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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/09/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Calogero D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1845/2024 R.G.A.C. promossa da:
nata a [...] il Controparte_1
13/04/1960, residente a [...], TU (Argentina), Manzana 7, lote 4, Barrio Islas
Malvinas; nato a [...] il [...], residente Controparte_2
a Villa Carmela, TU (Argentina), Manzana 7, lote 4, Barrio Islas Malvinas;
nato a [...] il [...], residente a Controparte_3
Villa Carmela, TU (Argentina), Manzana 7, lote 4, Barrio Islas Malvinas;
-
nata a [...] il [...], residente a [...]Testimone_1
Carmela, TU (Argentina), Manzana 7, lote 4, Barrio Islas Malvinas;
tutti elettivamente domiciliati in Jesolo , via Mameli n. 16, presso lo studio dell'Avv. Marco mantovani, che li rappresenta e difende giusta procura, allegata al ricorso.
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_4 CP_5 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l' 8.10.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_4
della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, , cittadino italiano nato a [...] Parte_1
(Enna) il 22/02/1894, emigrato in Argentina ed ivi sposatosi con la sig.ra Persona_1
e che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, così, ai suoi discendenti.
Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo mentre vani si erano rivelati i tentativi di presentare in via amministrativa, presso il competente
Consolato in Argentina, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo volersi disporre Controparte_4
preliminarmente la sospensione del giudizio mentre nel merito non ha contestato la domanda proposta da controparte.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 21.05.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza di sospensione del giudizio proposta dal
[...]
atteso che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il CP_4
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul unto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “ lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/372025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. Infine deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui al'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo ,
. Parte_1
Tanto premesso in rito, la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. In punto di diritto deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che cittadino italiano nato in [...] genitori Parte_1
italiani, nel comune di Catenanuova in data 22.02.1894,emigrato nella Repubblica
Argentina, mai naturalizzatosi cittadino argentino si unì in matrimonio, in data
5/10/1918, con e dalla loro unione nasceva, in Argentina, in data Persona_1
28/2/1929, Quest'ultima, in data 24/11/1945 , si è poi unita in Persona_2
matrimonio con , e dalla loro unione nasceva in Argentina in Persona_3
data 13/4/1960, , odierna ricorrente. Persona_4
Dall'unione della predetta con , Controparte_1 Persona_5 nascevano i tre figli, anch'essi ricorrenti, segnatamente in data 19/12/1987, nasceva a
AN IG de TU (Argentina), in data 07/04/1989 Controparte_2
nasceva a AN IG de TU (Argentina) e , infine, in data ) il Controparte_3
09/08/1990, sempre a AN IG de TU (Argentina), nasceva Testimone_1
Nella linea genealogica sopra brevemente riassunta si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione Italiana da ai suoi discendenti. Persona_2
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi mantenuta dalla cittadina italiana pur sposatasi con cittadino straniero con la possibilità per quest'ultima di trasmetterla ai suoi discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_4
della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti mentre il Pubblico Ministero nulla ha inteso osservare.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_4
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_4
integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 1 Settembre 2025.
IL GIUDICE
Calogero D. Cammarata