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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2044/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2044 dell'anno 2025
TRA
, , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , , e
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18
assistiti e difesi dall'avv. Riccardo Bolognesi
- ricorrenti in riassunzione -
E
Controparte_1 assistita e difesa dagli avv. Giorgio Molteni e Paolo Zucchinali
- resistente -
E
- già Controparte_2 CP_3
assistita e difesa dagli avv. Emanuele Barberis, Giordano Franchi, Massimiliano Gualdi, IA PO e AR
Paletto
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti in epigrafe – già dipendenti di (oggi ) Controparte_4 Controparte_1
fino al 30/11/2018, quando era intervenuta la cessione del ramo d'azienda cui erano addetti a (poi CP_3
divenuta ) – proponevano ricorso dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di Controparte_2
inefficacia, nei loro confronti, della predetta cessione, l'accertamento della persistenza del loro rapporto di lavoro alle dipendenze di (d'ora in avanti, nonché l'ordine di ripristino di tale Controparte_1 CP_5
ultimo rapporto di lavoro a decorrere dal 30/11/2018.
2. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale, all'esito dell'espletata prova testimoniale, con sentenza n.
2080/2021, pubblicata il 29.3.2021, accoglieva le domande dei ricorrenti, ritenendo che non fossero stati dimostrati né la preesistenza del ramo ceduto, né la sua autonomia funzionale, tanto al momento della cessione quanto successivamente.
In particolare affermava che dall'istruttoria era emerso che, sul piano oggettivo, l'attività ceduta di "recupero crediti" aveva riguardato non tutti i crediti in sofferenza, ma soltanto alcuni;
i beni materiali ceduti erano in misura di per sé non significativa e non erano stati ceduti i software e le procedure informatiche, rimasti alla cedente ed ancora utilizzati dopo il trasferimento;
sul piano soggettivo, erano stati trasferiti non soltanto i dipendenti in precedenza addetti all'attività di "recupero crediti", ma anche altri dipendenti che erano addetti alle due strutture di staff, sebbene le relative attività (supporto amministrativo e supporto operativo) fossero rimaste in capo ad , sicché neppure si trattava di cessione di ramo d'azienda rappresentato da CP_1
un gruppo di dipendenti caratterizzato da un particolare e specifico know how.
Inoltre, il Tribunale riteneva insussistente anche l'autonomia funzionale, in quanto ai fini dell'operatività del ramo ceduto era stata necessaria una significativa integrazione strutturale da parte della cessionaria,
mediante la sottoscrizione a titolo oneroso di contratti di locazione e di servicing e comunque, anche dopo il trasferimento di ramo d'azienda, la cessionaria doveva necessariamente e continuamente relazionarsi - per svolgere l'attività ceduta - con la struttura "workout management E administration" di sia per le CP_1
decisioni fondamentali, sia per tutte le operazioni, imputazioni e registrazioni contabili relative all'attività di recupero crediti.
C
e (d'ora in avanti, ) interponevano appello. Controparte_2 CP_2
3. In accoglimento del gravame e in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di appello di Roma con sentenza n. 1851/2023 del 3 maggio 2023 respingeva le domande dei lavoratori.
Costoro proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
4. La S.C., con sentenza n. 15469/2025, respingeva il primo motivo, accoglieva il secondo e dichiarava assorbito il terzo sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
<
a) l'affidamento in gestione dei crediti a una mandataria, unitamente agli elementi di causa, avvalora la prospettazione secondo cui non era possibile realizzare l'attività di recupero crediti in via autonoma senza ricorrere all'ingerenza della società cedente;
b) infatti, lo svolgimento delle attività assegnate ai lavoratori ceduti continua a richiedere, come avveniva già
Pa prima, continui scambi e rapporti con altre funzioni di e ora con la direzione workout management E
administration; i sistemi operativi e i software indispensabili sono gli stessi che i lavoratori utilizzavano prima
Pa della cessione, rimasti in proprietà di;
c) la direzione recupero crediti ("DRC"), prima della cessione del ramo, si occupava della gestione dell'attività
di recupero dei crediti in sofferenza e delle relative garanzie nei confronti delle società del gruppo
[...]
, che avevano stipulato appositi contratti di service con di cui CP_1 Controparte_4
Part faceva parte la;
Part d) della " facevano parte anche due uffici di staff, ossia l'ufficio tecnico amministrativo e l'ufficio normativa e strumenti;
il primo si occupava delle attività amministrative, del personale, dei rapporti con le banche mandanti, delle attività post cessione dei crediti, del censimento dei fornitori e delle convenzioni con i legali e non invece delle attività di recupero crediti riferite alle singole posizioni creditorie;
e) dopo la cessione all'interno della cedente è stata creata la struttura direzione "workout management E
administration", con il compito di relazionarsi con e con gli altri outsourcers per le attività di CP_2
delibera oltre i limiti di facoltà delegate, nonché per la gestione diretta del recupero dei crediti non oggetto della cessione (quelli esclusi, perché definiti "sensibili");
f) a fronte di queste circostanze di fatto, pacifiche fra le parti, va considerato che la cessione di ramo d'azienda può riguardare anche un'attività economica nella quale non vi siano o siano pochi i beni materiali o immateriali, in presenza di una rete di lavoratori dotata di specifica competenza in un determinato settore,
sicché assume decisivo rilievo, quale elemento identificativo della fattispecie legale, il riferimento alla
"attività", che svincola la stessa dalla nozione commercialistica dell'art. 2055 c.c.;
g) quindi se ricorrono gli elementi anzidetti, è irrilevante il fatto che non siano trasferite tutte le immobilizzazioni afferenti l'attività del ramo ceduto;
h) peraltro nel caso in esame occorre tenere presente il particolare schema contrattuale adottato, quello del mandato gestorio, sicché da un lato le interazioni con la cedente si rendono necessarie proprio in virtù del mandato e vanno considerate senza perdere di vista la natura dematerializzata del ramo ceduto;
i) inoltre dal contratto di servicing si evince che era stato ceduto circa il 90% dei crediti e la cedente aveva mantenuto una piccola quota dell'attività di recupero corrispondente ai crediti "sensibili", ma si tratta della conseguenza della scissione fra titolarità del credito, rimasta in capo alla cedente, e attività di recupero secondo lo schema del mandato, sicché è il cedente a indicare il perimetro di attività del potere della cessionaria/mandataria con le ingerenze che si verificano mediante il rilascio di procure specifiche o di delibere;
j) quanto al mancato trasferimento della struttura di supporto tecnico e amministrativo, questo dato non esclude la fattispecie dell'art. 2112 c.c., poiché era una struttura certo utile all'attività di recupero del credito,
ma che si giustifica in considerazione di una gestione "condivisa" con la cedente;
k) gli applicativi erano nella esclusiva disponibilità della cessionaria sicché è irrilevante che la relativa titolarità
Pa sia rimasta in capo a;
l) dunque sussistono i requisiti dell'autonomia funzionale e della preesistenza…
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2112 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito dell'autonomia funzionale.
Il motivo - che si traduce nella doglianza dell'errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta -
è fondato.
La Corte d'Appello, dopo aver dato atto che la struttura di supporto specialistico tecnico e amministrativo era rimasta in (e denominata workout management ), ha accertato in Controparte_1 Controparte_6
fatto che quella struttura "ha continuato a svolgere le medesime attività di supporto amministrativo ed operativo a favore di quelle svolte dai lavoratori ceduti in necessaria interazione con essi anche successivamente alla cessione;
i dipendenti ceduti, tra cui gli odierni lavoratori appellati, sono rimasti funzionalmente dipendenti dalle strutture organizzative della società cedente... rivolgendosi alla stessa per l'attività di recupero crediti coordinati da essa e funzionalmente indirizzate dalla stessa..." (v. sentenza impugnata, p. 4).
A fronte di questo accertamento di fatto, la conclusione sarebbe dovuta essere in termini di assenza di autonomia funzionale del ramo ceduto e non l'opposto. L'errore di sussunzione si è tradotto, quindi, nell'applicare l'art. 2112 c.c. invece inapplicabile, perché la fattispecie concreta, come accertata dalla Corte
territoriale, non ne presenta uno dei requisiti fondamentali, ossia l'autonomia funzionale.
Al riguardo va ricordato il pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui il ramo d'azienda rilevante ex art. 2112 c.c. deve pur sempre rispettare la nozione di impresa e pertanto deve pur sempre avere quell'autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell'attività imprenditoriale (nella nozione data dall'art. 2082 c.c.) sul mercato, quindi anche verso terzi, e non solo verso la cedente. In
particolare questa Corte ha affermato che ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112
c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 D.Lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere -
autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò
anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (sentenza 6 marzo 2014, C-
458/12; sentenza 13 giugno 2019, C-664/2017) (Cass. n. 22249/2021).
In definitiva, il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria
(Cass. n. 19034/2017: in quel giudizio questa Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il trasferimento di ramo d'azienda nel caso di cessione di un call center, benché per la realizzazione dell'attività ceduta fosse necessaria una continua interazione con programmi informatici rimasti nella proprietà esclusiva della cedente;
nello stesso senso Cass. n. 11247/2016).
La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tale orientamento: pur avendo verificato che in concreto,
dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste alla cedente, ha nondimeno ritenuto sussistente la fattispecie disciplinata dall'art. 2112 c.c.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, affinché siano tratte tutte le conseguenze dall'accertamento del rilievo che, nel caso concreto, ha avuto quella "necessaria interazione" della cessionaria con la struttura di supporto tecnico e amministrativo rimasta presso la cedente (e poi presso
). Controparte_1
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2112 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito della preesistenza del ramo ceduto.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo: l'insussistenza del requisito dell'autonomia funzionale rende privo di autonoma rilevanza l'ulteriore requisito della preesistenza>>.
5. Con ricorso depositato in data 1 agosto 2025 i ricorrenti in epigrafe riassumevano il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in diversa composizione, giudice del rinvio.
L' e l' resistevano. CP_1 CP_2
6. A norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., il Collegio deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla S.C.
Orbene, la Cassazione, dopo aver dato atto di quanto stabilito in fatto dal giudice di secondo grado [(ossia,
che: a) la struttura di supporto specialistico tecnico e amministrativo era rimasta in Intesa continuando a svolgere le medesime attività di supporto amministrativo ed operativo a favore di quelle svolte dai lavoratori ceduti in necessaria interazione con essi anche successivamente alla cessione;
b) i dipendenti ceduti, tra cui i lavoratori ricorrenti, erano rimasti funzionalmente dipendenti dalle strutture organizzative della società
cedente... rivolgendosi alla stessa per l'attività di recupero crediti coordinati da essa e funzionalmente indirizzate dalla stessa;
c) dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste alla cedente] ha affermato che doveva necessariamente ritenersi che il ramo ceduto non avesse autonomia funzionale, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2112 c.c.
La S.C. ha, quindi, affidato a questa Corte il compito, quale giudice del rinvio, di trarre “tutte le conseguenze dall'accertamento del rilievo che, nel caso concreto, ha avuto quella “necessaria interazione” della cessionaria con la struttura di supporto tecnico e amministrativo rimasta presso la cedente (e poi presso
)”. Controparte_1
Così definito l'oggetto del presente giudizio, deve necessariamente concludersi che era (ed è) infondato l'appello proposto dall' e dall' avverso la sentenza di primo grado, perché traeva origine dalla CP_1 CP_2
supposta genuinità della cessione del ramo di azienda, nel mentre dall'accertamento compiuto dal giudice del gravame (accertamento che, sotto il profilo esaminato dalla S.C., non è stato richiesto a questa Corte di riesaminare o rivedere) è emerso che il ramo ceduto (per effetto della “necessaria interazione della cessionaria con la struttura di supporto tecnico e amministrativo rimasta presso la cedente”) non aveva autonomia funzionale, con conseguente inapplicabilità dela normativa in tema di trasferimento d'azienda.
7. Conseguentemente, va confermata la sentenza resa, inter partes, dal Tribunale di Roma, anche relativamente alla statuizione sulle spese, le quali, tuttavia, vanno rideterminate in €.7.200,00, rispetto all'importo liquidato di €.8.000,00, poiché due degli originari ricorrenti (20) hanno rinunciato al ricorso e, nei loro confronti, la S.C, ha dichiarato l'estinzione del processo.
Va ricordato che non è consentito modificare in meius la liquidazione delle spese in favore della parte che non si era doluto della liquidazione già ricevuta, stante il principio secondo cui l'impugnazione giova soltanto a chi la fa (cfr. Cass. 23985/2019; 28136/2023).
Secondo la regola della soccombenza le spese delle successive fasi del processo vanno poste a carico delle società resistenti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
15469/2025, sul ricorso in riassunzione proposto in data 1 agosto da , , Parte_1 Parte_2
, , , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , , e nei confronti della
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
e della così provvede: Controparte_1 Controparte_2
rigetta l'appello proposto dalla e dalla avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_1 Controparte_2
2080/2021 resa, inter partes, dal Tribunale di Roma in data 29.3.2021;
conferma detta sentenza;
condanna la e la al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese Controparte_1 Controparte_2
dell'intero processo, che così liquida:
€.7.200,00 per il giudizio di primo grado;
€.20.000,00 per il giudizio di appello;
€.15.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.20.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma in data 8 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2044 dell'anno 2025
TRA
, , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , , e
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18
assistiti e difesi dall'avv. Riccardo Bolognesi
- ricorrenti in riassunzione -
E
Controparte_1 assistita e difesa dagli avv. Giorgio Molteni e Paolo Zucchinali
- resistente -
E
- già Controparte_2 CP_3
assistita e difesa dagli avv. Emanuele Barberis, Giordano Franchi, Massimiliano Gualdi, IA PO e AR
Paletto
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti in epigrafe – già dipendenti di (oggi ) Controparte_4 Controparte_1
fino al 30/11/2018, quando era intervenuta la cessione del ramo d'azienda cui erano addetti a (poi CP_3
divenuta ) – proponevano ricorso dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di Controparte_2
inefficacia, nei loro confronti, della predetta cessione, l'accertamento della persistenza del loro rapporto di lavoro alle dipendenze di (d'ora in avanti, nonché l'ordine di ripristino di tale Controparte_1 CP_5
ultimo rapporto di lavoro a decorrere dal 30/11/2018.
2. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale, all'esito dell'espletata prova testimoniale, con sentenza n.
2080/2021, pubblicata il 29.3.2021, accoglieva le domande dei ricorrenti, ritenendo che non fossero stati dimostrati né la preesistenza del ramo ceduto, né la sua autonomia funzionale, tanto al momento della cessione quanto successivamente.
In particolare affermava che dall'istruttoria era emerso che, sul piano oggettivo, l'attività ceduta di "recupero crediti" aveva riguardato non tutti i crediti in sofferenza, ma soltanto alcuni;
i beni materiali ceduti erano in misura di per sé non significativa e non erano stati ceduti i software e le procedure informatiche, rimasti alla cedente ed ancora utilizzati dopo il trasferimento;
sul piano soggettivo, erano stati trasferiti non soltanto i dipendenti in precedenza addetti all'attività di "recupero crediti", ma anche altri dipendenti che erano addetti alle due strutture di staff, sebbene le relative attività (supporto amministrativo e supporto operativo) fossero rimaste in capo ad , sicché neppure si trattava di cessione di ramo d'azienda rappresentato da CP_1
un gruppo di dipendenti caratterizzato da un particolare e specifico know how.
Inoltre, il Tribunale riteneva insussistente anche l'autonomia funzionale, in quanto ai fini dell'operatività del ramo ceduto era stata necessaria una significativa integrazione strutturale da parte della cessionaria,
mediante la sottoscrizione a titolo oneroso di contratti di locazione e di servicing e comunque, anche dopo il trasferimento di ramo d'azienda, la cessionaria doveva necessariamente e continuamente relazionarsi - per svolgere l'attività ceduta - con la struttura "workout management E administration" di sia per le CP_1
decisioni fondamentali, sia per tutte le operazioni, imputazioni e registrazioni contabili relative all'attività di recupero crediti.
C
e (d'ora in avanti, ) interponevano appello. Controparte_2 CP_2
3. In accoglimento del gravame e in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di appello di Roma con sentenza n. 1851/2023 del 3 maggio 2023 respingeva le domande dei lavoratori.
Costoro proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
4. La S.C., con sentenza n. 15469/2025, respingeva il primo motivo, accoglieva il secondo e dichiarava assorbito il terzo sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
<
a) l'affidamento in gestione dei crediti a una mandataria, unitamente agli elementi di causa, avvalora la prospettazione secondo cui non era possibile realizzare l'attività di recupero crediti in via autonoma senza ricorrere all'ingerenza della società cedente;
b) infatti, lo svolgimento delle attività assegnate ai lavoratori ceduti continua a richiedere, come avveniva già
Pa prima, continui scambi e rapporti con altre funzioni di e ora con la direzione workout management E
administration; i sistemi operativi e i software indispensabili sono gli stessi che i lavoratori utilizzavano prima
Pa della cessione, rimasti in proprietà di;
c) la direzione recupero crediti ("DRC"), prima della cessione del ramo, si occupava della gestione dell'attività
di recupero dei crediti in sofferenza e delle relative garanzie nei confronti delle società del gruppo
[...]
, che avevano stipulato appositi contratti di service con di cui CP_1 Controparte_4
Part faceva parte la;
Part d) della " facevano parte anche due uffici di staff, ossia l'ufficio tecnico amministrativo e l'ufficio normativa e strumenti;
il primo si occupava delle attività amministrative, del personale, dei rapporti con le banche mandanti, delle attività post cessione dei crediti, del censimento dei fornitori e delle convenzioni con i legali e non invece delle attività di recupero crediti riferite alle singole posizioni creditorie;
e) dopo la cessione all'interno della cedente è stata creata la struttura direzione "workout management E
administration", con il compito di relazionarsi con e con gli altri outsourcers per le attività di CP_2
delibera oltre i limiti di facoltà delegate, nonché per la gestione diretta del recupero dei crediti non oggetto della cessione (quelli esclusi, perché definiti "sensibili");
f) a fronte di queste circostanze di fatto, pacifiche fra le parti, va considerato che la cessione di ramo d'azienda può riguardare anche un'attività economica nella quale non vi siano o siano pochi i beni materiali o immateriali, in presenza di una rete di lavoratori dotata di specifica competenza in un determinato settore,
sicché assume decisivo rilievo, quale elemento identificativo della fattispecie legale, il riferimento alla
"attività", che svincola la stessa dalla nozione commercialistica dell'art. 2055 c.c.;
g) quindi se ricorrono gli elementi anzidetti, è irrilevante il fatto che non siano trasferite tutte le immobilizzazioni afferenti l'attività del ramo ceduto;
h) peraltro nel caso in esame occorre tenere presente il particolare schema contrattuale adottato, quello del mandato gestorio, sicché da un lato le interazioni con la cedente si rendono necessarie proprio in virtù del mandato e vanno considerate senza perdere di vista la natura dematerializzata del ramo ceduto;
i) inoltre dal contratto di servicing si evince che era stato ceduto circa il 90% dei crediti e la cedente aveva mantenuto una piccola quota dell'attività di recupero corrispondente ai crediti "sensibili", ma si tratta della conseguenza della scissione fra titolarità del credito, rimasta in capo alla cedente, e attività di recupero secondo lo schema del mandato, sicché è il cedente a indicare il perimetro di attività del potere della cessionaria/mandataria con le ingerenze che si verificano mediante il rilascio di procure specifiche o di delibere;
j) quanto al mancato trasferimento della struttura di supporto tecnico e amministrativo, questo dato non esclude la fattispecie dell'art. 2112 c.c., poiché era una struttura certo utile all'attività di recupero del credito,
ma che si giustifica in considerazione di una gestione "condivisa" con la cedente;
k) gli applicativi erano nella esclusiva disponibilità della cessionaria sicché è irrilevante che la relativa titolarità
Pa sia rimasta in capo a;
l) dunque sussistono i requisiti dell'autonomia funzionale e della preesistenza…
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2112 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito dell'autonomia funzionale.
Il motivo - che si traduce nella doglianza dell'errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta -
è fondato.
La Corte d'Appello, dopo aver dato atto che la struttura di supporto specialistico tecnico e amministrativo era rimasta in (e denominata workout management ), ha accertato in Controparte_1 Controparte_6
fatto che quella struttura "ha continuato a svolgere le medesime attività di supporto amministrativo ed operativo a favore di quelle svolte dai lavoratori ceduti in necessaria interazione con essi anche successivamente alla cessione;
i dipendenti ceduti, tra cui gli odierni lavoratori appellati, sono rimasti funzionalmente dipendenti dalle strutture organizzative della società cedente... rivolgendosi alla stessa per l'attività di recupero crediti coordinati da essa e funzionalmente indirizzate dalla stessa..." (v. sentenza impugnata, p. 4).
A fronte di questo accertamento di fatto, la conclusione sarebbe dovuta essere in termini di assenza di autonomia funzionale del ramo ceduto e non l'opposto. L'errore di sussunzione si è tradotto, quindi, nell'applicare l'art. 2112 c.c. invece inapplicabile, perché la fattispecie concreta, come accertata dalla Corte
territoriale, non ne presenta uno dei requisiti fondamentali, ossia l'autonomia funzionale.
Al riguardo va ricordato il pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui il ramo d'azienda rilevante ex art. 2112 c.c. deve pur sempre rispettare la nozione di impresa e pertanto deve pur sempre avere quell'autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell'attività imprenditoriale (nella nozione data dall'art. 2082 c.c.) sul mercato, quindi anche verso terzi, e non solo verso la cedente. In
particolare questa Corte ha affermato che ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112
c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 D.Lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere -
autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò
anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (sentenza 6 marzo 2014, C-
458/12; sentenza 13 giugno 2019, C-664/2017) (Cass. n. 22249/2021).
In definitiva, il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria
(Cass. n. 19034/2017: in quel giudizio questa Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il trasferimento di ramo d'azienda nel caso di cessione di un call center, benché per la realizzazione dell'attività ceduta fosse necessaria una continua interazione con programmi informatici rimasti nella proprietà esclusiva della cedente;
nello stesso senso Cass. n. 11247/2016).
La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tale orientamento: pur avendo verificato che in concreto,
dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste alla cedente, ha nondimeno ritenuto sussistente la fattispecie disciplinata dall'art. 2112 c.c.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, affinché siano tratte tutte le conseguenze dall'accertamento del rilievo che, nel caso concreto, ha avuto quella "necessaria interazione" della cessionaria con la struttura di supporto tecnico e amministrativo rimasta presso la cedente (e poi presso
). Controparte_1
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2112 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito della preesistenza del ramo ceduto.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo: l'insussistenza del requisito dell'autonomia funzionale rende privo di autonoma rilevanza l'ulteriore requisito della preesistenza>>.
5. Con ricorso depositato in data 1 agosto 2025 i ricorrenti in epigrafe riassumevano il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in diversa composizione, giudice del rinvio.
L' e l' resistevano. CP_1 CP_2
6. A norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., il Collegio deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla S.C.
Orbene, la Cassazione, dopo aver dato atto di quanto stabilito in fatto dal giudice di secondo grado [(ossia,
che: a) la struttura di supporto specialistico tecnico e amministrativo era rimasta in Intesa continuando a svolgere le medesime attività di supporto amministrativo ed operativo a favore di quelle svolte dai lavoratori ceduti in necessaria interazione con essi anche successivamente alla cessione;
b) i dipendenti ceduti, tra cui i lavoratori ricorrenti, erano rimasti funzionalmente dipendenti dalle strutture organizzative della società
cedente... rivolgendosi alla stessa per l'attività di recupero crediti coordinati da essa e funzionalmente indirizzate dalla stessa;
c) dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste alla cedente] ha affermato che doveva necessariamente ritenersi che il ramo ceduto non avesse autonomia funzionale, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2112 c.c.
La S.C. ha, quindi, affidato a questa Corte il compito, quale giudice del rinvio, di trarre “tutte le conseguenze dall'accertamento del rilievo che, nel caso concreto, ha avuto quella “necessaria interazione” della cessionaria con la struttura di supporto tecnico e amministrativo rimasta presso la cedente (e poi presso
)”. Controparte_1
Così definito l'oggetto del presente giudizio, deve necessariamente concludersi che era (ed è) infondato l'appello proposto dall' e dall' avverso la sentenza di primo grado, perché traeva origine dalla CP_1 CP_2
supposta genuinità della cessione del ramo di azienda, nel mentre dall'accertamento compiuto dal giudice del gravame (accertamento che, sotto il profilo esaminato dalla S.C., non è stato richiesto a questa Corte di riesaminare o rivedere) è emerso che il ramo ceduto (per effetto della “necessaria interazione della cessionaria con la struttura di supporto tecnico e amministrativo rimasta presso la cedente”) non aveva autonomia funzionale, con conseguente inapplicabilità dela normativa in tema di trasferimento d'azienda.
7. Conseguentemente, va confermata la sentenza resa, inter partes, dal Tribunale di Roma, anche relativamente alla statuizione sulle spese, le quali, tuttavia, vanno rideterminate in €.7.200,00, rispetto all'importo liquidato di €.8.000,00, poiché due degli originari ricorrenti (20) hanno rinunciato al ricorso e, nei loro confronti, la S.C, ha dichiarato l'estinzione del processo.
Va ricordato che non è consentito modificare in meius la liquidazione delle spese in favore della parte che non si era doluto della liquidazione già ricevuta, stante il principio secondo cui l'impugnazione giova soltanto a chi la fa (cfr. Cass. 23985/2019; 28136/2023).
Secondo la regola della soccombenza le spese delle successive fasi del processo vanno poste a carico delle società resistenti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
15469/2025, sul ricorso in riassunzione proposto in data 1 agosto da , , Parte_1 Parte_2
, , , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , , e nei confronti della
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
e della così provvede: Controparte_1 Controparte_2
rigetta l'appello proposto dalla e dalla avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_1 Controparte_2
2080/2021 resa, inter partes, dal Tribunale di Roma in data 29.3.2021;
conferma detta sentenza;
condanna la e la al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese Controparte_1 Controparte_2
dell'intero processo, che così liquida:
€.7.200,00 per il giudizio di primo grado;
€.20.000,00 per il giudizio di appello;
€.15.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.20.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma in data 8 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis