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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 421/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in SI presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Salvatore Lincon che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesca Ferro, per procura in atti,
ricorrente
e
(p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
resistente contumace
oggetto: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 24 gennaio 2024 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di essere dipendente dell' , in servizio presso il Controparte_1
P.O. di Taormina, lamentava di non aver potuto usufruire del servizio mensa, né delle sue modalità sostitutive - buono pasto, non erogato. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione del buono pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, ex art. 29 c.c.n.l. comparto sanità, nonché la condanna dell' al pagamento in proprio favore della somma di CP_1
3.469,20 euro per i turni eccedenti le sei ore (840), per il periodo dal 25 gennaio 2017 al 31 dicembre
2021, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella contumacia della convenuta, sostituita l'udienza del 1 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- E' ormai ius receptum che in tema di pubblico impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n. 32113/2022,
n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. Sanità 7 aprile 1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del c.c.n.l. 31 luglio 2009
(biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”.
La questione controversa consiste dunque nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL integrativo attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
A tal proposito la Corte ha evidenziato che l'art. 26 del c.c.n.l. sanità 1998/2001 del 7 aprile 1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore e a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Ha ritenuto invece che un chiaro indice interpretativo si possa trarre dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29
c.c.n.l., secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato
è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da
2 questa, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Pertanto, la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro ed avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Né, tale diritto sembrerebbe essere negato dal nuovo c.c.n.l. 2016-2018, il cui art. 27, comma 4, dispone che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto”, trattandosi piuttosto di una mera precisazione del diritto alla pausa al di fuori dell'orario di lavoro;
lo stesso art. 27 rimanda poi, quanto alle modalità dell'intervallo, alla disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009.
Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 c.c.n.l. 2001 come modificato dall'articolo 4 del CCNL 2009.
Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
3.- Ciò posto, dalla documentazione in atti (fogli presenza) e dall'attestazione rilasciata dall'ASP di SI in data 28 marzo 2025 (su invito dell'ufficio) risulta che ha prestato Parte_1
servizio con qualifica di infermiere con orario suddiviso in turni di mattina (7-14), pomeriggio (14-21)
e notte (21-7).
3 Ne consegue che ella ha diritto all'erogazione del buono pasto per ogni turno eccedente le sei ore, utilizzabile per la ristorazione esterna al termine dell'orario di lavoro o per acquistare un pasto da consumare nei momenti di attesa.
L'ASP, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere sulla stessa gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. Cass. n.
15677/2009).
Essa va, quindi, condannata ad erogare in suo favore il buono pasto (quale modalità sostitutiva del servizio mensa) per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, atteso il divieto di monetizzazione di cui al richiamato art. 29, e a corrisponderle, a titolo risarcitorio la somma di 3.469,20 euro per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione degli 840 turni eccedenti le sei ore già espletati
(x 4,13 euro a carico del datore di lavoro) dal 25 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n.
13624/2020).
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e della limitata attività svolta, applicati i minimi in considerazione della serialità, in 1.362 euro, di cui 49 per esborsi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
2) dichiara il diritto di all'erogazione del buono pasto per ogni turno lavorativo Parte_1
eccedente le sei ore, quale modalità sostitutiva del servizio mensa;
3) condanna l' al pagamento in suo favore della somma lorda di 3.469,20 euro, CP_2
oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni eccedenti svolti dal 25 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;
4) condanna altresì detta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.362 euro, CP_1
oltre spese generali, iva e cpa.
SI, 2.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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