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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1450/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1450/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
37, Tivoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Piacente (C.F. del C.F._2 foro di Tivoli giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in via Del Mare Controparte_1
2D
Pomezia C.F. e P.IVA.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato Giulio Rosano P.IVA_1 del Foro di Latina, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in data 11/3/2024, chiedeva al Tribunale adito : Parte_1
“accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente e la società convenuta nel periodo precisato, cioè a far data dal
01.09.2023 al 27.05.2023, accertato e di conseguenza inquadrato il ricorrente nel livello D2 di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. Servizi Fiduciari Integrati Anpit, accertare
e dichiarare che il ricorrente ha svolto un orario di lavoro inferiore rispetto alel 40 ore settimanali previste contrattualmente e, di conseguenza, condannare la società , in CP_1 persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Pomezia (RM), Via del Mare 2/D, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.035,70, oltre rivalutazione ed interessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. si costituiva in giudizio con memoria del 4/10/2024 per chiedere al Tribunale di: CP_1
“Per il rigetto parziale della domanda e la rideterminazione delle somme effettivamente dovute al lavoratore a seguito di consulenza tecnica d'ufficio. Spese rifuse” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva celebrata il 17/10/2024; seguiva ordinanza istruttoria del 21/10/2024 con cui veniva disposta CTU contabile con nomina del dott. (dottore commercialista), che prestava giuramento il 18/2/2025 con Persona_1 formulazione del seguente quesito:
“accerti il CTU sulla base della documentazione in atti la misura delle differenze retributive
– se dovute - da a per il lavoro svolto dall'1/9/2022 al CP_1 Parte_1
27/5/2023, tenuto conto dell'inquadramento come operaio addetto allo smistamento merci livello D2 CCNL Servizi Ausiliari Integrati AN , con un orario di lavoro inferiore a quello contrattuale di 40 ore settimanali e pari a:
- 117 ore a settembre 2022;
Pag. 2 di 5 - 127 ore a ottobre 2022;
- 93 ore a novembre 2022;
- 116 ore a dicembre 2022;
- 116 ore a gennaio 2023;
- 74 ore a febbraio 2023;
- 31,75 ore a marzo 2023,;
- 53,35 ore a aprile 2023;
- 39,50 ore a maggio 2023; tenuto conto dei periodi di malattia se documentati in atti, nonché tenuto conto delle somme percepite così come risultanti dalle buste paga prodotte da parte resistente”.
La relazione peritale veniva depositata il 18/8/2025; seguiva l'udienza del 18/12/2025 e all'esito della discussione orale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti costituite, nonchè nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata dal dott. (dottore commercialista). Persona_1
2. In fatto e in diritto
5. Nel merito, attesa la non contestazione del rapporto di lavoro e dell'orario di lavoro, ma solo dei conteggi parte, si ritiene accertato che ha intrattenuto un rapporto Parte_1 di lavoro a tempo indeterminato con dall'1/9/2022 al 27/5/2023, livello D2 CCNL CP_2
Servizi ausiliari integrati AN, come addetto allo smistamento merci con l'orario dedotto dal ricorrente al n. 6 del ricorso, come indicato nel quesito peritale.
6. IL CTU ha accertato quanto segue:
“Nel calcolo della somma spettante pari a € 1.663,53 sono compresi i ratei della tredicesima mensilità, ma non i ratei del trattamento di fine rapporto, per le motivazioni sopra esposte, per cui a titolo di TFR risultano dovuti € 661,46 come da prospetto allegato (nella retribuzione imponibile utile per il calcolo del TFR non sono conteggiate le somme percepite per i periodi di malattia), per cui il totale dovuto è pari a € 2.324,99” (v. relazione peritale dott. pag. 4). Per_1
Pag. 3 di 5 7. Osserva il decidente che, la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott.
è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento ed Per_1
è immune da vizi logici, per l'effetto il decidente fa proprie le conclusioni dell'esperto.
8. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto di alle differenze Parte_1 retributive maturate nel periodo di lavoro dall'1/9/2022 al 27/5/2023 , pari a € 2.324,99 lorde, di cui € 661,46 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma pari ad € 2.324,99 lorde, di cui € 661,46 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza: la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di alle differenze retributive maturate Parte_1 nel periodo di lavoro dall'1/9/2022 al 27/5/2023 , pari a € 2.324,99 lorde, di cui €
661,46 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di della somma pari ad CP_1 Parte_1
€ 2.324,99 lorde, di cui € 661,46 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
Pag. 4 di 5 - spese di lite compensate tra le parti;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1450/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
37, Tivoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Piacente (C.F. del C.F._2 foro di Tivoli giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in via Del Mare Controparte_1
2D
Pomezia C.F. e P.IVA.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato Giulio Rosano P.IVA_1 del Foro di Latina, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in data 11/3/2024, chiedeva al Tribunale adito : Parte_1
“accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente e la società convenuta nel periodo precisato, cioè a far data dal
01.09.2023 al 27.05.2023, accertato e di conseguenza inquadrato il ricorrente nel livello D2 di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. Servizi Fiduciari Integrati Anpit, accertare
e dichiarare che il ricorrente ha svolto un orario di lavoro inferiore rispetto alel 40 ore settimanali previste contrattualmente e, di conseguenza, condannare la società , in CP_1 persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Pomezia (RM), Via del Mare 2/D, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.035,70, oltre rivalutazione ed interessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. si costituiva in giudizio con memoria del 4/10/2024 per chiedere al Tribunale di: CP_1
“Per il rigetto parziale della domanda e la rideterminazione delle somme effettivamente dovute al lavoratore a seguito di consulenza tecnica d'ufficio. Spese rifuse” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva celebrata il 17/10/2024; seguiva ordinanza istruttoria del 21/10/2024 con cui veniva disposta CTU contabile con nomina del dott. (dottore commercialista), che prestava giuramento il 18/2/2025 con Persona_1 formulazione del seguente quesito:
“accerti il CTU sulla base della documentazione in atti la misura delle differenze retributive
– se dovute - da a per il lavoro svolto dall'1/9/2022 al CP_1 Parte_1
27/5/2023, tenuto conto dell'inquadramento come operaio addetto allo smistamento merci livello D2 CCNL Servizi Ausiliari Integrati AN , con un orario di lavoro inferiore a quello contrattuale di 40 ore settimanali e pari a:
- 117 ore a settembre 2022;
Pag. 2 di 5 - 127 ore a ottobre 2022;
- 93 ore a novembre 2022;
- 116 ore a dicembre 2022;
- 116 ore a gennaio 2023;
- 74 ore a febbraio 2023;
- 31,75 ore a marzo 2023,;
- 53,35 ore a aprile 2023;
- 39,50 ore a maggio 2023; tenuto conto dei periodi di malattia se documentati in atti, nonché tenuto conto delle somme percepite così come risultanti dalle buste paga prodotte da parte resistente”.
La relazione peritale veniva depositata il 18/8/2025; seguiva l'udienza del 18/12/2025 e all'esito della discussione orale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti costituite, nonchè nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata dal dott. (dottore commercialista). Persona_1
2. In fatto e in diritto
5. Nel merito, attesa la non contestazione del rapporto di lavoro e dell'orario di lavoro, ma solo dei conteggi parte, si ritiene accertato che ha intrattenuto un rapporto Parte_1 di lavoro a tempo indeterminato con dall'1/9/2022 al 27/5/2023, livello D2 CCNL CP_2
Servizi ausiliari integrati AN, come addetto allo smistamento merci con l'orario dedotto dal ricorrente al n. 6 del ricorso, come indicato nel quesito peritale.
6. IL CTU ha accertato quanto segue:
“Nel calcolo della somma spettante pari a € 1.663,53 sono compresi i ratei della tredicesima mensilità, ma non i ratei del trattamento di fine rapporto, per le motivazioni sopra esposte, per cui a titolo di TFR risultano dovuti € 661,46 come da prospetto allegato (nella retribuzione imponibile utile per il calcolo del TFR non sono conteggiate le somme percepite per i periodi di malattia), per cui il totale dovuto è pari a € 2.324,99” (v. relazione peritale dott. pag. 4). Per_1
Pag. 3 di 5 7. Osserva il decidente che, la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott.
è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento ed Per_1
è immune da vizi logici, per l'effetto il decidente fa proprie le conclusioni dell'esperto.
8. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto di alle differenze Parte_1 retributive maturate nel periodo di lavoro dall'1/9/2022 al 27/5/2023 , pari a € 2.324,99 lorde, di cui € 661,46 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma pari ad € 2.324,99 lorde, di cui € 661,46 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza: la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di alle differenze retributive maturate Parte_1 nel periodo di lavoro dall'1/9/2022 al 27/5/2023 , pari a € 2.324,99 lorde, di cui €
661,46 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di della somma pari ad CP_1 Parte_1
€ 2.324,99 lorde, di cui € 661,46 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
Pag. 4 di 5 - spese di lite compensate tra le parti;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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