamente, estorto, torturato, violentato e ucciso cittadini. CP_ Nell'ottobre 2020, la è stata sciolta a seguito di diffuse proteste. Le proteste in gran parte pacifiche in tutto il paese sono state accolte con una a violenta dalle forze di sicurezza nigeriane. Si registrano inoltre un certo numero di gruppi formalmente o informalmente legati alle autorità statali. Un esempio importante è la polizia islamica (hisbah), che opera negli stati che attuano la Sharia. Da alcune fonti emerge che arrestino e torturano persone LGBTIQ e donne accusate di immoralità e colpiscano sporadicamente i cristiani. Gli hanno anche funzioni Pt_11 disciplinari coercitive, come impedire con la forza a persone di sesso diverso di mescolarsi nel sis trasporto pubblico;
far rispettare un codice di abbigliamento, in particolare per le donne nelle istituzioni educative;
impedire l'esecuzione di musica e film;
sequestro e distruzione di bevande alcoliche, ecc. La capacità del governo nigeriano di proteggere i diritti umani è compromessa in alcuni Stati dall'insicurezza prevalente, ad esempio negli Stati colpiti dai conflitti tra pastori e agricoltori, dalla violenza legata a e dalla criminalità generale. La Per_28 polizia e l'esercito hanno faticato a soddisfare le richieste di molteplici missioni di tutto il paese. Secondo quanto Per_ riferito, le forze di sicurezza statali nella regione nord-orientale sono state sovraccariche a causa dell'insurrezione di CP_1
/ e, di conseguenza, hanno fatto molto affidamento su milizie locali e gruppi di vigilantes come il CJTF
[...] tar eggere l'area. L'illegalità e la mancanza di polizia sono stati descritti come fattori alla base di un aumento del banditismo o della violenza criminale. Alcune autorità statali nigeriane e attori affiliati, come le forze armate nigeriane (NAF), le forze di polizia nigeriane (NPF), la polizia islamica (hisbah) e la task force congiunta civile (CJTF), sono accusati di aver commesso una vasta gamma di violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni illegali, violenze e abusi sessuali, reclutamento e impiego di bambini soldato, arresti e detenzioni arbitrari, tortura e altre forme di maltrattamento dei civili. Fonti consultate menzionano diversi resoconti di NPF, NAF e altri servizi di sicurezza che usano la forza letale ed eccessiva per disperdere i manifestanti, anche nel contesto del movimento #EndSARS, e per arrestare criminali e sospetti, oltre a commettere uccisioni extragiudiziali e ottenere confessioni attraverso la tortura. In particolare, a seguito del conflitto armato tra i gruppi armati e la provincia dello dell Per_28 CP_13 [...]
e l'esercito nigeriano, migliaia di civili sono stati sfol uccisi nel nord-est de le p CP_14 conflitto hanno commesso crimini di guerra e altri crimini di diritto internazionale senza essere ritenute responsabili. Le bande criminali erano responsabili di uccisioni illegali e altri atti di violenza. Le autorità hanno risposto con sparizioni forzate, torture e detenzioni arbitrarie. Hanno anche imposto severe restrizioni ai diritti alla libertà di espressione e di riunione, prendendo di mira principalmente i media, i giornalisti, gli attivisti e i manifestanti. Più di 60.000 persone sono state vittime di sfratti illegali. Molte persone sono morte o hanno dovuto lasciare le loro case perché le autorità non hanno adottato misure per proteggerle dagli effetti dei cambiamenti climatici. Nel dicembre 2020, l'Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale ha concluso che vi sono ragionevoli basi per ritenere che i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità siano stati commessi dall'esercito nigeriano dall'inizio del conflitto armato non internazionale con dal giugno 2011. Per_28 Benchè le operazioni militari d icurezza contro nel nord-est del paese sono state segnate da violazioni Per_28 dei diritti umani, le autorità non hanno quasi mai ritenuto icurezza responsabili di crimini contro la popolazione civile. Nel nord-ovest del paese, ci sono stati sempre più attacchi, rapimenti e altri attacchi da parte di bande criminali armate. Dal momento che le autorità non hanno preso misure per proteggere la popolazione, i gruppi concorrenti hanno ottenuto il controllo di alcune aree, imposto tasse, imposto coprifuoco e limitato la libertà di movimento e di sostentamento delle persone. Nel sud-est del paese, uomini armati sconosciuti hanno compiuto rapine, uccisioni e furti, causando grandi disagi nelle comunità colpite. L'esercito ha represso entrambe le bande criminali nel nord-ovest e l'Eastern Security Network, il braccio paramilitare dell'IPOB, nel sud-est, commettendo regolarmente violazioni dei diritti umani. Secondo i resoconti dei media, il 17 aprile 2022, il personale militare ha aperto il fuoco sui civili a Orlu (stato di Imo), uccidendo quattro persone. Si veda: USIP.org., disponibile al link: https://www.usip.org/publications/2021/08/current-situation-nigeria (accesso 06.04.2023); - Security situation, June 2021 Controparte_15 https://www.e eria_Security_situation.pdf (accesso 30 CP_1 agosto 2022); https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis7complex-crisis (accesso 30 agosto 2022); CP_16
disponibile al link: https://euaa.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/12; EC , Controparte_18 CP disponibile al link: https://www et7en/document/2089579.html (ultimo accesso 06.04.2023). Per quanto riguarda gli effetti mici della pandemia da COVID-19, le fonti riferiscono che nel 2020, la Nigeria ha vissuto la sua recessione più profonda degli ultimi due decenni, ma la crescita è ripresa nel 2021 con l'allentamento delle restrizioni pandemiche, la ripresa dei prezzi del petrolio e l'attuazione di politiche per contrastare lo shock economico. La Nigeria, infatti, è stata altamente vulnerabile alle perturbazioni economiche globali causate dal COVID-19, in particolare a causa del calo dei prezzi del petrolio. Il petrolio rappresenta oltre l'80% delle esportazioni, un terzo del credito del settore bancario e la metà delle entrate del Governo. Nell'ambito della sua risposta al COVID-19, il Governo ha, dunque, attuato riforme politiche. In particolare: l'armonizzazione dei tassi di cambio;
riforme per eliminare i sussidi alla benzina;
tariffe dell'energia elettrica adeguate a livelli più ponderati in termini di costi;
taglio delle spese non essenziali;
migliore gestione del debito e una maggiore trasparenza nel settore pubblico, in particolare per le operazioni nel settore petrolifero e del gas. Le prospettive economiche della Nigeria rimangono comunque altamente incerte. Persiste l'incertezza sul ritmo delle vaccinazioni e sulla durata del COVID-19. Inoltre, la modesta ripresa prevista potrebbe essere minacciata dalla volatilità che caratterizza il settore petrolifero e dalla debolezza nel settore finanziario. Anche nel contesto globale più favorevole, sarà comunque cruciale la risposta politica delle autorità, al fine di gettare le basi per una solida ripresa. Si veda: The World Bank, 5 di sicurezza nell'area geografica da cui egli ha dichiarato di provenire ovvero in merito ad una sua condizione personale (come singolo individuo ovvero parte di gruppo sociale) posto che lo stesso ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria perché ricercato per il ferimento e successivo decesso del figlio di un uomo politico che, in precedenza, aveva assassinato il padre per impossessarsi dei suoi terreni. L'istante aveva tentato di denunciare l'omicidio del genitore, ma la posizione politica e sociale dell'uomo aveva fatto desistere la polizia dal registrare la sua denuncia;
al contrario, dopo quanto accaduto, il ricorrente rischierebbe di essere arrestato e sottoposto alla legge del villaggio di nascita che prevede l'impiccagione per i colpevoli di omicidio come nel suo caso. La vicenda risulta particolarmente generica e pone dubbi di credibilità oggetto di seguente valutazione, ma in tale sede può affermarsi che i fatti descritti rientrino, eventualmente, nella giurisdizione ordinaria e/o informale del Paese di provenienza e che in assenza di una decisione di condanna a suo carico non è possibile
Nigeria Panoramica: notizie sullo sviluppo, ricerca, dati | Banca Mondiale (worldbank.org) (accesso effettuato in data 10.08.2022).
Con riferimento all'accesso alle cure, la Nigeria ha uno dei maggiori stock di risorse umane per la salute (HRH) in Africa ma ha densità di infermieri, ostetriche e medici ancora troppo basse per fornire efficacemente servizi sanitari essenziali (1,95 per 1.000). Uno dei problemi che affliggono il settore sanitario è la distribuzione sbilanciata degli operatori sanitari a favore dei centri urbani. Inoltre, alcune categorie di personale sanitario scarseggiano. C'è un mix di sottoutilizzo e sovrautilizzo delle competenze dei professionisti sanitari a seconda della posizione geografica e della categoria/sottocategoria professionale interessata. Vedi, World Health Organization, Country Information Nigeria, disponibile al link: https://www.afro.who.int/countries/nigeria (accesso 23.08.2021). La maggior parte dei pazienti affronta le spese sanitarie –incluso l'acquisto di medicine- di tasca propria, e purtroppo il costo delle medicine è alto e di conseguenza inaccessibile alla maggior parte dei nigeriani. La distribuzione dei farmaci, la vendita al dettaglio non autorizzata, la scarsa qualità e le medicine contraffatte sono alcune delle sfide che complicano il lavoro dell'agenzia di regolamentazione dei farmaci che ha lavorato instancabilmente per assicurare la disponibilità di medicine di buona CP_20 qualità, efficaci e sicure. Vedi, W Organization, Country Information Nigeria, cit. I nigeriani hanno scarso accesso all'assistenza sanitaria e scarsi risultati in termini di salute, soprattutto al di fuori dei grandi centri urbani. La Nigeria ha speso 94 USD a persona per l'assistenza sanitaria nel 2016 e la domanda di assistenza sanitaria pubblica supera significativamente l'offerta. I servizi medici e sanitari sono responsabilità di tutti i livelli di governo. L'accesso e la disponibilità di servizi medici di qualità sono inadeguati, con la maggior parte dei nigeriani che non possono permettersi l'assistenza sanitaria. Vedi, DFAT Australia, 'Nigeria Country Information Report', 9 March 2018, disponibile al link: https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-nigeria.pdf (accesso 23.08.2021).
Come paese più popoloso dell'Africa, più grande economia e democrazia più notevole, la Nigeria è un campanello d'allarme per il continente. L'indebolimento dell'economia, l'aumento dell'insicurezza e i conflitti violenti minacciano i progressi compiuti nel suo sviluppo democratico. In un contesto di crescente sfiducia nel governo e nelle istituzioni, la Nigeria ha un lavoro significativo da fare per migliorare la sicurezza e la governance nazionali. Il sistema federale nigeriano dà ai governatori grandi responsabilità nell'affrontare le questioni che guidano i molteplici conflitti del paese, tra cui la violenza dei pastori agricoli, l'approfondimento delle divisioni regionali, il banditismo armato e l'insurrezione di . Per_28 Nonostante questo, si rileva infine che la Farnesina, con decreto del 17 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 marzo, ha cambiato lo status della Nigeria, considerando il paese africano come Paese di origine sicuro. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali quelli definiti dall'art. 7 D.Lgs. n.251/2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Si aggiunga che la designazione di Paese di Origine Sicuro può essere fatta con l'esclusione di parti di territorio o di persone, ma il summenzionato decreto non prevede eccezioni per quelle regioni nigeriane nelle quali persiste la presenza di . Per_28 Ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'inclusione della Nigeria nell'elenco dei Paesi di i non ha effetto sulle domande presentate da cittadini di detti Paesi prima dell'adozione del presente decreto, come nel caso di specie. Vedi, AGI, disponibile al link: https://www.agi.it/cronaca/news/2023-03-25/migranti_nigeria_paese_origine_sicuro- 20668806/ (accesso 06.04.2023).
Aggiornamenti 2024: USDOS - Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2023 Country Reports on Human Rights Practices – Nigeria, pubblicato in data 23.04.2024, integralmente disponibile al link: https://www.state.gov/reports/2023- country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/ ; AI – – 2023 country report – pubblicato in data Controparte_21 24.04.2024 integralmente disponibile al link: ty.org/en/location/africa/west-and-central- africa/nigeria/report-nigeria/. Aggiornamento 2025: HRW – Human Rights Watch – Nigeria – Events of 2024 – pubblicato in data 16.01.2025, integralmente disponibile al link: https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/nigeria
6 vagliare ulteriori aspetti dei fatti;
pertanto, non residua ulteriore margine istruttorio nel senso delle previsioni richiamate.
3. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie la , nel provvedimento impugnato, esponeva che Controparte_1
“(…) in caso di rimpatrio il richiedente ha dichiarato di temere le conseguenze delle sue azioni per la denuncia presentata a suo carico dal capo villaggio e dal politico in questione;
a sostegno della domanda di protezione internazionale, il richiedente non ha prodotto documentazione;
sorgono delle perplessità rispetto alle dichiarazioni rese dall'istante per i motivi esposti nel seguito;
in primo luogo, non è risultato possibile rintracciare notizie giornalistiche in merito al fatto di cronaca riportato dal richiedente, circostanza che suscita perplessità considerata l'importanza pubblica della vittima, figlio di un politico noto a livello nazionale;
a tal riguardo l'interessato ha identificato il politico in questione quale leader del Nigerian People's Party: dalle ricerche effettuate, non è risultato possibile individuare tale soggetto, circostanza che confligge con l'influenza allo stesso attribuito dal richiedente. Si segnala, peraltro, che il partito in questione non sarebbe neppure più politicamente attivo (…); inoltre, le dichiarazioni rese dal richiedente con riferimento agli sviluppi della vicenda sono risultate vaghe, nonché scarsamente plausibili;
in particolare, lo stesso ha riferito di non disporre di alcuna documentazione attestante le sue problematiche giudiziarie e le ricerche poste in essere dalla polizia che, recatasi in casa sua, non avrebbe neppure rilasciato un mandato di arresto;
(…) alla luce di quanto sopra esposto con particolare riferimento ai dubbi di credibilità, non sussistono gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1, A) della Convenzione di Ginevra del 1951; (…) alla luce di quanto sopra, gli accadimenti riferiti non consentono di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di “danno grave” nel senso indicato dall'art. 14, lett. a) e b), D. Lgs. 251/2007 in quanto non sembra sussistere il rischio che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine;
altresì
7 non ipotizzabile che, in caso di rimpatrio, il richiedente possa andare incontro ad un grave danno ai sensi dell'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/2007: per la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione citata è necessaria l'esistenza di indici specifici di pericolosità quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forma di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata, tutte circostanze che non risultano riferibili all'attuale situazione dell'Enugu State. Infatti, all'esito delle ricerche effettuate, si è escluso che tale zona sia interessata da un conflitto armato interno o internazionale generante violenza indiscriminata (…); non emergono elementi sussumibili nella fattispecie di cui all'articolo 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e ss. mm. ii.; (…)” e, sulla base di tale motivazione, decideva di non riconoscere la protezione internazionale in favore del ricorrente. Il Tribunale, riscontrando alcune criticità, fissava l'udienza del 22.11.2024 per l'audizione del ricorrente che, comparso e opportunamente interrogato, dimostrava di parlare poco e di comprendere con difficoltà la lingua italiana e dichiarava: “Sono arrivato in Italia il 22.06.2023 dopo essere transitato dalla Tunisia. I miei familiari vivono tutti in Nigeria. Ho lasciato la Nigeria a causa della persona che ha ucciso mio padre. Vivo presso un centro di accoglienza a Loro Picena;
in questo momento non lavoro, sono alla ricerca di un impiego e ho portato il mio curriculum in diverse agenzie”. Stante la frammentarietà della documentazione versata in atti, il Tribunale fissava l'udienza del 28.03.2025 in occasione della quale il ricorrente, comparso, dichiarava: “Vivo tuttora nel centro di accoglienza di Loro Piceno. Lavoro a Ripe di San Ginesio come muratore con contratto a tempo determinato con scadenza 30.06.2025, soggetto a rinnovo”. Procedendo ad una valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente secondo la disciplina di valutazione della credibilità di cui all'art. 3, D. Lgs. 251/2007, il Collegio ritiene di condividere il giudizio espresso dall'organo amministrativo nella misura in cui la vicenda riferita dall'istante risulta non credibile;
in primo luogo, all'esito delle verifiche in rete condotte, non è stato possibile identificare i soggetti menzionati dal ricorrente, con particolare riferimento all'uomo politico ( – ) che giocherebbe un ruolo Per_30 Per_31 decisivo nell'omicidio del padre e successiva aggressione alla madre, tanto da provocare la reazione del richiedente che si rivaleva sul figlio dell'uomo ( ; anche in Persona_32 questo caso le ricerche svolte non ha condotto ad alcun riscontro, tanto quanto in merito al partito di appartenenza del politico (NPP) che risulta oggi non più attivo stante la ricostituzione del NNPP (New Nigerian's People Party) di recente costituzione. Tali dati oggettivi non consentono, quindi, di attestare la veridicità del racconto che presenta, inoltre, lacune logiche nello svolgimento dei fatti ed elementi stereotipati;
altresì, vista la gravità dell'accusa nei suoi confronti, il richiedente non è stato in grado di circostanziare eventuali sviluppi di un procedimento di giustizia penale ordinaria a suo carico, laddove facendo riferimento alla legge informale del villaggio non risulta possibile verificarne il contenuto e veridicità stessa. In definitiva, quindi, gli elementi sin qui esaminati e valutati alla stregua delle citate regole di giudizio di cui all'art. 3, D. Lgs. 251/2007 portano il Collegio a far proprio il giudizio espresso dalla posto alla base del provvedimento negativo reso in Controparte_1 sede amministrativa e a concludere nel senso della non credibilità e conseguente irrilevanza del narrato ai fini delle protezioni maggiori di cui si tratterà, per completezza, in relazione al caso dell'odierno ricorrente.
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4. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della L. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
4.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti del medesimo i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Né a tal fine potrebbe rilevare una generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla sua situazione individuale. 5 Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito elementi attendibili da cui desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” o come “danno grave” come sopra delineati. 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In definitiva, dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. internal flight alternative prevista dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedente possa eventualmente spostarsi in un'altra parte del Paese dove non avrebbe timore di pericoli.
4.2 Protezioni minori Nel caso dell'odierno ricorrente si deve precisare che la domanda di riconoscimento della protezione internazionale risulta formalizzata in data 27.09.2023 come da modello C3 allegato e che, pertanto, nel caso di specie troverà necessariamente applicazione la disciplina in materia di protezione c.d. minore introdotta dall'art. 7 DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 in assenza di diverso riscontro circa l'effettivo invio dell'istanza di formalizzazione della domanda ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. È utile rammentare che l'istituto in questione è stato denominato “speciale” a seguito del DL 113/2018 con cui è stata abrogata la protezione umanitaria prevista dall'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 secondo cui il questore, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo le regole ordinarie previste per le varie tipologie, era tenuto a verificare l'esistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” tali da consentire comunque il rilascio del titolo di soggiorno. Nel 2020 veniva emanato il DL 130/2020, convertito con modificazioni nella L. 173/2020 che, innanzitutto, ha ripristinato parzialmente l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso di soggiorno da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Inoltre, il citato DL ha profondamente trasformato l'istituto della protezione speciale di cui all'art. 19, D. Lgs. 286/98 aggiungendo al catalogo dei divieti assoluti di espulsione, respingimento o estradizione («in nessun caso») di cui al comma 1.1 il rischio di trattamenti inumani o degradanti, oltre al rischio di tortura introdotto nel 2017 e in sede di conversione in legge ha posto anche il limite all'espulsione e al respingimento in relazione al dovere di rispetto dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98. Ulteriore innovazione è stata quella di specificare, al comma 1.1, il limite all'allontanamento delle persone nel caso ciò comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare con indicazione dei criteri di accertamento quali la natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Recentissimamente, come visto, il legislatore è nuovamente intervenuto in merito alla protezione c.d. speciale in due fasi: in primo luogo con l'art. 7, DL 20/2023 entrato in vigore in data 11 marzo 2023 che ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1, dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 che stabilivano: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
10 nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Nella seconda fase, in sede di conversione nella L. 50/2023 entrata in vigore il 06 maggio 2023, il legislatore ha, altresì, abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2 in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al questore, sia l'art. 6, comma 1 – bis) lett. a), D. Lgs. 286/98 che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008; è stata, altresì, abrogata la convertibilità dei permessi per calamità e cure mediche rendendo più i rigidi i rispettivi presupposti accertativi. La protezione c.d. speciale ha innanzi tutto radice nell'ordinamento nazionale e secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, prescinde dalla credibilità soggettiva (Cass. 10922/2019, 7985/2020, 1433/2021, 25734/2021, 447/2022) dovendosi considerare il
“solo” rischio di violazione dei diritti umani fondamentali «a compasso largo» che si ritiene attuazione del diritto d'asilo di cui all'art. 10, co. 3, Costituzione, forma complementare di tutela che si aggiunge a quella di derivazione internazionale: si tratta, quindi, di due sistemi diversi tra loro che si completano sia per fonte normativa che per regole di accertamento e l'abrogazione dell'art. 19, co.
1.2 si ritiene non impedisca oggi di continuare a riconoscere la protezione speciale al di fuori del sistema di derivazione unionale poiché l'art. 19 TU preesiste al sistema di protezione internazionale e, soprattutto, la sua collocazione generale tra i divieti di espulsione/respingimento/estradizione lo qualifica come norma di chiusura, alla pari dell'art. 5, co. 6, dell'intero sistema regolatorio della condizione giuridica della persona straniera in coerenza, applicazione e conformità con i precetti di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 della Costituzione. Sia pur a fronte delle recenti modifiche legislative operate dal DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 l'art. 19 D. Lgs. 286/98 è norma che costituisce limite al potere dello Stato che non esaurisce la sua efficacia all'interno del sistema di asilo e, pertanto, è l'art. 19 stesso ad estendere la sua efficacia all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 e non quest'ultimo che assorbe il primo spostandolo dal corpo normativo originario (il Testo Unico Immigrazione) ed esautorandolo dalla sua valenza generale e il comma 1.2 dell'art. 19, riformato dal DL 20/2023, esplicita tale estensione ribadendo che anche nella materia della protezione internazionale è applicabile il limite generale posto dalla norma («Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette ai sensi dell'art. 32, co. 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, Controparte_1 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale»). Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che la protezione umanitaria poi denominata speciale discenda in via diretta dall'asilo costituzionale ex art. 10, co. 3, Costituzione (da ultimo: Cass. SU 29159/2019 e 24413/2021 e, ancor prima, Cass. 10686/2012 e 16362/2016, nonché Corte cost. 194/2019) condividendo con la protezione internazionale la natura di diritto umano fondamentale (Cass. SU, 19393/2009) e oggi sempre più qualificata come
11 complementare, «termine che consente di sottolinearne al tempo stesso tanto la prossimità rispetto alla protezione internazionale quanto l'autonomia». A fronte di tali considerazioni è possibile affermare che per effetto della riforma dell'art. 19 operata dal DL 2072023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023 l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 torni a riespandersi in tutta la sua portata originaria divenendo fonte e legittimazione per il rilascio del permesso del soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, rafforzato (anche) dal riferimento ai divieti generali posti nell'art. 19, D. Lgs. 286/98; l'insieme delle due disposizioni non può che coniugare l'obbligo negativo dello Stato con il suo obbligo positivo di certificazione della condizione afferente ad un diritto fondamentale da attuarsi mediante il rilascio del permesso di soggiorno. In merito allo specifico diritto al rispetto della vita privata e familiare la lettura giuridica della norma, a fronte dell'operata abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 esclude l'effetto abrogativo di un diritto che in sé non è abrogabile sia perché contenuto in una norma internazionale quale la Convezione europea dei diritti umani a valenza costituzionale (artt. 10, commi 1 e 2, 117 Cost.), sia perché fa parte dell'ambito di applicazione dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 e, dunque, anche dell'art. 19, D. Lgs. 286/98. Sotto tale punto di vista, infatti, è incontestabile che attraverso l'art. 5, co. 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu sia ancora oggi pienamente riconoscibile e comporti il rilascio di un permesso di soggiorno. Esso, infatti – come già evidenziato – è un obbligo internazionale dell'Italia recepito con la ratifica della Convenzione europea dei diritti umani con la L. 848/1955 e anche obbligo costituzionale (art. 10, commi 1 e 2, art. 117 Cost., parametro interposto di costituzionalità) collegabile anche al dovere di riconoscimento, comunque, dei diritti fondamentali ex art. 2, D. Lgs. 286/98 e, pertanto, dovere dello Stato garantirlo concretamente. Di conseguenza, alla luce dell'analisi sin qui condotta, si ritiene ancora oggi riconoscibile la protezione minore c.d. speciale alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dall'Italia e trasposti nel nostro ordinamento in materia di regolazione della condizione dello straniero sul territorio nazionale alla luce dell'art. 5, co. 6, e 19 TUI in relazione con l'articolo 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 in quanto norma direttamente riconducibili ai precetti costituzionali e internazionali sin qui brevemente richiamati potendosi e dovendosi, in tal senso, valutare non solo e non tanto una condizione di eventuale vulnerabilità del/della richiedente (in senso assoluto e correlata all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del/della richiedente di quel catalogo di diritti costituzionalmente garantiti “a compasso largo” e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano;
tale riconoscimento rientra a pieno nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché tali sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di possibile riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del/della richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto, del diritto alla salute e all'accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica, linguistica e di formazione professionale, del diritto all'alloggio e all'accesso alla previdenza sociale, del diritto a intrattenere rapporti personali e di natura professionale e commerciali e di tutti quelli in cui si estrinseca la personalità dell'individuo alla luce della portata dell'art. 8
12 Cedu e della sua interpretazione resa dalla giurisprudenza unionale e di recepimento interno di legittimità e costituzionalità nel nostro ordinamento. Fatta questa doverosa quanto necessaria premessa nel caso dell'odierno ricorrente deve evidenziarsi che nell'economia del giudizio circa la sua condizione maturata nel nostro Paese a fronte del lasso di tempo intercorso e del tipo di procedura con cui la sua domanda di asilo è stata esaminata, deve evidenziarsi che in merito al Paese di provenienza non sussistano condizioni idonee a prospettare una lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio non avendo rappresentato particolari condizioni personali e non risultando mutate condizioni di sicurezza interna che, se insufficienti per il riconoscimento delle protezioni maggiori invocate, avrebbero potuto in ogni caso assumere rilevanza sotto tale specifico punto di vista. Resta quindi da verificare, sia pur nei limiti temporali descritti, gli elementi forniti dal ricorrente al fine di verificare, sia pur in via embrionale, l'esistenza di un principio di integrazione nel nostro Paese con relativa acquisizione di quei diritti che costituiscono base per il riconoscimento della protezione in commento. A tal proposito, quindi, occorre evidenziare che: a) quanto alla propria condizione lavorativa il ricorrente ha depositato: copia modello UniLav datrice tempo determinato 17.01.2024 – 29.02.2024; copia Parte_12 modello UniLav e relativo contratto di assunzione datrice Parte_13
tempo determinato 03.12.2024 – 31.01.2025, copia buste paga dicembre
[...]
2024 (euro 325,00), gennaio 2025 (euro326,22); copia contratto datrice Air Logic S.r.l. tempo determinato 15.01.2025 – 31.01.2025, copia comunicazione proroga al 28.02.2025, 31.03.2025, 30.06.2025, copia buste paga gennaio 2025 (euro 1.081,00), febbraio 2025 (euro 1.532,00), copia referenze datore di lavoro data 25.03.2025; b) in merito alla propria condizione abitativa il ricorrente, in occasione dell'udienza del 22.11.2024 e 28.03.2025, ha dichiarato di vivere presso il centro di accoglienza Cas – Loro Picena e agli atti risulta copia delle relative dichiarazioni di ospitalità rilasciate in data 21.11.2024 e 26.03.2025; c) la famiglia del ricorrente vive in Nigeria;
d) all'udienza del 22.11.2024 e 28.03.2025 il ricorrente ha dimostrato di parlare e comprendere con difficoltà la lingua italiana;
e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale, come da copia del certificato del casellario giudiziale nullo e copia del certificato dei carichi pendenti negativo rilasciati in data 15.11.2024; Alla luce dei documenti agli atti e delle considerazioni sin qui svolte si ritiene delineato il diritto del ricorrente a vedere tutelati i diritti dallo stesso acquisiti in territorio nazionale (es. diritto al lavoro) e di veder protetti quelli attinenti alla sua persona quali la conservazione dei propri rapporti personali e lavorativi in Italia laddove in Senegal lo stesso non dimostra significativi rapporti familiari e personali. Nel senso delle disposizioni normative citate si deve valutare non tanto e non solo la condizione di eventuale vulnerabilità del richiedente (in senso assoluto e correlato all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del richiedente del catalogo di diritti costituzionalmente garantiti e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano;
tale riconoscimento, per
13 l'effetto, rientra nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché tali sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del/della richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto, del diritto alla salute e accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica e/o formativo – professionalizzane, linguistica, del diritto all'alloggio e alla previdenza sociale, del diritto a mantenere i rapporti personali, di natura professionale e commerciali e di tutti quei rapporti in cui si estrinseca la sua personalità alla luce della portata dell'art. 8 Cedu come più volte decodificato nella giurisprudenza dell'Unione e delle relative norme di recepimento interno. Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato il reperimento di un impiego stabile, adeguatamente retribuito ai propri bisogni e la convivenza presso il progetto Cas di cui è beneficiario;
dalla lettera di referenza versata in atti emerge, inoltre, la predisposizione dell'istante a costruire una rete personale e non solo lavorativa nel contesto di riferimento, con aperture concrete ai fini della propria integrazione;
si segnala, infine, che lo stesso ha dimostrato di parlare e comprendere poco la lingua italiana – sia pur nella lettere di referenze venga dato atto del progressivo assottigliamento della barriera linguistica – ed è pertanto auspicabile un miglior apprendimento della stessa nel senso dell'integrazione dimostratata. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso merita accoglimento.
5. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro integrale compensazione
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (C.F. Parte_1
– Codice CUI 06OK6ZR) il diritto ad un permesso di C.F._1 soggiorno per protezione speciale della durata di due anni ai sensi della normativa richiamata;
compensa le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1 riserva di provvedere, sussistendone i presupposti, con separato decreto ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02 Il Presidente Roberto Sereni Lucarelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015).
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra
(C.F. – Codice CUI 06OK6ZR), Parte_1 C.F._1 rappr.to e difeso dall'avv. Federico Gasparri;
ricorrente e
Controparte_1
;
[...]
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 28.3.2025 ha pronunziato il seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 12.12.2023 da avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di Controparte_1 CP_1 decideva di non riconoscere la protezione medesima nei suoi confronti. Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa, notificata in data 10.11.2023 e chiedeva il riconoscimento nell'ordine e in via gradata: della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del D. Lgs. n. 251/07; di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli art. 19, co. 1.1, D. Lgs. 286/98. Il ricorrente, cittadino nigeriano, in occasione dell'audizione amministrativa del 04.10.2023 dichiarava di essere nato a [...] nello Stato di Enugu e di aver vissuto a Lagos;
la famiglia di origine è composta dalla madre, quattro fratelli e una sorella;
parzialmente scolarizzato, fede cristiana cattolica, nel suo Paese lavorava come apprendista nel settore della compravendita di abbigliamento e calzature. In merito alla propria vicenda riferiva che in occasione di una visita ai campi agricoli di famiglia “ho visto un signore in motorino. C'erano degli uomini che portavano al pascolo il bestiame nella nostra zona. Queste persone disturbavano la piantagione. Tra questi c'era anche un politico. Di lui mio padre 1 aveva parlato spesso. Ci stava disturbando. C'erano il politico, il figlio e altri due uomini. Uno di loro teneva mio padre con le mani legate alla schiena. Il politico lo prendeva a schiaffi. Questo è quello che ho visto. Il figlio puntava la pistola contro mio padre. Il politico lo schiaffeggiava. Gli diceva di lasciare il terreno, altrimenti lo avrebbero decapitato. Mio padre diceva di avere bisogno del terreno per provvedere alla famiglia. Il figlio del politico gli ha sparato. Io avrei voluto urlare. Queste persone se ne sono andate con il motorino. Io sono andato da mio padre. Ho chiamato mia madre e degli zii. Sono venuti. Lo abbiamo portato in ospedale. Il medico ci chiese di andare alla polizia e tornare con una dichiarazione scritta. Dovevamo denunciare. Sono andato dalla polizia. Ho parlato del politico. Lui è noto. Loro mi dissero che non potevano mettere per iscritto questa cosa contro questo uomo. Il poliziotto mi disse che mi avrebbero messo in prigione se avessi accusato il politico. Non hanno accettato la denuncia. Hanno fatto una dichiarazione scritta affinché potessi darla al medico e lui potesse così operare mio padre e togliergli il proiettile. Il capo della polizia ha detto che avrebbe investigato. Mio padre nel frattempo è morto. Non potevamo permetterci la camera mortuaria. Lo abbiamo portato nel villaggio. Dopo il funerale di mio padre, il mio capo mi ha chiamato per la firma di fine apprendistato. Sono andato. Ho avuto la paga. Sono tornato a casa. Mia madre voleva finire i lavori dell'orto e vendere gli animali, ricavare in questo modo denaro per la famiglia. A questa somma avrebbe aggiunto i miei soldi. Sono andato con mia madre e i fratellini nell'orto. L'uomo è tornato. È venuto con altri uomini e dei trattori per rovinare l'orto. Vicino al mio orto c'era il catechista. Lui disse, perché dopo aver ucciso l'uomo di casa vuoi distruggere l'orto? L'uomo non ha ascoltato il catechista. Ha continuato a rovinare l'orto. Mia madre si è arrabbiata. Ha affrontato il signore, disse che aveva già ucciso il marito, poteva uccidere anche lei. Non gli avrebbe consentito di continuare a distruggere il terreno. Il signore ha colpito mia madre nell'occhio. Mia madre è caduta. Ha perso la vista. Sono corso da mia madre, ho afferrato l'oggetto che serviva per tagliare. L'ho ferito al collo. Il ragazzo urlava, diceva al padre, questo mi ha ucciso. Il padre è rimasto sorpreso. Lo hanno portato in ospedale. Il catechista ha soccorso mia madre, mi disse, dove sta l'oggetto tagliente? Lui mi disse che, secondo lui, il ragazzo sarebbe morto. Mi sono spaventato. Il catechista mi disse di scappare. Conosceva la legge del villaggio. L'assassino deve morire per la legge del villaggio. Tramite mio cugino ho raccolto dei soldi per andarmene dal villaggio. Mio cugino mi ha raggiunto nel villaggio in cui mi trovavo. Mi ha dato i soldi e mi ha informato della morte del ragazzo. Il padre aveva mandato la polizia a casa mia. Mi cercavano. Mia madre era in ospedale. Aveva perso l'occhio. Sono andato a Lagos. Ho deciso di andare in Niger. Era il 04/02/2022. In Niger ho contattato mio cugino. Lui disse che il capovillaggio mi stava cercando. Disse di non tornare. Attraversando il deserto sono arrivato in Libia. Durante il viaggio sono stato derubato. Dalla Libia sono andato in Tunisia, poi in Italia. Ho contattato mio cugino. Lui mi disse che mia madre ha perso l'occhio. La loro vita è miserabile. Il signore continua a minacciare la famiglia. La mia famiglia ha lasciato il villaggio. Sono andati nel nord della Nigeria dove mia madre ha una sorella”. Il ricorrente dichiarava di temere di essere ucciso in caso di rientro nel suo Paese e di essere ricercato dalla polizia aggiungendo: “il politico e il capo villaggio mi hanno denunciato. Mi stanno cercando. La polizia dice alla mia famiglia di tirarmi fuori, di farmi presentare. La polizia sa cosa ho dichiarato. Non hanno fatto nulla quando ho denunciato la morte di mio padre. Non hanno lasciato nulla. (…) Anche il padre del ragazzo mi ha denunciato. Nel villaggio c'è una legge, se nel villaggio qualcuno viene ucciso, il capovillaggio può denunciare a sua volta. Ha anche il potere di disporre l'impiccagione. Il
, il politico e la polizia collaborano, sono d'accordo. Quando è morto mio padre non hanno fatto CP_2 nulla”. La si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda e del ricorso. CP_1
All'esito dell'udienza del 22.11.2024 il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione con assegnazione di termine al 10.12.2024 per il deposito di documentazione integrativa aggiornata;
rilevato che la frammentarietà della documentazione versata in atti, il Collegio
2 fissava l'udienza del 28.03.2025 all'esito della quale il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
2. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EUAA) con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del ricorrente che, nel caso di specie, ha dichiarato di essere nato a [...] nello Stato di Enugu e di aver vissuto a Lagos in Nigeria. A tal fine esaminata la situazione generale del paese di origine1 nel caso dell'odierno ricorrente non appare utile l'approfondimento di alcuna tematica relativa a mutate condizioni
1 La Nigeria è una Repubblica Federale suddivisa amministrativamente in 36 Stati e che ha lo status di territorio della capitale federale (Federal Capital Territory, FCT). I 36 stati e il territorio della capitale federale sono raggruppati in sei zone geopolitiche. Quest'ultima e i 36 stati sono a loro volta raggruppati in sei zone geopolitiche: Centronord (7 stati): Niger, Kogi, Benue, Plateau, Per_ Per_ Nassarawa, Kwara e Territorio della Capitale Federale;
Nord-Est (6 stati): , e Per_1 Per_3 Per_4 Per_5 Per_ Per Per Nord-Ovest (7 stati): , e ( Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Per_9 Per_1 Per Per_ Per Per Per_
Sud-Sud ( Delta;
Sud-Ovest i Per_11 Per_13 Per_ Per_
Lagos e ta l'indi za dall'Inghilterra nel 1960, la storia politica della Nigeria è stata segnata da colpi di stato fino a quando, dopo decenni di governo militare, nel 1999 è stata adottata una nuova Costituzione ed è stata completata una transizione pacifica al governo civile. Diventata una democrazia multipartitica, il Paese ha oggi un'assemblea legislativa bicamerale che comprende un Senato composto da 109 membri e una Camera dei Rappresentanti che conta 360 membri. I partiti politici alternano i candidati alle cariche elettive su una base 'etnoregionale', nota anche come sistema federale delle quote. A seguito delle elezioni presidenziali e legislative che si sono tenute all'inizio del 2019, ex generale dell'esercito, è Parte_9 stato rieletto come presidente del Paese e l'All Progressives Congress (APC) e ua maggioranza legislativa, detenendo 217 seggi dell'assemblea nazionale, 64 seggi del Senato e 19 dei 36 governatori statali. Nel febbraio del 2023, gli elettori del paese più popoloso dell'Africa sono stati chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo presidente, in un contesto caratterizzato da una crescente infelicità, dovuta al peggioramento dell'insicurezza e alle difficoltà economiche. Con la recente vittoria di (che ha ottenuto circa 8,8 milioni di voti), il presidente uscente della Nigeria si è Per_21 Parte_9 dimesso d to anni al potere, lasciando una situazione di caos e disordini diffusi, derivan nte dovuto al lancio delle nuove banconote, ma anche da altri problemi che i nigeriani devono affrontare, in particolare nell'ultimo anno, che è stato segnato da lotte e tragedie, tra cui l'alta inflazione e attacchi mortali da parte di uomini armati contro civili innocenti. Per_2 All'indomani delle recenti elezioni presidenziali il governo di , All Progressives Congress (APC), ha dovuto affrontare le accuse di frode elettorale nei sondaggi da parte dei suoi cipali avversari, ma i funzionari elettorali e l'APC hanno respinto tali affermazioni. Per_2 Il Presidente è stato determinante nel riunire le fazioni dell'APC, spingendo alla vittoria nel 2015 e ponendo fine Pt_9 a 16 anni e per il rivale Partito democratico popolare (PDP). Infat ione di la prima vittoria Pt_9 Per_2 dell'opposizione nel paese, così come la sua rielezione nel 2019, è stata in parte attribuita all'influenza politica di . Si ritiene che il nuovo presidente sia uno dei politici più ricchi della Nigeria. È stato accusato di corruzione, riciclaggio o e gestione di più di una dozzina di conti bancari esteri, ma non è mai stato processato per tali accuse e nega di aver commesso illeciti. Vedi, , disponibile al link: https://www.aljazeera.com/nexws/2023/3/1/who-is-nigerians-new-president-elect-bola- CP_3 Co tinubu disponibile al link: https://www.bbc.com/new/world-africa-64187170 ; , , utlimo CP_4 Controparte_6 disponibile al link: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria (ultimo accesso 05.04.2023). La popolazione, stimata in oltre 230 milioni di abitanti (stima 2023), fa della Nigeria lo Stato più popoloso dell'Africa, con un tasso di crescita di circa il 2,53% (stima 2022). Il Paese è abitato da più di 250 gruppi etnici diversi, che convivono in un Per_ equilibrio precario, tra i quali sorgono spesso tensioni. I gruppi più numerosi e politicamente influenti sono gli (30%) e Per_2 Per_ Per_ gli (15,5%), entrambi popoli sudanesi, gli O/ (15,2%), popolo semibantu, e i , localmente ti (6%). Tra i gruppi di minore consistenza vi sono i I/ (2,4%), stanziati nel bacino del Lago Ciad, gli IO (1,8%), i e altre minoranze (24,9%) (stima 2018). Parte_10 Per_ e i vivono nei territori settentrionali: i primi sono coltivatori e allevatori, commercianti e artigiani, Persona_26 mentre i secondi si dedicano all'agricoltura e all'allevamento di bovini. Pe Gli , stanziati nella zona del Delta del Niger e nella sezione sud-orientale del paese, hanno un sistema economico- Per_2 commerciale più evoluto e aperto alle influenze del mondo occidentale;
caratteristiche simili hanno gli che vivono nelle regioni sud-occidentali e costituiscono la maggioranza della popolazione di Lagos, la quale si d valentemente al commercio, alle libere professioni e alla pubblica amministrazione. Si veda: PopulationPyramid.net, Nigeria 2020, https://www.populationpyramid.net/it/nigeria/2020/ (consultato il 18.08.2022); Co
, , cit. Controparte_6 3 Nel Paese convivono diverse religioni. L'Islam (53,5%) prevale tra le popolazioni arabizzate del Nord e trova diffusione anche tra gli Yoruba del Sud-ovest. Il cristianesimo (35,3%) è la religione più diffusa nelle regioni meridionali, zone che hanno risentito più intensamente della colonizzazione europea. La crescente diffusione dell'Islam è fonte di forti contrasti di carattere religioso, che si mescolano ai contrasti etnici, aggravandoli ulteriormente. L'animismo tradizionale (10%) trova proseliti soprattutto nella regione centrale. Si veda: CIA, The World Factbook: Nigeria, cit. Il sistema giuridico della Nigeria è molto complesso, in quanto basato su varie fonti: la Costituzione nigeriana, la legislazione federale e statale, nonché la common law inglese, la sharia e il diritto consuetudinario. L'accesso al sistema giudiziario in Nigeria per molti cittadini è ostacolato dagli elevati costi di adire le vie legali, e, in particolare, non risponde adeguatamente alle esigenze legali delle donne che si trovano in condizione di povertà. Inoltre, è reso generalmente inefficace a causa di un pesante carico di lavoro, della mancanza di finanziamenti e della scarsa capacità delle risorse umane, che si traduce in tempi di trattamento estremamente lunghi. Viene anche segnalata una corruzione diffusa (Nel 2017, l ha riferito che i funzionari giudiziari CP_7 in Nigeria rappresentavano il secondo gruppo di funzionari più colpiti in termini i corruzione). Nonostante dalle fonti consultate emerga che la Costituzione prevede un potere giudiziario indipendente, tuttavia, la corruzione, ma anche la competizione che sussiste tra leggi tradizionali, religiose e statali, creano attrito. La Corte Suprema funge anche da Corte Costituzionale, dunque qualsiasi verdetto riguardante questioni costituzionali diventa automaticamente legge. La Corte d'appello è la prima corte di giurisdizione per le petizioni relative alle elezioni presidenziali e governatoriali. I suoi verdetti possono essere presentati alla Corte Suprema. È la stessa Costituzione a prevede che, oltre ai tribunali di Common Law, gli Stati possano istituire tribunali basati sulla sharia o sul diritto consuetudinario (tradizionale). Gli stati attuatori della Sharia sono i seguenti: Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe, Zamfara. I tribunali consuetudinari sono ancora operativi nella maggior parte dei 36 Stati. La natura di un caso e il consenso delle parti di solito determinano quale tipo di tribunale ha giurisdizione. Nel caso dei tribunali della sharia, l'impulso a usarli rispetto ai tribunali civili deriva in parte dalla percezione di inefficienza, costi e corruzione nel sistema di common law. I tribunali della CP_
operano secondo regole simili a quelle dei tribunali di common law, compresi i requisiti per la mens rea e altri principi sul processo, come il diritto alla rappresentanza legale per tutti gli imputati, in qualsiasi tipo di processo. I tribunali della Sharia possono giudicare casi penali se sia il denunciante che l'imputato sono musulmani e possono emettere sentenze basate sul codice penale della sharia, anche per i reati hudood (gravi reati penali con punizioni prescritte nel Corano) che prevedono punizioni come fustigazione, amputazione e morte per lapidazione, sebbene i tribunali civili abbiano uniformemente ribaltato queste sentenze in appello. Gli imputati hanno il diritto di contestare la costituzionalità delle sentenze penali della sharia attraverso le corti d'appello di common law. La tortura e altri maltrattamenti sono ancora comuni in tutto il sistema di giustizia penale. Recentemente, almeno 21 persone che hanno preso parte alle #EndSARS proteste sono state torturate mentre si trovavano in custodia presso il Dipartimento investigativo criminale di Umuahia e in altre strutture di polizia. I tribunali di tutto il paese hanno continuato a imporre condanne a morte, ma le esecuzioni non sono state eseguite nel 2022. Il 28 giugno, lo stato di ha cambiato le sue leggi per consentire l'imposizione della pena di morte per i rapimenti. Pt_2 Si veda: Bert Stiftung: BTI 2020 Country Report Nigeria, 29 April 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029575/country_report_2020_NGA.pdf (accessed on 23 August 2021); ECOI.NET, disponibile al sito USDOS – Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: "2021 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria", Documento #2071178 - ecoi.net (Ultimo accesso 18.08.2022). Nell'approfondimento pubblicato l'8 aprile 2021 dal The New Humanitarian viene riferito come in Nigeria si stia assistendo ad un rapido deterioramento della situazione di sicurezza. Gli analisti hanno espresso preoccupazione in merito all'escalation di violenza sollevando numerosi interrogativi circa la tenuta dell'unità della superpotenza regionale. Le cause di tale peggioramento sono prettamente politiche, legate in particolar modo agli ultimi anni trascorsi sotto la presidenza dell'anziano Si veda: Pt_9 USIP.org disponibile al link: https://www.usip.org/publications/2021/08/current-situation-nigeria; CP_9
( : Nigeria's unhappy union: How growing insecurity threatens the co
[...] Controparte_10 2021; https://www.thenewhumanitarian.org/Analysis/2021/4/8/how-growing-insecurity-threatens-nigerias-future (accessed on 23 August 2021). Il Paese continua ad affrontare sfide su diversi fronti. Si rileva in particolare la presenza di islamisti militanti ( e una Per_28CP_1 fazione scissionista affiliata allo Stato Islamico, la Provincia dell'Africa occidentale dello Stato Islami attivi principalmente nella regione nord-orientale, ma che stanno ulteriormente ampliando l'area sotto il loro contr Nord- Ovest, nello Stato del Niger e nella regione centro-settentrionale. Si registra, inoltre, violenza legata a banditi armati nelle regioni nord-occidentale e centro-settentrionale e delle bande di strada nella regione sud-occidentale. Si rilevano, poi, conflitti tra agricoltori e pastori principalmente nella Middle Belt, ma che si sta spostando sempre più negli stati del sud;
scontri Per_ comunali ed etnici nella regione Centro-Nord e che sta aumentando negli stati del Sud;
conflitti dei separatisti del nel Sud-Est, con diversi gruppi armati che spingono per la secessione e il controllo del Delta del Niger produttore di petr no perpetrato ondate di violenza in queste aree. Tutti questi fattori hanno contribuito a una complessa crisi umanitaria nel Paese e il conflitto in diverse parti della Nigeria ha portato allo sfollamento interno di quasi 3 milioni di persone. Più di 336.000 nigeriani si sono rifugiati in Camerun, Ciad e Niger. Le attività di sostentamento come l'agricoltura e la pesca sono state interrotte dal conflitto e hanno contribuito all'insicurezza alimentare in Nigeria, in particolare nel nord-ovest. Il prolungato conflitto nel nord-est e l'aumento dei rapimenti scolastici da parte di uomini armati nel nord-ovest, hanno influenzato l'accesso all'istruzione e contribuito ad almeno 18,5 milioni di bambini fuori dalla scuola nel 2022. Pertanto, è un'interazione di vari fattori a guidare la complessa crisi in Nigeria. Le dinamiche socio-culturali caratterizzate da una popolazione eterogenea con una corrente di fondo di tensione etno-religiosa hanno portato alla divisione tra Nigeria settentrionale e meridionale. Questo spesso esplode in conflitto. Inoltre, la disoccupazione, l'alta inflazione e la povertà sono concause dell'insicurezza in tutto il paese, poiché alcuni giovani si uniscono a bande criminali e gruppi militanti nel tentativo di sopravvivenza economica. Anche i fattori ambientali portano a conflitti a causa dei cambiamenti climatici e all'aumento della concorrenza per la terra scarsa. L'NPF è la principale agenzia di polizia del paese, con personale distribuito nei 36 stati e nella FCT. Il NPF mantiene la legge e l'ordine in ogni stato e si impegna in operazioni di sicurezza delle frontiere, marittime e antiterrorismo. La forza del QSN è di 4 oltre 350 000 uomini e donne. Secondo quanto riferito, il rapporto tra polizia e popolazione è drasticamente al di sotto dello standard delle Nazioni Unite. Le forze di polizia, in particolare, sono state considerate oppressive e inefficaci, sottofinanziate, non addestrate e suscettibili alla corruzione endemica. Un'unità speciale di polizia, la Squadra speciale antirapina (SARS) era stata istituita per frenare le rapine a mano armata. Alcuni membri del personale dell'unità avrebbero intimidito, arrestato arbitrariamente, estorto, torturato, violentato e ucciso cittadini. CP_ Nell'ottobre 2020, la è stata sciolta a seguito di diffuse proteste. Le proteste in gran parte pacifiche in tutto il paese sono state accolte con una a violenta dalle forze di sicurezza nigeriane. Si registrano inoltre un certo numero di gruppi formalmente o informalmente legati alle autorità statali. Un esempio importante è la polizia islamica (hisbah), che opera negli stati che attuano la Sharia. Da alcune fonti emerge che arrestino e torturano persone LGBTIQ e donne accusate di immoralità e colpiscano sporadicamente i cristiani. Gli hanno anche funzioni Pt_11 disciplinari coercitive, come impedire con la forza a persone di sesso diverso di mescolarsi nel sis trasporto pubblico;
far rispettare un codice di abbigliamento, in particolare per le donne nelle istituzioni educative;
impedire l'esecuzione di musica e film;
sequestro e distruzione di bevande alcoliche, ecc. La capacità del governo nigeriano di proteggere i diritti umani è compromessa in alcuni Stati dall'insicurezza prevalente, ad esempio negli Stati colpiti dai conflitti tra pastori e agricoltori, dalla violenza legata a e dalla criminalità generale. La Per_28 polizia e l'esercito hanno faticato a soddisfare le richieste di molteplici missioni di tutto il paese. Secondo quanto Per_ riferito, le forze di sicurezza statali nella regione nord-orientale sono state sovraccariche a causa dell'insurrezione di CP_1
/ e, di conseguenza, hanno fatto molto affidamento su milizie locali e gruppi di vigilantes come il CJTF
[...] tar eggere l'area. L'illegalità e la mancanza di polizia sono stati descritti come fattori alla base di un aumento del banditismo o della violenza criminale. Alcune autorità statali nigeriane e attori affiliati, come le forze armate nigeriane (NAF), le forze di polizia nigeriane (NPF), la polizia islamica (hisbah) e la task force congiunta civile (CJTF), sono accusati di aver commesso una vasta gamma di violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni illegali, violenze e abusi sessuali, reclutamento e impiego di bambini soldato, arresti e detenzioni arbitrari, tortura e altre forme di maltrattamento dei civili. Fonti consultate menzionano diversi resoconti di NPF, NAF e altri servizi di sicurezza che usano la forza letale ed eccessiva per disperdere i manifestanti, anche nel contesto del movimento #EndSARS, e per arrestare criminali e sospetti, oltre a commettere uccisioni extragiudiziali e ottenere confessioni attraverso la tortura. In particolare, a seguito del conflitto armato tra i gruppi armati e la provincia dello dell Per_28 CP_13 [...]
e l'esercito nigeriano, migliaia di civili sono stati sfol uccisi nel nord-est de le p CP_14 conflitto hanno commesso crimini di guerra e altri crimini di diritto internazionale senza essere ritenute responsabili. Le bande criminali erano responsabili di uccisioni illegali e altri atti di violenza. Le autorità hanno risposto con sparizioni forzate, torture e detenzioni arbitrarie. Hanno anche imposto severe restrizioni ai diritti alla libertà di espressione e di riunione, prendendo di mira principalmente i media, i giornalisti, gli attivisti e i manifestanti. Più di 60.000 persone sono state vittime di sfratti illegali. Molte persone sono morte o hanno dovuto lasciare le loro case perché le autorità non hanno adottato misure per proteggerle dagli effetti dei cambiamenti climatici. Nel dicembre 2020, l'Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale ha concluso che vi sono ragionevoli basi per ritenere che i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità siano stati commessi dall'esercito nigeriano dall'inizio del conflitto armato non internazionale con dal giugno 2011. Per_28 Benchè le operazioni militari d icurezza contro nel nord-est del paese sono state segnate da violazioni Per_28 dei diritti umani, le autorità non hanno quasi mai ritenuto icurezza responsabili di crimini contro la popolazione civile. Nel nord-ovest del paese, ci sono stati sempre più attacchi, rapimenti e altri attacchi da parte di bande criminali armate. Dal momento che le autorità non hanno preso misure per proteggere la popolazione, i gruppi concorrenti hanno ottenuto il controllo di alcune aree, imposto tasse, imposto coprifuoco e limitato la libertà di movimento e di sostentamento delle persone. Nel sud-est del paese, uomini armati sconosciuti hanno compiuto rapine, uccisioni e furti, causando grandi disagi nelle comunità colpite. L'esercito ha represso entrambe le bande criminali nel nord-ovest e l'Eastern Security Network, il braccio paramilitare dell'IPOB, nel sud-est, commettendo regolarmente violazioni dei diritti umani. Secondo i resoconti dei media, il 17 aprile 2022, il personale militare ha aperto il fuoco sui civili a Orlu (stato di Imo), uccidendo quattro persone. Si veda: USIP.org., disponibile al link: https://www.usip.org/publications/2021/08/current-situation-nigeria (accesso 06.04.2023); - Security situation, June 2021 Controparte_15 https://www.e eria_Security_situation.pdf (accesso 30 CP_1 agosto 2022); https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis7complex-crisis (accesso 30 agosto 2022); CP_16
disponibile al link: https://euaa.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/12; EC , Controparte_18 CP disponibile al link: https://www et7en/document/2089579.html (ultimo accesso 06.04.2023). Per quanto riguarda gli effetti mici della pandemia da COVID-19, le fonti riferiscono che nel 2020, la Nigeria ha vissuto la sua recessione più profonda degli ultimi due decenni, ma la crescita è ripresa nel 2021 con l'allentamento delle restrizioni pandemiche, la ripresa dei prezzi del petrolio e l'attuazione di politiche per contrastare lo shock economico. La Nigeria, infatti, è stata altamente vulnerabile alle perturbazioni economiche globali causate dal COVID-19, in particolare a causa del calo dei prezzi del petrolio. Il petrolio rappresenta oltre l'80% delle esportazioni, un terzo del credito del settore bancario e la metà delle entrate del Governo. Nell'ambito della sua risposta al COVID-19, il Governo ha, dunque, attuato riforme politiche. In particolare: l'armonizzazione dei tassi di cambio;
riforme per eliminare i sussidi alla benzina;
tariffe dell'energia elettrica adeguate a livelli più ponderati in termini di costi;
taglio delle spese non essenziali;
migliore gestione del debito e una maggiore trasparenza nel settore pubblico, in particolare per le operazioni nel settore petrolifero e del gas. Le prospettive economiche della Nigeria rimangono comunque altamente incerte. Persiste l'incertezza sul ritmo delle vaccinazioni e sulla durata del COVID-19. Inoltre, la modesta ripresa prevista potrebbe essere minacciata dalla volatilità che caratterizza il settore petrolifero e dalla debolezza nel settore finanziario. Anche nel contesto globale più favorevole, sarà comunque cruciale la risposta politica delle autorità, al fine di gettare le basi per una solida ripresa. Si veda: The World Bank, 5 di sicurezza nell'area geografica da cui egli ha dichiarato di provenire ovvero in merito ad una sua condizione personale (come singolo individuo ovvero parte di gruppo sociale) posto che lo stesso ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria perché ricercato per il ferimento e successivo decesso del figlio di un uomo politico che, in precedenza, aveva assassinato il padre per impossessarsi dei suoi terreni. L'istante aveva tentato di denunciare l'omicidio del genitore, ma la posizione politica e sociale dell'uomo aveva fatto desistere la polizia dal registrare la sua denuncia;
al contrario, dopo quanto accaduto, il ricorrente rischierebbe di essere arrestato e sottoposto alla legge del villaggio di nascita che prevede l'impiccagione per i colpevoli di omicidio come nel suo caso. La vicenda risulta particolarmente generica e pone dubbi di credibilità oggetto di seguente valutazione, ma in tale sede può affermarsi che i fatti descritti rientrino, eventualmente, nella giurisdizione ordinaria e/o informale del Paese di provenienza e che in assenza di una decisione di condanna a suo carico non è possibile
Nigeria Panoramica: notizie sullo sviluppo, ricerca, dati | Banca Mondiale (worldbank.org) (accesso effettuato in data 10.08.2022).
Con riferimento all'accesso alle cure, la Nigeria ha uno dei maggiori stock di risorse umane per la salute (HRH) in Africa ma ha densità di infermieri, ostetriche e medici ancora troppo basse per fornire efficacemente servizi sanitari essenziali (1,95 per 1.000). Uno dei problemi che affliggono il settore sanitario è la distribuzione sbilanciata degli operatori sanitari a favore dei centri urbani. Inoltre, alcune categorie di personale sanitario scarseggiano. C'è un mix di sottoutilizzo e sovrautilizzo delle competenze dei professionisti sanitari a seconda della posizione geografica e della categoria/sottocategoria professionale interessata. Vedi, World Health Organization, Country Information Nigeria, disponibile al link: https://www.afro.who.int/countries/nigeria (accesso 23.08.2021). La maggior parte dei pazienti affronta le spese sanitarie –incluso l'acquisto di medicine- di tasca propria, e purtroppo il costo delle medicine è alto e di conseguenza inaccessibile alla maggior parte dei nigeriani. La distribuzione dei farmaci, la vendita al dettaglio non autorizzata, la scarsa qualità e le medicine contraffatte sono alcune delle sfide che complicano il lavoro dell'agenzia di regolamentazione dei farmaci che ha lavorato instancabilmente per assicurare la disponibilità di medicine di buona CP_20 qualità, efficaci e sicure. Vedi, W Organization, Country Information Nigeria, cit. I nigeriani hanno scarso accesso all'assistenza sanitaria e scarsi risultati in termini di salute, soprattutto al di fuori dei grandi centri urbani. La Nigeria ha speso 94 USD a persona per l'assistenza sanitaria nel 2016 e la domanda di assistenza sanitaria pubblica supera significativamente l'offerta. I servizi medici e sanitari sono responsabilità di tutti i livelli di governo. L'accesso e la disponibilità di servizi medici di qualità sono inadeguati, con la maggior parte dei nigeriani che non possono permettersi l'assistenza sanitaria. Vedi, DFAT Australia, 'Nigeria Country Information Report', 9 March 2018, disponibile al link: https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-nigeria.pdf (accesso 23.08.2021).
Come paese più popoloso dell'Africa, più grande economia e democrazia più notevole, la Nigeria è un campanello d'allarme per il continente. L'indebolimento dell'economia, l'aumento dell'insicurezza e i conflitti violenti minacciano i progressi compiuti nel suo sviluppo democratico. In un contesto di crescente sfiducia nel governo e nelle istituzioni, la Nigeria ha un lavoro significativo da fare per migliorare la sicurezza e la governance nazionali. Il sistema federale nigeriano dà ai governatori grandi responsabilità nell'affrontare le questioni che guidano i molteplici conflitti del paese, tra cui la violenza dei pastori agricoli, l'approfondimento delle divisioni regionali, il banditismo armato e l'insurrezione di . Per_28 Nonostante questo, si rileva infine che la Farnesina, con decreto del 17 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 marzo, ha cambiato lo status della Nigeria, considerando il paese africano come Paese di origine sicuro. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali quelli definiti dall'art. 7 D.Lgs. n.251/2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Si aggiunga che la designazione di Paese di Origine Sicuro può essere fatta con l'esclusione di parti di territorio o di persone, ma il summenzionato decreto non prevede eccezioni per quelle regioni nigeriane nelle quali persiste la presenza di . Per_28 Ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'inclusione della Nigeria nell'elenco dei Paesi di i non ha effetto sulle domande presentate da cittadini di detti Paesi prima dell'adozione del presente decreto, come nel caso di specie. Vedi, AGI, disponibile al link: https://www.agi.it/cronaca/news/2023-03-25/migranti_nigeria_paese_origine_sicuro- 20668806/ (accesso 06.04.2023).
Aggiornamenti 2024: USDOS - Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2023 Country Reports on Human Rights Practices – Nigeria, pubblicato in data 23.04.2024, integralmente disponibile al link: https://www.state.gov/reports/2023- country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/ ; AI – – 2023 country report – pubblicato in data Controparte_21 24.04.2024 integralmente disponibile al link: ty.org/en/location/africa/west-and-central- africa/nigeria/report-nigeria/. Aggiornamento 2025: HRW – Human Rights Watch – Nigeria – Events of 2024 – pubblicato in data 16.01.2025, integralmente disponibile al link: https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/nigeria
6 vagliare ulteriori aspetti dei fatti;
pertanto, non residua ulteriore margine istruttorio nel senso delle previsioni richiamate.
3. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie la , nel provvedimento impugnato, esponeva che Controparte_1
“(…) in caso di rimpatrio il richiedente ha dichiarato di temere le conseguenze delle sue azioni per la denuncia presentata a suo carico dal capo villaggio e dal politico in questione;
a sostegno della domanda di protezione internazionale, il richiedente non ha prodotto documentazione;
sorgono delle perplessità rispetto alle dichiarazioni rese dall'istante per i motivi esposti nel seguito;
in primo luogo, non è risultato possibile rintracciare notizie giornalistiche in merito al fatto di cronaca riportato dal richiedente, circostanza che suscita perplessità considerata l'importanza pubblica della vittima, figlio di un politico noto a livello nazionale;
a tal riguardo l'interessato ha identificato il politico in questione quale leader del Nigerian People's Party: dalle ricerche effettuate, non è risultato possibile individuare tale soggetto, circostanza che confligge con l'influenza allo stesso attribuito dal richiedente. Si segnala, peraltro, che il partito in questione non sarebbe neppure più politicamente attivo (…); inoltre, le dichiarazioni rese dal richiedente con riferimento agli sviluppi della vicenda sono risultate vaghe, nonché scarsamente plausibili;
in particolare, lo stesso ha riferito di non disporre di alcuna documentazione attestante le sue problematiche giudiziarie e le ricerche poste in essere dalla polizia che, recatasi in casa sua, non avrebbe neppure rilasciato un mandato di arresto;
(…) alla luce di quanto sopra esposto con particolare riferimento ai dubbi di credibilità, non sussistono gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1, A) della Convenzione di Ginevra del 1951; (…) alla luce di quanto sopra, gli accadimenti riferiti non consentono di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di “danno grave” nel senso indicato dall'art. 14, lett. a) e b), D. Lgs. 251/2007 in quanto non sembra sussistere il rischio che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine;
altresì
7 non ipotizzabile che, in caso di rimpatrio, il richiedente possa andare incontro ad un grave danno ai sensi dell'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/2007: per la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione citata è necessaria l'esistenza di indici specifici di pericolosità quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forma di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata, tutte circostanze che non risultano riferibili all'attuale situazione dell'Enugu State. Infatti, all'esito delle ricerche effettuate, si è escluso che tale zona sia interessata da un conflitto armato interno o internazionale generante violenza indiscriminata (…); non emergono elementi sussumibili nella fattispecie di cui all'articolo 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e ss. mm. ii.; (…)” e, sulla base di tale motivazione, decideva di non riconoscere la protezione internazionale in favore del ricorrente. Il Tribunale, riscontrando alcune criticità, fissava l'udienza del 22.11.2024 per l'audizione del ricorrente che, comparso e opportunamente interrogato, dimostrava di parlare poco e di comprendere con difficoltà la lingua italiana e dichiarava: “Sono arrivato in Italia il 22.06.2023 dopo essere transitato dalla Tunisia. I miei familiari vivono tutti in Nigeria. Ho lasciato la Nigeria a causa della persona che ha ucciso mio padre. Vivo presso un centro di accoglienza a Loro Picena;
in questo momento non lavoro, sono alla ricerca di un impiego e ho portato il mio curriculum in diverse agenzie”. Stante la frammentarietà della documentazione versata in atti, il Tribunale fissava l'udienza del 28.03.2025 in occasione della quale il ricorrente, comparso, dichiarava: “Vivo tuttora nel centro di accoglienza di Loro Piceno. Lavoro a Ripe di San Ginesio come muratore con contratto a tempo determinato con scadenza 30.06.2025, soggetto a rinnovo”. Procedendo ad una valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente secondo la disciplina di valutazione della credibilità di cui all'art. 3, D. Lgs. 251/2007, il Collegio ritiene di condividere il giudizio espresso dall'organo amministrativo nella misura in cui la vicenda riferita dall'istante risulta non credibile;
in primo luogo, all'esito delle verifiche in rete condotte, non è stato possibile identificare i soggetti menzionati dal ricorrente, con particolare riferimento all'uomo politico ( – ) che giocherebbe un ruolo Per_30 Per_31 decisivo nell'omicidio del padre e successiva aggressione alla madre, tanto da provocare la reazione del richiedente che si rivaleva sul figlio dell'uomo ( ; anche in Persona_32 questo caso le ricerche svolte non ha condotto ad alcun riscontro, tanto quanto in merito al partito di appartenenza del politico (NPP) che risulta oggi non più attivo stante la ricostituzione del NNPP (New Nigerian's People Party) di recente costituzione. Tali dati oggettivi non consentono, quindi, di attestare la veridicità del racconto che presenta, inoltre, lacune logiche nello svolgimento dei fatti ed elementi stereotipati;
altresì, vista la gravità dell'accusa nei suoi confronti, il richiedente non è stato in grado di circostanziare eventuali sviluppi di un procedimento di giustizia penale ordinaria a suo carico, laddove facendo riferimento alla legge informale del villaggio non risulta possibile verificarne il contenuto e veridicità stessa. In definitiva, quindi, gli elementi sin qui esaminati e valutati alla stregua delle citate regole di giudizio di cui all'art. 3, D. Lgs. 251/2007 portano il Collegio a far proprio il giudizio espresso dalla posto alla base del provvedimento negativo reso in Controparte_1 sede amministrativa e a concludere nel senso della non credibilità e conseguente irrilevanza del narrato ai fini delle protezioni maggiori di cui si tratterà, per completezza, in relazione al caso dell'odierno ricorrente.
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4. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della L. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
4.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti del medesimo i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Né a tal fine potrebbe rilevare una generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla sua situazione individuale. 5 Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito elementi attendibili da cui desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” o come “danno grave” come sopra delineati. 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In definitiva, dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. internal flight alternative prevista dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedente possa eventualmente spostarsi in un'altra parte del Paese dove non avrebbe timore di pericoli.
4.2 Protezioni minori Nel caso dell'odierno ricorrente si deve precisare che la domanda di riconoscimento della protezione internazionale risulta formalizzata in data 27.09.2023 come da modello C3 allegato e che, pertanto, nel caso di specie troverà necessariamente applicazione la disciplina in materia di protezione c.d. minore introdotta dall'art. 7 DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 in assenza di diverso riscontro circa l'effettivo invio dell'istanza di formalizzazione della domanda ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. È utile rammentare che l'istituto in questione è stato denominato “speciale” a seguito del DL 113/2018 con cui è stata abrogata la protezione umanitaria prevista dall'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 secondo cui il questore, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo le regole ordinarie previste per le varie tipologie, era tenuto a verificare l'esistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” tali da consentire comunque il rilascio del titolo di soggiorno. Nel 2020 veniva emanato il DL 130/2020, convertito con modificazioni nella L. 173/2020 che, innanzitutto, ha ripristinato parzialmente l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso di soggiorno da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Inoltre, il citato DL ha profondamente trasformato l'istituto della protezione speciale di cui all'art. 19, D. Lgs. 286/98 aggiungendo al catalogo dei divieti assoluti di espulsione, respingimento o estradizione («in nessun caso») di cui al comma 1.1 il rischio di trattamenti inumani o degradanti, oltre al rischio di tortura introdotto nel 2017 e in sede di conversione in legge ha posto anche il limite all'espulsione e al respingimento in relazione al dovere di rispetto dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98. Ulteriore innovazione è stata quella di specificare, al comma 1.1, il limite all'allontanamento delle persone nel caso ciò comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare con indicazione dei criteri di accertamento quali la natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Recentissimamente, come visto, il legislatore è nuovamente intervenuto in merito alla protezione c.d. speciale in due fasi: in primo luogo con l'art. 7, DL 20/2023 entrato in vigore in data 11 marzo 2023 che ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1, dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 che stabilivano: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
10 nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Nella seconda fase, in sede di conversione nella L. 50/2023 entrata in vigore il 06 maggio 2023, il legislatore ha, altresì, abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2 in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al questore, sia l'art. 6, comma 1 – bis) lett. a), D. Lgs. 286/98 che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008; è stata, altresì, abrogata la convertibilità dei permessi per calamità e cure mediche rendendo più i rigidi i rispettivi presupposti accertativi. La protezione c.d. speciale ha innanzi tutto radice nell'ordinamento nazionale e secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, prescinde dalla credibilità soggettiva (Cass. 10922/2019, 7985/2020, 1433/2021, 25734/2021, 447/2022) dovendosi considerare il
“solo” rischio di violazione dei diritti umani fondamentali «a compasso largo» che si ritiene attuazione del diritto d'asilo di cui all'art. 10, co. 3, Costituzione, forma complementare di tutela che si aggiunge a quella di derivazione internazionale: si tratta, quindi, di due sistemi diversi tra loro che si completano sia per fonte normativa che per regole di accertamento e l'abrogazione dell'art. 19, co.
1.2 si ritiene non impedisca oggi di continuare a riconoscere la protezione speciale al di fuori del sistema di derivazione unionale poiché l'art. 19 TU preesiste al sistema di protezione internazionale e, soprattutto, la sua collocazione generale tra i divieti di espulsione/respingimento/estradizione lo qualifica come norma di chiusura, alla pari dell'art. 5, co. 6, dell'intero sistema regolatorio della condizione giuridica della persona straniera in coerenza, applicazione e conformità con i precetti di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 della Costituzione. Sia pur a fronte delle recenti modifiche legislative operate dal DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 l'art. 19 D. Lgs. 286/98 è norma che costituisce limite al potere dello Stato che non esaurisce la sua efficacia all'interno del sistema di asilo e, pertanto, è l'art. 19 stesso ad estendere la sua efficacia all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 e non quest'ultimo che assorbe il primo spostandolo dal corpo normativo originario (il Testo Unico Immigrazione) ed esautorandolo dalla sua valenza generale e il comma 1.2 dell'art. 19, riformato dal DL 20/2023, esplicita tale estensione ribadendo che anche nella materia della protezione internazionale è applicabile il limite generale posto dalla norma («Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette ai sensi dell'art. 32, co. 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, Controparte_1 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale»). Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che la protezione umanitaria poi denominata speciale discenda in via diretta dall'asilo costituzionale ex art. 10, co. 3, Costituzione (da ultimo: Cass. SU 29159/2019 e 24413/2021 e, ancor prima, Cass. 10686/2012 e 16362/2016, nonché Corte cost. 194/2019) condividendo con la protezione internazionale la natura di diritto umano fondamentale (Cass. SU, 19393/2009) e oggi sempre più qualificata come
11 complementare, «termine che consente di sottolinearne al tempo stesso tanto la prossimità rispetto alla protezione internazionale quanto l'autonomia». A fronte di tali considerazioni è possibile affermare che per effetto della riforma dell'art. 19 operata dal DL 2072023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023 l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 torni a riespandersi in tutta la sua portata originaria divenendo fonte e legittimazione per il rilascio del permesso del soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, rafforzato (anche) dal riferimento ai divieti generali posti nell'art. 19, D. Lgs. 286/98; l'insieme delle due disposizioni non può che coniugare l'obbligo negativo dello Stato con il suo obbligo positivo di certificazione della condizione afferente ad un diritto fondamentale da attuarsi mediante il rilascio del permesso di soggiorno. In merito allo specifico diritto al rispetto della vita privata e familiare la lettura giuridica della norma, a fronte dell'operata abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 esclude l'effetto abrogativo di un diritto che in sé non è abrogabile sia perché contenuto in una norma internazionale quale la Convezione europea dei diritti umani a valenza costituzionale (artt. 10, commi 1 e 2, 117 Cost.), sia perché fa parte dell'ambito di applicazione dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 e, dunque, anche dell'art. 19, D. Lgs. 286/98. Sotto tale punto di vista, infatti, è incontestabile che attraverso l'art. 5, co. 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu sia ancora oggi pienamente riconoscibile e comporti il rilascio di un permesso di soggiorno. Esso, infatti – come già evidenziato – è un obbligo internazionale dell'Italia recepito con la ratifica della Convenzione europea dei diritti umani con la L. 848/1955 e anche obbligo costituzionale (art. 10, commi 1 e 2, art. 117 Cost., parametro interposto di costituzionalità) collegabile anche al dovere di riconoscimento, comunque, dei diritti fondamentali ex art. 2, D. Lgs. 286/98 e, pertanto, dovere dello Stato garantirlo concretamente. Di conseguenza, alla luce dell'analisi sin qui condotta, si ritiene ancora oggi riconoscibile la protezione minore c.d. speciale alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dall'Italia e trasposti nel nostro ordinamento in materia di regolazione della condizione dello straniero sul territorio nazionale alla luce dell'art. 5, co. 6, e 19 TUI in relazione con l'articolo 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 in quanto norma direttamente riconducibili ai precetti costituzionali e internazionali sin qui brevemente richiamati potendosi e dovendosi, in tal senso, valutare non solo e non tanto una condizione di eventuale vulnerabilità del/della richiedente (in senso assoluto e correlata all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del/della richiedente di quel catalogo di diritti costituzionalmente garantiti “a compasso largo” e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano;
tale riconoscimento rientra a pieno nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché tali sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di possibile riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del/della richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto, del diritto alla salute e all'accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica, linguistica e di formazione professionale, del diritto all'alloggio e all'accesso alla previdenza sociale, del diritto a intrattenere rapporti personali e di natura professionale e commerciali e di tutti quelli in cui si estrinseca la personalità dell'individuo alla luce della portata dell'art. 8
12 Cedu e della sua interpretazione resa dalla giurisprudenza unionale e di recepimento interno di legittimità e costituzionalità nel nostro ordinamento. Fatta questa doverosa quanto necessaria premessa nel caso dell'odierno ricorrente deve evidenziarsi che nell'economia del giudizio circa la sua condizione maturata nel nostro Paese a fronte del lasso di tempo intercorso e del tipo di procedura con cui la sua domanda di asilo è stata esaminata, deve evidenziarsi che in merito al Paese di provenienza non sussistano condizioni idonee a prospettare una lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio non avendo rappresentato particolari condizioni personali e non risultando mutate condizioni di sicurezza interna che, se insufficienti per il riconoscimento delle protezioni maggiori invocate, avrebbero potuto in ogni caso assumere rilevanza sotto tale specifico punto di vista. Resta quindi da verificare, sia pur nei limiti temporali descritti, gli elementi forniti dal ricorrente al fine di verificare, sia pur in via embrionale, l'esistenza di un principio di integrazione nel nostro Paese con relativa acquisizione di quei diritti che costituiscono base per il riconoscimento della protezione in commento. A tal proposito, quindi, occorre evidenziare che: a) quanto alla propria condizione lavorativa il ricorrente ha depositato: copia modello UniLav datrice tempo determinato 17.01.2024 – 29.02.2024; copia Parte_12 modello UniLav e relativo contratto di assunzione datrice Parte_13
tempo determinato 03.12.2024 – 31.01.2025, copia buste paga dicembre
[...]
2024 (euro 325,00), gennaio 2025 (euro326,22); copia contratto datrice Air Logic S.r.l. tempo determinato 15.01.2025 – 31.01.2025, copia comunicazione proroga al 28.02.2025, 31.03.2025, 30.06.2025, copia buste paga gennaio 2025 (euro 1.081,00), febbraio 2025 (euro 1.532,00), copia referenze datore di lavoro data 25.03.2025; b) in merito alla propria condizione abitativa il ricorrente, in occasione dell'udienza del 22.11.2024 e 28.03.2025, ha dichiarato di vivere presso il centro di accoglienza Cas – Loro Picena e agli atti risulta copia delle relative dichiarazioni di ospitalità rilasciate in data 21.11.2024 e 26.03.2025; c) la famiglia del ricorrente vive in Nigeria;
d) all'udienza del 22.11.2024 e 28.03.2025 il ricorrente ha dimostrato di parlare e comprendere con difficoltà la lingua italiana;
e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale, come da copia del certificato del casellario giudiziale nullo e copia del certificato dei carichi pendenti negativo rilasciati in data 15.11.2024; Alla luce dei documenti agli atti e delle considerazioni sin qui svolte si ritiene delineato il diritto del ricorrente a vedere tutelati i diritti dallo stesso acquisiti in territorio nazionale (es. diritto al lavoro) e di veder protetti quelli attinenti alla sua persona quali la conservazione dei propri rapporti personali e lavorativi in Italia laddove in Senegal lo stesso non dimostra significativi rapporti familiari e personali. Nel senso delle disposizioni normative citate si deve valutare non tanto e non solo la condizione di eventuale vulnerabilità del richiedente (in senso assoluto e correlato all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del richiedente del catalogo di diritti costituzionalmente garantiti e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano;
tale riconoscimento, per
13 l'effetto, rientra nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché tali sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del/della richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto, del diritto alla salute e accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica e/o formativo – professionalizzane, linguistica, del diritto all'alloggio e alla previdenza sociale, del diritto a mantenere i rapporti personali, di natura professionale e commerciali e di tutti quei rapporti in cui si estrinseca la sua personalità alla luce della portata dell'art. 8 Cedu come più volte decodificato nella giurisprudenza dell'Unione e delle relative norme di recepimento interno. Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato il reperimento di un impiego stabile, adeguatamente retribuito ai propri bisogni e la convivenza presso il progetto Cas di cui è beneficiario;
dalla lettera di referenza versata in atti emerge, inoltre, la predisposizione dell'istante a costruire una rete personale e non solo lavorativa nel contesto di riferimento, con aperture concrete ai fini della propria integrazione;
si segnala, infine, che lo stesso ha dimostrato di parlare e comprendere poco la lingua italiana – sia pur nella lettere di referenze venga dato atto del progressivo assottigliamento della barriera linguistica – ed è pertanto auspicabile un miglior apprendimento della stessa nel senso dell'integrazione dimostratata. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso merita accoglimento.
5. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro integrale compensazione
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (C.F. Parte_1
– Codice CUI 06OK6ZR) il diritto ad un permesso di C.F._1 soggiorno per protezione speciale della durata di due anni ai sensi della normativa richiamata;
compensa le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1 riserva di provvedere, sussistendone i presupposti, con separato decreto ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02 Il Presidente Roberto Sereni Lucarelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015).
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