Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza di discussione del 29/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
promossa da: nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 7580/2023 R.G.
), nella qualità di unica erede del Sig. [...] Parte 1 (C.F. C.F. 1
Per 1 , rapp.ta e difesa, come da mandato in atti, dall'Avvocato Francesco
Grillo (C.F. ) presso il cui studio sito in Napoli alla via C.F. 2
Francesco Galeota n.8 elettivamente domicilia, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni di Cancelleria ai seguenti numeri di fax 081/2393739
all'indirizzo di posta 081/2390107 e elettronica certificata
Email 2 it. Email_1
RICORRENTE
CONTRO
del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dal funzionario CP 1 in persona
Giacomo Caiazza
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei pensione di inabilità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per 1 ha dedotto che: inoltrava in data 10.02.2022 domanda all' CP 1 n. Persona 1
3930917206507 ai fini dell'accertamento della percentuale di invalidità/inabilità ex Legge
118/71, nonché dello status di persona con necessità di assistenza continua e del relativo beneficio dell'indennità di accompagnamento ex legge 18/80; in data 28.10.2022 veniva accertato dal Centro Medico Legale CP_1 Sede di Napoli, che il Sole era invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)" con data decorrenza 10.02.2022; con provvedimento del 09.11.2022, l' comunicava la liquidazione della "prestazione quale Controparte_2
invalido totale comprensiva dell'indennità di accompagnamento”; il provvedimento CP_1 del
09.11.2022 riconosceva esclusivamente il beneficio dell'indennità di accompagnamento con arretrati calcolati a far data 03/2022 e non anche la prestazione della pensione di inabilità lavorativa pur in presenza di un verbale di accertamento del Centro Medico Legale CP_1 Napoli del 28.10.2022 ove il de cuius veniva riconosciuto: “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80); al fine di vedersi corrisposta la prestazione relativa alla pensione di inabilità ex Legge 118/71 il Sole inoltrava a mezzo pec con data 31.10.2022, Modello autocertificazione
Cod. AP70 e contestualmente, con nota pec del 31.10.2022 comunicava all' CP_1 che il proprio reddito netto riferito all'anno 2022 ammontava ad importo inferiore ad euro 8583,51 e, pertanto, nei limiti fissati dalla normativa vigente per la corresponsione della pensione di invalidità ovvero inabilità CP_1 ex legge 118/71; come da modulo di autocertificazione redditi 2022 e relativo prospetto allegato, recapitato a CP_1 a mezzo pec in data 31.10.2022, per l'anno corrente il Sole risultava aver prodotto reddito netto per esenzioni di oneri deducibili, pari ad euro 514,00, pertanto, con reddito ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità ovvero inabilità
CP_1 inferiore al limite reddituale fissato per l'anno 2022 in euro 17.050,42; provvedeva a comunicare e documentare all' CP_1 tutte le spese mediche e/o di assistenza specifica delle quali aveva necessitato con riferimento all'anno 2022, per un ammontare di oneri deducibili pari ad euro 23.044,11, a mezzo pec del 19.09.2022 - Patronato INAS Milano. e successiva pec inviata in data 31.10.2022; in data 13.12.2022 il de cuius inoltrava ricorso in via dallo stesso
Sede di Napoli;
era amministrativa a Controparte_3
- decorso il termine di gg. 90 prescritto dalla vigente normativa senza che l' CP_1 provvedesse o desse riscontro al ricorso prefato.
Sulla base di tali premesse, chiedeva, la condanna dell'CP_1 alla corresponsione dei ratei dell'indennità di pensione di inabilità maturati e non corrisposti, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, vinte le spese con attribuzione.
Nelle more del giudizio decedeva il ricorrente, per cui, con memoria difensiva di costituzione Parte_1 quale erede del de cuius, faceva proprie le conclusioni rassegnate nel ricorso
,
introduttivo.
Si costituiva l' CP_1 il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso de quo, in quanto non risultava allegata la dichiarazione dell'amm.ne pubblica A.E. Redditi 2022.
All'odierna udienza, previa acquisizione di ulteriore documentazione, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La sussistenza del requisito sanitario è già stata accertata dal verbale della Commissione Medica del 28.20.22 che ha riconosciuto il ricorrente invalido al 100% con necessità di assistenza continua con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10.2.2022.
La parte istante, tuttavia, deduce il mancato pagamento dei ratei della pensione di inabilità per il periodo dalla domanda amministrativa al decesso del Sole, avendo riscosso solo quelli dell'indennità di accompagnamento.
L'CP 1 convenuto non ha contestato il mancato pagamento della prestazione in oggetto quanto piuttosto la sussistenza del requisito reddituale utile per ottenere la pensione.
Di contro, la sussistenza dei presupposti socio-economici per il riconoscimento della prestazione assistenziale in oggetto è provata per tabulas avendo lo stesso CP_1 prodotto copia della certificazione reddituale anno 2022 del de cuius proveniente dall'Agenzia delle Entrate dalla quale si evince che il reddito prodotto, al netto degli oneri deducibili, rientra nei limiti reddituali per godere della pensione di inabilità.
E' solo il caso di rilevare che l'art.35 DL 207/2008, convertito in legge n.14/2009 stabilisce che
"Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 10 Luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva".
Tale norma è stata poi modificata dall'art. 13, c.6, lettere a) e b) del D.L. 2010 n.78 convertito in legge n. 122/2010 che prescrive: "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.” Controparte_3 senza nuovi o Lo stesso art. 13 stabilisce: 'E' istituito presso l'istituto maggiori oneri per la finanza pubblica, il 'per la raccolta, la conservazione e la Controparte_4 " gestione dei dati, dei redditi e delle altre informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Alla luce della normativa richiamata, può, dunque affermarsi, che la regola generale in tema di liquidazione o di ricostituzione di prestazioni assistenziali o previdenziali collegate al reddito, è che deve aversi riguardo al reddito dell'anno solare precedente;
invece, per le prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati aventi titolo a prestazioni di natura assistenziale, rileva il reddito percepito nello stesso anno (cfr. Cass. n. 5271/2017).
La norma stabilisce, dunque, che si considera il reddito dell'anno in corso per le prestazioni i cui dati confluiscono nel Casellario Centrale dei Pensionati. Tra dette prestazioni vi è la pensione di inabilità civile.
Sulla questione la giurisprudenza è da tempo consolidata.
Cass. 16595/18:
"... sulla questione di causa si è formato un univoco orientamento di questa Corte (ex plurimis: Cass. 5 ottobre
2016, nr. 19926; 1 marzo 2017 nr. 5271; 15 novembre 2017 nr, 27013), cui in questa sede si intende assicurare continuità, secondo cui anche in vigenza della disciplina di cui al nuovo testo del D.L. n. 207 del
2008, art. 35, comma 8, - (come modificato ed integrato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6)- i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio assistenziale debbono coesistere con la erogazione del trattamento sicchè nella sede giudiziaria l'accertamento va operato con riferimento all'anno nel quale matura la prestazione e non con riferimento all'anno precedente. Il diverso criterio dell'anno anteriore alla prestazione è previsto ai fini della liquidazione amministrativa, ove per ragioni pratiche, si è fatto ricorso ad una presunzione di permanenza del requisito reddituale nell'anno successivo ...”.
Nel caso in esame, venendo in rilievo una prestazione di carattere assistenziale, deve aversi riguardo al reddito percepito nell'anno in corso alla data della domanda amministrativa e cioè all'anno 2022.
Conseguentemente la domanda va accolta e l'CP_1 va condannato al pagamento in favore della ricorrente n.q. di erede di Persona 1 dei ratei della pensione di inabilità ex Lege 118/71 a far data dal 01.03.2022, fino alla data del decesso del 06.06.2023.
Ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, applicabile ai crediti maturati dal primo gennaio 1992, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito da computarsi dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, si compensano per metà e vanno poste a carico dell' CP_1 per la restante parte e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
condanna l'CP_1 al pagamento in favore della ricorrente n.q. di erede di Persona 1 dei ratei della pensione di inabilità ex Lege 118/71 a far data dal 01.03.2022, fino alla data del decesso del
06.06.2023 del de cuius, oltre interessi legali sui ratei arretrati da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, dalla data di maturazione al saldo;
compensa per metà le spese di lite e condanna l'CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 1.050,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente.
Napoli, così deciso in data 29/01/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)