TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9442/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 2.12.2025, dapprima ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 9442/2024 vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], Parte_1
(C.F. ) ed ivi residente, alla via Pellicani, n. 1, C.F._1
1 rappr. e dif. dall'Avv. Maria Falco ( e CodiceFiscale_2
dall'Avv. Michele Falco, nato a [...] il [...] (C.F.
C.F._3
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della CP_1
domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini di cui al dispositivo.
Le provvidenze richieste si inquadrano nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria integrità psico-fisica.
2 Il diritto alle prestazioni di invalidità civile è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 ed i 65 anni, del requisito medico-sanitario ed il mancato superamento di determinati limiti di reddito.
Per quanto riguarda il requisito medico-sanitario, la legge richiede la totale inabilità lavorativa, per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, mentre richiede la riduzione della capacità lavorativa dal 74%, per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza.
A tale proposito, la consulenza espletata ha evidenziato che il ricorrente era in possesso del requisito sanitario del 74%, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui alla L. n.118/71. Tale condizione è fatta risalire dal CTU alla data della domanda amministrativa del 06.05.2022, (cfr. elaborato peritale in atti), in ragione delle patologie dalle quali era affetto.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
3 La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio, come correttamente richiesto in ricorso, può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (mentre andrebbe dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale che, lo si ribadisce, non è stata proposta nella specie , nello stesso senso cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376,
Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
4 In conclusione, va dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'invalidità pari al 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 06.05.2022.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp) sono seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'invalidità pari al 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 06.05.2022;
- Condanna l a pagare, in favore del ricorrente, le spese di CP_1
lite che liquida in euro 3.350,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 2.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
5
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 2.12.2025, dapprima ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 9442/2024 vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], Parte_1
(C.F. ) ed ivi residente, alla via Pellicani, n. 1, C.F._1
1 rappr. e dif. dall'Avv. Maria Falco ( e CodiceFiscale_2
dall'Avv. Michele Falco, nato a [...] il [...] (C.F.
C.F._3
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della CP_1
domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini di cui al dispositivo.
Le provvidenze richieste si inquadrano nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria integrità psico-fisica.
2 Il diritto alle prestazioni di invalidità civile è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 ed i 65 anni, del requisito medico-sanitario ed il mancato superamento di determinati limiti di reddito.
Per quanto riguarda il requisito medico-sanitario, la legge richiede la totale inabilità lavorativa, per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, mentre richiede la riduzione della capacità lavorativa dal 74%, per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza.
A tale proposito, la consulenza espletata ha evidenziato che il ricorrente era in possesso del requisito sanitario del 74%, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui alla L. n.118/71. Tale condizione è fatta risalire dal CTU alla data della domanda amministrativa del 06.05.2022, (cfr. elaborato peritale in atti), in ragione delle patologie dalle quali era affetto.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
3 La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio, come correttamente richiesto in ricorso, può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (mentre andrebbe dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale che, lo si ribadisce, non è stata proposta nella specie , nello stesso senso cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376,
Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
4 In conclusione, va dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'invalidità pari al 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 06.05.2022.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp) sono seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'invalidità pari al 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 06.05.2022;
- Condanna l a pagare, in favore del ricorrente, le spese di CP_1
lite che liquida in euro 3.350,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 2.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
5